COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE. Provincia di Pistoia SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA. Schema di Convenzione urbanistica Ex art. 28 legge n.



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Repertorio n. COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE Provincia di Pistoia SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA Schema di Convenzione urbanistica Ex art. 28 legge n. 1150 del 17 Agosto 1942 e art. 8 Legge n. 765 del 6 Agosto 1967. L anno, il giorno del mese in, Innanzi a me dott., Iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili di, senza l assistenza dei testimoni, avendovi i Comparenti d accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, dichiarandomi i rispettivi numeri di codice fiscale, sono comparsi i Signori: - Sig., il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto e nell esclusivo interesse del Comune di Serravalle P.se, con sede in, Serravalle P.se Via G. Garibaldi, codice fiscale,che egli protempore legalmente rappresenta nella sua qualità di Funzionario Area Tecnica del Comune di Serravalle P.se, a quanto in oggetto autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data esecutiva ai Pagina n. 1 di 21

sensi di legge, che in copia autentica viene allegata al presente atto sotto le lettere A, d ora in avanti indicato con il termine di Comune. - Sig. Pini Fabio, in qualità di legale rappresentante della Società Elaia S.p.a. d ora in avanti indicati con il termine di parte promotrice. I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo DICHIARANO E PREMETTONO 1) Che la parte promotrice ha la piena ed esclusiva proprietà delle aree poste in Serravalle P.se rappresentate al Catasto dello stesso Comune come segue : Al Catasto Terreni in Fogli 8 dai seguenti mappali : - N 711 della sup. di mq. 25, con RD di 0,30 e RA di 0,23; - N 713 della sup. di mq. 3000, con RD di 10,85 e RA di 14,72; - N 717 della sup. di mq. 40, con RD di 0,14 e RA di 0,20; - N 720 della sup. di mq. 5, con RD di 0,04 e RA di 0,03; - N 760 della sup. di mq. 3550, con RD di 27,50 e RA di 23,83; - N 764 della sup. di mq. 1115, con RD di 4,03 e RA di 5,47; - N 946 della sup. di mq. 1115, con RD di 8,64 e RA di 7,49; Pagina n. 2 di 21

- N 950 della sup. di mq. 350, con RD di 4,16 e RA di 3,25; - N 949/b (per porzione della 949), della sup. di mq. 50, con RD di e RA di ; - N 945/b (per porzione della 945), della sup. di circa mq. 1500, con RD di e RA di ; Quest'ultime due particelle indicate provvisoriamente per porzione, devono intendersi con quei più esatti identificativi catastali, superficie e redditi che verranno a risultare tramite frazionamento da redigersi prima della cessione delle aree. 2) Che le suddette particelle catastali costituiscono un unica area della superficie catastale complessiva, (aree coperte e scoperte), di circa mq 10750 di cui mq 8432 ricadenti in F1-K di mq. 3) Che il Piano Strutturale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/8/2003 e successiva variante (C.C.n. 30 del 10/6/2009 e C.C. n. 31 del 11/6/2009); 4) che il Regolamento Urbanistico è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/11/2006 e successive varianti; 5) Che la destinazione urbanistica dell intera area risulta dal certificato in data che il Comune di Serravalle P.se consegna a me Notaio a mezzo del suo costituito rappresentante il quale dichiara, altresì, che dalla data del suo Pagina n. 3 di 21

rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. Detto certificato viene allegato al presente atto sotto la lettera B. 6) Che per il vigente Regolamento Urbanistico l area è classificata in sottozona F1 di cui all Art. 80 delle Norme Tecniche di Attuazione, (N.T.A.), e precisamente ricade nel F1-K in cui potranno essere realizzati, oltre alla Caserma dei Carabinieri, alloggi specifici per il personale delle Forze Armate all interno del quale si può intervenire a seguito di Piano Unitario Concordato di iniziativa pubblica o privata (art. 16 N.T.A.) 7) Che la parte promotrice ha chiesto di urbanizzare l area con domanda Assunta al protocollo generale del Comune con il n 0010226 del 24 Giugno 2011 come integrata con il protocollo n 0011578 del 20 Luglio 2011 P.E. 235-2011 mediante domanda corredata dal PUC (Piano Unitario Concordato) denominato Green Hill e dal Progetto PRELIMINARE (D.Lgs. 163/2006) delle opere di urbanizzazione primaria redatto dall'architetto Goffredo Arcangeli iscritto all ordine degli Architetti della provincia di Pistoia con il n. 642. 8) Che il PUC (Piano Unitario Concordato) denominato Green Hill ed il progetto PRELIMINARE dell urbanizzazione primaria sono composti da n. 18 elaborati e precisamente : - n 10 tavole urbanistiche (U1 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 Pagina n. 4 di 21

U8 U9 U10); - n 4 tavole relative alla soluzione architettonica _ Caserma Carabinieri (CA1 CA2 CA3 CA4); - n 4 tavole relative alle soluzioni architettoniche degli edifici residenziali a schiera (A1 A2 A3 A4); - Relazione illustrativa e di fattibilità; - Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. ; - Barriere architettoniche DM 14 Giugno 1989 n. 263; - Relazione Norma 13 DPCM 05/11/1999; - Lettera di conformità del Comando Provinciale di Pistoia Arma dei Carabinieri; - Dichiarazione circa i requisiti igienico-sanitari; - Relazione geologica preliminare di fattibilità; - Bollettini per diritti comunali e di segreteria; - Documentazione fotografica; - Computo metrico estimativo delle OO.UU. primaria; Tutti elaborati assunti al protocollo generale del Comune n. 0011578 del 20 Luglio 2011; 9) Che sul PUC e sul progetto dell urbanizzazione primaria sono stati acquisiti i pareri della Commissione Edilizia Comunale, in data 31 Luglio 2011; 10) Che il costituito legale rappresentante del Comune è autorizzato alla stipula del presente contratto in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. del come sopra allegata al presente atto. Pagina n. 5 di 21

11) Che la parte promotrice ha fatto richiesta al Comune, in linea con quanto previsto dall'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 comma 2 bis, come modificato dal DL 6 dicembre 2011, n. 201 ("2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."), di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti; 12) Che il Comune, con delibera Giunta Comunale n. del di approvazione del Piano Attuativo in oggetto, ha accettato la richiesta della parte promotrice per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzare stabilendo quanto segue: che lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti avverrà esclusivamente per l importo relativo alla esecuzione dei lavori restando a totale ed esclusivo carico della parte promotrice le spese necessarie per la progettazione e la direzione dei lavori; Pagina n. 6 di 21

che il progetto dovrà essere redatto in conformità alle normative vigenti per le opere pubbliche e dovrà essere preventivamente approvato dagli Uffici Tecnici Comunali. 13) Che ai sensi dell'art. 127 della L.R. 1/2005, tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano Attuativo in oggetto nonché l'allacciamento delle stesse a quelle esistenti, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti al Comune, saranno realizzate, a totale e completo carico della parte privata, nel rispetto degli elaborati tecnici approvati e delle norme contenute nella presente convenzione; 14) Che gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il costo di costruzione, saranno versati al Comune, nei modi previsti dalle normative vigenti, in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire degli edifici; 15) Che le opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano Attuativo in oggetto da realizzare a cura e spese della parte promotrice a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione primaria sono esattamente definite dal progetto DEFINITIVO presentato al Comune in data 20 Luglio 2011 prot. n. 0011578 composto dai seguenti elaborati: - tavole urbanistiche (U7 - U8 - U9 - U10); - Relazione illustrativa e di fattibilità; - Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. ; - Computo metrico estimativo delle OO.UU. primaria; 16) Che sul progetto DEFINITIVO delle opere di Pagina n. 7 di 21

urbanizzazione di cui sopra sono stati acquisiti i pareri dell U.O. PROGETTAZIONE, in data prot. N e conseguentemente approvato con deliberazione G.M. n in data ; 17) Che l importo per la realizzazione di tali opere di urbanizzazione primaria risulta, come da computo metrico estimativo facente parte del progetto definitivo di cui sopra, pari ad 416.496,81 (quattrocentosedicimilaquattrocentonovantasei/81) corrispondente all importo lavori in progetto comprensivi degli oneri per la sicurezza; 18) Che nel caso in cui l importo del progetto, in relazione a successive varianti approvate in sede di esecuzione dei lavori stessi, risultasse superiore a quello dovuto al Comune in relazione agli oneri concessori di urbanizzazione primaria, l importo eccedente sarà ad esclusivo carico della parte promotrice. 19) Che le parti, dichiarano di conoscere il contenuto di tutti gli atti, elaborati, progetti e provvedimenti citati, allegati e non allegati al presente atto, dei quali, per loro concorde richiesta e mio consenso, viene omessa la lettura. TUTTO CIO DICHIARATO E PREMESSO fra il Comune di Serravalle P.se in persona del costituito suo legale rappresentante e la parte promotrice come in premessa rappresentata Pagina n. 8 di 21

SI CONVIENE E SI STIPULA: 1) Le dichiarazioni e le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale di questo atto ; 2) il Comune di Serravalle Pistoiese, e per esso il suo legale rappresentante sig., ai sensi e per gli effetti, dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. del e previo i dovuti atti autorizzativi per gli edifici, autorizza il Piano Attuativo e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, dell area di proprietà della parte promotrice posta in località Masotti, rappresentata al Catasto del Comune di Serravalle P.se come detto in premessa, avente una superficie catastale complessiva di circa mq. 10750 di cui mq. 8430 ricadenti in F1-K, classificata dal Regolamento Urbanistico vigente come sottozona F1 di cui all Art. 80 delle Norme Tecniche di Attuazione, (N.T.A.), e precisamente ricade nel F1-K in cui potranno essere realizzati, oltre alla Caserma dei Carabinieri, alloggi specifici per il personale delle Forze Armate all interno del quale si può intervenire a seguito di Piano Unitario Concordato di iniziativa pubblica o privata (art. 16 N.T.A.); Il PUC nell'insieme della sua elaborazione grafica ha già definito, sotto il profilo architettonico le linee generali della viabilità e degli edifici; ciò precisato si conviene, Pagina n. 9 di 21

nell'obbligatorietà di mantenere comunque le suddette linee generali del Piano Unitario Concordato, al fine dell'esecuzione dei lavori di procedere per Permesso a costruire o SCIA con le modalità di cui all art. 79 comma 1) lett. a) della L.R. 1/2005 e s.m.i.; le variazioni sostanziali sono da considerarsi varianti al Piano Unitario Concordato e pertanto soggette al parere della Giunta Comunale. In merito alla commercializzazione degli alloggi, tenuto conto della classificazione delle aree in F1-K, in cui il regolamento urbanistico (art. 80 delle N.T.A.) prevede e definisce che vi potranno essere realizzati, oltre la Caserma dei Carabinieri, alloggi da destinarsi al personale delle Forze Armate, si conviene quanto segue: - con riferimento al comma 7 del succitato art. 80, la cessione degli alloggi, in dimostrata assenza di interesse da parte dei soggetti appartenenti alle Forze Armate stesse, potrà essere effettuata a soggetti diversi, ferma restando, in questo caso, la prelazione a favore delle F.A. in caso di alienazione nei successivi dieci anni. La prelazione potrà essere esercitata dai soggetti delle Forze Armate entro tre mesi dalla notifica della volontà di alienazione ai principali corpi provinciali. L'eventuale esito negativo di prelazione verrà dato conto nell'atto di alienazione dell'immobile. A seguito di quanto sopra e della presentazione ed approvazione degli elaborati di livello ESECUTIVO (ai fini del Pagina n. 10 di 21

D.lgs. 163/2006 per le opere pubbliche) relativi al ritiro dei prescritti distinti Permessi a Costruire o SCIA per le opere di urbanizzazione a scomputo e per la realizzazione degli edifici, precisando che l'edificazione della Caserma e del retrostante lotto A, non risultando funzionalmente collegati alle opere di urbanizzazione interne al PUC bensì alla viabilità esistente (Via della Composizione), potranno essere realizzati unitariamente prima delle opere di urbanizzazione. 3) La parte promotrice si impegna, per se, successori ed aventi causa a rispettare in conseguenza il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO approvato per l esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzare quanto di seguito riepilogato: alla esecuzione a proprie e totali cure e spese delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Attuativo in oggetto, necessarie per la successiva edificazione, a scomputo degli oneri concessori di urbanizzazione primaria, salvo conguaglio se del caso, alla loro completa realizzazione e al loro funzionamento qualunque sia l'importo; alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nonché al versamento dell eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria, nei modi previsti, in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire degli edifici; ai sensi per gli effetti ex L.10/77 art.9 lettera f s.m.i., Pagina n. 11 di 21

relativamente alla Caserma dei Carabinieri, trattandosi di opera di pubblica utilità resta esonerata dal pagamento di tutti gli oneri concessori. 4) Le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto DEFINITIVO richiamato in premessa ed al progetto ESECUTIVO successivamente presentato ed approvato a sua volta conforme al Piano Attuativo ed alle indicazioni contenute nel PROGETTO PRELIMINARE delle opere di urbanizzazione primaria redatto dall'arch. Goffredo Arcangeli iscritto all ordine degli Architetti della provincia di Pistoia (Pratica Edilizia n. 235/2011), tutti livelli di progettazione ai quali si rimanda per l esatta identificazione dell area e delle opere. 5) La parte promotrice si obbliga in proprio e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, anche particolare, a perpetuare la presente obbligazione in caso di cessione e di trasformazione della società. A tale fine essa ha l obbligo, in caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell area che forma oggetto del piano di recupero o anche in caso di trasformazione o cessione della società, di trasferire contrattualmente agli aventi causa le obbligazioni da essa assunte verso il Comune di Serravalle P.se e di rendere gli stessi edotti delle prestazioni da adempiere. I soggetti proponenti il Piano Attuativo restano comunque solidalmente coobbligati per le obbligazioni assunte e non soddisfatte verso il Comune come segue: Pagina n. 12 di 21

a) a cedere gratuitamente al Comune di Serravalle P.se, a sua richiesta e comunque non oltre 90 giorni dal collaudo dei lavori, le seguenti aree, risultanti dalla planimetria generale di cui alla tavola che individua le strade, il parcheggio per la porzione pubblica ed il verde pubblico, a questo atto allegata sotto la lettera, e comunque quanto più precisamente risultante in sede di frazionamento da redigersi a fine lavori: - Strade e parcheggi: mq 2650 (metri quadrati duemilaseicentocinquanta) - Verde pubblico: mq 970 (metri quadrati novecentosettanta) per un totale di mq 3620 (metri quadrati tremilaseicentoventi) di cui alla legge 29 settembre 1964 n. 847 nel rispetto degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ai sensi dell art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765; b) ad eseguire, a perfetta regola d arte, le opere di urbanizzazione primaria di cui al punto a), risultanti dal progetto PRELIMINARE, subordinato al progetto ESECUTIVO, redatto dall' Arch. Goffredo Arcangeli iscritto all ordine degli Architetti della provincia di Pistoia i cui elaborati sono allegati alla Pratica Edilizia n. 235/2011 ed elencati in premessa. Tali opere risulteranno a seguito dei lavori conformi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed al relativo Permesso di Costruire o SCIA con le modalità di cui all art. 79 comma 1) lett. a) della L.R. 1/2005 e s.m.i.; Pagina n. 13 di 21

c) a rispettare, nella esecuzione delle predette opere, i tempi, le condizioni e le prescrizioni che fanno parte della progettazione esecutiva approvata; d) a rispettare, nella esecuzione delle predette opere, i tempi, le condizioni e le prescrizioni descritte nell'articolo che segue: 6) Nella prima fase dei lavori di urbanizzazione il Promotore dovrà realizzare tutte le infrastrutture a rete e di servizio e tutte le opere stradali con la sola eccezione del manto di usura della carreggiata, della pavimentazione dei marciapiedi, e dei pali e armature necessari all'impianto della illuminazione pubblica ; al termine dei lavori della prima fase, su richiesta scritta dei lottizzanti, il Comune sottoporrà le opere realizzate al collaudo dell ufficio Tecnico Comunale o di un tecnico libero professionista di sua fiducia. Le opere della prima fase dovranno essere ultimate entro due anni dalla data in cui il Comune notificherà al lottizzante la concessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Ultimata la prima fase e collaudate le opere realizzate, potranno essere iniziati lavori di costruzione degli edifici, mentre l espressione di parere da parte della Commissione Edilizia Comunale sulle pratiche relative agli edifici potrà avvenire appena comunicato l inizio dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti la prima fase. I lavori della seconda fase dovranno essere eseguiti dai lottizzanti nel termine di validità della concessioni edilizie inerenti i Pagina n. 14 di 21

fabbricati o comunque prima del rilascio dell'abitabilità degli edifici ad essi relativi (fabbricato B, C, D - TAV. U3). Anche questi lavori saranno assoggettati a collaudo con le stesse modalità previste per le opere della prima fase. A seguito della esecuzione dei lavori di urbanizzazione il Promotore si impegna a: richiedere all U.T.C. il COLLAUDO/CONVALIDA delle opere ultimate, allegando i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle aree al Comune e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia; a eliminare difetti e/o difformità rispetto ai progetti approvati eventualmente rilevati in sede di convalida, consapevoli che, una volta trascorso il termine prescritto dall U.T.C. senza che l esecutore delle opere vi abbia provveduto, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della preposta garanzia finanziaria; allegare il certificato di collaudo delle opere in cemento armato eventualmente presenti; delle opere elettriche ed elettromeccaniche; i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle opere al Comune e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e disciplinari vigenti in materia. La convalida del collaudo dovrà essere effettuata dal Pagina n. 15 di 21

dall U.T.C. entro 6 mesi da apposita richiesta scritta della parte promotrice. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di controllare i lavori nel corso della loro esecuzione e di sospenderli ove risultasse che essi non risultino conformi al progetto e che non vengono realizzati secondo le buone regole d arte. Successivamente al collaudo, entro il termine di 90 giorni, dovrà essere effettuata la stipula dell atto di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità previste dalla presente convenzione. Per quanto riguarda la cessione gratuita al Comune delle predette aree, viene fin d ora richiesta espressamente l applicazione dei benefici fiscali di cui alla L.666/1943 oltre l applicazione di eventuali più favorevoli benefici. La validità della presente convenzione è stabilita in dieci anni. Il termine decorre dalla data di stipula della presente convenzione. 7) Fino a quando le opere non saranno trasferite gratuitamente al Comune e comunque per un periodo di due anni dal collaudo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a destinazione pubblica e delle opere di urbanizzazione farà totale carico alla parte promotrice che se le assume senza eccezione, rinunciando fin d ora ad ogni pretesa di rivalsa nei confronti del Comune. Nelle more del loro gratuito trasferimento al Comune le strade previste e realizzate sono soggette alla servitù di pubblico transito. Pagina n. 16 di 21

8) Come da conteggio in data dell Unità Operativa Urbanistica, che a questo atto originale viene allegato sotto la lettera, il contributo di concessione per opere di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilito come segue: a) opere di urbanizzazione primaria : -. (Euro ) calcolati sulle volumetrie massime previste dal Piano Attuativo; b) opere di urbanizz. secondaria e costo di costruzione : - da calcolare e versare al momento del rilascio dei Permessi di Costruire o SCIA degli edifici in base alle volumetrie e superfici effettive degli stessi. La esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria esonera la parte promotrice dal pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione primaria inerenti la costruzione degli edifici previsti dal Piano Attuativo di Recupero fino ad un importo massimo corrispondente all importo dei lavori oltre I.V.A. di legge Resta inteso che la parte promotrice dovrà comunque realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste dal progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO. 9) A garanzia della perfetta esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, al momento di stipula della presente convenzione, la parte promotrice produce idonee e congrue garanzie per una somma pari all importo del progetto (Perizia Giurata inerente la congruità dell'elenco Prezzi Pagina n. 17 di 21

applicati ed il rispetto dei prezzi per le opere pubbliche della Regione Toscana) previo aumento del 20%; Le descritte garanzie possono essere prestate mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore del Comune di Serravalle Pistoiese per espressa pattuizione del contratto fideiussororio, a prima richiesta e senza obbligo di escussione del debitore principale, con obbligo di automatico rinnovo di anno in anno fino a quando non venga autorizzato lo svincolo da parte del Comune stesso. La fidejussione o garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione Comunale. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione. A prescindere dalle descritte garanzie finanziarie, il Comune si riserva la facoltà di non dare evasione alle singole domande di rilascio dei Permessi di Costruire o di abitabilità qualora la parte promotrice risultasse inadempiente agli obblighi che con questo atto assume. Tale fideiussione/polizza bancaria dovrà essere indicizzata annualmente alla variazione accertata dall'istat dell'indice Pagina n. 18 di 21

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Per l ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, i richiedenti autorizzano il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notifichi e con l esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. La fideiussione/polizza bancaria come sopra costituita, potrà essere ridotta sulla base dell avanzamento dei lavori effettuati e regolarmente collaudati, a seguito di richiesta con avviso raccomandato, da parte della Società al Comune di Serravalle. Tale fideiussione/polizza bancaria, verrà restituita fino ad un massimo del 75%, il restante 25% rimarrà a garanzia e la cauzione verrà svincolata su autorizzazione dell Amministrazione Comunale (dodici) 12 mesi dopo l avvenuto collaudo definitivo di tutte le opere. Nell eventualità che, ad avvenuto collaudo definitivo delle opere realizzate, queste non risultassero conformi agli impegni assunti, il Comune potrà avvalersi della fideiussione di cui al predetto comma per completare e sistemare le opere non rispondenti agli accordi prestabiliti, previa deliberazione dell Amministrazione Comunale. Per la mancata realizzazione nei tempi stabiliti si procederà Pagina n. 19 di 21

all applicazione delle sanzioni amministrative pari al all' 0,01 % dell importo delle opere per ogni giorno di ritardo dalla data stabilita, oltre all escussione della fideiussione ed alla conseguente realizzazione delle opere da parte del Comune medesimo. 10) Il presente atto obbliga oltre alla parte promotrice i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. La parte promotrice si impegna pertanto ad inserire negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali sulle aree oggetto del Piano Attuativo una clausola con cui siano assunti tutti gli obblighi di cui al presente atto, compreso la trasmissione degli stessi ai successivi aventi causa. 11) Tutte le spese inerenti e consequenziali alla presente convenzione, compreso l atto di cessione delle aree di cui al punto 5 lettera a) del dispositivo, il frazionamento catastale da farsi alla fine dei lavori per identificare esattamente le aree oggetto di cessione in proprietà al Comune, faranno carico alla parte concessionaria, che fin d'ora se le assume per e se e propri aventi causa a qualsiasi titolo. 12) Il rappresentante del Comune prende atto delle obbligazioni sopra descritte ed assunte dalla parte promotrice, dichiarando che subito dopo la produzione al Comune della copia autentica della presente convenzione, debitamente registrata e trascritta a cura della stessa parte promotrice, verrà rilasciato il permesso di costruire relativo alle opere di Pagina n. 20 di 21

urbanizzazione primaria di cui trattasi. 13) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la parte promotrice o i loro aventi causa in ordine alla individuazione, alla entità, alla natura ed alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, saranno demandate alla decisione, con le modalità stabilite nel codice di procedura civile, di un collegio arbitrale composto da un magistrato, nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia, con funzioni di Presidente, e da due arbitri nominati uno ciascuno dal Comune e dalla parte promotrice. 14) Tutte le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo atto ed al suo contenuto fanno carico alla parte promotrice che se le assume senza eccezione e senza pretese di rivalsa nei confronti del Comune. Per esso la parte promotrice chiede le agevolazioni di legge. Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere questo atto esonerandolo da ogni ingerenza e formalità. Esso è impegnativo per i proponenti fin dalla sua sottoscrizione. Convenzione da registrare e trascrivere a cure e spese della parte promotrice Letto, approvato e sottoscritto. Pagina n. 21 di 21