S T A T U T O della A I N I UDRUGA PODUZETNIKA TALIJANSKE NARODNOSTI ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA



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Transcript:

Ai sensi all'articolo 11 della Legge sulle associazioni (Gazzetta Ufficiale «NARODNENOVINE», numero 88/01), l'assemblea costitutiva della AINI UDRUGA PODUZETNIKA TALIJANSKE NARODNOSTI/ ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA (nel testo: Associazione), il giorno 30.05.2005 emana lo S T A T U T O della A I N I UDRUGA PODUZETNIKA TALIJANSKE NARODNOSTI ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1 Con lo Statuto si regolano le questioni inerenti l'organizzazione e l'attività dell'associazione e cioè: a) denominazione e sede dell'associazione, b) rappresentante legale dell'associazione, c) finalità dell'associazione, d) attività tramite le quali vengono attuate le finalità dell'associazione, e) territorio sul quale opera l'associazione, f) soci e loro diritti e obblighi, g) organi dell'associazione, loro composizione, elezione, esonero, poteri, modalità di delibera e durata del mandato, h) patrimonio dell'associazione, modalità di conseguimento del patrimonio e uso dell'utile realizzato, i) soluzione delle controversie scaturite dalla contrapposizione di interessi all'interno dell'associazione, l) responsabilità disciplinare dei soci dell'associazione, m) cessazione dell'esistenza dell'associazione, n) altre questioni d'importanza per l'associazione. II. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI a) Denominazione e sede legale Articolo 2 La Denominazione dell'associazione è A I N I UDRUGA PODUZETNIKA TALIJANSKE NARODNOSTI ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA La sua sede legale è a Cittanova, Via del Molino 4.

L'Associazione ha il suo timbro che è di forma circolare,con la denominazione dell'associazione in lingua croata e in lingua italiana. L'Associazione può essere socio collettivo di altre associazioni previa delibera dell' Assemblea dell'associazione. b) Rappresentanza legale dell'associazione Articolo 3 L'Associazione viene rappresentata dal Presidente dell'assemblea dell'associazione e dal Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'associazione, in caso della loro indisponibilità,dai Vice-presidenti tramite delega scritta del Presidente dell Assemblea dell Associazione e del Presidente del Consigli d Amministrazione dell Associazione. Articolo 4 Nei singoli casi (rappresentanza di fronte agli organi amministrativi, giudiziari e altri e simili), l'associazione può essere legalmente rappresentata anche da altre persone, in base a procure speciali, rilasciate dalla persona autorizzata a rappresentarla legalmente ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto. c) Finalità dell' Associazione Articolo 5 Le finalità della struttura associativa vanno delineate analizzando ciò che può favorire lo sviluppo delle piccole imprese e l aumento della loro presenza nell ambito dell economia locale e nazionale strumentalizzando un esperienza consolidata nell offrire alle PMI azioni di carattere informativo, formativo, promozionale e di assistenza con l obiettivo di cooperazione che si evince dallo spirito di collaborazione che si vuole rafforzare attraverso la facilitazione dei contatti tra i soggetti, realtà ed esperienze diverse ma complementari allo scopo di assistere la propria imprenditoria, favorire occasioni di scambio economico, di trasferimento di know how tecnologico, di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e nello specifico: - Promuovere e tutelare gli interessi dei soci - Fare sistema favorendo l'aggregazione, la collaborazione e l'integrazione tra gli operatori economici della Comunità Nazionale Italiana - Sostenere le attività e le iniziative dei soci volte a rafforzare la rete imprenditoriale della Comunità Nazionale Italiana - Valorizzare le opportunità che i soggetti economici della Comunità Nazionale Italiana rappresentano per la CNI stessa e per l'area di insediamento storico della CNI - Favorire l'internazionalizzazione d'impresa e la cooperazione transnazionale - Curare l'immagine dell'imprenditoria della Comunità Nazionale Italiana - Curare i contatti con le pubbliche amministrazioni, con le Istituzioni e con le altre associazioni di categoria - Fornire agli utenti servizi integrati in grado di razionalizzare i costi - Predisporre servizi di assistenza agli operatori economici

- Favorire la relazione tra gli associati per lo studio e la soluzione dei problemi di comune interesse e, in caso di contrasto di interessi, effettuare azione conciliativa tra gli stessi e le componenti associative di pertinenza - Assumere iniziative intese a promuovere la formazione professionale alle nuove tecnologie legate all'internazionalizzazione d'impresa - Operare per il potenziamento delle strutture dei soci - Interfacciarsi con i sistemi camerali ed associativi croato, sloveno e italiano - Configurarsi come punto d'incontro e collaborazione tra imprenditori croati e italiani. d) Attività con le quali si realizzano le finalità dell'associazione Articolo 6 - creazione di una rete interattiva di imprenditori, istituzioni e supporti; - creazione di un sostenibile vantaggio strategico per i soci nell ottica della strategia globale; - assistenza agli associati nella stipula di stretti rapporti di collaborazione con qualificati partners che sappiano supportare localmente le imprese; - servizi di assistenza nella pianificazione strategica d impresa; - stesura di Studi di fattibilità economico finanziaria (Financial Planning & Modelling); - Ricerca e Analisi di settore e di mercato; - Finanza agevolata. Consulenza sull utilizzo di fondi agevolativi a livello locale, nazionale ed internazionale in collaborazione con gli Euro Info Centers e gli Euro Sportelli allo scopo di evidenziare e segnalare opportunità di collaborazioni a progetti a livello internazionale; - internazionalizzazione d impresa; - informazioni e assistenza per l'impostazione di corretti rapporti economici e contrattuali tra operatori italiani e operatori locali; - intensificazione delle relazioni con la business community italiana presente in loco; - trasferimento di competenze e Know-how, in termini di informazione e assistenza alle PMI; - realizzazione di percorsi formativi che accompagnino le imprese su diversi mercati; - creazione di una struttura di comunicazione comune (anche con sistemi di comunicazione interattiva a distanza) e portale internet; - promozione di un servizio di assistenza che migliori la competitività delle aziende; III. TERRITORIO SUL QUALE OPERA L'ASSOCIAZIONE Articolo 7. L'Associazione opera sul territorio della Repubblica di Croazia. IV. TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ Articolo 8 L'attività dell'associazione è pubblica. La trasparenza dell'attività viene conseguita tramite l'informazione porta sia ai soci che agli altri soggetti interessati tramite i mass media,

per mezzo dell'edizione di pubblicazioni periodiche, tramite l'albo degli annunci ede altri mezzi ritenuti idonei. V. SOCI DELL'ASSOCIAZIONE, LORO DIRITTI E OBBLIGHI Articolo 9 I Soci dell Associazione possono essere soci ordinari, soci sostenitori ed i soci onorari. I Soci ordinari sono persone fisiche e giuridiche appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, che svolgono un'attività imprenditoriale. L appartenenza alla Comunità Nazionale Italiana viene dimostrata con la dichiarazione d iscrizione alla Comunità degli Italiani, mentre l attività imprenditoriale viene documentata con la copia dell estratto dal registro delle imprese, dal registro artigianale o dall albo dei liberi professionisti. Possono essere soci ordinari dell Associazione anche le persone giuridiche il cui proprietario unico o proprietario o azionista di maggioranza è appartenente alla Comunità Nazionale Italiana. Si configurano pure come soci ordinari le società commerciali, le istituzioni e gli enti fondati o cofondati dalle Comunità degli Italiani e dall'unione Italiana. Soci sostenitori dell Associazione sono tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire le finalità dell'associazione. Socio onorario, su proposta del Consiglio d'amministrazione, e con delibera dell Assemblea dell Associazione, può divenire ogni persona fisica o giuridica che abbia contribuito in modo particolare alla realizzazione delle finalità dell Associazione. I soci sostenitori e onorari non hanno il diritto di voto; i soci onorari non versano le quote d Associazione. Articolo 10 L'Associazione tiene l'elenco aggiornato dei soci. Articolo 11 I soci ordinari e sostenitori dell'associazione versano le quote d'adesione nell'ammontare fissato dall'assemblea dell'associazione. Al socio dell'associazione si rilascia il tesserino di socio, specificando anche il suo status (socio ordinario, socio sostenitore, socio onorario). La forma e il contenuto del tesserino di socio vengono definiti dal Consiglio d'amministrazione. Articolo 12 I soci dell'associazione hanno il diritto e l'obbligo di operare per la realizzazione delle finalità di questa, in conformità allo Statuto ed ai regolamenti dell'associazione. Tutte le funzioni nell'associazione (presidente, sostituti e membri del Consiglio d'amministrazione) sono volontarie.

Articolo 13 La qualifica di socio dell'associazione cessa con: - dichiarazione scritta da parte del socio di cessazione di appartenenza all'associazione - espulsione in base a una condanna del tribunale in cui il socio è condannato al carcere - cessazione dell'attività dell'associazione - con la morte del socio - con una decisione dell'assemblea VI. ORGANI DELLA SOCIETÀ, LORO COMPOSIZIONE, ELEZIONE, ESONERO, POTERI, MODALITÀ DI DELIBERA E DURATA DEL MANDATO Gli organi dell'associazione sono: Articolo 14 1. l'assemblea dell'associazione, 2. il Presidente dell'assemblea dell'associazione, 3. il Consiglio d'amministrazione dell'associazione. L'Assemblea dell'associazione è l'organo che amministra l'associazione. Il Consiglio d'amministrazione è l'organo esecutivo dell'assemblea dell'associazione. Articolo 15 L'Assemblea dell'associazione è composta da tutti i soci ordinari dell'associazione. Articolo 16 L'Associazione ha il Presidente dell'assemblea dell'associazione e un sostituto del Presidente dell'associazione, che vengono eletti dall'assemblea dalle file dei soci ordinari. Articolo 17 L'Assemblea dell'associazione elegge il Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente del Consiglio d'amministrazione, un sostituto del Presidente del Consiglio d'amministrazione e tre membri. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione ed il suo sostituto vengono eletti dal Consiglio d'amministrazione e vengono confermati dall'assemblea dell'associazione. Articolo 18 L'Assemblea dell'associazione ed il Consiglio d'amministrazione dell'associazione possono costituire loro organi di lavoro commissioni permanenti o temporanee, per la preparazione di proposte adeguate e per l'esecuzione di determinati compiti dell'associazione.

Con l'atto di costituzione dell'organo di lavoro commissione ai sensi del comma 1 di questo articolo, si stabiliscono i compiti, la composizione, la durata del mandato e altre questioni affini. Articolo 19 Il Presidente dell'assemblea dell'associazionee il sostituto del Presidente dell'assemblea dell'associazione, di regola vengono eletti alla seduta elettiva dell'assemblea, che si svolge ogni quattro anni. Articolo 20 Il mandato nel Consiglio d'amministrzione dell'associazione dura due anni. Il mandato cessa con la scadenza, la revoca o l'accoglimento delle dimissioni dalla funzione. Il mandato può cessare prima della scadenza del periodo di tempo se il membro trascura i suoi doveri o non li svolge in conformità con questo Statuto, con altre disposizioni e con le delibere degli organi dell'associazione. Articolo 21 L'Assemblea avvia il procedimento per la revoca del Presidente dell'assemblea dell'associazione o del suo sostituto. La proposta di revoca del Presidente dell'assemblea dell'associazione o del suo sostituto può venir presentata da 1/3 dei membri dell'assemblea dell'associazione. La revoca del Presidente dell'assemblea dell'associazione o del suo sostituto deve venir votata dalla maggioranza dei soci presenti all'assemblea. Articolo 22 Il procedimento per la revoca del Presidente del Consiglio d'amministrazione o di uno dei membri del Consglio d'amministrazione può essere avviato dal Presidente dell'assemblea dell'associazione o da 1/3 dei membri dell'assemblea dell'associazione. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione o uno dei membri del Consiglio d'amministrazione viene revocato se vota a favore la maggioranza dei soci presenti all'assemblea. Se viene revocato l'intero Consiglio d'amministrazione l'assemblea nomina un nuovo Consiglio d'amministrazione. Se si revoca un singolo membro del Consiglio d'amministrazione, viene eletto il nuovo membro del Consiglio d'amministrazione e il suo mandato scade con la scadenza naturale del mandato dell'intero Consiglio d'amministrazione. Articolo 23 L'Assemblea dell'associazione è il supremo organo dell'associazione e ha i seguenti diritti e doveri: a) emana lo statuto e le sue integrazioni e modifiche,

b) emana il Programma di lavoro dell'associazione, c) emana il Piano finanziario e il Bilancio consuntivo dell'associazione, d) elegge ed esonera revoca il Presidente dell'assemblea e il sostituto del Presidente dell'assemblea,il Presidente del Consiglio d'amministrazione, il sostituto del Presidente del Consiglio d'amministrazione e i membri del Consiglio d'amministrazione e) costituisce i propri organi di lavoro permanenti o temporanei, nomina e esonera i loro membri, f) determina ed assegna i riconoscimenti dell'associazione, g) delibera sull'amministrazione del patrimonio dell'associazione, h) assume prese di posizione e delibera sulla soluzione delle controversie e scontri d'interesse all'interno dell'associazione, i) delibera in merito alla cessazione dell'associazione, l) delibera in merito alle altre questioni in conformità allo statuto e ad altre disposizioni. m) collabora con le amministrazioni locali Articolo 24 Il Consiglio d'amministrazione dell'associazione: a) propone gli atti previsti dallo statuto, b) si occupa dell'attuazione delle delibere e degli altri atti dell'assemblea dell'associazione c) relaziona l'assemblea dell'associazione in merito al proprio lavoro e alle attività dell'associazione, d) costituisce i propri organi di lavoro permanenti o temporanei, nomina e esonera revoca i loro membri, e) delibera in merito alle altre questioni di propria competenza. Articolo 25 L'Assemblea può essere ordinaria,straordnaria o elettiva. L'Assemblea ordinaria dell'associazione è lavorativa e viene convocata una volta all'anno. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente dell'assemblea dell'associazione di propria iniziativa, o su proposta dei soci dell'associazione. L'Assemblea dell'associazione convocata in seduta straordinaria discute e delibera soltanto sulle questioni per cui è stata convocata. Il Presidente dell'assemblea dell'associazione deve obbligatoriamente indire la seduta dell'assemblea se a richiederlo è il Consiglio d'amministrazione o almeno il 10% dei soci dell'associazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta espressa rispettivamente presentata in tal senso. L'Assemblea elettiva dell'associazione viene convocata ogni quattro anni per eleggere il Presidente dell'assemblea dell'associazione e il sostituto del Presidente dell'assemblea dell'associazione. Articolo 26 Se il Presidente dell'assemblea dell'associazione si rifiuta di indire la seduta dell'assemblea a richiesta ai sensi dell'articolo 25 comma 4 di questo Statuto, questa può

essere indetta dal sostituto del Presidente dell'assemblea dell'associazione, e se anche questi rifiuta, la seduta dell'assemblea può venire indetta da 10% dei soci dell'associazione. Articolo 27 Le sedute del Consiglio d'amministrazione vengono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, se il Presidente del Consiglio d'amministrazione si rifiuta di covocare il Consiglio d'amministrazione la convocazione può essere fatta dal Presidente dell'assemblea dell'associazione. Il Presidente dell'assemblea dell'associazione può convocare il Consiglio d'amministrazione se lo considera necessario. Articolo 28 Il Presidente dell'assemblea dell Associazione presiede le sedute dell Assemblea e firma gli atti che questa emette, la rappresenta e svolge altre attività. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione e firma gli atti che questo emette e svolge altre attività. Articolo 29 L Assemblea dell Associazione delibera a maggioranza dei soci presenti, a condizione che alla seduta sia presente la maggioranza più 1 (uno) dei soci. Il Consiglio d'amministrazione e i rimanenti organi deliberano con la maggioranza dei membri di tali organi. Articolo 30 Le questioni riguardanti le modalità operative dell Assemblea dell'associazione, del Consiglio d'amministrazione e degli organi di lavoro possono venir regolate più dettagliatamente con i regolamenti dei rispettivi organi. VII. IL PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE, MODALITÀ D'ACQUISIZIONE E USO DELL UTILE CONSEGUITO Articolo 31 Il patrimonio dell'associazione sono tutti i beni mobili e immobili. Il patrimonio dell Associazione si può usare esclusivamente per la realizzazione delle finalità dell Associazione - direttamente o con locazione. Il patrimonio dell Associazione deve venir usato e di esso si deve disporre razionalmente e legalmente, con l attenzione di un buon gestore. Per assicurare i fondi necessari per il lavoro, l'associazione può in base alla Legge fondare società commerciali i cui utili non possono venir distribuiti bensi possono venire

utilizzati esclusivamente per il lavoro dell'associazione e per lo sviluppo della società commerciale stessa. Articolo 32 L Associazione diventa persona giuridica con l'iscrizione della stessa nel Registro delle Associazioni. VIII. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI CONFLITTI D INTERESSE ALL INTERNO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 33 Le possibili controversie e conflitti d interesse all interno dell Associazione si devono risolvere con l armonizzazione dei punti di vista dei soci dell Associazione, tenendo conto degli interessi dell Associazione. Articolo 34 Le proposte delle misure per l armonizzazione degli interessi e la soluzione delle controversie ai sensi dell articolo 33 di questo Statuto vengono stabilite dal Consiglio d'amministrazione, e se l armonizzazione degli interessi e la soluzione delle controversie non si possono effettuare a tale livello decisionale, la delibera conclusiva sulle questioni controverse viene emanata dall Assemblea dell Associazione. IX. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI SOCI DELL ASSOCIAZIONE Articolo 35 Nel caso in cui i soci dell Associazione compiano azioni in contrasto alle disposizioni dello Statuto e degli altri atti dell Associazione, nonché alle loro finalità e interessi, ne rispondono disciplinarmente. X. IL PATRIMONIO IN CASO DI CESSAZIONE D ATTIVITÀ Articolo 36 Nel caso in cui l Associazione cessi la sua attività il patrimonio spetta di diritto all'unione Italiana di Fiume. Se il lavoro dell'associazione viene riattivato il patrimonio deve ritornare all'associzione.

XI. CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ Articolo 37 L Assemblea dell Associazione può emanare la delibera di cessazione dell esistenza dell Associazione, se valuta che i soci non hanno più interesse all esistenza dell Associazione. L Assemblea dell Associazione emanerà obbligatoriamente la delibera di cessazione dell Associazione, se per tale dicisione vota la maggioranza assoluta di tutti i soci dell'assciazione. Articolo 38 Nel caso di cessazione dell Associazione ai sensi dell articolo 38 di questo Statuto, si intraprenderanno tutte le corrispondenti misure per la cancellazione dell Associazione dal registro delle Associazioni. XII. ALTRE QUESTIONI D IMPORTANZA PER L ASSOCIAZIONE Articolo 39 L Associazione si finanzia con i contributi dei suoi soci e degli sponsor, con possibili dotazioni, entrate dalle attività e da altre fonti. L'Associazione ha il conto giro e il conto in valuta estera aperti presso un Istituto bancario dove vengono depositati tutti i mezzi dell'associazione. Articolo 40 Per la massima chiarezza nella gestione finanziaria dell Associazione, l Assemblea ogni anno prima di approvare il bilancio consuntivo per l anno precedente, esamina la relazione finanziaria e gestionale dell Associazione. XIII. L AMMINISTRAZIONE DELL ASSOCIAZIONE Articolo 41 Per uno svolgimento quanto più proficuo dell attività dell Associazione e per il raggiungimento dei fini dell'associazione saranno impiegate un numero sufficiente di persone il cui compito sarà: svolgimento dei compiti che derivano dalle attività dell Associazione previste dal presente Statuto, attività contabile - finanziaria.

La decisione di inizio e di fine del rapporto di lavoro viene portata dall'assemblea dell'associazione. Con un apposito Regolamento si prevedono i compiti, i posti di lavoro, le qualifiche professionali degli adetti, ecc. XIV. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 42 L Associazione verra registrata presso l Ufficio dell amministrazione statale per l amministrazione generale presso la Contea Istriana, in conformità all articolo 14 della Legge sulle associazioni. Articolo 43 Questo Statuto è stilato in lingua croata e italiana. Articolo 44 Questo Statuto entra in vigore alla data della sua emanazione. Pola, 30 maggio 2005 L Assemblea costitutiva dell Associazione Il presidente