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La genetica forense veterinaria e l assicurazione delle prove nei reati contro gli animali : nuove (doverose) frontiere di applicazione A cura dell Avv Carla Campanaro E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

E ormai incontestabile che gli accertamenti di illeciti come l impiego di bocconi avvelenati o l uso di sostanze dopanti, le investigazioni di commerci vietati o le attività di bracconaggio si basano sempre più sui risultati ottenuti mediante la genetica forense veterinaria, la quale sta assumendo un ruolo sempre più decisivo nello sviluppo di indagini complete ed incisive, al fine di arrivare alla piena condanna dei responsabili di tali reati. In termini generali, vale la pena precisare che la genetica forense è la disciplina che si avvale delle scoperte genetiche per indagare su fatti rilevanti per l autorità giudiziaria. Ad esempio il DNA profiling, e cioè la diversità del DNA che rende unico ciascun soggetto, applicata al campo forense veterinario supporta gli scienziati nella identificazione di specie e del singolo animale, strumento molto importante per la lotta alla caccia di frodo, al commercio illecito di animali e alle frodi alimentari, per cui sfruttando il profilo genetico si rappresenta una sorta di impronta digitale genetica che consente l identificazione univoca di un animale e la determinazione delle sue relazioni biologiche con altri soggetti. Attraverso l analisi del profilo genetico del singolo animale sarà possibile così verificare i certificati di parentela, e questo non potrà non avere un effetto risolutivo ad esempio in materia di traffico illecito di cuccioli per stabilirne l esatta provenienza, permettendo l accertamento del reato di frode in commercio. Conscio di tutto ciò, il Ministero della Salute il 18 giugno scorso ha istituito il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria presso la sezione di Grosseto dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, finalizzato certamente ad una sempre maggiore specializzazione e professionalità in questo settore. E così, se in taluni settori inerenti i reati contro gli animali questo strumento di indagine viene comunemente impiegato in importanti strategia investigative, lo stesso non può dirsi per altre macroaree di illecito, quali ad esempio il commercio di pelli di cane,gatto e foca, ancora non coinvolti da una vera e propria attività pianificata di controllo supportata da tali strumenti, come vedremo meglio in seguito. E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

In via preliminare si ritiene utile una breve analisi sistematica di alcuni principi dell attuale sistema processuale penale per capire appieno la portata significativa di tale scienza per la risoluzione dei crimini di cui trattasi. Partendo dall art 55 c.p.p. vediamo come, e non potrebbe essere altrimenti, le funzioni fondamentali della polizia giudiziaria sono, tra le altre, quelle di assicurare le fonti di prova. Infatti al di la dell imprescindibile funzione sostanziale di impedire il protrarsi del reato al fine di tutelare nell immediato la persona offesa ed il soggetto passivo del reato, che vedrà la sua manifestazione più efficace nell impiego del sequestro preventivo, accanto alla necessità di rinvenire gli autori del reato, si trova la imprescindibile finalità di assicurare le fonti di prova. Tale finalità è assolutamente importante non solo per le attività di indagini della polizia giudiziaria, ma anche per il successivo buon esito del dibattimento e dunque per supportare efficacemente l attività della pubblica accusa. Infatti non può negarsi come, se da un lato sono individuati gli autori del reato ed è sequestrato ad esempio il bene su cui il reato era compiuto (cfr animale maltrattato), se poi non vengono adeguatamente assicurate le fonti di prova si avranno certamente esiti infausti, sia dal punto di vista processuale (assoluzione per mancanza di prove) che dal punto di vista sostanziale (la restituzione dell animale maltrattato all imputato). Ecco dunque che emerge in tutto il suo rilievo pratico la necessità di impiegare con attenzione i vari mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura di cui la p.g. dispone nell accertamento del reato, e tra questi emerge in tutta la sua fondamentale importanza lo strumento del sequestro probatorio (art 354 c.p.p.) al fine di poter permettere accertamenti tecnici sul corpo del reato o sulle cose che servirono a compiere il reato. Infatti occorre precisare come le problematiche più frequenti da un punto di vista probatorio in relazione ai reati contro gli animali sono, da un lato l accertamento nei reati di danno (che presuppongo che l animale sia ancora vivo, ma che ne sia compresso in senso più o meno permanente il benessere, pensiamo al reato di maltrattamento, di detenzione in condizioni incompatibili art 727 c.p. ) della sofferenza, del patimento e delle lesioni, su cui oggi giorno c è sempre più un forte dibattito in merito,per cui potrà essere necessario per la pubblica accusa dotarsi di E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

consulenti tecnici in grado di motivare, nei casi più delicati, la sofferenza dell animale, dall altro sussiste tutta una branchia di reati, dove ormai l animale è stato ucciso, dunque non è possibile intervenire con misure cautelari ad hoc per impedire il protrarsi del reato che si è ormai del tutto consumato (cfr sequestro preventivo art 321 c.p.p., gli animali maltrattati sono oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell art 544 sexies c.p.) e dove non interessa quindi l accertamento della sofferenza, quanto piuttosto capire le cause di morte, il nesso di causalità tra il soggetto agente, le sostanze impiegate per uccidere (cfr bocconi avvelenati), la specie oggetto dell uccisione, la specie cui appartiene la pelliccia dei capi sequestrati. Tutte informazioni che devono essere tratte, nel minor tempo possibile e con il maggior grado di certezza per resistere in dibattimento e permettere la piena condanna dei responsabili. Infatti come è noto per talune ipotesi speciali quali ad esempio il bracconaggio o il divieto di pellicce di cani e gatto o foche, ciò che rileva non è propriamente l uccisione in se e per se ma in particolare l appartenenza ad una determinata specie, che molto spesso si cerca di mistificare, per eludere la normativa con evidenti ripercussioni nel campo della tutela degli animali e dei consumatori, sempre più attenti a tali tematiche (si pensi alla possibile frode in commercio in caso di vendita di pelli di cane mistificate). Pertanto oggetto delle indagini e della ricerca della prova sarà dunque il fatto tipico, l elemento oggettivo del reato che dovrà quindi essere provato nella sua pienezza, sia per quanto riguarda il nesso di causalità tra la condotta dell agente e l evento morte, che per le specie oggetto delle uccisioni. Ciò premesso in termini procedurali è possibile analizzare le fattispecie in cui ad oggi la genetica forense veterinaria costituisce un valido ed indispensabile strumento di accertamento della prova, concorrendo a reprimere i reati di cui trattasi, grazie al supporto dei vari istituti di ricerca citati precedentemente che operano sul territorio nazionale. In primis si segnala l importanza di tale strumento nel campo delle nuove ipotesi delittuose presenti nel capo IX bis del codice penale, rubricato dei delitti contro il sentimento per gli animali ed in particolare in riferimento al reato di uccisione di animale ai sensi dell art 544 bis c.p. che sanziona appunto chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Per quanto riguarda l accertamento di E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

questo reato, così come per gli altri illeciti di cui tratteremo, è importante precisare come sia sempre utile tanto per l interprete quanto per gli operatori di settore sul campo, conoscere gli ultimi orientamenti giurisprudenziali che denotano l ampiezza e la portata applicativa delle fattispecie. Infatti, facendo riferimento ad un importante pronuncia del Tribunale penale dell Aquila del 2007 che ha condannato per uccisione di animale due medici veterinari asl rei di aver soppresso nove cuccioli in ottima salute, leggiamo nelle motivazioni come il proprietario di un animale non ne abbia più la libera disponibilità ma ne deriva invece un corollario di obblighi, responsabilità e necessità di cure. Questo aspetto è di non poco conto per affrontare tutti i casi di cucciolate che vengono abbandonate dai proprietari. Ed infatti in relazione a tale profilo possiamo citare un importante sentenza di patteggiamento per uccisione di animale del Tribunale penale di Grosseto che ha visto la genetica forense veterinaria come un importante e decisivo strumento di inchiesta portando alla condanna ad un mese e 21 giorni di reclusione per uccisione di una cucciolata. Nel caso de quo mediante comparazione del dna del cane detenuto dal sospettato con uno dei cuccioli salvati, si è potuto risalire al responsabile dell abbandono e delle uccisioni e sanzionarlo. Altro ambito, sempre connesso al reato di cui all art 544 bis che vede la genetica forense come un valido supporto tecnico è certamente quello dei bocconi avvelenati triste piaga che affligge i nostri territori, come dimostrato dal tribunale penale di Campobasso con una sentenza del 4 aprile del 2006, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall Istituto Zooprofilattico condannava per uccisione di animale un soggetto reso di aver sparso bocconi avvelenati al fine di uccidere i cani del vicino. In materia di bocconi avvelenati, vale a pena fare una riflessione ulteriore sul rinnovato contesto normativo in cui ci si muove, grazie ad un intervento mirato ed efficace del Ministero della Salute, partendo dall Ordinanza 14 gennaio 2010 del Ministero della Salute che ha prorogato e rafforzato l Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati del 18 dicembre 2008, così come modificata come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009. Ai sensi dell ordinanza citata è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente. Il provvedimento vieta anche la detenzione, l utilizzo e l abbandono di E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Aspetto molto rilevante è certamente la responsabilizzazione dei Sindaci che, anche solo in caso di sospetto avvelenamento, devono provvedere ad assolvere a una serie di compiti quali l apertura di un indagine, la predisposizione della bonifica dell area e la tabellazione della stessa, aumentare i controlli. Queste nuove competenze ed obblighi per le Autorità coinvolte ben possono far mutare il quadro delle responsabilità e delle ipotesi delittuose, per cui ad esempio a seguito di accertamento della presenza di bocconi avvelenati nelle carcasse di un animale, in un luogo dove già altre volte erano stati sparsi bocconi e non soggetto ad alcun tipo di monitoraggio o bonifica, potrebbero emergere ulteriori illeciti, oltre l art 544 bis c.p., ad esempio l art 650 c.p., l art 674 e l omissione di atti di ufficio ex art 328 c.p. a carico delle Autorità preposte ai controlli ed alle attività obbligatorie di bonifica in caso di inadempimento. Analogo discorso potrà dirsi per il reato di doping previsto dall art 544 ter comma 3 c.p. che vieta l uso di sostanze dopanti sugli animali. Come è noto l impiego di farmaci o sostanze ad effetto anabolizzante, purtroppo, è ancora molto diffuso in particolare sugli animali d allevamento, ma anche in quelli oggetto di competizioni sportive. Spesso l inoculo o la somministrazione di principi attivi finalizzati all effetto anabolizzante procura scompensi, malformazioni e gravi sofferenze agli animali, per cui l attività di controllo deve essere sempre più incisiva e sicura per scongiurare tali pratiche infauste, ed anche qui la genetica forense veterinaria potrà dare un validissimo supporto tecnico, ad esempio con campionamenti di matrici biologiche o dei mangimi aziendali per le necessarie determinazioni analitiche a riscontro. Anche in questo caso, si veda come il reato di doping possa essere letto, tra le altre norme, in combinato disposto con l Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e del percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 7.9.2009. Tale ordinanza, che si applica alle manifestazioni pubbliche o private con impiego di equidi (cavalli, asini, muli, bardotti.articolo 1 comma 1) durante corse, palii e rassegne effettuate al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati da Unire o Fise o Fei, prevede tra gli obblighi della asl medico veterinaria quello di svolgere controlli a campione per escludere uso di sostanze stupefacenti o dopanti, per cui qual ora E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

siano rinvenuti cavalli dopati durante feste popolari, sarà necessario verificare che siano stati fatti i doverosi controlli previsti dalla legge, pena eventuali responsabilità per inadempimento a carico delle autorità coinvolte. Ulteriore ambito di applicazione ormai collaudato della genetica forense veterinaria è quello della tutela della fauna selvatica dal bracconaggio. Infatti come è noto, la commercializzazione di grandi quantitativi di carne che sfuggono al controllo sanitario mediante l impiego di mezzi illeciti, le varie forme di caccia di frodo, l illecita apprensione di ungulati in natura in modo occasionale o sistematico sono tutti fenomeni purtroppo assai diffusi (e sanzionati dall art. 30 della legge n.157del 1992) che necessitano di accertamenti scientifici peculiari nelle indagini al fine di permetterne una repressione sempre più efficace e capillare. Infatti in genere sebbene queste condotte siano purtroppo molto frequenti, solo raramente i trasgressori vengono realmente sanzionati, e ancor più raramente vengono colti sul fatto, per cui è necessario conservare ed analizzare ogni tipo di elemento utile a dare riscontri positivi alle indagini, quali il terreno dove sono state trovate le carcasse,eventuali larve al loro interno,l ultimo pasto consumato dall animale etc..al fine di individuare elementi risolutivi finalizzati all inquadramento della dinamica criminale. In tutti questi settori, come si è visto, la genetica forense veterinaria offre quindi elementi risolutivi per le indagini,ma altre macroaree si apprestano a necessitare dell impiego sempre più assiduo di tale strumento, ci si riferisce in particolare al commercio di pellicce di cane, gatto, che coinvolge ogni anno circa due milioni tra cani e gatti uccisi in Cina, Thailandia,Filippine e Corea (stime HSUS). In questo senso ancora una volta non può prescindersi dall analisi, seppur breve, del quadro normativo di riferimento, come novellato dagli ultimi interventi del legislatore comunitario e nazionale. Per quanto riguarda le pellicce di cane e di gatto ci si rifà al Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 dicembre 2007, che vieta appunto la commercializzazione, l importazione nella Comunità e l esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono in vigore dal 31 dicembre 2008. Tale commercio,vale la pena rilevare, era già vietato dall Italia dalla legge 189 del 2004, nonché dalla Danimarca, Grecia, Francia e Belgio, motivo per cui si è ritenuta appunto necessaria E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

l armonizzazione in ambito comunitario. L Unione Europea si unisce quindi a USA, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, che avevano già emanato provvedimenti analoghi, in ossequio alla volontà dei consumatori a tutela di questi animali. Importante notare come il Regolamento costituisca un significativo caso in cui la legislazione comunitaria abbia superato i vincoli imposti dalle regole dettate dal mercato internazionale,e soprattutto dalla tutela della libera concorrenza,arrivando a vietare un intero commercio perché ritenute preminenti le scelte etiche nei confronti degli animali. In Italia l art 2 della legge 189 del 2004, in anticipo rispetto alla normativa comunitaria, ha così disposto il divieto dell utilizzo per fini commerciali di pelli e pellicce di cane e gatti delle specie di canis lupus familiaris e felis silvestris, nonché il divieto di introdurre,commercializzare ed esportare le stesse nel territorio nazionale, disposizione poi modificata dal Decreto Legislativo n 47 del 2010 che ha provveduto ad introdurre inoltre un nuovo sistema sanzionatorio per cui La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.». In relazione a tali fattispecie criminose, molto più difficili da individuare in assenza di controlli ad hoc ed un adeguata formazione del personale addetto ai controlli, davvero rilevanti saranno le procedure di controllo, e gli accertamenti scientifici che ne derivano, ed infatti il Regolamento citato dispone nelle premesse che le misure per vietare l utilizzo di cani e gatti per la produzione di pellicce dovrebbero essere applicate uniformemente in tutta la Comunità. Le tecniche attualmente utilizzate per identificare la pelliccia di cane e di gatto, comela prova del DNA, la microscopia e la spettrometria di massa MALDI- TOF, È opportuno che le informazioni riguardanti tali tecniche siano messe a disposizione della Commissione, affinché gli organi incaricati dell applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore e sia possibile valutare la possibilità di prescrivere una tecnica uniforme, al fine di garantire tecniche uniformi di monitoraggio, mentre all Articolo 5 Metodi di identificazione della specie d origine delle pellicce è stabilito che Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d origine delle pellicce entro il 31 dicembre 2008 e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano La Commissione può adottare misure che stabiliscono i metodi analitici da utilizzare per identificare la specie d origine delle pellicce. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

regolamentazione con controllo di cui all articolo 6, paragrafo 2, e sono incluse nell allegato del presente regolamento. Dunque è evidente come in tale ambito sia ormai stringente la necessità di individuare adeguati metodi di ricerca per permettere la repressione di questi reati, con effetto deterrente, altrimenti un così dettagliato quadro normativo resterà di fatto lettera morta. Analogamente per quanto riguarda le pellicce di foca, il recente Regolamento (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, arriva a vietare il commercio di pelli di foca, tranne talune eccezioni, partendo da una premessa assai significativa, ribadendo ciò che la Cassazione ripete da anni in termini generali per gli animali, ovvero che le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza, e perciò, poiché la caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l uccisione e la scuoiatura delle foche, nel modo in cui sono svolte più frequentemente, causano a tali animali, tale commercio deve essere bandito. Vediamo come il nostro legislatore nazionale ha subito recepito il regolamento con L articolo 49 della Legge Comunitaria 2009 Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 la quale all articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 inserisce le disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca» integrando l articolo con il comma «2-bis che sanziona Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da 5.000 a 100.000 euro». Il sistema sanzionatorio del divieto di pellicce di foca, ma anche di cane e gatto, viene nuovamente aggravato, prevedendo anche importanti sanzioni accessorie in base al comma «3-bis per cui In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa. E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -

Un quadro normativo dettagliato, chiaro e lineare nel suo intento repressivo di un fenomeno, o meglio di una pratica che la collettività ormai ripudia in quanto in violazione della sensibilità e tutela degli animali, ma che necessita di un forte impulso da parte delle istituzioni competenti finalizzato ad una strategia di controllo efficace, ad esempio procedendo a controlli a campioni delle merci, e magari responsabilizzando gli importatori ed i commercianti delle pelli dai paesi a rischio prevedendo nei loro confronti maggiore diligenza nelle trattative e nelle procedure commerciali, giacchè si ricorda che tali reati possono essere anche colposi. Certamente ancora una volta la medicina forense veterinaria potrà dare un significativo apporto in tal senso. Carla Campanaro Pubblicato il 2 giugno 2010 Per un approfondimento tematiche della normativa Copyright In materia riservato di protezione www.dirittoambiente.com degli animali segnaliamo - Consentita il volume la riproduzione integrale in fotocopia e libera Tutela circolazione Giuridica degli senza Animali fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio edizione e la copiatura 2010 rinnovata integrale ed o parziale ampliata di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine di - senza Maurizio citare Santoloci la fonte e - Carla La pirateria Campanaro editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248) (Diritto all ambiente - Edizioni: http://www.dirittoambientedizioni.net/ )

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