CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO



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CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE DECISIONE SULLA RICEVIBILITA del ricorso n. 28443/06 presentato da Maurizio DE STEFANO contro l Italia e di altri 13 ricorsi (si veda la lista annessa) contro l Italia La Corte Europea dei diritti dell uomo (seconda sezione), riunitasi il 3 giugno 2008 in una camera composta da : Françoise Tulkens, presidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici, e FRANÇOISE Elens-Passos, cancelliere aggiunto, Visti i ricorsi sopra menzionati, dopo aver deliberato, pronuncia la seguente decisione : traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

IN FATTO I ricorrenti sono cittadini italiani (si veda la lista annessa). A. Le circostanze del caso I fatti, così come sono stati esposti dai ricorrenti, possono essere riassunti nel modo che segue. I ricorrenti sono degli avvocati. In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato il decreto-legge n. 223 ( Decreto Bersani ) relativo al rilancio economico e sociale. Tale decreto introduce, tra le altre, alcune disposizioni in materia di concorrenza nell esercizio delle professioni liberali. In tale ultimo settore, l articolo 2 del decreto abrogava, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le disposizioni della legge che fissavano le tariffe minime per le remunerazioni degli avvocati e prevedeva l interdizione di accordarsi sulle retribuzioni a seconda dei servizi giuridici forniti. Precedentemente, la materia era regolata dalla legge n. 794 del 1942. Tale legge prevedeva delle tariffe minime obbligatorie, fissate ogni due anni dal Consiglio nazionale dell ordine degli avvocati e adottate con decreto del Ministero della Giustizia, e vietava espressamente qualsiasi accordo che derogasse alle tariffe minime. Al momento dell entrata in vigore del decreto legge n. 223, i ricorrenti esercitavano il loro mestiere di avvocato nell ambito di procedure giudiziarie. Conformemente alla pratica in vigore all epoca, essi si erano riservati il diritto di stabilire i propri onorari secondo le tariffe in vigore al momento della conclusione delle procedure. B. Il diritto nazionale pertinente «Decreto legge n o 223 del 4 luglio 2006 - "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" TITRE I Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. (...) Articolo 2 - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali 2

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni; (...) 2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ( )». DOGLIANZE 1. Nell invocare l articolo 1 del Protocollo n o 1, i ricorrenti lamentano una violazione del proprio diritto al rispetto dei beni per effetto dell entrata in vigore e dell applicazione del decreto legge n. 223, che ha modificato i criteri di fissazione degli onorari professionali. 2. I ricorrenti invocano l articolo 6 della Convenzione e lamentano l applicazione retroattiva del decreto legge n. 223 sia in nome proprio che per conto dei loro clienti. A tal proposito, dichiarano che l eliminazione delle tariffe minime obbligatorie comporta il rischio di una concorrenza agguerrita tra i professionisti e di conseguenza di una diminuzione degli standards di qualità delle prestazioni. IN DIRITTO A. Riunione dei ricorsi Data la similitudine dei ricorsi, sia per quanto concerne i fatti che le problematiche che sono sollevate nel merito,la Corte ha ritenuto necessario riunirli tutti ed esaminarli congiuntamente. 3

B. Sulle violazioni lamentate 1. I ricorrenti lamentano una violazione del proprio diritto al rispetto dei beni per effetto dell entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006. Invocano quindi l articolo 1 del Protocollo n o 1 che recita quanto segue : «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l uso dei beni in modo conforme all interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende» Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che un ricorrente può lamentare una violazione dell articolo 1 del Protocollo n o 1 unicamente nella misura in cui le decisioni che egli contesta si riferiscono ai suoi «beni» ai sensi di tale disposizione. La nozione di «beni» può ricomprendere sia dei «beni effettivi» che dei valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una «speranza legittima» di ottenere l effettivo godimento di un diritto di proprietà. Al contrario, la speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà che si è nell impossibilità di esercitare effettivamente non può essere considerato come un «bene» ai sensi dell articolo 1 del Protocollo n o 1, e lo stesso vale per un credito condizionale che si estingue a causa del mancato verificarsi della condizione (Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], n o 42527/98, 82 e 83, CEDU 2001- VIII, e Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n o 39794/98, 69, CEDU 2002-VII ; Ambruosi c. Italia, n o 31227/96, 20, 19 ottobre 2000 ; Beyeler c. Italia, [GC], n o 33202/96, 105 CEDU 2000 -I ; Kopecky c. Slovacchia, [GC], n o 44912/98, CEDU 2004). La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l articolo 1 del Protocollo n o 1 può essere applicato agli studi legali ed ai suoi clienti, dal momento che si tratta di entità aventi un certo valore. Rivestendo sotto molti aspetti il carattere di un diritto privato, esse possono essere analizzate come un valore patrimoniale e dunque come un bene ai sensi della prima frase dell articolo 1 (Olbertz c. Germania (dec.), n o 37592/97, CEDU 1999- V ; Döring c. Germania (dec.), n o 37595/97, CEDU 1999-VIII ; Van Marle e altri c. Paese Bassi, sentenza del 26giugno 1986, serie A n o 101, p. 13, 41 ; Wendenburg e altri c. Germania (dec.), n o 71630/01, CEDU 2003-II). Eppure, la Corte non è convinta del fatto che l entrata in vigore del decreto legge n o 223 abbia comportato un pregiudizio ai beni dei ricorrenti ai sensi dell articolo 1 del Protocollo n o 1. 4

Essa ricorda che una aspettativa di guadagno futuro può rappresentare un elemento da prendere in considerazione nella valutazione di uno studio professionale, ma che un guadagno futuro non potrebbe essere considerato come un «bene» come se questo fosse già stato ottenuto o come se esistesse già un credito esigibile (Batelaan e Huiges c. Paesi Bassi, (dec.), n o 10438/83, D.R. 41, p. 176). Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che l applicazione dei criteri introdotti dal decreto legge di cui si discute, imponendo loro la negoziazione con i propri clienti delle tariffe relative alle procedure giudiziarie in corso, comporterà una perdita di guadagno certa, particolarmente in ragione dell assenza delle tariffe minime obbligatorie. Essi lamentano un ingerenza ingiustificata nel loro diritto di proprietà, comparabile a quella rinvenuta dalla Corte nell affare Ambruosi (Ambruosi c. Italia, precedentemente citato). La Corte nota che, a differenza del caso citato dai ricorrenti, non si tratta della privazione del diritto di ottenere delle somme certe ed esigibili per delle attività professionali già compiute, ma della modificazione dei criteri di fissazione di onorari futuri, sebbene relativi a delle procedure giudiziarie in corso. I ricorrenti temono che, successivamente alla liberalizzazione delle tariffe, gli onorari che saranno negoziati con i clienti una volta concluse le procedure giudiziarie siano inferiori alle tariffe minime obbligatorie fissate dal Consiglio dell ordine degli avvocati in quello stesso periodo. Ora, la Corte non potrebbe seguire i ricorrenti nelle pure speculazioni su cui si fondano le loro lamentele. Peraltro, gli interessati non hanno apportato alcun elemento concreto che provi o che possa indurre a credere che l applicazione delle disposizioni di cui si discute abbiano profondamente alterato le condizioni di esercizio delle loro attività professionali e ridotto i loro guadagni così come il valore della loro clientela (Levanen c. Finlandia, (decisione), n o 34600/03, 11 aprile 2006 ; a contrario, Van Marle ed altre, precedentemente citata, 42). In tali condizioni, la Corte ritiene che i ricorrenti si lamentino in sostanza di una probabile perdita di guadagni futuri, che in quanto tale sfugge all ambito di applicazione dell articolo 1 del Protocollo n o 1. Ne consegue che tale doglianza è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell articolo 35 3 e deve essere rigettata in applicazione dell articolo 35 4. 2. I ricorrenti lamentano che l adozione e l applicazione del decreto legge n o 223 del 1996 rappresenta un ingerenza legislativa contraria al diritto ad un equo processo garantito dall articolo 6 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, stabilisce: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...),da un tribunale (...),il quale deciderà (...)delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)». 5

I ricorrenti presentano tale doglianza nel proprio interesse e a nome dei propri clienti dinanzi le giurisdizioni nazionali. Facendo riferimento alle procedure giudiziarie in corso, pendenti al momento dell entrata in vigore del decreto legge n o 223 e nell ambito delle quali essi esercitano la loro professione di avvocato, essi affermano che l abolizione degli onorari minimi obbligatori comporta il rischio serio di una degradazione della qualità delle prestazioni professionali a scapito dell equità delle procedure. La Corte osserva che questa parte del ricorso si scontra con numerosi motivi di irricevibilità. Comunque sia, pur ammettendo che i ricorrenti, da una parte, possano essere considerati delle vittime dirette della violazione invocata, e, d altra parte, abbiano il locus standi per agire in nome dei loro clienti, la Corte non vede come la disposizione di legge chiamata in causa, che disciplina le relazioni economiche tra gli avvocati ed i loro clienti, possa costituire un ingerenza del potere legislativo nell amministrazione della giustizia con l obiettivo di influire sull esito giudiziario delle controversie (a contrario, Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia [GC], n o 24846/94 e da n o 34165/96 a n o 34173/96, 57, CEDU 1999-VII ; Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A n o 301-B). In tali condizioni, tale parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata in ai sensi dell articolo 35 3 e 4 della Convenzione. Per questi motivi, la Corte, all unanimità, Decide di riunire i ricorsi; Dichiara i ricorsi irricevibili. Françoise Elens-Passos Cancelliere aggiunto Françoise Tulkens Presidente 6

LISTA DEI RICORSI 28443/06 DE STEFANO MAURIZIO, presentato il 12 luglio 2006 31209/06 RISSONE NEVIO, presentato il 28 luglio 2006 31221/06 DE FILIPPI CLAUDIO, presentato il 26 luglio 2006 32258/06 CELLINO FELICE, presentato il 31 luglio 2006 33840/06 SCIFO FRANCESCO, presentato il 4 agosto 2006 33880/06 MARZI CORINNA, presentato il 27 luglio 2006 33887/06 LEOTTA MAURIZIO, presentato il 29 luglio 2006 33889/06 DI BOSCIO AUGUSTO, presentato l 11 agosto 2006 37713/06 FORMICOLA PAOLO, presentato l 11 agosto 2006 37709/06 LUCARELLI NICOLA, presentato il 16 settembre 2006 46033/06 MANCINI EDOARDO, presentato il 4 novembre 2006 44872/06 LICATA ALFONSO, presentato il 20 ottobre 2006 4026/07 BORRACCINO ANTONIO, presentato il 16 gennaio 2007 7525/07 TESTORI CARLO, presentato il 5 febbraio 2007 7