[Napoli, Forcella 2, 2010] PROCEDIMENTO PENALE n. 30135/10 R.G.N.R. 10007/11 R.G. TRIB. a carico di P.P. (rito ordinario) 1. Dati identificativi del procedimento. - Numeri di registro: 30135/10 R.G.N.R. 10007/11 R.G. TRIB. 8617/12 R.G. APP. - Imputato: P.P., nato a Napoli il 27.07.1980. - Autorità giudiziaria: Tribunale di Napoli, IX Sezione Penale; Corte di Appello di Napoli, VII Sezione. - Vicende cautelari: detenuto. - Stato del procedimento: sentenza n. 3714/12 emessa dal Tribunale di Napoli, IX Sezione Penale, in data 09.03.2012, depositata il 07.06.2012; sentenza n. 492/13 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, VII Sezione, in data 25.01.2013, depositata il 30.01.2013, irrevocabile il 12.03.2013. 2. Fonti ed elementi di prova acquisiti. - Informativa di P.G. e accertamenti; - denuncia e dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa; - dichiarazioni testimoniali rese da persone informate sui fatti; - precedente provvedimento giudiziario; - intercettazioni ambientali; - dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; - referto medico-ospedaliero; - verbali di interrogatorio reso da imputati di reato connesso; 1
- esame dell imputato; - registrazioni audio-video eseguite dalla persona offesa. 3. Capi di imputazione. -Tentata estorsione aggravata continuata in concorso (artt. 110, 56, 81 cpv, 629 co. 2 in riferimento all art. 628 co. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 L. 203/91). 4. Tempo e luogo. Dall Aprile 2010 con condotta perdurante (al Luglio 2010); Napoli, quartiere Pendino (Forcella). 5. Dinamica estorsiva. Il pretesto della vicenda estorsiva de quo è la diffusione, ad opera dell imputato e di altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente, del gioco d azzardo online. Fondamentale apporto alla ricostruzione dei fatti è stato fornito dalla persona offesa le cui dichiarazioni hanno peraltro trovato ampio riscontro negli ulteriori e cospicui elementi di prova raccolti nella fase delle indagini preliminari-, apparsa provata ma sempre coerente, nel corso di esame ed un controesame decisamente accaniti in sede di istruttoria dibattimentale. Venendo ai fatti, nell aprile 2010, si presentava presso il bar di F.R. sito alla via dei Tribunali, un soggetto il quale proponeva, rectius, imponeva al titolare dell esercizio commerciale l installazione di alcuni illeciti programmi per l accesso a siti di scommesse online (relative al cd. poker texano). F.R. opponeva un deciso rifiuto, anche perché come chiarito in dibattimento- erano cose illegali ed egli la propria attività l aveva portata sempre legalmente avanti. Tuttavia, egli doveva rendersi immediatamente conto di non avere troppa scelta; l interlocutore infatti non lasciava spazio ad equivoci: No, tu forse non hai capito niente, questa è una cosa che ce l ha tutta la zona, la devi mettere per forza. In quel momento raccontava F.R.- capii che la dovevo fare per forza. 2
Il visitatore asseriva quindi di aprile un account sul portatile della vittima che faceva posizionare in modo da non poter seguire le operazioni- e di aver caricato la somma di mille euro sul suo conto. Dopo due giorni tornava la medesima persona al bar, protestando perché erano spariti i mille euro; tuttavia, caricava rectius sosteneva di caricare- altri mille euro sul famoso conto per poi, subito dopo, contestare alla persona offesa: Hai visto, sono scomparsi altri mille euro, ora sono duemila. F.R. sottolineava la propria estraneità: Guarda, mi stai dicendo una cosa che io non so niente, io non sto facendo niente, stai facendo tutto tu. Dopo uno o due giorni l uomo tornava, in compagnia dell attuale imputato che esordiva rivolgendosi a F.R.: guarda che è un problema da duemila euro, però facciamo in modo che questi duemila, facciamo mille euro per ciascuno. La vittima rappresentava le proprie difficoltà economiche che non gli consentivano di pagare la somma richiesta: lo supplicai di lasciarmi stare, era all inizio che io passavo un brutto momento economico, psicologico, perché mi ero separato. Ovviamente tanto non bastava ad impietosire i due, né poteva avere rilevanza poiché, comunque, bisognava pagare: No, no, il problema non è il tuo, non ti preoccupare, però comunque si deve risolvere. F.R. insisteva: guarda, il problema non è il mio, io non posso risolvere niente, perché economicamente sto distrutto. Di fronte all ostinazione della vittima, il tono di P.P. si faceva perentorio: il problema non è tuo, ma lo devi risolvere tu ; faceva altresì presente a F.R. vittima la possibilità che venisse concessa una rateizzazione: comunque, non ti preoccupare, perché queste cose si possono anche risolvere con cinquanta euro a settimana. Noi a fine settimana passiamo e scomputiamo questa cosa. A tal punto, F.R. voleva capire fino in fondo e chiese: ma chi ti manda?. La risposta di P.P. fu evasiva quanto categorica: questo non è un problema tuo, tu devi dare solo i soldi e ti devi stare zitto. 3
Rimasto finalmente solo, F.R. cercò di informarsi nella zona sulla provenienza della richiesta, nella speranza, rivelatasi subito vana, che mittente non fosse la camorra: all inizio credevo che era una cosa molto debole, dietro non c era nessuno, era una cosa da ragazzi che cercavano di guadagnare qualcosa tra di loro, non avevo capito che dietro c era un vero sistema Iniziai a chiedere in giro la realtà dei fatti che c era qualcuno dietro a questa cosa oppure non c era nessuno e mi dicevano di sì, che facevano parte di un clan. Decisamente non rassicuranti le informazioni apprese in riferimento all attuale imputato: Mi dicevano che veramente era una testa calda che stava con questo clan dei Mazzarella. Nei giorni successivi, P.P. fu arrestato in seguito ad un conflitto a fuoco con le Forze dell Ordine; entrarono pertanto in scena altri soggetti (per i quali si è proceduto separatamente), portatori della medesima richiesta. Ha ricordato F.R.: si presentarono altri due tizi al bar (chiedendo) sempre la stessa cosa, sempre i soldi, sempre mille euro, che poi diventavano cinquecento, poi diventavano millecinque, oscillavano le cifre, basta che io pagavo. In particolare, la prima new entry fu I.S., che conosceva la vittima poiché cugino di una ragazza che faceva danza classica con la figlia di F.R.; presentatosi al bar insieme a R.V., in virtù di tale rapporto di conoscenza, e chiarito subito di stare con i Mazzarella onde sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco, rassicurò (solo) a parole la vittima: io sto con te, ti faccio risparmiare questa cifra, metti quest altro sito adesso stai con me, io fra un mese di darò una licenza che tu metterai vicino al muro e il sito è legale. Chiunque viene qua dentro, ne rispondo io della situazione. Tuttavia, poteva pure cambiare la forma (si fa per dire), ma la sostanza, di sicuro, restava invariata, come d altronde era chiaro a F.R.: però, infine, la cosa che io dovevo sempre cacciare questa somma. La vicenda andò così avanti fino alla visita di tale D. e Mazzarella che rimproverò la vittima poiché non doveva aver capito con chi aveva a che fare, che più grande di lui attualmente a Napoli non c era nessuno. Costui, per essere convincente fino in fondo, schiaffeggiò P.R., intimandogli di cacciare questi soldi, altrimenti dovevo chiudere e me ne dovevo andare da Napoli. 4
Stavolta, effettivamente, F.R. ebbe più chiaro il da farsi. A seguito delle percosse, si recò in ospedale per le cure del caso e, subito dopo, a sporgere denuncia. 6. Contesto criminale e territoriale. La vicenda è ambientata in una delle strade più importanti del centro antico di Napoli, via dei Tribunali. A prescindere dal frequente richiamo al clan dei Mazzarella nel corso degli eventi narrati, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è emersa la (già nota) esistenza di detta consorteria criminale, operante anche nel quartiere che fa da teatro ai fatti de quo; è altresì emersa l appartenenza a detto sodalizio di C.F.G. e N.D. (il primo peraltro quale figura di spicco), originari coimputati di P.P., per i quali si è proceduto separatamente. L avvento del clan Mazzarella nella zona di Forcella, da un lato, fu favorito dal matrimonio tra Michele Mazzarella, figlio del boss Vincenzo, e Marianna Giuliano, figlia del boss Luigi, che sancì una sorta di alleanza tra le due famiglie; dall altro lato, tale legame non fu, ovviamente, gradito a parte dei Giuliano, storicamente egemoni nella zona ed oggi sgominati, tant è che fu l origine della cosiddetta seconda faida di Forcella nell ambito della quale avvenne l omicidio di Annalisa Durante, vittima innocente morta in un agguato all età di quattordici anni. Nati come gruppo malavitoso dedito al contrabbando di sigarette, tradizionalmente i Mazzarella hanno avuto il proprio quartier generale tra San Giovanni a Teduccio e Poggioreale, ma di fatto hanno coltivato interessi in varie zone del napoletano, dal Mercato al Pallonetto di Santa Lucia, passando per il centro storico. Mettendosi al passo coi tempi, il sodalizio si è poi dedicato, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti ed alla classica attività estorsiva. 7. Costituzioni di parte civile: nessuna. 5
8. Decisione del procedimento. Sentenza di I grado: dichiara P.P. colpevole del reato ascrittogli esclusa la continuazione e, ritenuta la recidiva, lo condanna alla pena di anni sette di reclusione ed euro 1.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Dichiara l imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena. Sentenza di II grado: in riforma, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui all art. 629 co. 2 c.p. e recidiva, ridetermina la pena nella misura di anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa. Revoca la pena accessoria dell interdizione legale durante la pena e sostituisce l interdizione perpetua dai PPUU con l interdizione dai PPUU per la durata di anni 5. Conferma nel resto. 9. Problematiche di diritto emerse nel procedimento: nessuna. 10. Rilievo mediatico: la vicenda non è stata oggetto di attenzione da parte dell opinione pubblica. 11. Procedure civili attivate: nessuna. 6