27/07/2015. Certificazione energetica degli edifici. Certificazione energetica degli edifici. 1 ricercatore ENEA



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Certificazione energetica degli edifici 1 ricercatore ENEA Certificazione energetica degli edifici 1

Certificazione energetica degli edifici Certificazione energetica degli edifici 2

Certificazione energetica degli edifici Certificazione energetica degli edifici L anidride carbonica è un inevitabile prodotto della combustione di tutti gli idrocarburi. La combustione di un metro cubo di metano (CH 4 ), comporta l emissione in atmosfera di circa 2 kg di CO 2. La reazione chimica della combustione del metano con aria è: CH 4 + 2O 2 + 7,52N 2 CO 2 + 2H 2 O + 7,52N 2 + 803 kj/mol La riduzione di emissioni di CO 2 è quindi possibile unicamente bruciando quanto meno combustibile di tipo fossile (carbone e idrocarburi) 3

Certificazione energetica degli edifici Certificazione energetica degli edifici 4

Certificazione energetica degli edifici OBIETTIVO EUROPEO Certificazione energetica degli edifici Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. 5

Certificazione energetica degli edifici NORME UNI M13 La progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione con la legge 10/91 UNI M13 - Elenco delle norme. UNI 10344 Riscaldamento degli edifci. Calcolo del fabbisogno di energia. UNI 10345 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo. UNI 10346 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo. UNI 10347 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante. Metodo di calcolo. UNI 10348 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo. UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. UNI 10351 Materiali da costruzione. Conduttività e permeabilità al vapore. UNI 10355 Murature e solai. Valori delle resistenza termica e metodo di calcolo. UNI 10376 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento eraffrescamento. UNI 10379 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica. UNI 10389 Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione. Evidenziate in verde le norme ancora in uso Certificazione energetica degli edifici LEGGE 10/91 6

Certificazione energetica degli edifici LEGGE 10/91 Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Direttive europee: Direttiva 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia Direttiva 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell edilizia 7

Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Direttiva 2002/91/CE Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26) Direttiva 2010/31/UE DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, convertito con legge 90/2013 n. 90 (G.U. 181 del 03/08/2013). Entrata in vigore il 04/08/2013 Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. D.lgs 192/05 Altre modifiche sono state apportate con: Legge 06/08/2008 (D.L. 112/2008) D.lgs 28/2011; Legge 9/2014 (D.L. 23/12/2013) D.lgs 175/2014 Legge 116/2014 D.Lgs 192/05 e s.m.i. 8

Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. D.Lgs 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) D.lgs 4 luglio 2014 n.102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72). 9

Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Direttiva 2002/91/CE D.P.R. 59 /09 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068) (GU n. 132 del 10-6-2009; in vigore dal 25-6-2009) Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli Edifici - (GU n. 158 del 10-7-2009) Direttiva 2010/31/UE Decreto Interministeriale 26/06/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (GU n.162 del15/07/2015 S.O.) Decreto Interministeriale 26/06/2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (GU n.162 del15/07/2015 S.O.) Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Direttiva 2002/91/CE D.lgs 192/05 e s.m.i ALLEGATO E (DPR 59/09 art. 4, c. 25) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le informazione e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione. Direttiva 2010/31/UE Decreto Interministeriale 26/06/2015 Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. 1. Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero. 2. Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell involucro edilizio e di impianti termici. 3. Riqualificazione energetica degli impianti tecnici 10

Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Direttiva 2002/91/CE D.P.R. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. ( G.U. n. 149 del 27/06/2013) Direttiva 2010/31/UE? Probabilmente ci sarà un nuovo decreto Certificazione energetica degli edifici: Direttive europee. Direttiva 2002/91/CE D.P.R. 74/2013 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU n.149 del 27-6-2013) Direttiva 2010/31/UE? Forse non ci sarà un nuovo decreto 11

Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Ambito di Intervento Progettazione del sistema edificio/impianto; Esercizio e manutenzione degli impianti termici; Controllo, accertamenti ed ispezione degli impianti termici; Certificazione energetica degli edifici; Controllo degli attestati di certificazione energetica. Art. 2 Definizioni c) «"prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti». )) 12

Prestazione energetica In realtà si tiene conto di: della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico. Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. PRESTAZIONE ENERGETICA Prestazione energetica globale: Ep g esprime il valore del fabbisogno annuo di energia primaria per: 1) climatizzazione invernale; 2) climatizzazione estiva; 3) produzione di acqua calda per usi sanitari; 4) illuminazione artificiale, ove applicabile, espressa in: kwh/m 2 anno, per unità di superficie utile (edifici in classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena ( caserme e kwh/m 3 anno per tutti gli altri tipi di edifici USO STANDARD 13

Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. PRESTAZIONE ENERGETICA Prestazioni parziali: 1) climatizzazione invernale EP i ; 2) climatizzazione estiva EP e ; 3) produzione di acqua calda per usi sanitari EP acs ; 4) illuminazione artificiale, ove applicabile EP ill EP gl = EP i + EP acs + Ep e + EP ill USO STANDARD D.M. Requisiti minimi PRESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA ENERGETICA Residenziale Riscaldamento; QUANTITA DI ENERGIA PRIMARIA ANNUA LEGATA A UN USO STANDARD DELL EDIFICIO NECESSARIA PER: INTERVALLO DI CALCOLO: MENSILE EPgl = EP H + EP W + EP V + EP C + EP L + EP T [kwh/m2] Raffrescamento; Ventilazione; Produzione di ACS; NON Residenziale Riscaldamento; Raffrescamento; Ventilazione; Produzione di ACS; + Illuminazione Scale mobili 14

D.M. Requisiti minimi ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE Si opera la compensazione tra I fabbisogni energetici e l energia da F.R. Solo del medesimo vettore energetico; Fino a copertura del fabbisogno del vettore; o cogenerazione prodotta all interno del confine del sistema (in situ) INTERVALLO DI CALCOLO: MENSILE D.M. Requisiti minimi CALCOLO DELL ENERGIA PRIMARIA Calcolo dell energia primaria Non rinnovabile Rinnovabile Totale f p,nren f p,ren f p,tot = f p,nren + f p,ren 15

D.M. Requisiti minimi Fattori di conversione in energia primaria Vettore energetico f P,nren f P,ren f P,tot Gas naturale (1) 1,05 0 1,05 GPL 1,05 0 1,05 Gasolio e Olio combustibile 1,07 0 1,07 Carbone 1,10 0 1,10 Biomasse solide (2) 0,20 0,80 1,00 Biomasse liquide e gassose (2) 0,40 0,60 1,00 Energia elettrica da rete (3) 1,95 0,47 2,42 Teleriscaldamento (4) 1,5 0 1,5 Rifiuti solidi urbani 0,2 0,2 0,4 Teleraffrescamento (4) 0,5 0 0,5 Energia termica da collettori solari (5) 0 1,00 1,00 Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico (5) 0 1,00 1,00 Energia termica dall ambiente esterno free cooling (5) 0 1,00 1,00 Energia termica dall ambiente esterno pompa di calore (5) 0 1,00 1,00 (1) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (2) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (3) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. (4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2. (5) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo. D.M. Requisiti minimi 16

D.M. Requisiti minimi Nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di 1 livello Requisiti Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero) 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero. Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. 17

D.M. Requisiti minimi Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; Va prodotto per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario A cura del costruttore pei nuovi edifici, a cura del proprietario nel caso di edifici esistenti 18

Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; Va prodotto per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono ((e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo )), nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; 19

Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. (( l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di: climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. a) non ci sono limiti sulla potenza; b) non dipende dal vettore energetico; c) può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria; d) non sono indispensabili gli organi di distribuzione, utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; e) sono impianti termici gli impianti individuali. 20

Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. (( l-tricies) "impianto termico :. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Impianti assimilati: apparecchi fissi quali: stufe; caminetti; apparecchi ad energia radiante quando la somma delle potenze nominali del focolare è 5 kw Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. D.Lgs 192/05 Art. 6. Certificazione energetica 5. L attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell edificio o dell unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica ((dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,)), comprese le eventuali necessità di adeguamento,previste ((dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 )). 21

Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. D.Lgs 192/05 Art. 6. Certificazione energetica 5... Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all attestato di prestazione energetica. Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. D.Lgs 192/05 Art. 6. Certificazione energetica 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m 2, ove l edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l attestato di prestazione energetica entro ((centottanta)) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l attestato di prestazione energetica con evidenza all ingresso dell edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m 2 di cui sopra, è abbassata a 250 m 2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 22

Certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. D.Lgs 192/05 Art. 6. Certificazione energetica 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m 2, per i quali sia stato rilasciato l attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all ingresso dell edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, (ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno), i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano (( gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale )) dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Certificazione energetica degli edifici: DPR 75/2013 Indipendenza del professionista Art. 3 Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado. 23

Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 1. Il progettista o i progettisti, nell ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche (( elettriche )) e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti (( o alla domanda di concessione edilizia )). Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 1... Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di «installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kw e di (legge 116/2014 GU n. 192 del 20 agosto 2014) mera sostituzione del generatore di calore dell impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall articolo 5, comma 2, lettera g) del (( regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 )) [50 kw]. 24

Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 8. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 3 Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 25

Efficienza energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 15 (Sanzioni) 1. L attestato di prestazione energetica di cui all articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all articolo 7, la relazione tecnica, l asseverazione di conformità e l attestato di qualificazione energetica di cui all articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli (( periodici e diffusi )) con le modalità di cui all articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. Art. 15 (Sanzioni). 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione (( o la provincia autonoma)), che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, (( prima del rilascio del certificato di agibilita')) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 26

Art. 15 (Sanzioni). 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Art. 15 (Sanzioni). 7. In caso di violazione dell obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 8. In caso di violazione dell obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. In caso di violazione dell obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. In caso di violazione dell obbligo di riportare i parametri energetici nell annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall articolo 6, commab8, il responsabile dell annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro 27

Esercizio e manutenzione degli impianti termici: normativa SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DPR 59/09 - D.M.Requisiti minimi METODOLOGIE DI CALCOLO D.P.R. 74/13 E 75/13 ISPETTORI E SOGGETTI CERTIFICATORI CERTIFICAZIONE DM 26/06/09 Nuovo D.M. LINEE GUIDA NAZIONALI D.M. 10/02/14 Nuovo libretto di impianto e rapporti di controllo di efficienza energetica. ISPEZIONI D.P.R. 74/13 Esercizio e manutenzione degli impianti termici: D.Lgs 192/05 e s.m.i. Art. 17. Clausola di cedevolezza 1. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento». )) 28

D.M. 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Classificazione nazionale Classe A+ 0,25 EPLi (2010) Classe A 0.50 EPLi (2010) Classe B 0,75 EPLi (2010) Classe C 1,00 EPLi (2010) Classe D 1,25 EPLi (2010) Classe E 1,75 EPLi (2010) Classe F 2,50 EPLi (2010) Classe G > 2,50 EPLi (2010) Sistemi di classificazione Sistema basato su classi energetiche (climatizzazione invernale) D.M. 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 29

D.M. 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Classificazione nazionale: EP gl D.M. 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 30

D.M. Nuove linee guida Entrata in vigore 01/10/2015. Conformità alla direttiva 2010/31/UE. Indici espressi in kwh/(m 2 anno) per tutte le destinazioni d uso. Aggiunta dei servizi energetici di ventilazione e trasporto. Calcolo dell energia rinnovabile. Edificio di riferimento. Definizione di edificio a energia quasi zero. Sistema informativo SIAPE. I nuovi format di attestato e schema di annuncio di vendita o di locazione. D.M. Nuove linee guida 31

D.M. Nuove linee guida 32

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida 33

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA La classe da assegnare ad un edificio si basa sul fabbisogno globale di energia non rinnovabile per unità di superficie utile: EP gl,nr [kwh/m 2 ] Tale indice va confrontato con una scala il cui parametro base per la determinazione delle classi è l EP gl,nr delledificio di riferimento 2019/21. EP gl,nr riferimento,standard 2019/21 [kwh/m 2 ] Il criterio è illustrato nella slide successiva. D.M. Nuove linee guida EDIFICIO REALE EDIFICIO DI RIFERIMENTO 34

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida 35

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida 36

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida 37

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida Le Regioni e le Province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori attraverso l attuazione di una procedura di controllo che consenta di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente ogni anno solare. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l accertamento documentale degli APE includendo anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell edificio. 38

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida 1. L ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, istituisce sul proprio sito istituzionale e in forma accessibile al pubblico, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente una guida alla lettura dell APE, informazioni sugli interventi per l incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e informazioni aggregate sui contenuti del SIAPE. 2. L ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, predispone un opuscolo informativo sull APE, i suoi contenuti e gli adempimenti ad esso connessi e ne favorisce la diffusione. 39

D.M. Nuove linee guida VALIDITA DELL APE D.M. Nuove linee guida 40

D.M. Nuove linee guida D.M. Nuove linee guida 41

D.M. Nuove linee guida Efficienza e certificazione energetica degli edifici Grazie per l attenzione 42