Notiziario interno della Fisac/Cgil per gli esattoriali della Concessione di Roma supplemento ad Informazioni-Fisac OTTOBRE 2000 Non sono le idee che mi spaventano, ma le facce che rappresentano queste idee. L. Longanesi SPECIALE FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE allegata l ipotesi di accordo SPECIALE FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Conclusasi positivamente la fase delle assemblee sulla previdenza complementare, riteniamo far cosa utile agli iscritti e simpatizzanti integrare l informativa aziendale sulla nuova forma di previdenza, con questo breve documento. Ricordiamo che il personale assunto fino alla data del 27 aprile 1993 dovrà esercitare il diritto di opzione entro il 24 novembre 2000, per dar vita alla trasformazione del vecchio sistema di integrazione previdenziale aziendale al nuovo fondo derivato dall accordo del 20 luglio 2000. Successivamente si istituirà il fondo per gli assunti dopo il 27 aprile 1993. L ipotesi di accordo firmata, che è stata battezzato accordo sugli zainetti, è il risultato di un lungo percorso negoziale, iniziato fin dal 1985 che ha visto i sindacati rincorrere il traguardo della cosiddetta parità previdenziale, ovvero l equiparazione del trattamento previdenziale con quello previsto per i colleghi del credito. Gli obiettivi principali della trattativa erano due: garantire a tutti i dipendenti un trattamento di previdenza complementare; ottenere la parità di trattamento previdenziale con i colleghi del credito.
Vogliamo ricordare che ad oggi i lavoratori esattoriali del Monte Paschi entrati in servizio successivamente alla data del 27 aprile 93 per gli effetti del D. Lgs. 124/93 non godevano della copertura previdenziale complementare aziendale consistente nell agganciamento al 71% al pari grado in servizio, per cui l azienda non accantonava nessun versamento utile ai fini della costruzione di un sistema di previdenza complementare. Da qui il progetto di costruire un sistema unico analogo a quello del credito sfruttando i meccanismi ed i benefici previsti dall attuale legislazione in tema di costituzione di forme di previdenza aggiuntive. Va anche considerato che per effetto dell andamento delle retribuzioni e del calcolo della pensione, l attuale sistema integrativo non garantirebbe alcuna integrazione significativa alla stragrande maggioranza dei dipendenti che si troverebbero ad andare in pensione da qui a qualche anno. La segreteria resta a disposizione per illustrare e dare ulteriori chiarimenti in merito all accordo. Fondi pensione: cosa sono Perché i Fondi pensione I Fondi pensione si sono resi necessari soprattutto alla luce della riforma previdenziale avviata nel 1992 con la legge Amato e poi consolidatasi definitivamente con la legge 335/95, denominata legge Dini. I lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva, da queste leggi di riforma del sistema pensionistico, hanno avuto un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio, dal metodo di calcolo retributivo delle prestazioni, al metodo contributivo. Soprattutto per questi lavoratori e per quelli delle nuove generazioni si è resa necessaria la costruzione di un cosiddetto "secondo pilastro di previdenza" a capitalizzazione individuale, il Fondo pensione che si è aggiunto al "primo pilastro", cioè il pilastro della previdenza pubblica di base. Il sistema dei Fondi pensione è quindi diventato un risparmio di carattere previdenziale non sostitutivo, ma integrativo del primo pilastro. L obbiettivo prioritario è stato quello di permettere alla generalità dei lavoratori una integrazione del trattamento pubblico di base, per tentare di riportarlo ai valori ante-riforma, tenendo conto che, con l entrata a regime del sistema contributivo, tali trattamenti saranno pari a circa il 50-60% dell ultima retribuzione. Aderendo ad un fondo pensione chiuso di categoria si stima che la possibilità di integrazione sia pari ad un 30-35% dell ultima retribuzione. La procedura di costituzione del Fondo pensione I Fondi pensione in forma generalizzata, nascono con la legge 124/93 e si consolidano definitivamente con la legge 335/95 e successive modificazioni. Tale quadro legislativo ha demandato l avvio dei Fondi chiusi alla contrattazione nazionale voluta da Cgil,Cisl,Uil, da un lato con la volontà di confermare il valore solidaristico dei contratti nazionali e, dall altro lato, per avviare una partenza dei fondi pensione unica su tutto il territorio nazionale, onde garantire a tutti i lavoratori aderenti al fondo un trattamento omogeneo, al di là del territorio o dell azienda di appartenenza. Le parti definiscono le regole di funzionamento del Fondo, cioè definiscono l Accordo Istitutivo, lo Statuto ed il regolamento elettorale per l elezione dell assemblea dei soci. La costituzione dell associazione Fondo pensione avviene con atto notarile delle fonti istitutive, le quali insediano il Consiglio di amministrazione provvisorio che ha compiti di definizione della scheda informativa per i potenziali aderenti e di richiesta della autorizzazione alla raccolta delle adesioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Ottenuta l autorizzazione si avvierà la raccolta delle adesioni presso gli iscritti, adesioni necessarie per l elezione della prima assemblea dei soci.
Raggiunto l obbiettivo che le parti si sono date in termini di adesioni minime per far scattare il procedimento elettorale della prima assemblea dei soci, la stessa assemblea eleggerà il Consiglio di amministrazione definitivo del Fondo. Tale processo che parte dalla costituzione del Fondo per arrivare alla definitiva autorizzazione all esercizio copre un periodo di tempo di circa un anno. Cos è un Fondo pensione Il Fondo pensione è una associazione riconosciuta, alla quale il lavoratore e la sua azienda si iscrivono in qualità di soci al quale versano contributi periodici definiti dalla contrattazione. Tali contributi costituiscono il patrimonio del Fondo. Il suo scopo esclusivo è di garantire prestazioni pensionistiche complementari aggiuntive a quelle stabilite dalla riforma pensionistica (legge 335 del 1995 e successive mod.) rispetto a quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori. Esso è uno strumento creato dalla contrattazione collettiva di lavoro. Si costituisce attraverso un associazione che non ha scopi di lucro ed è amministrata da Organi rappresentativi degli iscritti e dei datori di lavoro. L adesione al Fondo pensione è su base volontaria Al Consiglio di amministrazione eletto e a composizione paritetica (lavoratori -imprese) è demandato il compito di affidare, mediante procedura di gara pubblica a gestori professionali, (Banche, Compagnie di Assicurazione, S.I.M., società di gestione del risparmio ecc.) le risorse del fondo. Il patrimonio individuale dell iscritto maturerà un tasso di rendimento. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro e aver maturato i requisiti previsti dal regolamento, l iscritto al Fondo avrà la possibilità di scegliere tra le seguenti prestazioni: Dipendenti assunti fino al 27 aprile 1993: L erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile e reversibile La liquidazione del 100% del capitale maturato La forma mista capitale/rendita Dipendenti assunti dopo il 27 aprile 1993: L erogazione di una rendita vitalizia rivalutabile e reversibile Optare per l erogazione di un massimo del 50% dell accumulato sotto forma di capitale una tantum e trasformare il rimanente 50% in una rendita vitalizia rivalutabile e reversibile Aspetti fiscali L adesione ad un Fondo pensione garantisce al lavoratore iscritto un contributo da parte del suo datore di lavoro, (nel nostro caso il 2% della retribuzione utile ai fini del TFR). I contributi versati dai dipendenti al fondo pensione complementare (nel nostro caso dall 1% al 15% della retribuzione annua utile ai fini del TFR), avranno, ad oggi, i seguenti benefici fiscali.
Dipendenti assunti fino al 27 aprile 1993: I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile, indipendentemente dalla loro misura. Dipendenti assunti dopo il 27 aprile 1993: I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni a condizione che la contrattazione abbia destinato al Fondo pensione una pari percentuale di TFR maturando, tale per cui sia mantenuto un rapporto di uno a uno tra le quote del datore e il TFR e tra la quota del lavoratore ed il medesimo TFR. Tali contributi non vengono assimilati ai premi delle polizze assicurative del ramo vita per le quali spettano agevolazioni fiscali secondo il regime vigente, e pertanto possono integralmente coesistere. La legge per i neo occupati con posizione assicurativa presso gli enti di previdenza pubblica successiva la 28.4.93 ha previsto, in caso di iscrizione al un fondo pensione, il versamento dell intero trattamento di fine rapporto. Oltre ai vantaggi fiscali in fase di versamento di contributi al fondo pensione, occorre sottolineare i vantaggi notevoli che il fisco ha riservato alle prestazioni dei Fondi pensione. Nel caso dell erogazione in capitale delle prestazioni il Fondo applicherà il sistema della tassazione separata, sistema di tassazione utilizzato per la tassazione del TFR. Le prestazioni erogate dal fondo sotto forma di rendite vitalizie e rivalutabili entreranno a far parte del reddito dell iscritto solo per l 87,5 per cento dell importo dell assegno. Garanzie per gli iscritti e controllo Nella legge istitutiva dei fondi pensione sono inserite una serie di norme che garantiscono gli iscritti: 1. le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo; 2. la banca depositaria controlla la concorrenza delle operazioni compiute dal gestore; 3. i gestori sono soggetti al controllo da parte della Banca d Italia, della Consob e dell Isvap 4. viene inoltre istituita una commissione di vigilanza sui fondi pensione che ha i seguenti compiti: autorizzativi di controllo ispettivi Le motivazioni principali per aderire ai Fondi Pensione Vantaggi fiscali. Utilizzo del contributo aziendale. Rendere possibile una rendita superiore all attuale sistema di rendita del TFR.