CORSO TEORICO E PRATICO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO FOCUS SU CASI PARTICOLARI NELLA GESTIONE Gestione pensioni Investimenti Intervengono: Dott.ssa Tiziana Bocus Dott.ssa Giuseppina Castiglione Esperte in investimenti presso Deutsche Bank
BENEFICIARIO PERCETTORE DI PENSIONE Principali tipologie possibili: Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Assegno d invalidità Pensione ai superstiti Pensione di inabilità Accompagnamento Assegno sociale Invalidità civile
PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI SOGGETTIVI Prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno: raggiunto l età stabilita dalla legge; perfezionato l anzianità contributiva e assicurativa richiesta; cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.
PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI OGGETTIVI INIZIO VERSAMENTO CONTRIBUTI ANTE 31-12-1995 Anzianità contributiva minima pari a 20 anni; Possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla legge (variano a seconda della categoria di lavoratore)
PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI OGGETTIVI INIZIO VERSAMENTO CONTRIBUTI POST 1-1-1996 Anzianità contributiva minima pari a 20 anni; Possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla legge (variano a seconda della categoria di lavoratore) Al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) se l importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione effettiva - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall importo della pensione.
PENSIONE DI VECCHIAIA Richiesta via: Web; CAF; Call Center. RICHIESTA ED EROGAZIONE Erogazione: Dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l assicurato ha compiuto l età pensionabile. Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Su richiesta dell interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
PENSIONE DI ANZIANITA REQUISITI SOGGETTIVI Entro il 31 dicembre 2011: Il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. A partire dal 1 gennaio 2011: Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età: (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi) Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 anni di età: (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi) Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.
PENSIONE DI ANZIANITA REQUISITI OGGETTIVI I lavoratori che, a partire dal 1 gennaio 2011, perfezionano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell Assicurazione Generale Obbligatoria; 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se la prestazione viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti). La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.
ASSEGNO D INVALIDITA REQUISITI SOGGETTIVI L assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell assicurazione generale obbligatoria.
ASSEGNO D INVALIDITA REQUISITI OGGETTIVI Per ottenere l assegno è necessaria: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell attività lavorativa.
ASSEGNO D INVALIDITA Richiesta: Web; CAF/Patronati; Call Center RICHIESTA COMPATIBILITA - DURATA Compatibilità; È compatibile con l attività lavorativa. Durata: Ha validità triennale. Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
PENSIONE AI SUPERSTITI REQUISITI SOGGETTIVI È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore (pensione indiretta). Hanno diritto alla pensione: il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo; i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
PENSIONE AI SUPERSTITI REQUISITI SOGGETTIVI Hanno diritto alla pensione: In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata: ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata: ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
PENSIONE AI SUPERSTITI REQUISITI OGGETTIVI Lavoratore Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa: almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell entrata in vigore del D.lvo 503/92); almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l assegno ordinario di invalidità).
PENSIONE AI SUPERSTITI RICHIESTA Richiesta: Web; CAF/Patronati; Call Center La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.
PENSIONE AI SUPERSTITI AMMONTARE Ammontare L importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95: 60%, solo coniuge (*); 70%, solo un figlio; 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; 100%, coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli; 15%, per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1 gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
PENSIONE AI SUPERSTITI DECURTAZIONI La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1 settembre 1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi: Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio: Riduzione 25% Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio: Riduzione 40% Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio: Riduzione 50% Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione.
PENSIONE AI SUPERSTITI CESSAZIONE Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi: per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare; per i figli minori, al compimento del 18 anno di età; per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21 anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21 anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
PENSIONE AI SUPERSTITI CESSAZIONE Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi: per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26 anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione; per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità; per i genitori qualora conseguano altra pensione; per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità; per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.
PENSIONE DI INABILITA REQUISITI SOGGETTIVI La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell Assicurazione Generale Obbligatoria.
PENSIONE DI INABILITA REQUISITI OGGETTIVI assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale; almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. E', inoltre, richiesta: la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; la cancellazione dagli albi professionali; la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
PENSIONE DI INABILITA RICHIESTA Richiesta: Web; CAF/Patronati; Call Center Alla domanda va allegata la certificazione medica
PENSIONE DI INABILITA ASSEGNO PER L ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'assegno per l assistenza personale e continuativa: non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione; non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'inail agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa; viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa; non è reversibile ai superstiti.
ASSEGNO SOCIALE L' assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. L assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all estero. Il soggiorno all estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell assegno fino al rientro in Italia. L Assegno sociale ha sostituito la Pensione sociale dall 1 gennaio 1996.
INVALIDI CIVILI REQUISITI SOGGETTIVI Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 2 l.118/1971).
INVALIDI CIVILI REQUISITI SOGGETTIVI Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate); i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
INVALIDI CIVILI REQUISITI OGGETTIVI riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%; dal 18 al 65 anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013, come stabilito dall art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010); spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30); spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies); cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale; cittadini stranieri comunitari iscritti all anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007); cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
INVALIDI CIVILI PRESTAZIONI Le prestazioni economiche previste per gli invalidi civili sono: L assegno mensile di assistenza; l indennità mensile di frequenza; la pensione di inabilità; l indennità di accompagnamento.
INVALIDI CIVILI ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99% dal 18 al 65 anno di età, 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013, come stabilito dall art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011; spetta in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63); spetta se l'invalido non svolge attività lavorativa (salvo casi particolari); cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale; cittadini stranieri comunitari iscritti all anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007); cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
INVALIDI CIVILI INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dalla: impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua; cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale; cittadini stranieri comunitari iscritti all anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007); cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali;
INVALIDI CIVILI INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO L'indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche agli invalidi nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
INVALIDI CIVILI INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che: siano ricoverati gratuitamente in istituto; percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali. Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l'indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
INVALIDI CIVILI INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO Una volta ottenuta l'indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l'eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell'invalido. L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.
INVALIDI CIVILI ASSEGNO MENSILE DI FREQUENZA Contributo erogato per il solo periodo di frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti.;
INVALIDI CIVILI ASSEGNO MENSILE DI FREQUENZA REQUISITI SOGGETTIVI età inferiore ai 18 anni; riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età, nonché minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; cittadinanza e residenza sul territorio nazionale cittadini stranieri comunitari iscritti all anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007); cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Spetta per intero se il reddito dell invalido non supera determinati limiti personali (per l'anno 2013: limite di reddito Euro 4.738,63);
INVALIDI CIVILI ASSEGNO MENSILE DI FREQUENZA INCOMPATIBILITÀ L assegno mensile i frequenza è incompatibile con: l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. Ovviamente, è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di continuità e permanenza in istituti pubblici.