DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 14/2015



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DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 14/2015 EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL MODULO DI RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L ASSICURAZIONE VITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PRIVATE CONSEGUENTE ALL IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1 PILASTRO). Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente il trattamento delle esposizioni al rischio di sottoscrizione per l assicurazione vita ai fini del calcolo del requisito patrimoniale con la formula standard. Con tale Regolamento si intende dare attuazione nazionale alle Linee Guida emanate da EIOPA concernenti l applicazione del modulo del rischio di sottoscrizione per l assicurazione vita, appartenenti al primo set di Linee guida sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1 pilastro) pubblicate in italiano all inizio del mese di Febbraio 2015. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all IVASS, entro il 31 agosto 2015 al seguente indirizzo di posta elettronica: SCR_Life@ivass.it, utilizzando l apposita tabella allegata. Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell Autorità: - le osservazioni pervenute, con l indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione; - le conseguenti risoluzioni dell Autorità. La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti. Roma, 23 luglio 2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL MODULO DI RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L ASSICURAZIONE VITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PRIVATE CONSEGUENTE ALL IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1 PILASTRO). Relazione di presentazione 1. Il quadro normativo Solvency II. Il quadro normativo Solvency II è composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale: la direttiva, per il cui recepimento è stato emanato il decreto legislativo n. 74 del 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, con il quale è stato modificato ed integrato il d. lgs. n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice ); gli Atti delegati (Regolamento 2015/35) che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo; i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva; le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato. Il sistema Solvency II è articolato in una struttura a 3 pilastri interconnessi: il 1 pilastro riguarda requisiti finanziari (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2 pilastro riguarda requisiti qualitativi e regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, corporate governance, controllo interno e risk management), il 3 pilastro riguarda i requisiti di informativa e di disclosure (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il mercato). Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1 pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. La pubblicazione è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi draft sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli stakeholders e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale. La procedura di comply or explain associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è conforme (comply) o intende conformarsi (intend to comply) alle linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le 2

ragioni della non conformità (explain). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza. Per le Linee guida relative ai requisiti di 1 pilastro la procedura si è conclusa il 1 aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di intend to comply con le linee guida in argomento. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2 e del 3 pilastro, è stato pubblicato il 6 luglio 2015 e a breve sarà tradotto da EIOPA nelle lingue nazionali. Il recepimento delle Linee guida avverrà mediante l utilizzo di diversi strumenti, quali l aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all IVASS, l adeguamento o l emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l emanazione di nuovi Regolamenti. 2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS sull applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l assicurazione vita. Le Linee guida EIOPA sull applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l assicurazione vita intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito: dagli artt. 105 (3), 304 della direttiva (recepiti dagli artt. 45-septies, commi 4 e 5 del Codice); dal Titolo 1, Capo V, Sezione 2, degli Atti delegati; Sulla base di tale impianto normativo, l impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tenendo conto, inter alia, del rischio di sottoscrizione derivante dalle obbligazioni dell assicurazione vita, tenendo conto dei rischi coperti e delle procedure utilizzate nell esercizio dell attività. Con riferimento a tale tipologia di rischio, la formula standard prevede sette sottomoduli di rischio, di cui all art. 136 degli Atti delegati: mortalità, longevità, invalidità-morbilità, spesa, revisione, estinzione anticipata e catastrofe. Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA disciplinano l applicazione dei sottomoduli di mortalità, longevità e invalidità-morbilità, specificando le modalità di calcolo da adottare nell applicazione di alcuni specifici scenari e chiarendo i criteri per la valutazione di determinati parametri da utilizzare ai fini del calcolo. Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento. Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l ambito di applicazione del Regolamento (art. 3). Il Titolo II Rischio di sottoscrizione per l assicurazione vita contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per 3

l assicurazione vita previsti dalla formula standard, con particolare riguardo ai moduli di mortalità, longevità e invalidità-morbilità. Gli artt. 4 e 5, che recepiscono rispettivamente le linee guida 1 e 2, contengono previsioni atte a identificare i tassi di mortalità ai quali applicare lo scenario di incremento dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di mortalità, di cui all art. 137 degli Atti delegati, e di calo dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di longevità, di cui all art. 138 degli Atti delegati. Il regolamento specifica, in particolare, che i tassi da prendere a riferimento dovranno essere quelli utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, indipendentemente dall orizzonte temporale di riferimento (annuo, mensile o altro). Le imprese dovranno porre pari ad 1 i tassi di mortalità che risultino superiori ad 1 in seguito all applicazione dello scenario di incremento dei tassi. Disposizioni del tutto analoghe sono previste anche agli artt. 6 e 7, che recepiscono rispettivamente la linea guida 3 e 4, con riferimento all applicazione degli scenari di calo dei tassi di invalidità e di incremento dei tassi di recupero, previsti nel sottomodulo del rischio di invalidità e morbilità, di cui all art. 139 degli Atti delegati. L art. 7 dispone inoltre che, nel caso particolare in cui il tasso di recupero sia pari ad 1 per riflettere il fatto che la prestazione venga meno per motivi contrattualmente stabiliti, le imprese non debbano applicare il calo previsto nel modulo di rischio di invalidità e morbilità. All art.8, che recepisce la linea guida 5, è disciplinato la modalità con la quale le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità e morbilità, di cui all art. 139 degli Atti delegati, nel caso in cui un contratto consenta più stati di invalidità (cd. contratti con prestazioni multistato). Si forniscono criteri per l individuazione dei tassi di transizione ai quali applicare gli scenari previsti ai fini del calcolo delle riserve tecniche in condizioni di stress. Il Titolo III Disposizioni finali contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 9). --- --- Valutazione d impatto. Ai sensi di quanto previsto dall art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede. Trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013. Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e vista l urgenza di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, per la pubblica consultazione nazionale si fissa come termine di scadenza per commenti il 31 agosto 2015. Si allega, di seguito, il testo regolamentare. 4

REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL MODULO DI RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L ASSICURAZIONE VITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL ATTIVITA ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PRIVATE CONSEGUENTE ALL IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1 PILASTRO). L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l istituzione dell ISVAP; VISTO l articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l istituzione dell IVASS; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45- quinquies, 45-sexies, 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies; VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli da 136 a 143 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1; VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard; VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull attuazione delle disposizioni di cui all articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l adozione di atti regolamentari e generali dell Istituto; adotta il seguente REGOLAMENTO INDICE Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 5

TITOLO II RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L ASSICURAZIONE VITA Art. 4 (Tassi di mortalità per il calcolo del SCR mortality ) Art. 5 (Tassi di mortalità per il calcolo del SCR longevity ) Art. 6 (Tassi di invalidità e morbilità per il calcolo del SCR disability-morbidity ) Art. 7 (Tassi di recupero per l invalidità e la morbilità per il calcolo del SCR disability-morbidity ) Art. 8 (Contratti con prestazioni multistato) Art. 9 (Pubblicazione ed entrata in vigore) TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) Atti delegati il Regolamento delegato 35/2015 della Commissione; b) Codice il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74; c) Contratti con prestazioni multistato contratti di assicurazioni che prevedono prestazioni, eventualmente diversificate, al manifestarsi di determinati stati di salute dell assicurato; d) SCR mortality il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di mortalità per l assicurazione vita; e) SCR longevity il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di longevità per l assicurazione vita; f) SCR disability-morbidity il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l assicurazione vita. Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di 6

assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane. Art. 4 (Tassi di mortalità per il calcolo del SCR mortality ) 1. L impresa, ai fini del calcolo del SCR mortality, applica l incremento di cui all articolo 137 degli Atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale, L impresa applica il suddetto incremento dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. 2. Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di mortalità incrementati, l impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l applicazione dell incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1. Art. 5 (Tassi di mortalità per il calcolo del SCR longevity ) 1. L impresa, ai fini del calcolo del SCR longevity, applica il calo di cui all articolo 138 degli Atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L impresa applica il suddetto calo dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. Art. 6 (Tassi di invalidità e morbilità per il calcolo del SCR disability-morbidity ) 1. L impresa, ai fini del calcolo del SCR disability-morbidity, applica l incremento di cui all articolo 139, lettere a) e b), degli Atti delegati ai tassi di invalidità e di morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento di temporale. 2. Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di invalidità e morbilità incrementati, l impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l applicazione dell incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1. Art. 7 (Tassi di recupero per l invalidità e la morbilità per il calcolo del SCR disability-morbidity ) 1. L impresa, ai fini del calcolo del SCR disability-morbidity, applica il calo di cui all articolo 139 lettera c) degli Atti delegati ai tassi di recupero per l invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati dal altro riferimento temporale. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l impresa non applica il calo di cui all articolo 139, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati ai tassi di recupero per l invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che siano pari ad 1 nel caso in cui riflettano il fatto che la prestazione desumibile dal contratto sia venuta meno al termine di un periodo contrattualmente definito. Art. 8 7

(Contratti con prestazioni multistato) 1. Per i contratti con prestazioni multistato, per i quali nel calcolo delle riserve tecniche rileva anche la transizione tra diversi stati di salute dell assicurato, l impresa nell applicazione dell'articolo 139 degli Atti delegati, individua come: a) tassi di disabilità e di morbilità i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno più grave, ivi incluso il caso di morte se rilevante; b) tassi di recupero per l invalidità e la morbilità i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno meno grave, ivi incluso il passaggio allo stato di "persona sana" se rilevante. 2. L impresa opera aggiustamenti unicamente ai tassi di permanenza nello stesso stato al fine di assicurare che, anche dopo l applicazione degli stress previsti dall articolo 139 degli Atti delegati, per ciascuno stato di salute la somma del tasso di permanenza e dei tassi di transizione ad altri stati di salute sia pari ad 1. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 9 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell IVASS e sul sito istituzionale. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016. 8