CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare)



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CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare) REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DELIBERA C.C. N. 19 DEL 15.02.1968 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL N. 122 DEL 05.11.1974 0

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE TITOLO I DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE Art. 1 Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti ed Istituti nell interesse dell agricoltura. Art. 2 Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, cui all art. 221 del D.C.C. 05.11.1974 n 122 C.P.P. nell ambito delle rispettive mansioni. Art. 3 Gli agenti hanno facoltà di sequestrare i corpi di reato solo quando vi è fondato motivo che si alterino o disperdano, al fine di curarne la conservazione. Gli oggetti sequestrati devono essere depositati nell ufficio di Polizia municipale, sotto la custodia del funzionario responsabile, che ne curerà l immediata consegna all Autorità giudiziaria, cui dovrà riferire sull esito dell intervento. TITOLO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI CAPO I DEL PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA PRIVATA E COMUNALE. Art. 4 E proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte di fondi stessi. In ogni caso l esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo. In particolare il dritto di passaggio sui fondi altrui con bestiame, sia sciolto che aggiogato, specialmente se vi sono frutti pendenti, deve essere esercitato con l adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alle colture. 1

Art. 5 I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi e dovranno comunque essere vigilati in modo tale da non costituire alcun pericolo. CAPO II DEI DANNI E DEI PERICOLI DI DANNO CHE POSSONO DERIVARE DALL ESERCIZIO DI TALUNE OPERAZIONI AGRICOLE. Art. 6 Non è permesso accendere stoppie, cespugli ed altro lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia per i raccolti che per le case coloniche. In nessun caso si possono accendere fuochi all aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo perle case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti. Art. 7 E proibito inaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, acque luride od inquinate. Art. 8 E vietato causare stillicidio di liquami e di colaticci, costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento comunale d igiene e sanità. Tutte le stalle devono essere fornite di concimaia in conformità alla legge 23 giugno 1927, n 1155. E vietato nei ricoveri di bestiame bovino l allevamento promiscuo di suini e pollame, ad eccezione delle covate di pulcini fino a 20 giorni. La costruzione e manutenzione delle concimaie è disciplinata dagli articoli 233/241 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Decreto 31 maggio 1932. Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento comunale d igiene. 2

TITOLO III NORME RELATIVE AL PASCOLO CAPO I DEL PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI Art. 9 Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare sui fondi privati altrui o sui fondi comunali, in qualsiasi epoca dell anno, senza essere munito di permesso scritto dal conduttore del fondo. Il permesso dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre il permesso scritto. Art.10 Con richiamo all art. 2052 del Codice Civile ed all art. 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia su fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza il necessario numero di custodi idonei, qualora il pascolo non sia validamente recintato. Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto sui fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni. Art. 11 E vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade pubbliche e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e dei canali. Art 12 I conduttori di mandrie e greggi transitanti nel territorio del Comune sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Veterinaria, d Igiene e Sanità e le ordinanze emanate in materia. CAPO II DEL BESTIAME TROVATO INCOSTUDITO Art.13 Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade i fossi delle medesime, sulle rampe, sugli argini dei fiumi e dei canali verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile, fatta salva la adozione delle misure di spettanza della autorità giudiziaria. 3

CAPO III SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI; PASCOLO VAGANTE Art. 14 Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto conforme all allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, nel quale oltre l indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici, nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi ingresso e spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e semprechè l interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge. Art. 15 Il Veterinario Provinciale ed il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti Art. 16 Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere procedute e seguite anche da un lume. Coloro che transitano con mandrie o greggi sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino e gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla capezza o con altri mezzi idonei. CAPO IV DEL SOGGIORNO DELLE MANDRIE E DEI MANDRIANI IN TERRITORIO COMUNALE. Art. 17 I pastori dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici. annessi. Art. 18 I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi, che risiedono fuori del proprio Comune e che con la loro condotta rendono pericolosi per l ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all Autorità di P. S. per l eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 27 dicembre 1956, numero 1423. 4

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI Art. 19 E vietata la distruzione degli animali insettivori utili all agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, ecc. Solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (per es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al Comitato provinciale della Caccia o all Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi. Nei boschi e negli incolti è vietata la distruzione e anche il danneggiamento dei nidi di formica rufa. TITOLO V NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE CAPO I DEI DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI O ALL UOMO Art. 20 E vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantaggioni e ai prodotti, ecc. Chi è danneggiato dagli animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti municipali, se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario. E proibito altresì danneggiare le piante e gli alberi altrui. CAPO II DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE Art. 21 Nell evenienza di comparsa di crittogame delle piante insetti o altri animali nocivi all agricoltura, la Autorità Comunale d intesa con l Ispettorato Provinciale dell Agricoltura e con l Osservatorio Fitopatologico competente per territorio partirà, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni. Art. 22 Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per la applicazione della legge stessa approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, e fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all azienda, di denunciare alla. Autorità Comunale, all Ispettorato Provinciale dell Agricoltura o all Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque di malattie o deperimenti che appaiono 5

diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed. i mezzi di lotta che venissero all uopo indicati, a norma dell art. 57 del predetto Regolamento. Art. 23 E fatto obbligo agli agricoltori di concorrere nella lotta di tutti i parassiti animali e vegetali che, assumendo carattere di particolare pericolosità per le colture, siano ritenuti dalle Autorità oggetto di lotta collettiva con pubblico bando. Art. 24 Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco i titoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di aprile Art. 25 E fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all Autorità comunale e di collocare tre giorni prima dello spargimento delle sostanze, lungo i confini del fondo e mantenere per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabella recanti ben visibile la scritta campo (o prato) avvelenato. Art. 26 Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, è vietato a chiunque di trasportare altrove piante o parte delle stesse, senza un certificato di immunità rilasciato del Osservatorio Fitopatologico competente per territorio TITOLO VI NORME SUL COMMERCIO DI ALCUNI PRODOTTI AGRARI E STLVANI CAPO I DELLA RACCOLTA, UTILIZZAZIONE E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI E DELLA PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA. Art. 27 La coltivazione, la preparazione e la raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell elenco approvato con R.D. 26/5/1932, n 722, sono regolate dalle disposizioni contenute nella Legge 6/1/1931, n 99 e nel Regolamento approvato con R.D., 19/11/-1931, n 1793. La vendita delle predette piante è riservata ai farmacisti. Art. 28 E vietato il Commercio ambulante di piante e sementi destinate alla coltivazione. 6

CAPO II ALBERI DI NATALE Art. 29 Le piante, rami e cimali, destinati al commercio quali alberi di Natale, provenienti sia da boschi che da vivai debbono essere accompagnati da speciale permesso o contrassegna allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi I contrassegni saranno quelli prescritti dall Autorità Forestale per gli alberi provenienti dai boschi; per quelli provenienti da vivai saranno forniti e autenticati dalla ditta produttrice. T I T O L O VII DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI DEI FABBRICATI RURALI CAPO I NORME GENERALI Art. 30 Gli edifici e le case di campagna, dove viene fattolo uso di fiamme libere per uso domestico, devono essere munite di idoneo camino, che dovrà essere periodicamente pulito. Il camino costruito con materiale resistente al fuoco deve essere provvisto di rete parafaville. Nei fienili, nei depositi di legna, carbone, taglia o altro materiale combustibile deve essere rigorosamente osservato il divieto di usare lumi a fiamma libera e fumare; in questi edifici e nelle stalle gli impianti elettrici ed i conduttori devono essere sufficientemente isolati. Nei fabbricati rurali con coperture in legno, i locali destinati a deposito di materiali combustibili devono essere opportunamente separati da muri tagliafuoco alti almeno m. 0,50 ai di sopra della linea di colmo e le travature interrotte da detto muro tagliafuoco in modo da eliminare la continuità della struttura in legno. Art. 31 Ove occorra costituire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P. S. 18.6.1931, n 773 e del relativo regolamento 6.5.1940, n 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934) e 12.5.1937 (G.U. 28.9.1937, n 145) contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l impiego ed il trasporto di olii minerali Art. 31/bis Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili e esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per 7

la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco competente per territorio. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente comma o di modifiche di quelli esistenti, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell inizio delle lavorazioni. Gli obblighi di cui sopra devono essere, altresì, rispettati ogniqualvolta vengono a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Art. 32 Il proprietario o conduttore deve poter disporre nelle immediate vicinanze dei fabbricati rurali di acqua in quantità proporzionata all importanza dell Azienda. Nel caso dell esistenza della rete dell acquedotto, il proprietario o conduttore deve mettersi in grado di derivare dal la conduttura idranti da 45 o 70 mm. con raccordi tipo UNI. Art. 33 I comuli di covoni devono essere distanti almeno 30 metri dalle case coloniche e loro adiacenze, Le trattrici o motori termici usati per il comando della trebbiatrice dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 4 dalla trebbiatrice stessa. Il terreno attorno ad essi deve essere ben pulito dalle stoppie. Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville. La scorta ai combustibile, in fusti chiusi, riparati convenientemente dal sole, sarà collocata a distanza non inferiore a m. 20 dal motore e m. 30 dalla trebbiatrice e covoni. Il rifornimento del carburante alle macchine deve essere effettuato a motore spento. In vicinanza del motore e del deposito combustibile si deve poter disporre di almeno un estintore a schiuma nell eventualità di un principio di incendio. In vicinanza dei covoni, della trebbiatrice e dei combustibile, è severamente vietato fumare o fare o di fiamme libere Durante il lavoro notturno deve essere impiegata solo illuminazione elettrica. Art. 34 In caso di incendio deve essere avvertito subito il distaccamento dei vigili del Fuoco. I presenti sono tenuta prestare la loro opera prima e dopo l arrivo dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. TTTOLO VIII ACQUE - STRADE Art. 35 In materia di taglio di piante e di alberi negli alvei dei fiumi e dei canali si richiamano qui gli articoli 96 lett. c) - e 97 - lett. c) - del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R. D. 25/7/1904, n 523. 8

Art. 36 E proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti gli impianti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle. Non è permesso convogliare nei pozzi d acqua, sia pubblici o privati, materie putride e sostanze nocive. Art. 37 A norma dell art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni. Lo stesso dicasi dei canali di scolo. Art. 38 I fossi privati di scolo dovranno essere ogni anno spurgati, e occorrendo, più spesso, a cura e spese degli utenti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. Gli stessi fossi di scolo che fossero incapaci di convogliare l acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. I frontisti non utenti devono acconsentire agli interessati l accesso ai loro fondi per le lavorazioni di cui sopra, salvo il loro obbligo di contribuire ai lavori stessi per la parte di concorso avuta nel rendere inefficienti i fossi. Art. 39 E vietato sulle strade comunali, e vicini di fare opere e depositi, che pregiudichino il libero transito o ne alterino le dimensioni, la forma e l uso. E pure vietato condurre a strascico legnami e materiali che compromettono o danneggino il buon stato delle strade e dei manufatti e condurre trattori o qualsiasi altro mezzo, che possa far cadere sulla strada terra o fango. Art. 40 I proprietari dei fondi hanno l obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. In particolare, presso le curve della strada le siepi e le ramaglie non dovranno elevarsi oltre un metro da piano stradale, per non impedire la visibilità. Ciò a partire da 20 metri dall inizio della curva. Art. 41 Al Sindaco, oltre ai poteri che, ai sensi dell art. 153 del T.U, L.C.P. 4/2/1915, n 148, gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere, nei casi d urgenza, ordinanze per regolamentare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. 76 e 378 della L. 20/3/1865, n. 2248, all. F. 9

TITOLO IX CACCIA E PESCA Art. 42 L esercizio della caccia e pesca è disciplinato. TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI Art. 43 Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale. I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere, abusivamente eseguite ovvero a fare le opere prescritte. Art. 44 Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il territorio del Comune ad eccezione del centro urbano, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata. Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione. NA/or 10