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ATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. DEL L anno duemiladodici e questo dì del mese di in Firenze per il presente atto TRA - il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato da, della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ed in esecuzione della Determinazione del, esecutiva e secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per le attività contrattuali del Comune di Firenze (per brevità successivamente denominato concedente); E - (dati del concessionario) (per brevità successivamente denominato concessionario), PREMESSO - che il Comune di Firenze è proprietario dell immobile denominato Mercato di S. Lorenzo, all interno del quale sono posti i locali oggetto del presente atto, con ingresso da Via dell Ariento, e da Piazza del Mercato Centrale, della superficie utile di circa mq. 2.680, situati al piano ammezzato e meglio identificati nelle planimetrie allegate al presente atto. L immobile, risulta identificato al Catasto Fabbricati dell Agenzia del Territorio del Comune di Firenze, come porzione dell unità immobiliare censita con i seguenti dati: foglio 158, part. 724, Cat. D/8. Il piano ammezzato non è rappresentato nelle planimetrie catastali; - che tale immobile fa parte del DEMANIO COMUNALE in quanto rientrante nella disciplina di cui al Dlgs.vo 42 del 22.1.2004; - che il Comune, con avviso pubblico approvato con determinazione n. ha stabilito di assegnare in concessione gli spazi oggetto del presente atto; - che il Sig./La Società/ecc. è risultato vincitore e pertanto, così come previsto, dal predetto avviso pubblico, con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono 1

disciplinare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l utilizzo degli spazi in questione. TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante del presente atto. 2) La concessione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di anni 15 allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta. Il concessionario potrà recedere prima di tale scadenza, dandone comunicazione scritta motivata, a mezzo raccomandata a.r., all Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno 12 mesi, al fine di consentire al concedente di assegnare nuovamente il bene a terzi. 3) Il canone di concessione è stabilito in Euro annue, pari a Euro mensili, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant altro a carico del concessionario in base alla legge ed al presente atto. Per 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto il canone sarà pari al 10% del canone offerto. Successivamente, e per tutta la durata della concessione, il canone dovrà essere corrisposto in misura integrale, a prescindere dalla data di inizio e ultimazione dei lavori proposti. Suddetto canone dovrà essere pagato entro il 10 di ogni mese, sulla base degli avvisi di pagamento inviati dalla Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze e, comunque, entro il termine suddetto, anche in caso di mancato ricevimento, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/o la Tesoreria Comunale in Via Bufalini n. 4 Firenze; b) bonifico bancario intestato a Comune di Firenze, Palazzo Vecchio Patrimonio Immobiliare non Abitativo -: IBAN IT20 X061 6002 8320 0000 0161 C01, c) bollettino postale sul c/c 22968507 intestato a Comune di Firenze, Patrimonio Immobiliare non Abitativo. Detto canone sarà aggiornato all inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, nella misura del 100% e così successivamente di anno in anno. L aggiornamento di cui sopra sarà annualmente operato dal concedente senza necessità di ulteriori comunicazioni al concessionario. 2

4) Nonostante la durata stabilita al precedente punto 2, il Comune potrà revocare la concessione, per specifici ed eccezionali motivi inerenti il pubblico uso del bene o per altre ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento con un preavviso di mesi sei da darsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. L Amministrazione Comunale, al termine della concessione, restituirà al concessionario il valore degli ammortamenti dei beni non ancora conclusi, secondo il piano economico-finanziario presentato in sede di gara. 5) Viene espressamente stabilito che la mancata integrale ultimazione dei lavori indicati nel progetto tecnico preliminare presentato in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica e nella relazione tecnica descrittiva allegata come parte integrante all avviso pubblico, così come la mancata attivazione delle attività previste, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, saranno considerati a tutti gli effetti inadempimento contrattuale e comporteranno la revoca della concessione, salvo eventuali proroghe concesse dall Amministrazione Comunale, previo esame delle motivazioni dei ritardi non imputabili al concessionario. 6) L immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per le finalità indicate nell avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.. del ----, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il concessionario ed i subconcessionari dovranno inoltre essere muniti delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente necessarie in relazione all uso dell immobile. In caso di cessazione della propria attività o di modifica dell uso per fini diversi da quelli previsti, il concessionario si obbliga all immediato rilascio dell immobile. Durante la vigenza contrattuale il Comune si riserva, nei modi che riterrà opportuni, il controllo sulla gestione dei servizi e dell area. 7) E consentita - esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni riportate nell avviso pubblico -, la sub-concessione parziale delle edicole a terzi. A tale riguardo, il concessionario si obbliga a trasmettere all Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dalla stipulazione, il contratto di assegnazione dell edicola a terzi. 3

8) Il concessionario resta comunque responsabile, nei confronti dell Amministrazione Comunale, in solido con i subconcessionari, per il rispetto degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti dall avviso pubblico, nonché per eventuali danni e persone e cose, derivanti dall utilizzo delle edicole e dell immobile in generale. 9) Il concessionario dichiara di accettare l immobile, in relazione al canone stabilito al punto 3, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, come risulta dalla relazione tecnica allegata all avviso pubblico, e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, tutte le opere indicate nel progetto tecnico presentato in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica. Il concessionario dovrà farsi carico inoltre, pena la revoca della concessione, di tutti gli adempimenti previsti nella relazione tecnica descrittiva allegata come parte integrante all avviso pubblico. Le parti concordano che è fatto divieto al concessionario di iniziare i lavori e/o l attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Sono altresì a carico del concessionario gli ulteriori lavori necessari in relazione all uso specifico cui i locali sono destinati, in relazione a eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore in corso di rapporto. 10) Per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione al bene, si rinvia a quanto prescritto nella documentazione tecnica allegata all avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.. 11) I lavori che il concessionario eseguirà durante il periodo della concessione rimarranno, al termine del rapporto, a totale beneficio del Comune, senza che il concessionario stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti. Il concessionario rinuncia altresì irrevocabilmente ad ogni indennizzo o diritto eventualmente spettante ai sensi del codice civile ed ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in relazione alle opere realizzate sull immobile. Il 4

concessionario sarà altresì tenuto alla piena rilevazione del Comune da ogni responsabilità, sia civile che penale, in dipendenza di tali lavori. 12) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento, salvo preavviso, ispezionare o far ispezionare i locali. 13) Le spese per i consumi di acqua potabile, di energia elettrica, di gas, asportazione dei rifiuti solidi, ecc... faranno carico al concessionario, il quale dovrà provvedere a far intestare a suo nome i relativi contatori, facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Il concessionario sarà altresì tenuto al pagamento delle spese condominiali nella misura che sarà quantificata dall Amministrazione Comunale. 14) Al termine o alla revoca della concessione l immobile dovrà essere restituito perfettamente conservato. 15) Si dà atto che, prima della sottoscrizione del presente atto, il concessionario ha prodotto: a) polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 per i danni alle persone e di Euro 500.000,00 per i danni alle cose (compreso l immobile oggetto di concessione) derivanti dall esecuzione dei lavori e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi; b) deposito cauzionale, pari a tre mensilità del canone di concessione a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dall avviso pubblico e dall atto accessivo alla concessione, così effettuato: - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Banca d Italia, Via dell Oriolo n. 37 Firenze, Tale somma sarà gestita in conformità a quanto stabilito dalla L. 720/84 e dal D.M. Economia e Finanze del 23.6.2009 e sarà rimborsata al conduttore (comprensiva degli interessi maturati nella misura stabilita dagli appositi decreti ministeriali) solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto. Nell ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Comune di Firenze è autorizzato espressamente, fino da ora, dal concessionario che acconsente, a procedere direttamente all incameramento del deposito di cui sopra, 5

oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione da parte del concedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. (oppure) - mediante fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del D.lgs. 385/93 ovvero da imprese autorizzate all esercizio di attività bancarie. 16) L Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione del contratto e la conseguente revoca della concessione in uno dei seguenti casi: a) accertata violazione degli obblighi e degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto e di quelli riportati nell avviso pubblico; b) venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi del concessionario richiesti dall avviso pubblico come condizione per l aggiudicazione del bene; L atto di risoluzione deve essere preceduto da diffida scritta dell Amministrazione Comunale notificata al concessionario ed è eseguibile dalla scadenza del termine in esso stabilito. 17) Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. 18) Le spese per la stipula del presente atto e tutte quelle consequenziali all atto stesso sono a carico del concessionario che se le assume. Le spese inerenti la stipulazione dell atto nonché l importo inerente all imposta di registro per l intera durata della concessione, sono state versate dal concessionario prima della sottoscrizione del presente atto. Si dà atto che la presente scrittura, in relazione al disposto del D.P.R. 26.4.86 n. 131, è sottoposta a registrazione. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il concendente Il concessionario A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti: 3 ammontare canone, interessi moratori, costituzione in mora e aggiornamento ISTAT automatico; 6

4 revoca della concessione e indennizzo; 5 inadempimento contrattuale e revoca; 6 - uso dell immobile e controlli; 7 divieto di cessione e sub-concessione eccezioni; 8 responsabilità del concessionario; 9 obblighi inerenti i lavori e uso specifico dell immobile; 10 manutenzione del bene; 11) opere eseguite nel corso del rapporto rinuncia a rimborsi e indennizzi; 12) diritto di ispezionare i locali; 15) garanzie prestate ed incameramento deposito cauzionale e interessi applicabili, 16) clausola risolutiva espressa; 18) spese contrattuali. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Il concessionario Data 7