REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI



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COMUNE DI VALLIO TERME - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 30.04.2013

Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. 2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali. 3. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni. 4. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di contabilità dell Ente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26.06.1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 18.09.2006 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 2 SOGGETTI DEL CONTROLLO 1. Sono soggetti del Controllo Interno: a. il Segretario Generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati; b. il Responsabile del servizio finanziario c. i dirigenti/responsabili dei Servizi. d. il Servizio Controllo di Gestione; e. il Revisore dei Conti. 2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali. 3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario ed ai dirigenti/responsabili dei servizi nell espletamento delle loro funzioni di controllo. Articolo 3 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell assetto organizzativo dell ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati. 2. Gli strumenti di pianificazione dell Ente, disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché dal regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 nei limiti dell applicabilità al Comune di Vallio Terme in ragione della consistenza demografica. 3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, le seguenti tipologie di controllo: a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile; b. Controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni; c. Controllo di gestione.

Articolo 4 CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall articolo 49 nel combinato disposto con l articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apposti rispettivamente dal responsabile/dirigente di servizio competente per materia e dal responsabile del servizio finanziario, secondo le regole organizzative adottate dall Ente. 2. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicafinanziaria o sul patrimonio dell ente, il responsabile del servizio finanziario ne rilascia attestazione. 3. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto dal responsabile del servizio finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai sensi degli articoli 147 bis, 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Al segretario comunale spetta un controllo sulla conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti. 5. Ferma restando la responsabilità del dirigente/responsabile di servizio per i pareri di cui all articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, e del responsabile del procedimento per gli aspetti istruttori ai sensi dell articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il segretario comunale, nelle materie indicate al comma precedente può far constatare a verbale il suo parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 6. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell azione amministrativa. 7. I pareri negativi devono essere motivati. 8. Il Segretario comunale, per assicurare la conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici. Articolo 5 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L atto viene trasmesso, entro 5 gg dall adozione, ai dirigenti/responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco ed alla Giunta comunale. 2. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l opportunità. 3. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente/ responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l adeguamento che trasmette a dirigenti e responsabili.

5. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale. Articolo 6 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell ordinamento finanziario degli enti locali. 2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. 3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. 4. Il Responsabile del servizio finanziario effettua periodicamente il controllo sull andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui al comma 3 dell articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 con esclusione delle società quotate ai sensi dell articolo 147 quater del medesimo decreto legislativo. 5. Il Responsabile del servizio finanziario segnala tempestivamente al Sindaco, all Assessore al Bilancio e al Segretario Generale il verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da: a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell Ente; b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all Ente. 6. I controlli sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d ambito appositamente costituite. 7. Per il controllo sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici di controllo sopra individuati: - l accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale; - chiedere la convocazione degli organi di amministrazione degli organismi gestionali esterni per l acquisizione di informazioni utili al controllo; - rapportarsi con consulenti dell organismo gestionale esterno. Articolo 7 CONTROLLO DI GESTIONE 1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Servizio Controllo di gestione, 2. Il controllo di gestione è disciplinato dall articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dai vigenti regolamenti di contabilità, sull ordinamento degli uffici e dei servizi 3. A coordinamento delle norme dei regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all articolo 147 lett. a) è integrata con il servizio finanziario e gli uffici di ragioneria e che i report relativi ai dati finanziari e contabili sono sottoscritti anche dal responsabile del servizio finanziario.

Articolo 8 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI 1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza. 2. Le disposizioni contenute nell art.6, da comma 2 a comma 10, integrano il vigente regolamento di contabilità, aggiungendosi quale art.106 bis nel titolo VII.