le criticità riguardanti ascensori e paranchi



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le criticità riguardanti ascensori e paranchi Un quadro articolato di domande e risposte in merito alle problematiche più frequenti riscontrate dal personale addetto alle operazioni di service nei parchi eolici di Francesco Paolo Nigri Direzione Regionale INAIL Puglia Settore Ricerca Riportiamo di seguito una serie di chiarimenti in merito ad alcuni dubbi concernenti gli ascensori di servizio e i paranchi elettrici installati nelle torri eoliche, con particolare attenzione alla documentazione tecnica da esibire in fase di verifica ispettiva. Questo lavoro nasce da un analisi approfondita di una serie di quesiti posti all autore in occasione del Seminario Wind & Safety, dedicato alla sicurezza del lavoro del settore eolico, tenuto a Roma il 27 novembre dello scorso anno. Il lettore si trova di fronte a un quadro articolato di domande e risposte all interno del quale si cerca di esaminare rapidamente gli aspetti di maggiore criticità riguardanti, in particolare, gli ascensori di servizio e i paranchi elettrici installati nelle torri eoliche. Questi ultimi sono utilizzati dal personale addetto alle operazioni di service nei parchi eolici per il sollevamento in quota di utensili e materiale di ricambio. Gli ascensori installati nelle torri eoliche sono soggetti al regime delle verifiche di cui al DPR 162/99, decreto di recepimento della Direttiva Ascensori 95/16/CE? È noto che i moderni aerogeneratori raggiungono altezze notevoli per un duplice motivo. Innanzitutto, a quote elevate il vento è più intenso e spira con maggiore regolarità. Questa circostanza si riscontra soprattutto nell entroterra, ove gli ostacoli presenti sul terreno creano inevitabili turbolenze, che incidono negativamente 38 ambiente&sicurezza sul lavoro 4 2015

sulla qualità globale del vento disponibile. In secondo luogo, torri eoliche più alte consentono l impiego di rotori con maggiore diametro. Un rotore di diametro pari a 90 metri garantisce una superficie di captazione del vento che corrisponde all incirca alla superficie di un campo di calcio. Tali dimensioni consentono di ricavare una potenza di circa 2MW dall energia del vento disponibile. Oggigiorno, al fine di facilitare l accesso in quota agli operatori del settore, le torri eoliche che hanno un altezza superiore a 90 metri sono spesso dotate di un ascensore di servizio, installato in combinazione con una scala alla marinara fissata alla superficie interna della torre. L ascensore è utilizzato per il trasporto di persone e materiali all interno delle torri eoliche e può movimentare contemporaneamente due persone con le relative attrezzature da utilizzare per le operazioni di montaggio, ispezione e riparazione all interno della navicella. In genere, l ascensore è del tipo a fune, perché risulta meno costoso di quello a cremagliera. L ascensore a fune è provvisto di due funi metalliche, una di sicurezza; l altra di trazione. Quest ultima si avvolge sul tamburo di un robusto argano per realizzare il moto di salita e discesa della cabina lungo la torre. Gli ascensori a cremagliera utilizzano invece un pignone che ingrana con una cremagliera resa solidale alla scala, fissata alla superficie interna della torre. A causa del rischio rappresentato dalla caduta di oggetti dall alto, l ascensore è dotato di una cabina chiusa che è provvista di porta scorrevole ed è in genere realizzata in alluminio, allo scopo di contenerne il peso. Il movimento dell ascensore è comandato dall interno, in modalità manuale. L ascensore non si mette in moto se la porta di cabina non è correttamente chiusa e il suo movimento viene prontamente interrotto, se la porta viene aperta mentre l ascensore è ancora in moto. Non è possibile, infine, aprire la porta di cabina prima che l ascensore abbia raggiunto il livello richiesto. Le porte di piano vengono automaticamente sbloccate solo quando la cabina si trova in corrispondenza dei relativi pianerottoli di sbarco. L ascensore è dotato di una leva che consente il rilascio manuale del freno del motore per cui, nell eventualità di un interruzione intempestiva dell alimentazione elettrica, l operatore può agire su questa leva per sbloccare il freno e portare lentamente la cabina verso il basso. Quando l ascensore procede verso il basso, si attiva un dispositivo acustico di allarme e la velocità di discesa della cabina è controllata da un freno centrifugo installato tra il motore elettrico e il riduttore. L ascensore dispone di un dispositivo paracadute che si attiva automaticamente, per forza centrifuga, in caso di velocità eccessiva verso il basso della cabina. Le ganasce del paracadute si chiudono automaticamente per serrare la fune di sicurezza e arrestare la corsa della cabina nell eventualità di rottura della fune metallica di trazione o del suo attacco, oppure in caso di avaria dell argano di sollevamento. Qualora l ascensore sia sovraccaricato oppure incontri un ostacolo che ne impedisce il moto verso l alto, si attiva con immediatezza un segnale acustico di allarme e interviene prontamente un limitatore di carico al fine di disalimentare il motore elettrico dell argano. Gli ascensori di servizio non rientrano nel campo di applicazione del DPR 162/99, di recente modificato dal DPR 214/2010. Questa personale opinione è rafforzata dal fatto che dal regolamento ambiente&sicurezza sul lavoro 4 2015 39

sono esclusi gli ascensori collegati a una macchina e destinati esclusivamente all accesso ai posti di lavoro, ivi compresi i punti di manutenzione e di ispezione (art. 1 Ambito di applicazione, comma i, del DPR 162/99). Al riguardo, è utile ricordare che le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, introdotte di recente dall art. 71, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, fissano l obbligo per i datori di lavoro di sottoporre a controlli periodici gli ascensori di servizio. Il gestore del parco eolico provvede, pertanto, a interventi di controllo degli ascensori di servizio, volti ad assicurarne il buono stato di conservazione e la loro efficienza ai fini della sicurezza, secondo le indicazioni fornite da: fabbricanti nei manuali di uso e manutenzione; pertinenti norme tecniche; buone prassi o linee guida. Il gestore del parco eolico è tenuto a presentare la denuncia di messa in servizio dei paranchi all INAIL, in quanto soggetto titolare della prima delle verifiche periodiche in forza dell art. 2, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011. I paranchi elettrici installati nelle navicelle eoliche rientrano nel regime delle verifiche di cui all art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008? All interno della navicella è sempre installato un paranco elettrico che viene utilizzato dal personale di service per portare agevolmente in quota attrezzature di manutenzione e pezzi di ricambio. Si tratta, in genere, di un paranco elettrico a catena, leggero e compatto, provvisto di un carrello ad azionamento manuale che scorre lungo una monorotaia, tipicamente una trave a doppio T fissata al cielo della navicella eolica. Poiché la portata del paranco è superiore a 200 kg, la macchina rientra fra le attrezzature riportate nell Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, fra gli apparecchi di sollevamento non azionati a mano, di tipo fisso, caratterizzati da modalità di utilizzo diverse da quelle riscontrabili nei cantieri edili oppure in settori di attività quali quello siderurgico, portuale o estrattivo. Al riguardo, l art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 recita quanto segue: Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. In proposito, si è di recente espresso il ministero del lavoro con la circolare N. 9 del 5 marzo 2013 che, al punto 4, afferma testualmente: I paranchi installati sugli aerogeneratori rientrano nel regime di verifica di cui all articolo 71, comma 11, del D.Lgs. N. 81/2008, in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa degli aerogeneratori ma sono dedicati a operazioni di manutenzione degli stessi. Il gestore del parco eolico è tenuto pertanto a presentare la denuncia di messa in servizio dei paranchi all INAIL, in quanto soggetto titolare della prima delle verifiche periodiche in forza dell art. 2, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011. L INAIL provvede ad assegnare agli apparecchi un numero di matricola, che successivamente comunica al gestore del parco eolico. Almeno 45 giorni prima della scadenza prevista dall Allegato VII per l effettuazione della prima delle verifiche periodiche (la scadenza è triennale nel caso di paranchi il cui anno di fabbricazione non è antecedente i 10 anni), il gestore del parco eolico è tenuto a richiedere all INAIL la prima delle verifiche periodiche, avendo cura di indicare nella richiesta il nominativo del soggetto abilitato del quale intende avvalersi, qualora l INAIL non sia in grado di provvedere con la propria struttura alle operazioni di verifica. Decorsi 45 giorni dalla richiesta, in mancanza di intervento da parte dell INAIL, il gestore del parco eolico può conferire l incarico al soggetto abilitato scelto nell elenco regionale predisposto dall INAIL. Le tariffe applicate dal soggetto abilitato non possono differire da quelle applicate dall INAIL in misura superiore al 15%. Nel corso della verifica, il gestore del parco eolico è tenuto a mettere a disposizione del funzionario incaricato della verifica i mezzi necessari e il personale occorrente per l effettuazione delle operazioni di verifica, sotto la vigilanza di un preposto. Il gestore del parco eolico è altresì tenuto a comunicare all INAIL la cessazione dall e- 40 ambiente&sicurezza sul lavoro 4 2015

I paranchi installati nelle navicelle eoliche sono macchine a tutti gli effetti. È appena il caso di ricordare la definizione di macchina fornita dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE: Insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di pezzi o di organi di cui uno almeno mobile, collegati fra loro e connessi solidamente per un applicazione ben determinata che, nel caso dei paranchi in esame, si identifica con la movimentazione di attrezzature di lavoro disposte in una gabbia metallica che ne impedisce la fuoriuscita. In quanto macchine, i paranchi devono essere corredati di dichiarazione CE di conformità e non di dichiarazione di incorporazione che viene rilasciata dal costruttore unicamente in caso di immissione sul mercato di una quasi macchina (Allegato II, punto B, della Direttiva Macchine 2006/42/CE). Ai fini del corretto espletamento delle operazioni di verifica dei paranchi, è necessario corredare la documentazione tecnica del paranco di una dichiarazione di idoneità della sua struttura di sostegno? sercizio del paranco, il suo spostamento presso altra struttura, oppure l eventuale trasferimento di proprietà dell apparecchio. È corretto corredare il paranco elettrico di una dichiarazione di incorporazione nella navicella eolica nella quale è installato? Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono elencate nell Allegato II del D.M. 11 aprile 2011. Il punto 3.1.2. di tale allegato sottolinea che la prima verifica periodica è finalizzata a: a. identificare il paranco, in base alla documentazione che viene allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al dipartimento INAIL territorialmente competente; b. accertare che la configurazione del paranco sia tra quelle previste nelle istruzioni d uso redatte dal fabbricante; c. verificare la regolare tenuta del registro di controllo ; d. controllarne lo stato di conservazione; e. effettuare le prove di funzionamento del paranco e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Durante il sopralluogo, il tecnico incaricato della verifica è tenuto a prendere visione, tra l altro, della dichiarazione di corretta installazione del paranco che, nella sostanza, non si discosta dalla dichiarazione di idoneità riguardante la via di corsa del paranco, redatta da tecnico abilitato all esercizio della professione. La verifica della via di corsa, eseguita preferibilmente in accordo con il dettato dello standard EN 1993-6, deve essere effettuata ipotizzando il carrello porta paranco : in campata (mezzeria della trave che costituisce la via di corsa); all estremità della trave. ambiente&sicurezza sul lavoro 4 2015 41

Per completezza di informazione, è il caso di ricordare che la mancata tenuta del registro di controllo di cui al punto c), previsto dall art. 71, comma 8, del decreto 9 aprile 2008, n. 81, pone il gestore del parco eolico in una posizione immediatamente sanzionabile [arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro, in forza dell art. 87, comma 2, lett. c) del decreto 9 aprile 2008, n. 81]. È necessario corredare la documentazione tecnica del paranco della dichiarazione di conformità dell impianto elettrico destinato alla sua alimentazione? In tema di impianti elettrici, il rilascio della dichiarazione di conformità è disciplinato dal D.M. 37/2008, recante disposizioni in materia di installazione degli impianti tecnologici all interno di edifici. A parere di chi scrive, una gondola eolica è assimilabile a una macchina piuttosto che a un edificio. di recente modificato dal DPR 214/2010. In fase di verifica, è opportuno accertare che la linea elettrica di alimentazione del gruppo carrello-paranco sia correttamente protetta nei riguardi delle sovracorrenti e che l operatore lo sia nei riguardi delle correnti di guasto verso terra. Per quanto attiene alle informazioni riguardanti l impianto elettrico di bordo macchina, sono interamente riportate nel manuale di uso e manutenzione che il fabbricante rende disponibile affinché il collegamento elettrico del gruppo carrello-paranco all impianto della torre possa essere realizzato in linea con la regola dell arte. senza accusare deformazioni permanenti; b. le prove dinamiche effettuate con la portata massima moltiplicata per il coefficiente di prova dinamica pari a 1.10. Fatta questa premessa, è opportuno sottolineare che il giunto a frizione non ha, e non può avere per sua natura, una vera funzione di limitatore di carico, perché i suoi limiti di intervento non sono sufficientemente prossimi alla portata nominale del paranco da consentirgli di assolvere alla funzione vera e propria di limitazione delle sollecitazioni, nel senso tecnico del termine. In Con il rilascio della dichiarazione CE di conformità del paranco, il costruttore si impegna, tra l altro, al pieno rispetto del RES 4.1.2.3. Resistenza meccanica della direttiva 2006/42/CE. fase di verifica, si pone molta attenzione nell accertare il corretto intervento dell elettrofreno del paranco al taglio della corrente, avendo cura di far movimentare un carico che non eccede la portata nominale del paranco in modo da tener conto della massa propria della catena di sollevamento, assolutamente non trascurabile data la lunghezza della catena. La taratura della frizione viene effettuata in fabbrica dal costruttore che, per i motivi suesposti, non rilascia alcuna certificazione, fatta eccezione per la dichiarazione CE di conformità innanzi menzionata. In fase di verifica, è giustificabile una certificazione relativa alla taratura del giunto a frizione avente funzione di limitatore di carico? Con il rilascio della dichiarazione CE di conformità del paranco, il costruttore si impegna, tra l altro, al pieno rispetto del RES 4.1.2.3. Resistenza meccanica della direttiva 2006/42/CE. In altre parole, la dichiarazione CE di conformità della macchina è sufficiente a dimostrare che essa è pienamente in grado di sopportare: a. il sovraccarico applicato nella prova statica In fase di verifica, è giustificabile una certificazione relativa alla taratura del finecorsa inferiore? Per quanto attiene al punto in esame, il costruttore non rilascia in genere alcuna certificazione ma, piuttosto, effettua un attenta analisi dei rischi che nel seguito viene ripercorsa brevemente. L ipotesi di un eventuale contatto del gancio di sollevamento con il suolo è assai difficilmente plausibile, dal momento che le operazioni di movimentazione dei carichi sono effettuate sotto la costante supervisione di un operatore che re- 42 ambiente&sicurezza sul lavoro 4 2015

sta a terra, alla base della torre eolica, in continua comunicazione con l operatore in quota per l intera durata di dette operazioni, in accordo con quanto prescritto dal punto 3.2.3 dell Allegato VI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Ammesso, comunque, che tale contatto abbia luogo, non può in alcun modo generare cricche o deformazioni nel gancio, data la buona qualità dell acciaio costituente il gancio e la modesta velocità di discesa del gancio, dell ordine di pochi metri al minuto. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche costruttive del paranco, dotato di guida catena e di noce di traino, formata da una puleggia ad ampia fascia con la gola munita di impronte sagomate che rendono possibile l ingranamento della catena, non sussiste in alcun modo la probabilità di scarrucolamento della catena di sollevamento, anche in caso di contatto del gancio con il suolo. Si richiama l attenzione del lettore sul fatto che la maggior parte dei paranchi elettrici installati a bordo di gondole eoliche sono a catena e non a fune. Per questi ultimi, infatti, la probabilità di scarrucolamento della fune non può essere del tutto esclusa in caso di contatto del gancio con il suolo. Per quanto sopra, non è giustificabile una certificazione relativa alla taratura del finecorsa inferiore. In fase di verifica, è giustificabile una valutazione dei rischi in ordine all assenza dello stop d emergenza alla base della torre? La presenza di un pulsante di arresto di emergenza alla base della torre non è giustificata, in quanto non sussiste la probabilità che la catena si impigli durante le operazioni di movimentazione dei carichi. Dette operazioni sono di norma autorizzate solo in presenza di vento cui corrisponde un Numero di Beaufort non superiore a quattro. Inoltre, la superficie esterna del fusto della torre eolica è perfettamente liscia e non presenta corpi aggettanti, per cui la probabilità che la catena si impigli viene praticamente azzerata. La presenza di pulsante di arresto di emergenza alla base della torre è addirittura controproducente ai fini della sicurezza, in quanto obbliga l operatore a sostare, sia pure temporaneamente, al di sotto di un carico sospeso. n ambiente&sicurezza sul lavoro 4 2015 43