MUTUI IPOTECARI. Regolamento dei mutui



Documenti analoghi
A cura della Segreteria Provinciale S.A.P.P.e di Novara

Sì, i familiari superstiti sono equiparati in tutto e per tutto agli iscritti.

TITOLO I CONDIZIONI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI AI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DEL CREDITO E DELLE ATTIVITA' SOCIALI DELL'INPDAP

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DEL CREDITO E DELLE ATTIVITA' SOCIALI DELL'INPDAP

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.

Schede prodotto Mutui Ipotecari Casa

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI Servizio Affari Generali

S E R V I Z I O B I L A N C I O. Programma dei criteri per la concessione di mutui fondiari agli iscritti della Fondazione SETTEMBRE 2014

Guida alla detrazione sugli interessi passivi sui mutui delle persone fisiche Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, da esporre nel

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI FINALIZZATI ALL ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA A FUSIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER L ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A FAVORE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

AVVERTENZA I dati relativi alle prestazioni sono soggetti ad aggiornamenti periodici

MUTUI IPOTECARI AGLI ISCRITTI PICCOLO PRESTITO

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI EDILIZI AGEVOLATI P R E M E S S A

MUTUO FISSO CAMBIO MUTUO CASH (2009)

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

Regolamento per l assegnazione di finanziamenti agevolati per l abitazione

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

MUTUI PRIMA CASA E PRESTITI PERSONALI

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Città di Roncade Provincia di Treviso

MUTUI E PRESTITI PERSONALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DELLA FEDERAZIONE DELLE BCC DELL ABRUZZO E DEL

COMUNE DI CASTELFIDARDO -PROVINCIA DI ANCONA-

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

Foglio informativo (I0409) MUTUO IPOTECARIO TASSO VARIABILE, RATA COSTANTE, DURATA VARIABILE CON CAP (Cat. 85)

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

MUTUI : PROMESSA MANTENUTA!

ART. 1 ART. 2. Le operazioni di finanziamento verranno perfezionate alle seguenti condizioni:

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte I

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

COMUNICATO STAMPA. Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia -

Foglio informativo (I0407) MUTUO IPOTECARIO TASSO VARIABILE TASSO BCE CON CAP PGC (Cat. 60)

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI GAVARDO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

MUTUO IMPRESE ARTIGIANCOOP

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO DESTINATO A CLIENTELA PRIVATA

Piano Base. CAP di Tasso. Multiopzione Piano Bilanciato Rientro Libero

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

I PRODOTTI DI MUTUO OFFERTI

INFORMATIVA MUTUI CASA. 01 ottobre 2013 Ultimo aggiornamento 01 ottobre 2013

PRESTITO SOCI BPC TASSO MISTO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

Richiesta di anticipazione della posizione individuale cumulata nel Fondo.

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di intervento: 2.1 ) Interventi finalizzati all acquisizione della prima casa.

Il sostegno di Regione Lombardia alla domanda abitativa delle famiglie lombarde

COMUNE DI OBČINA MONRUPINO - REPENTABOR

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

MUTUI IPOTECARI E FONDIARI DESTINATI ALL ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI DA PARTE DI SOGGETTI CONSUMATORI (INFORMAZIONI GENERALI)

Foglio Informativo n. 61. Mutuo Ipotecario

CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DEL PERSONALE Finanziamenti Società interessate: Ambito: Tutti

Foglio informativo (I0409) MUTUO IPOTECARIO TASSO VARIABILE, RATA COSTANTE, DURATA VARIABILE CON CAP (Cat. 85)

Circolare N.118 del 12 Settembre Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012

Piano Base CAP di Tasso Multiopzione Rientro Libero. Piano Bilanciato

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

RINEGOZIAZIONE MUTUI A TASSO VARIABILE EX ART. 3 D.L. N. 93/2008 INFORMAZIONI SULLA BANCA

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

FINANZIAMENTO IMPRESA CONVENZIONE CONFIDIMPRESA LAZIO

Caratteristiche e rischi tipici comuni a tutte le tipologie di mutui ipotecari

MUTUO ANNUAL (prodotto non adatto ai consumatori)

Foglio informativo (I0407) MUTUO IPOTECARIO TASSO VARIABILE, RATA COSTANTE, DURATA VARIABILE CON CAP (Cat. 85)

Foglio informativo (I0404) MUTUO IPOTECARIO TASSO MISTO CON OPZIONE TRIENNALE (Cat. 59)

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE

DEL CONTRATTO DI MUTUO PRIMA CASA A TASSO VARIABILE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

INFORMATIVA MUTUI CASA.19/10/2015 Ultimo aggiornamento 19/10/2015

INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTO FINANZIARIO PER L EROGAZIONE DI MUTUO IPOTECARIO DI IMPORTO PARI AD EURO ,00 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

COMUNE DI RIOLUNATO. (Provincia di Modena)

FOGLIO INFORMATIVO CREDITO AL CONSUMO

Unione Europea Repubblica Italiana

TITOLO I CONDIZIONI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO ARTICOLO 1

CODICE DI CONDOTTA EUROPEO PER MUTUI CASA

IL MUTUO. Che cos è. Come funziona

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A STADI DI AVANZAMENTO LAVORI Mutui Edilizi

MUTUO PRIMA CASA indicizzato BCE

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA. UNIPOL BANCA s.p.a.

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona FIRENZE MONTEDOMINI Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana. n.246 del 29/12/2010

A T U T T I I S O C I

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI MUTUI IPOTECARI

Art. 1 Oggetto e procedura dell appalto. Art. 2 Norma di salvaguardia. Art. 3 Normativa di riferimento. Art. 4 Vincolatività delle offerte

Foglio Informativo CR_ACC-MTP01. Foglio Informativo

6 - INFORMATIVA GENERALE SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE

Normativa condizioni finanziarie (accordo 30 novembre 2007)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

Transcript:

MUTUI IPOTECARI Regolamento dei mutui Avviso a decorrere dalla rata con scadenza 30 giugno 2005 i tassi d'interesse (3,20% fisso - 2,90% variabile) previsti dal nuovo Regolamento in vigore dal 1/01/2005 saranno estesi a tutti i Mutui Ipotecari già in essere. Cosa fornisce la prestazione Mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa di abitazione. Mutui per estinzione mutuo contratto con Istituto Bancario per l'acquisto della prima casa. Chi ha diritto alla prestazione Il beneficio è riservato ai dipendenti pubblici iscritti in attività di servizio, a tempo indeterminato e con almeno 1 anno di anzianità utile a pensione (esclusi i servizi figurativi) e 1 anno effettivo di contribuzione alla Gestione Unitaria ed ai dirigenti con contratto a tempo determinato con pari requisiti. Ai fini della concessione e dell'erogazione del mutuo l'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di finanziamento ovvero in Comuni distanti meno di 50 Km. E' consentita la concessione del mutuo se il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altra casa, in misura inferiore o pari al 50%, non disponibile perché gravata da diritti reali ( usufrutto, uso, diritto di abitazione) a favore di terzi. E' consentita, altresì la concessione nei seguenti casi: a) all'iscritto la cui abitazione sia stata assegnata al coniuge in base a sentenza di separazione o di divorzio. b) all'iscritto che pur convivendo con genitori proprietari di immobile intenda acquistare una unità abitativa per il proprio nucleo familiare. c) all'iscritto, che pur avendo contratto mutuo per acquisto prima casa con un Istituto di credito, ed intenda estinguere quel mutuo contraendone uno con l'inpdap. d) all'iscritto separato di fatto, che abbia attivato la procedura di separazione, il cui alloggio sia rimasto nella disponibilità del coniuge separato, e che abbia fissato la residenza in luogo diverso da quello dell'originario del

nucleo familiare. Come si ottiene la prestazione La domanda di mutuo ipotecario, compilata su apposito modulo disponibile presso le Sedi Provinciali dell'istituto, dovrà essere presentata, completa di tutta la documentazione prevista dal Regolamento, all'ufficio Provinciale INPDAP competente per territorio nell'ambito del quale si trova l'immobile. Il mutuo concedibile non può superare l'90% del valore dell'immobile. Qualora, da parte del mutuatario stesso, venga avanzata specifica richiesta, può essere concessa, in aggiunta all'importo del mutuo erogabile ed allo stesso tasso di interesse, una somma mutuabile pari alla spesa che deve essere sostenuta per la perizia tecnica, la polizza assicurativa, la tassa di iscrizione ipotecaria e di registrazione del contratto di mutuo. La somma dell'importo del mutuo erogabile, con quella degli oneri accessori eventualmente finanziati, non può superare il limite di 206.580,00 euro. Le due rate annue da pagare con le due semestralità non possono comunque superare un terzo del reddito del nucleo familiare, lordo annuo, dichiarato ai fini dell'irpef. Per ciascun nucleo familiare può essere finanziato l'acquisto o la ristrutturazione di un solo immobile anche cointestato. Erogazione La stipula degli atti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui è avvenuta l'accettazione della domanda. Tale termine è di 120 giorni per le case di nuova costruzione. Durata della prestazione I piani di ammortamento dei mutui sono previsti per periodi della durata di 10, 15, 20, 25 e 30 anni. Aste pubbliche e giudiziarie E' anche previsto il finanziamento per l'acquisto di una unita' abitativa tramite il sistema di asta pubblica o giudiziaria. In questo caso i termini per l'erogazione sono vincolati a quelli previsti dal Bando d'asta.

Tasso e durata del mutuo I tassi di interesse applicati, deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto, sono stabiliti con riferimento alla durata dei mutui nelle seguenti misure: mutui di durata pari a 10, 15, 20 e 25 anni tasso di interesse fisso al 3,20% per l'intera durata del mutuo mutui di durata pari a 10, 15, 20, 25 e 30 anni tasso del 2,90% per i primi cinque anni e, con decorrenza dalla data di scadenza dell'undicesima rata, tasso variabile pari all' "Euribor a 6 mesi (tasso 360) più 120 punti base", rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente. Tasso annuo effettivo globale TAEG/ISC: Valori globali del I.S.C. per i mutui edilizi Tasso annuo effettivo Anni (durata) I.S.C. 3,20% (fisso) 10 3,30 % 3,20% (fisso) 15 3,27 % 3,20% (fisso) 20 3,26 % 3,20% (fisso) 25 3,25 % 2,90% (misto) 10 3,00 % 2,90% (misto) 15 2,97 % 2,90% (misto) 20 2,96 % 2,90% (misto) 25 2,95 % 2,90% (misto) 30 2,94 % Sono a carico del mutuatario le spese per: la perizia tecnica o tecnico-estimativa; l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado; la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile nei confronti dei terzi (minimo 500.000,00) nonché dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere,

con la previsione di liquidazione del danno a favore dell'istituto limitatamente al residuo debito. Tale polizza stipulata con pagamento anticipato per la stessa durata ( od almeno decennale con obbligo di rinnovo) del mutuo dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto di mutuo; le spese notarili, ivi comprese quelle di registrazione e copia degli atti. Dall'importo del mutuo erogato vanno, altresì, trattenute anticipatamente le spese di amministrazione nella misura dello 0,50%, oltre all'ammontare degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso di concessione del mutuo. Per i mutui erogati nel primo semestre dell'anno (1 gennaio-30 giugno) la 1 rata avrà scadenza 31 dicembre dello stesso anno. Per i mutui erogati nel secondo semestre dell'anno (1 luglio - 31 dicembre) la 1 rata avrà scadenza 30 giugno dell'anno successivo. Rimborso della prestazione Il rimborso avviene con rate semestrali costanti posticipate, con scadenza 30 giugno-31 dicembre. Il mancato pagamento di una o più rate di ammortamento comporta l'applicazione, con decorrenza dal primo giorno di scadenza di ciascuna rata, degli interessi semplici di mora nella misura del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, maggiorato di due punti. Il mancato pagamento di due rate di ammortamento, maggiorato degli interessi di mora, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta il diritto dell'istituto alla risoluzione del contratto di mutuo con applicazione di una penale pari al 3% dell'importo finanziato. Notizie utili Nel contratto di mutuo è, tra l'altro, previsto: la vendita è subordinata all'estinzione totale del mutuo contratto, eccetto i casi in cui esistano altri vincoli di legge; obbligo di acquisire la residenza con il nucleo familiare entro 18 mesi dalla data del rogito;

il divieto di cedere in locazione o in comodato per un periodo di 5 anni dalla data di acquisizione l'alloggio di cui si tratta, pena la risoluzione del contratto di mutuo. Estinzione anticipata È possibile estinguere totalmente o parzialmente il mutuo con l'applicazione di una somma aggiuntiva pari all'1% della quota di debito da estinguere. Risoluzione del contratto: Il contratto di mutuo viene risolto in qualunque momento, con applicazione di una penale del 3% della somma concessa in mutuo, qualora sia stato stipulato sulla base di dichiarazioni non veritiere ed in caso di mancato rispetto del Regolamento e di quanto sottoscritto nella domanda di richiesta di mutuo. Ricorsi Gli iscritti, avverso gli atti emanati concernenti la concessione di mutui ipotecari edilizi, potranno presentare formale opposizione, entro i seguenti termini: alla Direzione Provinciale territorialmente competente: il ricorso dovrà pervenire alla stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della formale motivata comunicazione del provvedimento adottato dall'istituto; alla Direzione Compartimentale territorialmente competente: contro il motivato rigetto del ricorso da parte della Direzione Provinciale, l'ulteriore ricorso da parte dell'iscritto dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della formale comunicazione. Gli eventuali ricorsi dovranno essere evasi dalla Direzione Provinciale entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione, mentre i ricorsi presentati alla Direzione Compartimentale dovranno essere evasi entro 30 giorni lavorativi. Per ogni eventuale controversia legale sarà competente il Foro della Provincia ove è stato concesso il mutuo ipotecario edilizio.