COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo. REGOLAMENTO COMUNALE per l esercizio dell attività di ESTETICA, TATUAGGIO E/O PIERCING



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COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE per l esercizio dell attività di ESTETICA, TATUAGGIO E/O PIERCING Allegato alla deliberazione del C.C. n. 31 del 15-07-2010 1

INDICE Titolo I DEFINIZIONI E NORME Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni Art. 2 Norme di riferimento Titolo II ATTIVITA DI ESTETICA Art. 3 Inizio Attività Art. 4 Attività miste in uno stesso locale Art. 5 Attività a domicilio dell esercente Art. 6 Attività in forma ambulante o a domicilio del cliente Art. 7 Attività di vendita Art. 8 Titolare di più di un esercizio Art. 9 Modifiche dei locali Art. 10 Subingresso Art. 11 Trasferimento della sede Art. 12 Prescrizioni per l esercizio dell attività Art. 13 Personale addetto alla lavorazione Art. 14 Orari Art. 15 Tariffe Art. 16 Sospensione e cessazione dell attività Art. 17 Sospensione, decadenza e chiusura dell attività Art. 18 Sanzioni Art. 19 Provvedimenti d urgenza Titolo III - ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING Art. 20 Denuncia Inizio Attività Art. 21 Esercizio dell attività Art. 22 Limitazioni all esercizio dell attività Art. 23 Modifiche dei locali, subingresso e trasferimento di sede Art. 24 Cessazione dell attività Art. 25 Controlli e sanzioni Art. 26 Disposizioni di rinvio Titolo IV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 27 Norma transitoria Art. 28 Abrogazione di norme precedenti Art. 29 Entrata in vigore ALLEGATI Allegato A Requisiti Igienico sanitari per attività di estetica Allegato B Requisiti Igienico sanitari per attività di tatuaggio e/o piercing Allegato C Elenco attrezzature Allegato D Valutazione dei rischi Allegato E Complicazioni relative ai tatuaggi e ai piercing Allegato F Valutazione dei rischi per tatuaggi e piercing Allegato G Indicazioni per l operatore Allegato H Modulo consenso al trattamento 2

TITOLO 1 NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l attività di estetista nonché degli istituti di bellezza, comunque denominati, tatuaggi e piercing, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito. Sono comprese in tale attività anche i Centri di abbronzatura che utilizzano le apparecchiature di cui all allegato alla Legge 1/90, nonché le imprese di Sauna. 2. L attività di estetica comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l aspetto fisico secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell orecchio. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. Si definisce piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura. 3. Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica 4. Tale attività e l uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE e alla L.R. n. 713 dell 11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla Legge 1/90. 5. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle Leggi e disposizioni di cui al comma 1 del art. 1 del presente regolamento. 6. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere preventivo o curativo proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Sono altresì escluse dalla disciplina del presente regolamento le attività gestite dalla pubblica amministrazione in base a norme speciali, quali ad esempio quelle che si svolgono presso caserme delle Forze Armate, istituti penali, ecc., volte esclusivamente ai membri della convivenza. Art. 2 Norme di riferimento 1. Le attività di estetica, tatuaggi e/o piercing sono disciplinate: L.R. 15.09.1989, n. 48, dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla D.d.G. 13 marzo 4259 e dalla D.d.G. 27 aprile 2004 n. 6932 nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla Legge 14.02.1963, n. 161 modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla Legge 29.10.1984, n. 735. 3

TITOLO II ATTIVITA DI ESTETICA Art. 3 Inizio Attività 1. L esercizio dell attività di estetica è vincolato alla comunicazione di inizio attività da presentare all Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell ASL di Bergamo. 2. La denuncia di Inizio Attività dovrà essere prodotta negli appositi modelli predisposti dall Amministrazione comunale; è valida esclusivamente per l intestatario ed i locali in essa indicati, e deve indicare: - cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, residenza del titolare se impresa individuale; generalità dei soci, ragione sociale e sede legale se si tratta di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443; generalità del rappresentante legale e del direttore dell azienda, ragione sociale e sede legale, se trattasi di impresa societaria non avente i requisiti previsti dalla predetta Legge n. 443; - codice fiscale dell impresa; - attività che intende esercitare; - ubicazione, livello di piano e numero dei locali occupati, precisando se hanno accesso sulla pubblica via, o in cortile interno o altro; in presenza di più ingressi sulla pubblica via indicare quello principale; - titolo di godimento dei locali (proprietà o affitto); - se ne ricorre il caso, nome della persona o denominazione della società cui subentra o succede; - il possesso da parte dell impresa richiedente dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443, ovvero, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata legge n. 443, della regolare costituzione della Società e dell avvenuta iscrizione nel registro imprese e nel registro delle ditte; - La qualificazione professionale, risultante da certificazioni della Commissione Provinciale per l Artigianato: - del titolare dell impresa individuale; - di almeno un socio, nel caso di due soci, e a condizione che questi svolga la propria continuativa attività professionale nell azienda; - della maggioranza dei soci, nel caso i soci siano più di due, se trattasi di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 443; - del Direttore dell Azienda nel caso di impresa societaria non avente i requisiti di cui alla predetta Legge 443 (S.r.l. S.p.a. Soc. in Acc. Semplice e per Azioni); - la dichiarazione del rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e s.m.i.) e delle norme relative agli impianti elettrici e altri,a norma della legge 46/90 e del DPR 447/91; 3. Alla Denuncia di Inizio Attività il richiedente deve allegare: A) per l apertura di un nuovo esercizio: 1) certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443, ovvero per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata Legge, copia autentica dell atto costitutivo o certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte; 2) certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l Artigianato, o attestazione di cui alla Legge 29.10.1984 n. 735, relativamente alle persone indicate nel comma 2, lettera b), del precedente art. 2; 3) estratto di Piano Regolatore Generale e di mappa, in scala non inferiore a 1:2000, indicante la localizzazione dell esercizio; pianta dei locali in scala 1:100, riportante le dimensioni interne, la superficie netta dei vari vani, la superficie netta complessiva e le altezze libere interne dei locali stessi; 4) autocertificazione antimafia non anteriore a 6 mesi con allegata fotocopia della carta di identità non scaduta di validità del dichiarante; 5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge 1/90; 6) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali da parte del titolare e tecnico abilitato; B) per il trasferimento di un esercizio già autorizzato: i documenti indicati nella lettera 2), 5) del punto A) e il documento di autorizzazione/comunicazione per la precedente sede; 3) per il subingresso: copia autentica dell atto registrato di cessione o affitto dell azienda e documento di autorizzazione/comunicazione del dante causa, oltre ai documenti indicati alle lettere 1), 2), 4) del punto A); 4) per la successione: 4

certificato di morte del titolare dell impresa; copia autenticata del testamento o altro atto dal quale risulti il pieno ed esclusivo titolo alla successione; documento di autorizzazione/comunicazione del titolare deceduto; certificazione di cui alle lettere 2) e 4) del punto A) per l erede o per la persona che assume la conduzione dell azienda ai sensi dell art. 13; eventuale certificazione di cui alla lettera 1) del punto A). 3. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive potrà comunque chiedere l ulteriore documentazione che si renda necessaria, in conformità al vigente orientamento. 4. Il richiedente che intenda esercitare l attività presso il proprio domicilio, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, dovrà dichiarare nella Denuncia di Inizio Attività stessa di acconsentire ai controlli ed alle ispezioni del personale della pubblica amministrazione appositamente incaricato. 5. Le eventuali istanze non corredate dalla documentazione prescritta o mancanti dei dati di cui ai commi precedenti, non avranno efficacia fino a quando gli interessati, debitamente avvertiti, non le avranno completate. Trascorsi inutilmente 30 giorni dall invito, l istanza verrà archiviata. 6. L utilizzo successivo all inizio dell attività di nuove attrezzature è soggetto alla sola comunicazione preventiva all ASL di Bergamo. Art. 4 Attività miste in uno stesso locale 1. L attività di estetista può essere esercitata anche congiuntamente all attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale e nel rispetto delle normative inerenti ciascuna attività. 2. In un medesimo locale ditte diverse possono contemporaneamente essere intestatarie di distinte autorizzazioni, purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività, anche se il locale è munito di un unico ingresso dalla pubblica via. Art. 5 Attività a domicilio dell esercente 1. Lo svolgimento dell attività di estetista è consentito anche presso il domicilio dell esercente, compatibilmente con il rispetto delle norme urbanistiche e edilizie, a condizione che il locale adibito a tale scopo possieda i requisiti igienico-sanitari, come previsto dall Allegato A, sia distinto dai locali adibiti a civile abitazione e dotato di accesso autonomo dall esterno e purché l esercente dichiari di acconsentire ai controlli e alle visite del personale comunale e della pubblica amministrazione appositamente incaricato. Art. 6 Attività in forma ambulante o a domicilio del cliente 1. E vietato lo svolgimento dell attività di estetista in forma ambulante ivi compreso l esercizio al domicilio del cliente. 2. E tuttavia consentita la prestazione saltuaria di servizi presso il domicilio o la dimora del cliente, qualora ciò sia richiesto da causa di infermità o da altre particolari circostanze che impediscano al cliente di recarsi al laboratorio, nonché presso ospedali, case di cura e altre convivenze, da parte di esercenti muniti di regolare autorizzazione in sede fissa, o da loro personale dipendente professionalmente qualificato, purché siano rispettate, in quanto applicabili, le disposizioni igienico-sanitarie previste per gli esercizi di detta attività. Art. 7 Attività di vendita 1. Gli esercenti l attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti alla propria attività e al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. Agli stessi non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31/03/98, n. 114, e successive modificazioni. 2. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettature ed avvertenze in lingua italiana. 5

Art. 8 Titolare di più di un esercizio 1. Il titolare di due o più autorizzazioni deve affidare a persona professionalmente qualificata e in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l Artigianato la conduzione di ciascun esercizio presso il quale non svolga continuativamente la propria personale attività Art. 9 Modifiche dei locali 1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicata all Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive e alla competente A.S.L è subordinato all ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo urbanistico-edilizio (D.I.A. Edilizia/Permesso di Costruire) 2. Costituisce ampliamento dell esercizio l utilizzazione di uno o più locali contigui e direttamente comunicanti con quello in cui già viene esercitata l attività. Art. 10 Subingresso 1. La cessione per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di un azienda di estetista, o l affidamento a terzi della sua gestione, comportano il trasferimento dell attività al cessionario, previa D.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive, purché sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio e siano accertati i requisiti di cui ai punti 1 e 2 lettera A dell art. 3. 2. In caso di morte, di invalidità o di intervenuta sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano che eserciti un attività di estetista iscritta nell albo provinciale delle imprese artigiane, il coniuge o i figli maggiorenni o minori emancipati, o il tutore dei figli minorenni, che abbiano assunto l esercizio dell impresa ed abbiano chiesto di conservare l iscrizione nell albo delle imprese artigiane e che non siano in possesso del requisito di cui al punto 2) della lettera A) dell art. 3 possono essere comunque autorizzati a continuare l attività per un quinquennio, purché si avvalgano della collaborazione di personale professionalmente qualificato. 3 Decorso il citato periodo, l autorizzazione sarà revocata, salvo che almeno uno degli eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 3. 4 Entro il suddetto periodo ove gli eredi non possano o non intendano esercitare l attività del de cuius è possibile cedere a terzi l azienda ereditata, con diritto per l acquirente di subentrare nell attività, purché in possesso dei requisiti necessari. 5. Nell ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la validità della Denuncia di Inizio Attività del subentrante è subordinato all avvenuta attivazione dell esercizio da parte del cedente. Art. 11 Trasferimento della sede 1. Coloro che intendono trasferire la sede dell attività in un altra località del territorio comunale, dovranno presentare Denuncia di Inizio Attività all Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive osservando le norme del presente regolamento. 2. Il trasferimento dell esercizio per causa di forza maggiore o per altri gravi motivi (indisponibilità dei locali per crollo, sfratto, esproprio o interruzione dell accesso pedonale ai locali stessi) è soggetto a D.I.A.; Art. 12 Prescrizioni per l esercizio dell attività 1. I titolari delle attività di estetica sono tenuti ad osservare le seguenti particolari prescrizioni: a) i cicli di somministrazione raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza. b) raccogliere i rifiuti ottenuti dalla lavorazione in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile muniti di coperchio con apertura a pedale; c) dotarsi di una carte dei servizi che sarà trasmessa, per conoscenza, alla ASL di Bergamo. Qualora tale strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso alla ASL il materiale divulgativo. 6

d) Informare il cliente, prima di ogni trattamento, sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni; e) Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento e, nei confronti dei minorenni, il consenso di chi ne abbia la potestà. Art. 13 Personale addetto alla lavorazione 1. Agli addetti al servizio è fatto obbligo di indossare durante il lavoro un camice perfettamente pulito e curare scrupolosamente la pulizia personale, con speciale riguardo alle mani che vanno lavate accuratamente con acqua e sapone prima di iniziare ciascun servizio. 2. E pure obbligatorio l uso dei guanti per il personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale potenzialmente dannoso, come previsto dalle norme vigenti. 3. Le imprese che in casi particolari ed eccezionali sono chiamate a prestazioni presso enti, istituti e il domicilio di clienti ammalati, devono fare uso di strumenti adeguati a tale attività, contenuti in apposita idonea custodia di materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Art. 14 Orari 1. Gli orari giornalieri dell attività sono determinati nel modo seguente: a) l orario giornaliero dell attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 8,00 e le 21,00. All interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere un interruzione nell arco della giornata. b) agli esercenti è consentito di protrarre l attività ad esercizio chiuso senza possibilità di accedere dall esterno, per non oltre un ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all orario di chiusura normale. d) gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile indicante l orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l indicazione dell eventuale giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, se prescelti. 2. E fatto obbligo al titolare d esercizio di esporre l orario preventivamente comunicato allo Sportello Unico per le Imprese in maniera ben visibile dall esterno del negozio; Art. 15 Tariffe 1. All interno del locale e in prossimità della cassa, deve essere esposto, in modo che risulti facilmente leggibile da parte della clientela, un cartello recante i prezzi delle prestazioni che vi si eseguono, Art. 16 Sospensione e cessazione dell attività 1. La sospensione per qualsiasi motivo dell attività, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, deve essere autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive al quale va indirizzata a tal fine apposita domanda. 2. La cessazione dell attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell azienda per la quale dispone il precedente art. 10, deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 15 giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione/comunicazione. Art. 17 Sospensione, decadenza e chiusura dell attività 1. Ove sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o l inosservanza delle prescrizioni previste nell autorizzazione il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive emette la relativa ordinanza di sospensione dell attività e diffida a regolarizzare la situazione entro il termine di 180 giorni. Se l interessato non ottempera entro il termine prescritto il Responsabile dello Sportello Unico può disporre la chiusura dell attività. 7

2. L attività viene chiusa quando: - vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio; - qualora entro 5 anni dalla morte del titolare dell azienda non sia avvenuto il subingresso o la cessione dell azienda ai sensi dell art. 10 e comporta la restituzione dell autorizzazione. 3. La D.I.A. decade: - quando il titolare non pone in attività l esercizio entro tre mesi dalla Denuncia di Inizio Attività, salvo che abbia ottenuto proroga dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per dimostrate e motivate esigenze; - qualora il titolare non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui all art. 3 - nel caso di sospensione non autorizzata dell attività per un periodo superiore ad 1 anno. 4. La decadenza è pronunciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive e comporta l obbligo di restituzione dell autorizzazione/comunicazione. 5. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni. Art. 18 Sanzioni 1 Nei confronti di chiunque apra un attività di trattamenti o servizi di estetica, tatuaggio o piercing in assenza totale di autorizzazione comunale sarà inflitta una sanzione amministrativa da un monimo di. 500,00 ad un massimo di. 2.500,00 2 Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica, tatuaggio o piercing in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi : Attività di estetista in forma ambulante. 166,67 Omissione di titolo abilitativo. 103,00 Ampliamento o modifiche ai locali non autorizzati. 103,00 Mancata comunicazione cessata attività. 166,67 Mancata presentazione del modello DIAP per subentro attività. 166,67 Trasferimento di attività senza deposito del modello DIAP. 166,67 Omessa esposizione cartello orari. 103,00 Mancata osservanza degli orari di apertura. 103,00 Omessa esposizione tariffe in prossimità della cassa e/o visibile all esterno. 103,00 Omessa esposizione della qualifica professionale. 103,00 3 Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive emette la relativa ordinanza di chiusura dell esercizio qualora: - il suo titolare non abbia effettuato la Denuncia di Inizio Attività; - il titolare o, nel caso di società, il Direttore o la maggioranza dei soci non abbiano conseguito l abilitazione professionale per l esercizio dell attività di cui trattasi; - vengano a mancare i requisiti igienico-sanitari di cui agli Allegati A e/o B Art. 19 Provvedimenti d urgenza 1. Indipendentemente dall applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo nei casi contingenti e d urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d ufficio a norma dell art. 38, comma 2, della legge 142/90 quali la chiusura dell esercizio, la sospensione dell autorizzazione, l allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo, l effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie o di qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. 8

TITOLO III ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING Art. 20 Denuncia Inizio Attività 6. L esercizio dell attività di tatuaggio e piercing, come definitive al precedente art. 1, comma 2, è vincolato: a) Per coloro che già esercitano con autorizzazione comunale: Presentare al Dipartimento di Prevenzione Medico dell ASL di competenza di una autocertificazione in cui l operatore dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta; b) Per coloro che intendano esercitare tale attività: Presentare Denuncia Inizio Attività, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Camera di Commercio e all Azienda Sanitaria Locale con specificato: - titolarità; - sede; - attrezzature utilizzate; - nominativo dell operatore e in particolare l attestato relativo al corso di formazione frequentato; - dichiarazione che i locali rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento Locale d Igiene; - la dichiarazione del rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94 e s.m.i.) e delle norme relative agli impianti elettrici e altri,a norma della legge 46/90 e del DPR 447/91 Alla denuncia di Inizio Attività dovranno essere allegati i documenti di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera A) c) Per coloro che intendono praticare tale attività in attesa che vengano istituiti i corsi: - Alla Denuncia di Inizio Attività di cui alla lettera b), in sostituzione dell attestato relativo al corso di formazione frequentato, dovrà essere allegata una autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta, e l impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l attestato conseguito. Art. 21 Esercizio dell attività 1. L attività di tatuaggio e/o piercing dovrà essere svolta dall operatore secondo le indicazioni previste dalla D.d.G. 27 aprile 2004 n. 6932, in particolar modo tenendo i considerazione i seguenti aspetti: - Complicazioni relative ai piercing e ai tatuaggi di cui all allegato E - Valutazione del rischio come indicato nell allegato F - Indicazioni specifiche per l operatore di cui all allegato G - deve essere acquisita, per ogni cliente, il consenso informato al trattamento e, nei confronti dei minorenni, il consenso di chi ne abbia la potestà, come dall allegato H Art. 22 Limitazioni all esercizio dell attività 1. Non è consentito lo svolgimento dell attività in forma ambulante a meno che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate ovunque esse siano residenti, durante manifestazioni (previa autorizzazione specifica per ogni manifestazione) da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa. 9

Art. 23 Modifiche dei locali, subingresso e trasferimento di sede 1. Coloro che intendono modificare i locali, trasferire la sede dell attività in un altra località del territorio comunale o cedere l attività stessa, dovranno presentare Denuncia di Inizio Attività all Ufficio Sportello Unico per le Attività produttive, alla Camera di Commercio e all Azienda Sanitaria Locale con le modalità riportate ai precedenti articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché l eventuale titolo autorizzativo di tipo urbanistico-edilizio se del caso. Art. 24 Cessazione dell attività 1. La cessazione dell attività, per qualsiasi motivo avvenuta, fatto salvo il caso di cessione dell azienda per la quale dispone il precedente art. 13, deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 15 giorni e comporta la restituzione del documento di autorizzazione/comunicazione. Art. 25 Controlli sulle attività 1. Gli Agenti della Polizia Locale e della forza pubblica, nonché il personale del L ASL competente per territorio sono incaricati della vigilanza e controllo per quanto di rispettiva competenza. Gli stessi sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività in questione. 3. L ASL, in caso di gravi carenze inerenti i requisiti igienico-sanitari, sospende l attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato. 3. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, su richiesta dell ASL, ordina la chiusura dell esercizio in caso di difetto di ottemperanza alla diffida di cui al precedente comma nonché secondo quanto disposto dai precedenti art. 16 e 17 del presente regolamento. Art. 26 Disposizioni di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto nel titolo III si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite all attività di estetica. 10

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 27 Norma transitoria 1. Le norme innovative del presente regolamento non si applicano ai titolari di autorizzazioni alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Art. 28 Abrogazione norme precedenti 1. Con l approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10/05/1996 Art. 29 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento approvato dal C.C. entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione dello stesso all albo pretorio del Comune. 11

Allegato A REQUISITI IGIENICO-SANITARI ATTIVITÀ DI ESTETICA 1. Gli esercizi di estetista debbono avere le seguenti caratteristiche: a) Locali. I locali devono essere adeguatamente aeroilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m. Devono essere forniti di retro adeguato allo scopo per uso sgombero e di servizi igienici ed avere i seguenti requisiti: - i pavimenti devono essere ricoperti di piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo; - le pareti dei posti di lavoro, sino all altezza di mt. 1,80 ricoperte di adeguato materiale lavabile e disinfettabile; - la porta di accesso all esterno munita di mezzi idonei alla protezione contro le mosche; - un locale docce; Nel caso di locali suddivisi in box, gli stessi dovranno essere delimitati da pareti in muratura, in legno o altro materiale lavabile e disinfettabile. Se le pareti dei box sono complete fino al soffitto, gli stessi dovranno avere una superficie minima di mq. 9,00 ed adeguato impianto di condizionamento. Se la delimitazione dei box avviene con pareti alte mt. 2,00/2,20 la superficie degli stessi potrà essere ridotta a mq. 6,00. In ogni caso i locali utilizzati per l esercizio dell attività di estetista debbono essere puliti e ben areati. b) Servizi igienici Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all attività in presenza di almeno 5 postilavoro o tre addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall area di lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani monouso, acqua calda e fredda. Per gli esercizi già esistenti verrà tollerato lo stato attuale del gabinetto che non fosse conforme a tale prescrizione fino a quando non avverrà il trapasso della titolarità dell esercizio. c) Attrezzature destinate all esercizio. - Le attrezzature utilizzate per l esercizio delle attività di cui alla legge 1/90 e dell allegato A della L.R. 48/89 devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza ed essere mantenute in tale stato. - Tutte le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o cono salviette monouso. - Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità sono certificate e la cui efficacia sia verificabile o documentata. d) Prodotti utilizzati Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a noma dell attuale legislazione in materia. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportati sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali. Dovranno essere prese le precauzioni necessarie (areazione nell ambiente, ecc.) per evitare ogni e qualsiasi danno alle persone nel caso vengano utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti; 12

Allegato B REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER ATTIVITA DI TATUAGGIO E PIERCING 1. Gli esercizi di estetista che effettuano anche tatuaggi e piercing debbono avere, oltre ai requisiti previsti dall allegato A, anche le seguenti caratteristiche: a) Locali. - I locali devono essere adeguatamente aeroilluminati; - I pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione; - Il locale o vano d attesa deve essere separato a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredata e avente una superficie non inferiore a 9 mq.; - Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro); - I locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt altezza del locale d attesa; - deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee. In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L area sporca deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali e successiva sterilizzazione. b) Servizi igienici Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all attività in presenza di almeno 5 postilavoro o 3 addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall area di lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani monouso, acqua calda e fredda. 13

Allegato C ELENCO ATTREZZATURE Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche impiegabili nell attività di estetista: Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni); Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma; Apparecchi per l aspirazione dei comedoni con aspirazione non superire ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro; Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera; Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità; Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole; Lambade abbronzanti UV-A; Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR); Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera; Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera; Scaldacela per cerette; Rulli elettrici e manuali; Vibratori elettrici oscillanti; Attrezzi per ginnastica estetica; Attrezzature per manicure e pedicure; Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale; Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera; Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti; Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti; Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza); Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 ma ogni 10 centimetri quadrati; Depilatori elettrici ed elettronici; Apparecchi per massaggi subacquei; Apparecchi per presso-massaggio; Elettrostimolatore ad impulsi; Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera; Saune. 14

Allegato D VALUTAZIONE DEI RISCHI Si riporta il seguente schema informativo in ordine alla valutazione dei rischi ex D.Lgs 626/94; Sicurezza: la più frequente tipologia di rischi è rappresentata da infortuni da taglio per uso di attrezzi taglienti e ad elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti in tensione di apparecchiature elettriche. Igiene del lavoro: - Rischio chimico per contatto con sostanze allergizzante; - Infezioni e parassitosi cutanee (piodermiti, micosi, pediculosi, scabbia) - Rischio biologico per possibile contatto con materiale infetto (es. sangue) presente sugli oggetti sporchi mediante tagli o punture; - Posture scorrete (postura eretta continua) Possibili danni alla salute: - Dermatite irritativa allergica peggiorata dall azione macerante dell acqua; - Allergie respiratorie (ad esempio per prodotti spray); - Infezioni, parassitosi e malattie infettive; - Disturbi a carico dell apparato osteoarticolare e disturbi circolatori (vene varicose); Gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono in relazione alla presenza di sostanze di cui al DPR 303/56 Al fine di ridurre i rischi lavorativi si suggerisce di: - Realizzare l impianto elettrico in conformità alle regole dell arte (L. 46/90) richiedendo alla ditta installatrice la relativa certificazione; - Inoltrare la denuncia dell impianto di messa a terra all Ente competente (ISPESL Dipartimento di Bergamo, Via Paglia n. 40 Bergamo) nel casi vi fossero dei dipendenti; - Adottare mezzi di protezione personale (creme barriera, guanti) e segnalare tempestivamente ogni eventuale stato irritativo cutaneo (arrossamenti, disidratazione, desquamazione) al proprio medico curante, - Acquisire e valutare le schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze utilizzate; - Sostituire i prodotti maggiormente nocivi con altri meno pericolosi; - Ventilare adeguatamente i locali - Adottare rigorose procedure di pulizia e sanitizzazione dei locali nonché di sanitizzazione, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature; - Adottare sedie di tipo ergonomico con schienale e sedile regolabile e realizzare i posti di lavoro con requisiti ergonomico per le operazioni da seduti; - Utilizzare calzature idonee. Si raccomanda inoltre di seguire scrupolosamente le seguenti raccomandazioni igienico-sanitarie: 1. lavarsi sempre la mani prima e dopo ogni servizio; 2. usare sempre ove possibile strumenti taglienti monouso. Nel caso non fosse possibile usare strumenti monouso, questi andranno lavati accuratamente con acqua corrente e sterilizzati prima del loro utilizzo. 3. usare guanti monouso quando si prevede il contatto accidentale con sangue (ad es. per la manicure o il pedicure) e per le procedure di pulizia e disinfezione dello strumento; 4. nel caso si dovesse procedere alla pulizia di una superficie contaminata da sangue utilizzare una falda di cotono imbevuta di disinfettante e guanti monouso; 5. in caso di contatto con sangue lavare la cute con acqua e sapone e disinfettarla con disinfettante a base di iodio (es. betadine); 6. in caso di taglio o di puntura accidentale seguire le norme di cui al punto precedente per la pulizia immediata e rivolgersi al proprio medico al più presto; 7. gli oggetti monouso devono essere allontanati con l avvertenza di porre il materiale tagliente (lamette, aghi ecc.) in contenitori rigidi non perforabili per rendere più sicuro lo smaltimento; 15

8. la biancheria contaminata da materiali biologici deve essere lavata in lavatrice a temperatura adeguata (90 C) al fine di disinfettarla. La biancheria, una volta usata, non potrà essere di nuovo utilizzata per altri clienti se non sarà lavata. La biancheria usata dovrà essere tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e dovrà essere allontanata quotidianamente ; 9. indossare abiti da lavoro sempre puliti; 10. coprire le ferite e le abrasioni con cerotti resistenti all acqua, tenere le unghie corte e sempre pulite e non portare gioielli, anelli, ecc, durante il lavoro; 11. la pulizia dei locali e delle attrezzature deve avvenire al termine di ogni turno di lavoro. I servizi igienici andranno puliti con attrezzature destinate esclusivamente a quello scopo; 12. le attrezzature, le suppellettili e la biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, dovranno essere tenute chiuse in apposite custodie e/o scaffalature. Si caldeggia, infine, la necessità per gli addetti di sottoporsi ad una vaccinazione anti-epatite B e verificare che la vaccinazione antitetanica sia stata eseguita correttamente. 16

Allegato E Complicazioni relative ai piercing: COMPLICAZIONI RELATIVE AI TATUAGGI E AI PIERCING Infezione dovute a strumentazione non sterile e/o ad aghi non monouso. Le infezioni possono essere causate da batteri, funghi o altri patogeni come i virus. I seguenti sintomi indicano che la parte può essere infettata: arrossamento, rigonfiamento, sensazione di calore (sulla parte interessata) dolore pulsante o diffuso, fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro. Nell eventualità di una infezione in corso è necessario contattare il medico senza rimuovere il piercing. Reazioni allergiche Complicazioni relative ai tatuaggi: Reazioni allergiche: disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologia, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni); Granulomi: noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo; Cheloidi: eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo; Complicazioni da risonanza magnetica nucleare (RAM): si sono verificati casi di interferenza con la qualità delle immagini. Allegato F 17

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER TATUAGGI E PIERCING La valutazione del rischio consiste in un attento esame di ciò che nel proprio lavoro può danneggiare il cliente in modo tale da decidere se si sono prese sufficienti precauzioni o è necessario fare qualcosa di più per prevenire i rischi perché non si verifichino ferite o si trasmettano malattie. Si prevedono 3 stadi di valutazione dei rischi: Valutazione del rischio relativamente all uso di attrezzature e di sostanze nocive; Individuazione delle persone che potenzialmente possono subire un danno (es. operatori, clienti, ecc.); La valutazione deve essere aggiornata ogni anno apportando le opportune modifiche nelle attrezzature e nel processo lavorativo. La valutazione, riguardando una attività che comporta principalmente rischi sanitari, deve essere condotta da un operatore sanitario nella fattispecie un medico. È importante porre particolare attenzione a due categorie di persone: donne in gravidanza e minori. Allegato G INDICAZIONI PER L OPERATORE 18

1. La valutazione preventiva da parte dell operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose e nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse, salvo parere favorevole del medico; 2. Smaltimento corretto secondo le vigenti normative (D.Lgs n. 219/2000) di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali. 3. Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il medito di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121 C per un minimo di 20 minuti): la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 C per 2 ore; 4. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell esposizione al germicide seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici; 5. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione. 6. Nel caso di procedure che implichino l utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che: La testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido; Gli aghi siano rigorosamente monouso. 7. Nel caso delle procedure di piercing è vietato l uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti. 8. E necessario acquisire il consenso informato dell utente utilizzando la scheda allegata (Allegato H) 19