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COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE DLGC/2015/49 O G G E T T O Indirizzi per esercizio funzioni organizzative con riguardo ad alte professionalità L anno duemilaquindici addì 03 del mese di marzo ore 13:05 nel Palazzo Comunale e nella Sala Giunta, è presente il Dott. Claudio Ventrice, nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 11.08.2014 per trattare il presente oggetto con i poteri della Giunta Comunale. Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dr. Massimo Zavagli nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo prot. 26122 del 16.07.2014. Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Michela Targa. Il Commissario Straordinario, adotta il provvedimento in oggetto indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ex art. 48 D.Lgs. 267/2000) RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 2014, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Rovigo e nominato il dott. Claudio Ventrice Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco; considerato quanto segue. Con la presente si impartiscono alla dirigenza, cioè agli organi deputati alla gestione e all organizzazione dei servizi, i seguenti indirizzi in materia di organizzazione interna dei settori e di conseguente individuazione di posizioni di alta professionalità ai sensi dell articolo 10 del CCNL 22/1/20014. Come noto questo ente ha in corso una corrispondenza con il MEF conseguente ai rilievi ispettivi mossi nel corso dell anno 2012. Per tale motivo sono fin dall anno scorso sospese le erogazioni a carico dei fondi per le risorse decentrate, non solo con riguardo a qualsiasi forma incentivante collegata a valutazione della performance, ma anche con riguardo ad altre forme di retribuzione accessoria che, ancorché finanziabili esclusivamente con la parte stabile del fondo, sono connesse a scelte di natura organizzativa/gestionale, quali istituzione e conferimento incarichi di posizione organizzativa. Infatti, solo dopo la definizione della corretta interpretazione relativa alla costituzione di fondi dal 2007 al 2011, oggetto di rilievi del MEF, sarà possibile per l amministrazione definire il corretto dimensionamento dei propri fondi per il salario accessorio fino ad oggi ed approntare o meno eventuali piani di recupero di risorse erogate in eccesso (se come tali fossero confermate) negli anni precedenti, a valere sui fondi degli anni successivi. Va anche considerato che l istituzione delle alte professionalità (previa individuazione dei criteri generali) comporta la possibilità di finanziare detto istituto con risorse integrative previste dall art. 32 comma 7 del CCNL 22/1/2004, liberando così per una cifra corrispondente i prelievi dal fondo per eventuali posizioni organizzative che in ipotesi fossero valorizzate (sulla base di detti criteri) quali alte professionalità nell ambito delle posizioni organizzative di tipo b) o c) dell art. 8 comma 1 del CCNL 31/3/99. Nella fase attuale quindi occorre da un lato disciplinare i criteri istitutivi delle alte professionalità, dall altro individuare se sussistano ambiti in cui risulti indispensabile in modo oggettivo ed incontrovertibile istituire, qualora rientri nei requisiti e criteri generali da determinarsi, una posizione di alta professionalità. Questo ambito, che per il momento sarebbe il solo attivabile (in quanto imposto dalla peculiarità normativa e professionale ad esso riferita), escludendo quindi per le ragioni predette qualsiasi altra estensione ad altri ambiti o servizi, appare rappresentato dalla posizione dell avvocato dell ente iscritto allo speciale albo previsto dalla legge professionale; detta figura è rappresentata oggi da un unico avvocato funzionario dell ente, il quale cura in via esclusiva e con piena autonomia di giudizio intellettuale e tecnica gli affari legali del Comune. A questo riguardo, si formulano le seguenti considerazioni. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza, nella prassi amministrativa e nella normativa, che l avvocato dell ente debba svolgere le proprie funzioni in piena e totale autonomia ed indipendenza nella trattazione - 1 -

esclusiva degli affari legali dell ente. Si richiamano al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2006 che sancisce tali principi, pur nell ambito delle autonome scelte organizzative dell ente. Il Cd.S. Sezione V n. 3968/2009 afferma la peculiarità dello status giuridico degli avvocati che non consente di assimilarli al restante personale, escludendo così l obbligo di utilizzare forme di rilevazione automatica delle presenze; si determinerebbe un incompatibilità con l autonoma organizzazione delle proprie funzioni da parte del legale. Il TAR Campania con sentenza n. 1045 del 17/2/2014 ha confermato il proprio orientamento (sentenza n. 547 del 24/1/2013) inteso a rilevare un incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate nel profilo professionale di avvocato ed un sistema automatico di rilevazione delle presenze/orari si lavoro; questo perché un sistema di controllo di questo tipo produce una limitazione dei profili di autonomia professionale e indipendenza che vanno riconosciuti a questa figura. L avvocato deve poter raggiungere le sedi giudiziarie per svolgere le sue funzioni di patrocinio, assentandosi dal posto di lavoro, il ché produce un contrasto con eventuali obblighi di utilizzo del badge. Il C.d.S, Sez. V n. 730/14.2.2012 ha affermato l impossibilità di interferire sull organizzazione interna degli uffici legali in quanto detti uffici devono necessariamente godere di una particolare autonomia di pensiero, come previsto dalla normativa vigente in materia. La legge professionale n. 247/2012 ha posto nuovamente l accento sulla necessità di garantire che allo svolgimento della professione di avvocato all interno di enti pubblici sia assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, con iscrizione nell elenco speciale annesso all albo. Per l iscrizione nell elenco speciale occorre che risulti formalizzata l appartenenza del professionista all ufficio legale stabilmente istituito e l incarico in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. Tutto quanto sopra dimostra che la particolare figura professionale in discussione deve godere di una peculiare autonomia ed indipendenza (sono condizioni per l iscrizione all apposto albo), che il professionista appartenga all ufficio legale stabilmente costituito con attribuzione esclusiva di tali funzioni (trattazione affari legali dell ente); che occorre attribuire una responsabilità di detto ufficio all avvocato iscritto nell elenco speciale. Ora, va valutato dal competente dirigente se l unico modo per assicurare l autonomo ed indipendente svolgimento delle funzioni in via esclusiva inerenti la trattazione degli affari legali dell ente (con piena autonomia di giudizio e tecnica, con assunzione di responsabilità dell ufficio legale ed esercizio dei poteri in conformità alla legge professionale) sia quello di ricorrere ad un incarico di alta professionalità, ricorrendone i presupposti, in quanto detto istituto attribuisce al suo titolare la piena e diretta responsabilità di prodotto e di risultato rispetto alle funzioni svolte, svincola il titolare dall obbligo di chiedere ed ottenere autorizzazioni al lavoro straordinario in caso di necessità (e a questo proposito risulta evidente l inconciliabilità di tale istituto del lavoro straordinario, autorizzabile solo in presenza di situazioni eccezionali e soggetto a diverse limitazioni, con l esercizio in piena autonomia tecnica e di giudizio delle proprie - 2 -

funzioni da parte del legale, svincolato per questo addirittura dall obbligo di registrare le propria presenza e il proprio orario); consente che le prestazioni siano svolte anche oltre l orario di servizio senza che debba essere corrisposto e riconosciuto lavoro straordinario. In questo senso si individua la sussistenza di ragioni oggettive e normative che consentono all ente, nella particolare contingenza sopra descritta, di attribuire incarico di alta professionalità al legale iscritto in albo speciale. Per quanto sopra, VISTO l art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 e l art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale; PRESO ATTO che in merito alla presente proposta non sono stati acquisiti i pareri di cui all art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, in quanto atto di mero indirizzo; D E L I B E RA 1. di formulare i seguenti indirizzi di natura organizzativa: 1) definizione criteri, con atti organizzativi di diritto comune, per la preventiva disciplina delle condizioni per l individuazione delle competenze e responsabilità di cui all art. 10 comma 2 del CCNL 22/1/2004 (alte professionalità); 2) valutazione, da parte del livello dirigenziale preposto al servizio legale, circa la necessità della istituzione di un alta professionalità relativa alla figura e al ruolo di avvocato iscritto negli elenchi speciali per la trattazione degli affari legali dell ente in via esclusiva e conferimento del relativo incarico all avvocato, quale strumento organizzativo idoneo e non alternativo ad altri strumenti organizzativi ad assicurare la piena e totale autonomia ed indipendenza nella trattazione esclusiva degli affari legali dell ente, richieste dalla normativa. 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l urgenza di adottare le soluzioni organizzative più adeguate allo svolgimento delle funzioni dell avvocatura civica in attuazione dei principi di autonomia ed indipendenza, a fronte delle complesse pratiche legali che impegnano attualmente detto servizio costituito da un solo avvocato. - 3 -

COMUNE DI ROVIGO SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP. EUROPROG. Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. PDLGC/2015/33 del 09/02/2015 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 Non necessita di parere in quanto atto di mero indirizzo. Lì, 10/02/2015 IL DIRIGENTE Cavaliere Alfonso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dr. Claudio Ventrice IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Michela Targa