Circolare 11/E del 21/05/2014



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Fiscal Flash La notizia in breve N. 95 22.05.2014 Imposte sui redditi: i chiarimenti delle Entrate Circolare 11/E del 21/05/2014 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico L Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili con la Circolare n.11/e del 21/05/2014. In particolare, vengono fornite risposte con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili, le detrazioni per spese sanitarie e per interessi passivi. Non vengono tuttavia tralasciati altri importanti aspetti oggetto delle ultime novità, tra i quali spicca il rapporto tra Imu e Irpef. Premessa L Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili con la Circolare n.11/e del 21/05/2014. Vengono quindi fornite risposte con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili, le detrazioni per spese sanitarie e per interessi passivi. Non vengono tuttavia tralasciati altri importanti aspetti oggetto delle ultime novità, tra i quali spicca il rapporto tra Imu e Irpef. Rapporto Imu- Irpef Nella Circolare viene in primo luogo richiamata l attenzione sull effetto sostitutivo Imu-Irpef. 1

In generale rimane fermo l effetto sostitutivo Imu-Irpef anche nel caso in cui sia dovuto soltanto il versamento della prima e/o seconda rata o della cosiddetta Mini IMU. Va tuttavia rilevato come l Agenzia delle Entrate abbia espressamente sottolineato nella circolare in oggetto che l effetto sostitutivo, comunque previsto in queste ipotesi, è limitato soltanto all anno 2013. Si ricorda, inoltre, che l effetto sostitutivo trova applicazione anche nel caso in cui l IMU risulti giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata, ad esempio per effetto del riconoscimento delle detrazioni o perché l importo è inferiore al minimo da versare. Effetto sostitutivo Imu-Irpef Anno 2013 anche nel caso in cui sia dovuto soltanto il versamento della prima e/o seconda rata o della cosiddetta Mini IMU Immobili situati nello stesso Comune dell abitazione principale Ampio spazio è inoltre lasciato ad un altra novità di quest anno: la rilevanza ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nella misura del cinquanta per cento, del reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. I chiarimenti riguardano, nello specifico, la definizione di abitazione principale. A tal proposito è stato specificato che la definizione da utilizzare è quella rilevante ai fini della deduzione IRPEF di cui all art. 10, comma 3-bis, del TUIR. Si deve quindi qualificare come abitazione principale quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale imponibile al 50% 2

Abitazione principale = quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Canoni di locazione non percepiti La circolare si sofferma anche sui canoni di locazione non percepiti. Viene a tal proposito ricordato come i canoni di locazione debbano essere sempre dichiarati, indipendentemente dall effettiva percezione. L attenzione viene tuttavia richiamata su un importante distinzione: quella tra le locazioni di immobili abitativi e non abitativi. Più in particolare viene chiarito che, mentre per gli immobili abitativi assume rilevanza la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore (a decorrere dalla quale i canoni possono non essere più dichiarati), per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che: il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo; le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate. Mentre con riferimento al primo punto occorre chiarire che tale interpretazione appariva ormai come condivisa, lascia qualche perplessità il secondo chiarimento, in quanto l eventuale credito d imposta per i canoni non percepiti e riconosciuti dalla Giudice non appariva come una disposizione collegata soltanto agli immobili abitativi. Canoni di locazione non percepiti Immobili abitativi -> assume rilevanza la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore Immobili abitativi -> rileva solo la risoluzione del contratto 3

Le spese sanitarie La Circolare n.11/e si concentra anche sulle spese sanitarie detraibili. Viene infatti chiarito che: - la figura dell osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, pertanto le prestazioni dallo stesso svolte non consentono la fruizione della detrazione. Le spese potranno essere però detratte se rese da iscritti alle professioni sanitarie riconosciute; - viene al contrario riconosciuta la detraibilità per i compensi al biologo nutrizionista. Ciò in considerazione del fatto che la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. Osteopata -> NO Spese sanitarie detraibili Biologo nutrizionista -> SI Interessi passivi Il quesito analizzato con riferimento agli interessi passivi detraibili riguarda il caso di un contribuente che ha acquistato due case adiacenti al fine di poterle accorpare e trasformarle in un unica abitazione principale. I due acquisti non sono però avvenuti contestualmente: prima una casa poi l altra. Inoltre, per ogni acquisto sono stati stipulati due distinti contratti di mutuo. In questo caso l Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi ai due finanziamenti, ma solo dopo l accorpamento e sempre nel limite complessivo di 4mila euro. Un altro caso è quello relativo ad un contribuente che abbia stipulato un mutuo cointestato con il coniuge a carico, per la costruzione dell abitazione principale: in questo caso viene precisato che non è detraibile la quota di interessi passivi del coniuge fiscalmente a carico, in quanto tale possibilità è riconosciuta solo in caso di acquisto dell abitazione principale. 4

Mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico Acquisto abitazione principale -> interamente detraibile Costruzione abitazione principale -> non detraibile la quota del coniuge Infine, viene chiarito che se l abitazione principale è stata abbandonata a seguito di sgombero per inagibilità causata da sisma gli interessi passivi continuano a essere detraibili in quanto la variazione della dimora dipende esclusivamente da cause di forza maggiore. Le spese di ristrutturazione Con specifico riferimento alla detrazione per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia viene chiarito che, se le fatture e il bonifico sono intestati solo al proprietario ma la spesa è stata sostenuta, in parte, anche dal familiare convivente, la detrazione spetta anche a quest ultimo, a condizione che nel documento di spesa siano specificate le singole percentuali di spesa. La stessa procedura vale anche per il comproprietario dell immobile. Viene tuttavia ribadito che l annotazione deve essere apposta fin dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata nel corso degli anni successivi. Altra importantissima precisazione riguarda la possibilità di fruire della detrazione per le ristrutturazioni o per il risparmio energetico anche nel caso in cui le spese siano state sostenute dal contribuente tramite finanziamento. In questo caso, la società finanziaria deve liquidare il fornitore con un bonifico completo dei dati previsti (causale di versamento con gli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per cui è effettuato il pagamento, partita Iva del destinatario del bonifico), di cui il contribuente deve conservare una copia. L anno di sostenimento della spesa corrisponde a quello in cui è stato emesso il bonifico dalla finanziaria al fornitore. Spese per ristrutturazioni o risparmio energetico sostenute tramite finanziamento: sono detraibili? SI! Ma la finanziaria deve liquidare il fornitore con il bonifico richiesto dalla normativa. 5

Con la circolare in oggetto viene altresì stabilito che, per poter fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomìni con non più di otto condòmini per i quali non vige l obbligo di nominare un amministratore, devono richiedere l attribuzione del codice fiscale. I bonifici devono riportare il codice fiscale sia del condominio sia del condomino che effettua il pagamento, mentre è indifferente il fatto che il conto corrente da cui parte il bonifico sia personale di chi esegue l operazione o sia appositamente istituito. Le fatture di spesa, invece, devono essere intestate al condominio. La detrazione prevista per le spese di ristrutturazione o per il risparmio energetico è ammessa anche nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente indicato i riferimenti normativi nella causale del bonifico. È tuttavia necessario che l errore non abbia pregiudicato l applicazione della ritenuta d acconto del 4%. Errato riferimento legislativo nella causale del bonifico La detrazione è comunque ammessa Deve tuttavia essere garantita l applicazione della ritenuta d acconto del 4% Con riferimento invece all acquisto del box auto viene sottolineato come l agevolazione sia necessariamente subordinata al fatto che il box sia pertinenziale. Pertanto l acquisto deve avvenire necessariamente da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale sull immobile principale. Nel rispetto di questo presupposto, la detrazione spetta al familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa, attestando tale circostanza sulla fattura. Infine, merita di essere ricordato che il coniuge convivente del proprietario dell immobile può portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Ciò anche nell ipotesi in cui il documento rilasciato dall amministratore condominiale sia intestato al coniuge. È tuttavia necessario che, su tale documento, il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa indichi i propri estremi anagrafici e l attestazione dell effettivo sostenimento delle spese. 6

Il bonus mobili Nella circolare 11/E viene altresì chiarito che anche gli interventi per il risparmio energetico consentono la fruizione del bonus mobili se riconducibili alla manutenzione straordinaria. Sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. Spese per risparmio energetico È ammesso il bonus mobili se le spese per risparmio energetico sono riconducibili alla manutenzione straordinaria Al contrario non è possibile fruire del bonus mobili in caso di acquisto di box pertinenziale: il beneficio spetta infatti solo in caso di ristrutturazione di immobili già esistenti e non anche nel caso di nuove costruzioni. Acquisto box pertinenziale No bonus mobili Un altra importante precisazione riguarda gli strumenti di pagamento: al fine di poter accedere al beneficio è infatti necessario ricorrere all apposito bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione dell art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Rimane tuttavia ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito. BONUS MOBILI ATTENZIONE! Bonifico con ritenuta al 4% 7

Si ribadisce che l importo complessivo ammissibile alla detrazione è 10mila euro in riferimento a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare. Il bonus mobili vale anche per gli acquisti effettuati all estero. Se il venditore non è residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento va eseguito con bonifico internazionale, riportando il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento; la partita Iva (o il codice fiscale) del venditore può essere sostituita dall analogo codice identificativo attribuito dal Paese estero. Gli altri chiarimenti Oltre a quelle richiamate sono state fornite altre importanti precisazioni con la Circolare in oggetto: - non è imponibile ai fini Irpef il contributo per autonoma sistemazione concesso dalla Regione Emilia Romagna alle famiglie sfollate per inagibilità dell abitazione principale che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione alloggiativa; - il soggetto residente che presta la sua attività di lavoro all estero, è tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è definito annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi; - la detrazione per il risparmio energetico spetta anche per le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività; - non è incompatibile la fruizione contemporanea della deduzione per l abitazione principale e della detrazione per canoni di locazione. - Riproduzione riservata - 8