GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE MONTEGRANARO All Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Montegranaro All Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Montegranaro e, p.c. Ai Capigruppo Consiliari del Comune di Montegranaro Oggetto: Proposta di deliberazione/atto di Indirizzo sul piano locazione dei siti per l installazione di stazioni radio base per reti di telefonia cellulare per l anno 2015 e piano comunale delle antenne Il sottoscritto Giovanni Marilungo, consigliere comunale del Gruppo MoVimento 5 Stelle, PREMESSO CHE I campi elettromagnetici hanno assunto un'importanza crescente legata allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione diffusi capillarmente sul territorio. Anche l'intensificazione della rete di trasmissione elettrica nonché la diffusa urbanizzazione, hanno contribuito a destare interesse circa i possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in prossimità di queste fonti di emissioni di onde elettromagnetiche. Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" varia al variare della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con gli esseri viventi e quindi le possibili conseguenze per la salute. In risposta alla necessità, oramai da tempo avvertita sia a livello nazionale ma ancor più a livello locale, di un censimento delle sorgenti inquinanti e sulla base anche di quanto previsto dal nuovo scenario normativo (legge quadro n. 36/2001), è in corso la costituzione di specifici catasti (nazionale e regionali) delle sorgenti di campo elettromagnetico come supporto per le attività di controllo, di informazione della cittadinanza e, soprattutto, per l'attività di pianificazione. La legge quadro n. 36 del 2001 affida allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione dei criteri unitari e di normative omogenee, al fine di tutelare la salute degli individui dagli effetti dell esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Alcune regioni, in considerazione soprattutto del proliferare degli impianti per la telefonia cellulare, hanno già da qualche tempo avviato specifiche attività per la loro realizzazione. La Regione Marche con la Legge Regionale del 13/11/2001, n. 25 disciplina in materia di impianti fissi di Radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione e All art. 5, comma 1 prevede che i Comuni, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all uopo gli strumenti di programmazione urbanistica. All art. 5, comma 2 demanda ai Comuni la individuazione sul loro territorio dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, adeguando all uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine avrebbero dovuto indire apposita conferenza alla quale avrebbero dovuto partecipare l ARPAM, l ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. All art. 7, comma 1 e 2 definisce le zone di divieto per l installazione degli impianti di radiocomunicazione e di telefonia mobile e al terzo comma dispone che le distanze delle aree e degli edifici di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dalla Giunta Regionale con proprio atto entro tre mesi dall entrata in vigore della legge. Il potere regolamentare dei Comuni in materia di installazione di impianti di telefonia mobile è stato ribadito e rafforzato dall art. 3, comma 5, dell allegato A di detta delibera laddove stabilisce che ciascun Comune, in relazione alla sua estensione territoriale, all estensione del suo centro abitato, nonché ad altri eventuali elementi di specificità, può determinare ulteriori condizioni o requisiti in merito alla localizzazione dei siti per l installazione di nuovi impianti di telefonia mobile, anche ai sensi di quando previsto dall art. 5 della l.r. 25/2001. I Comuni che regolamentano dal punto di vista urbanistico ed edilizio l installazione degli impianti in questione non usurpano allo Stato l esercizio delle funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, ma esercitano esclusivamente il loro incontestabile diritto di disciplinare il proprio territorio. Ritenendo legittima l approvazione da parte dei Comuni della variante specifica al P.R.G. per l individuazione di aree per l installazione di impianti di telefonia mobile e del pari legittima è l imposizione dei limiti di distanza degli impianti stessi da edifici, scuole, ospedali, casa di riposo, ecc.. CONSIDERATO CHE Questa Amministrazione ha adottato un sistema di video sorveglianza, ha aperto un bando per la creazione di una rete WI FI comunale per l'accesso a internet e che il territorio Comunale è attraversato da elettrodotti;
Le nuove tecnologie oggi disponibili richiedono un aggiornamento delle infrastrutture di telecomunicazione; Solo il Comune, in quanto ente pubblico, può garantire che l installazione e l aggiornamento di nuovi impianti di telecomunicazione sul suo territorio non venga in contrasto con la salute dei cittadini; Ogni altra forma, quali Regolamenti o piani di carattere puramente urbanistico, come dimostrato dalle ultime recenti sentenze, non hanno alcuna consistenza tecnica e rischiano di essere invalidati in caso di ricorso (Consiglio di Stato n. 3575 del 3 luglio 2013; Consiglio di Stato n. 2945 del 30 maggio 2013; Consiglio di Stato n. 1873 del 4 aprile 2013; Consiglio di Stato n. 690 del 5 febbraio 2013). RITENUTO CHE Non elaborando un proprio programma per il posizionamento e l aggiornamento degli impianti fissi, dovranno essere accettati ed utilizzati quelli presentati dei gestori con la perdita di importanti risorse economiche che ne deriverebbero dall'individuazione di aree pubbliche per le installazioni; Le stazioni radio base per reti cellulari, possono essere installate su siti di proprietà comunale in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. TUTTO CIO PREMESSO CONSIDERATO RITENUTO IL CONSIGLIO COMUNALE - Impegna l Amministrazione a presentare un Piano Comunale di locazione dei siti per l installazione di stazioni radio base per reti di telefonia cellulare per l anno 2015. Tale Piano avrà il compito di disciplinare il corretto insediamento urbanistico ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile. Nel piano, che avrà valenza di strumento urbanistico, saranno cartograficamente delimitati i siti sensibili, dove è vietata l installazione di impianti di telefonia mobile; sono altresì individuate le aree all interno delle quali l installazione è consentita, con le modalità previste dal Regolamento. - Impegna l Amministrazione comunale a realizzare un piano comunale delle antenne, nel rispetto della normativa vigente, e finalizzato ai seguenti obiettivi: Individuare la miglior localizzazione possibile al fine di minimizzare i livelli di emissioni elettromagnetiche, rispettando i luoghi sensibili e assicurando agli utenti della telefonia la miglior copertura; al rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture; ad eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni; tutelare il paesaggio e l ambiente tenendo insieme le esigenze degli utenti con i criteri di sostenibilità; minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici, al fine di tutelare la salute pubblica; minimizzare i fattori di impatto paesaggistico,ambientale e visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti; razionalizzare la distribuzione delle SRB nel territorio al fine di ottimizzare la potenza irradiata dagli impianti ed omogeneizzare e contenere i livelli di campo elettromagnetico emessi, garantendo la qualità del servizio di telefonia mobile, in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;
minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, derivanti dalla realizzazione delle istallazioni fisse per la telefonia mobile; garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare meccanismi di partecipazione alle scelte; - Impegna l Amministrazione a redarre il piano comunale locazione ed il regolamento antenne secondo i seguenti Principio di Minimizzazione: il più basso rischio potenziale possibile, come sancito dalla Legge Quadro 36/2001 e DPCM 08/07/03. Principio di Giustificazione: ogni esposizione della popolazione ai Campi elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di ricavare, evitando ogni esposizione non necessaria; Principio di Ottimizzazione: una esposizione giustificata che rispetti i principi di cautela e minimizzazione impone che l esposizione venga ottimizzata, cioè che debbano essere utilizzate apparecchiature che diano luogo alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile. Principio di Perequazione: tutti i cittadini godono del servizio e sono esposti allo stesso modo, in particolare usufruiscono allo stesso modo degli oneri imposti ai gestori. Principio di qualità: I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3, corrispondenti (per 3<f<3.000 MHz) 20 volt/metro e a 6 Volt/metro.Fermi restando i limiti di cui al presente articolo, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003. Principio di Precauzione: come previsto dal trattato C.E. e dalla risoluzione del 13 aprile 1999 e successivi documenti: il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo, sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza, il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell analisi del rischio ; il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l ampiezza dell incertezza scientifica. - Impegna l Amministrazione a richiedere che ogni anno i gestori presentino una eventuale programmazione di copertura accompagnata da uno studio tecnico con indicazione precisa dei valori elettromagnetici; tale piano di programmazione dovrà essere valutato dal Comune sulla base del rispetto delle esigenze di copertura dei servizi e della tutela della salute pubblica. - impegna l amministrazione ad includere nella relazione previsionale programmatica gli indirizzi contenuti nel presente atto. Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione accordataci. F.to: Consigliere Comunale
Portavoce Movimento 5 Stelle Montegranaro Giovanni Marilungo Montegranaro, li