REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE DA PARTE DI DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 1: CONTENUTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l entità, le modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi previsti dall art. 92 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, per i lavori e gli atti di pianificazione di competenza dell Amministrazione Comunale di Trezzo sull Adda. ARTICOLO 2: AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICABILITA DEGLI INCENTIVI 1. Gli incentivi di cui all articolo 1 sono destinati esclusivamente ai dipendenti dell Amministrazione comunale e sono ripartiti: a) Per quanto riguarda ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,del piano per la sicurezza della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori; b) Per quanto riguarda gli atti di pianificazione, tra coloro che hanno partecipato alla loro redazione; 2. Per le opere ed i lavori pubblici l incentivo è riferito ai soli progetti formalmente approvati, anche solo in linea tecnica, dal competente organo comunale. Per gli atti di pianificazione l incentivo è riferito ai soli atti formalmente adottati o approvati dal competente organo comunale. ARTICOLO 3: MISURA E STANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI 1. L ammontare degli incentivi è stabilito, per ogni singola opera o lavoro pubblico secondo il seguente schema: 1.a) Atti di pianificazione: nella misura del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva. Per il calcolo del 30% si fa riferimento alla tariffa professionale determinata come indicato dal Ministero dei LL.PP. con circolari n. 6679 del 1 dicembre 1969 e n. 22/SEG/V del 10 febbraio 1976 e successive modifiche ed integrazioni. In mancanza di un riferimento specifico per gli atti di pianificazione, per i quali non siano espressamente previste tariffe professionali, il calcolo sarà definito, per analogia, nel provvedimento dell Amministrazione che darà avvio al procedimento per l attività di pianificazione o nel Piano Esecutivo di gestione. 1.b) Opere e lavori pubblici con progettazione interna: Per le opere ed i lavori pubblici, comprese le eventuali perizie di variante, la misura degli incentivi varia secondo la seguente graduazione: a) per importi a.b.a. fino a 1.500.000 euro la misura dell incentivo è pari a 2%; b) per importi a.b.a. fino a 2.000.000 euro la misura dell incentivo è pari all 1,9%; c) per importi superiori a 2.000.000 euro la misura dell incentivo scalerà di 0,10 punti percentuali per ogni 500.000 euro fino ad arrivare ad un minimo dell 1,5 %. 1.c) Opere e lavori pubblici con progettazione esterna: Per le opere ed i lavori pubblici la cui progettazione è affidata a professionista esterno all Ente al Responsabile Unico del Procedimento spetta un incentivo nella misura del 20% dell incentivo di cui al punto 1.B).
2. Lo stanziamento della quota incentivante è previsto nei singoli quadri economici dei progetti di opere o lavori pubblici, ovvero nel Piano esecutivo di gestione per la redazione degli atti di pianificazione. ARTICOLO 4: RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI 1. Le percentuali secondo le quali devono essere ripartiti gli incentivi sono quelle risultanti dalle allegate tabelle A e B, rispettivamente per lavori pubblici e per gli atti di pianificazione. 2. la precisa determinazione delle percentuali, all interno delle quote variabili risultanti nelle tabelle A e B, è stabilita dal responsabile della struttura competente in base alla responsabilità e professionalità richieste per l espletamento degli incarichi al numero dei dipendenti coinvolti. ARTICOLO 5: CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 1. Il Responsabile del Settore: a) Affida ai tecnici della struttura l incarico di redigere i progetti di opere pubbliche o di atti di pianificazione previsti dai programmi dell amministrazione e/o inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP.. b) affida ad un tecnico assegnato al proprio settore l incarico di responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei LL.PP. e, se necessario incarica i collaboratori del responsabile del procedimento; c) Individua i dipendenti cui affidare l incarico di collaborare con i redattori dei progetti di opere pubbliche o degli atti di pianificazione. 3. Gli incarichi sono affidati tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione dei dipendenti. 3. Gli incarichi vanno conferiti nominalmente, per iscritto, con specificazione del contenuto delle prestazioni. 4. L individuazione degli incarichi e dei collaboratori può essere modificata ed integrata, ove necessario, con le procedure anzidette, anche durante l espletamento dei singoli incarichi. ARTICOLO 6: CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI 1. La ripartizione dell incentivo destinato ai soggetti interessati, nei limiti di cui all articolo 3, avviene sulla base dei seguenti elementi: a. figura professionale e categoria di inquadramento; b. qualità della prestazione resa; c. effettività della partecipazione alle funzioni incentivabili. 2. Il peso da attribuire a ciascuno dei suddetti elementi viene indicato dal responsabile della struttura competente sulla base delle caratteristiche del progetto o del piano, e del contributo professionale conseguentemente richiesto. ARTICOLO 7: PENALITA 2. A norma dell art. 8,comma 7, del D.P.R. 21/12/1999 n. 554. il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti
assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell incentivo di cui al presente regolamento. 3. Qualora i termini fissati per l espletamento degli incarichi non vengano rispettati, si applicano le penali previste dall art. 56 del D.P.R. 554/99, calcolate sull incentivo che sarebbe spettato se i termini fossero stati osservati. 4. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto motivato da cause di forza maggiore. ARTICOLO 8: LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI 1. Per quanto riguarda i lavori pubblici, la liquidazione degli incentivi spettanti avviene come segue: a) per le opere pubbliche : 60% all approvazione del progetto esecutivo; 20% all inizio dei lavori; 20% a fine lavori. b) per gli atti di pianificazione: 60% alla presentazione del progetto di piano; 20% all adozione dell atto da parte del competente organo comunale della delibera relativa all accoglimento di eventuali osservazioni; 20% all atto dell approvazione regionale se dovuta o ad avvenuta esecutività dell atto. 2. In caso di incarico parziale la liquidazione avverrà all espletamento dell incarico assegnato.
TABELLA "A" OPERE / LAVORI PUBBLICI FUNZIONE SOGGETTI DA INCENTIVARE % DA ATTRIBUIRE min. max responsabilità del responsabile del procedimento 10% 20% Procedimento max 20% collaboratore del resp. del procedimento (*) 10% fase della progettista/i 30% 60% progettazione 60% collaboratori del progettista (*) 15% Resp. della sicurezza in fase di progettaz. (1) 2% fase dell'esecuzione direttore/i dei lavori 10% 20% 20% collaudatore 5% collaboratori del D.L. (*) 5% Resp. della sicurezza in fase di esecuz. (2) 2% Le quote spettanti al progettista e ai suoi collaboratori sono ulteriormente suddivise come segue: a) 10% per il livello di progettazione preliminare a) 20% per il livello di progettazione definitiva a) 70% per il livello di progettazione esecutiva TABELLA "B" ATTI DI PIANIFICAZIONE FUNZIONE SOGGETTI DA INCENTIVARE % DA ATTRIBUIRE min. max redazione del piano redattori dell'atto di pianificazione (*) 70% 100% collaboratori alla redazione dell'atto di pianif. 30% (*) Nel caso in cui alla redazione del progetto o del piano non partecipano i collaboratori sarà attribuita la quota massima per ciascuna funzione rispettivamente al responsabile del procedimento,al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore.
(1) la quota del 50% destinata al progettista si riduce al 48% nel caso in cui il progettista non svolga anche le funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ( qualora la normativa imponga la redazione del piano per la sicurezza). (2) la quota del 30% destinata al direttore dei lavori si riduce al 28% nel caso in cui il D.L. non svolga anche le funzioni di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ( qualora la normativa imponga la il resp. della sicurezza in fase di esecuzione). In entrambi i casi le percentuali di cui sopra costituiscono economia.