ELENCO DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI EDILIZI CON RIFERIMENTO AL TITOLO ABILITATIVO A CUI SONO ASSOGGETTATI



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ELENCO DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI EDILIZI CON RIFERIMENTO AL TITOLO ABILITATIVO A CUI SONO ASSOGGETTATI Stilato a cura del Servizio Gestione del Territorio Aggiornamento giugno 2011

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA Fonte normativa Ambito di applicazione Art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L. 73/2010 Circolare RER PG 2010.0196035 del 02.08.2010 Art. I.15 e art. IV.1 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a. gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 6 DPR 380/01) 1. rifacimento totale, pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci esterni (art. I.15 RUE circolare RER 0196035/2010); 2. tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni (art. I.15 RUE circolare RER 0196035/2010); 3. interventi di cuci-scuci (se non riguardano parti strutturali o entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010) 4. tinteggiatura o rifacimento delle tinte esterne, anche con modifica dei colori, con esclusione del centro storico e degli edifici assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovracomunale (art. I.15 RUE); 5. rifacimento parziale di rivestimenti esterni, compresa la modifica delle tecnologie qualora comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche dell edificio (art. I.15 RUE); 6. pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, anche con modifica del tipo di materiale e apposizione di inferriate, con esclusione del centro storico e degli edifici assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovracomunale (art. I.15 RUE circolare RER 0196035/2010); 7. riparazione e sostituzione di infissi interni (art. I.15 RUE - circolare RER 0196035/2010); 8. pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura di recinzioni esistenti (art. I.15 RUE); 9. pulitura, riparazione, sostituzione di manti di copertura, a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie, anche con l inserimento di strati isolanti (art. I.15 RUE circolare RER 0196035/2010); 10. pulitura e riparazione di pavimentazioni esterne esistenti (art. I.15 RUE); 11. riparazione o sostituzione di pavimenti interni (circolare RER 0196035/2010); 12. realizzazione di nicchie o armadi ai fini dell'allacciamento ai pubblici servizi (art. I.15 RUE); 13. riparazione e rifacimento totale di grondaie e canne fumarie, anche con modificazione della forma e dei materiali esistenti (art. I.15 RUE); 14. riparazione degli impianti tecnologici in edifici industriali ed artigianali (art. I.15 RUE); 15. installazione di antenne di piccole dimensioni (RUE); 16. riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici (art. I.15 RUE); 17. installazione di sanitari (circolare RER 0196035/2010); 18. riparazione di controsoffittature (circolare RER 0196035/2010); b. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, anche eseguiti su edifici tutelati o sui immobili aventi valore storico architettonico come individuati dal RUE, che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio o che ne modifichino i prospetti (art. 6 DPR 380/01); c. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art. 6 DPR 380/01); d. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, fatte salve le aree tutelate interessate dal vincolo di dossi e dune (art. 6 DPR 380/01); e. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 6 DPR 380/01):

1. mobile, cioè non ancorata al suolo in modo permanente; 2. smontata al cessare delle necessità colturali;. f. Interventi di cui all art. IV.I del RUE: 1. l installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. a norma di quanto disposto dall ART. 17 comma 1 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 (art. IV.1 RUE); 2. le opere urgenti da realizzarsi in esecuzione di ordinanza contingibile ed urgente, emanata dal Sindaco ai sensi dell art.54 del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267, limitatamente alle opere ingiunte e a quelle funzionalmente connesse, salvo diversa prescrizione contenuta nell ordinanza stessa; 3. le opere urgenti necessarie per evitare un pericolo o danno grave, imprevisto e imprevedibile; l interessato, sotto la sua personale responsabilità, nel caso in cui siano opere non assoggettate a titolo abilitativo o comunicazione; 4. le opere oggetto di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di interventi abusivi e di eliminazione di inconvenienti igienici; 5. l installazione di tende e frangisole che non aggettano su suolo pubblico, non soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell art. IV. 27; 6. le piscine private fuori terra, rimovibili previo semplice smontaggio e non per demolizione e comunque di superficie in pianta non superiore a mq. 32; tali strutture non devono comportare la necessità di realizzare opere o impianti ulteriori per il relativo utilizzo. Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune Sanzioni Modello Inizio lavori Aggiornamento catastale gratuito nessuno nessuna nessuna nessuno In qualunque momento Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categorie e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE Fonte normativa Ambito di applicazione Art 6, comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L. 73/2010 Circolare RER PG 2010.0196035 del 02.08.2010 Art. 11 D.Lgs 115/2008 Art. VI.6 del RUE a. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; b. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (nuove pavimentazioni e sostituzioni integrali), anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati: 1. percorsi carrabili; 2. percorsi pedonali; 3. cortili; 4. recupero e risanamento delle aree libere riferibili ad unità edilizie tutelate (RAL art.i.22 del RUE); c. le aree ludiche senza fini di lucro: 1. realizzazione di campi da tennis privati scoperti; d. gli elementi di arredo delle aree pertinenziali agli edifici: 1. piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive, piccole serre in ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino, ed opere assimilabili, da realizzare nel rispetto delle seguenti prescrizioni (art. VI.6 RUE): h. max esterna = ml.3.00; volume max = mc.16; la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture; 2. gazebo e pergolati da realizzare nel rispetto delle seguenti prescrizioni (art. VI.6 RUE): h. max esterna = ml.3.00; superficie coperta max = mq.16; la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); la struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arella, piante rampicanti, teli, compensati, ecc. 3. i box a soffietto in materiale plastico con telaio in tubo metallico, da realizzare nel rispetto delle seguenti prescrizioni (art. VI.6 RUE): h. max esterna = ml.3.00; superficie coperta max = mq.16; la struttura dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); 4. realizzazione di barbecue anche in muratura, fatti salvi i diritti di terzi (circolare RER 0196035/2010); 5. realizzazione di forni anche in muratura, fatti salvi i diritti di terzi (circolare RER 0196035/2010); 6. realizzazione del manufatto esterno del pozzo, fatti salvi i diritti di terzi (circolare RER 0196035/2010); 7. realizzazione di coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile (circolare RER 0196035/2010); 8. realizzazione di piccole fontane (circolare RER 0196035/2010); 9. realizzazione di barbecue anche in muratura, fatti salvi i diritti di terzi (circolare RER 0196035/2010); 10. la realizzazione di box per cani (circolare RER 0196035/2010); e. le opere urgenti necessarie per evitare un pericolo o danno grave, imprevisto e imprevedibile; l interessato, sotto la sua personale

responsabilità, può procedere alla loro esecuzione anche senza preventivo titolo abilitativo, con l obbligo di segnalarlo al Comune e di presentare entro i successivi 30 giorni la documentazione di rito per i necessari titoli abilitativi. Per gli impianti da FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE vedi specifiche schede Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune Modulistica Sanatoria / Sanzioni Inizio lavori Fine lavori Varianti Aggiornamento catastale gratuito gratuito occorre inviare una semplice comunicazione preventivamente all inizio dei lavori Modello B Nell ipotesi di mancata comunicazione dell inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro. Nell ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l intervento è ancora in corso. Per l eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro Nell ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. In presenza di dichiarazioni false o mendaci, si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. Per l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria rientranti nella lettera a) comma 2 dell art 6, eseguiti prima del 26 maggio 2010, non si darà corso a nessuna sanzione amministrativa. Al momento dell invio della comunicazione Nessun obbligo di comunicazione di fine lavori E consigliabile inviare una comunicazione indicando la data della fine lavori. Comunicazione di inizio lavori integrativa di quella presentata (prima della fine lavori) Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categorie e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

ATTIVITA EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL) CON ASSEVERAZIONE Fonte normativa Ambito di applicazione Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria Art 6, comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L. 73/2010 Art. I.16 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, come di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. il rifacimento totale di recinzioni, anche con modificazione della forma e dei materiali esistenti (entro i limiti del punto 4.1 dell art. A.1 dell allegato A della D.R. 121/2010); 2. realizzazione di passi carrai, uscita dalle autorimesse; 3. rifacimento anche ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici (se non riguarda parti strutturali o entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010); 4. adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai ai soli fini di coibentazione termica ed acustica (ad es: cappotto ); 5. il rifacimento totale di manti di copertura con modificazione dei tipi di materiali preesistenti se non riguarda parti strutturale o entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010); 6. realizzazione ex novo di grondaie; 7. sostituzione di elementi architettonici (bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.), con modificazione dei tipi o della forma, nel centro storico; 8. installazione di cancelli o cancelletti; 9. sostituzione di infissi esterni con modifica del tipo di materiale e apposizione di inferriate, per edifici inclusi nel centro storico o assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovracomunale; 10. installazione di antenne di grandi dimensioni (entro i limiti del punto 6.1 dell art.a.2 dell allegato A della D.R. 121/2010); 11. installazione e sostituzione di vetrine anche con alterazione dei tipi e delle forme; 12. costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio; 13. le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico per gli edifici industriali ed artigianali; 14. la realizzazione di pensiline di aggetto inferiore a ml. 1,20, con esclusione del centro storico e degli edifici assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovracomunale (limite definito al punto 1.1 dell art.a.2 dell allegato A della D.R. 121/2010); 15. opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d uso; 16. realizzazione ex-novo o ampliamento di impianti tecnici, inclusa l installazione di unità esterne di impianti di climatizzazione; 17. l installazione di pompe di calore destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, da considerarsi estensione dell impianto idrico-sanitario in opera; 18. opere semplici di sole modifiche di prospetto non legate ad altri interventi e salvaguardando allineamenti e uniformità di prospetto, ad esempio inserimento o allargamento di una finestra o di un porta, trasformazione di porta in finestra e viceversa (entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010); 19. opere edilizie interne ed esterne in edifici a destinazione produttiva che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva (entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010); 20. modifiche progettuali e variazioni in corso d'opera non ricadenti nell art.19 della L.R. 31/2002. gratuito sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera n 13 del 15.02.2010

Procedura nei confronti del Comune Modulistica Sanatoria / Sanzioni Inizio lavori Fine lavori Varianti Aggiornamento catastale EDILIZIA: occorre inviare al Comune una comunicazione asseverata preventivamente all inizio dei lavori, corredata di Relazione Tecnica ed eventuali elaborati grafici necessari a descrivere l intervento CQ: Negli interventi su edifici tutelati e del centro storico occorre munirsi di parere preventivo della Commissione Qualità SISMICA: Presentazione del Mod. D per interventi privi di rilevanza strutturale DM 37/2008: Presentazione degli schemi impianti FASCIE DI RISPETTO E VINCOLI PAESAGGISTICI: Acquisizione preventiva del Nulla Osta e/o dell atto autorizzativo dell Ente preposto DURC: Autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità (90 giorni) PARERE VIABILITA : Da richiedere prima della presentazione in caso di modifica o nuova realizzazione di passi carrai. Modello A + Modello C E richiesto il deposito di una relazione tecnica asseverata, dei relativi elaborati progettuali e della comunicazione dei dati identificativi dell impresa esecutrice dei lavori. Nell ipotesi di mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero di mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro. Nell ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l intervento è ancora in corso. Per l eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro Nell ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10-16 e 18 della LR 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. In presenza di dichiarazioni false o mendaci, si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. Per l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria rientranti nella lettera a) comma 2 e 4 dell art 6, eseguiti prima del 26 maggio 2010, non si darà corso a nessuna sanzione amministrativa. Al momento dell invio della comunicazione Nessun obbligo di comunicazione di fine lavori né di durata dei lavori. E consigliabile inviare una comunicazione indicando la data della fine lavori Comunicazione di inizio lavori integrativa di quella presentata, allegando una Relazione tecnica ed eventuali elaborati in caso di varianti significative. La Comunicazione integrativa di variante può essere inviata in sede di comunicazione di fine lavori. Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categorie e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA) Fonte normativa Ambito di applicazione Art. 19 Legge 241/1990 (come modificato dalla L. 30.07.2010 n 122 in vigore dal 31.07.2010) Art. 5 D.L. n. 70 del 13.05.2011 a. gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano effetti significativi sulle parti strutturali dell edificio, come elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1. demolizione e sostituzione dei solai; 2. la realizzazione di pensiline di aggetto compreso tra ml 1.20 e ml. 1,50, su fabbricati non ricompresi nel centro storico e non assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovracomunale (limite definito al punto 1.1 dell art.a.2 dell allegato A della D.R. 121/2010); 3. la realizzazione di pensiline di aggetto inferiore a ml. 1,50, nel centro storico e sugli edifici assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovracomunale; 4. adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai anche per opere di coibentazione termico od acustica, se incidono ai fini strutturali; 5. interventi di cuci-scuci se incidono ai fini strutturali; 6. il rifacimento totale di manti di copertura con modificazione dei tipi di materiali preesistenti se riguarda parti strutturale o se non ricadenti entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010; 7. rifacimento anche ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici se riguardano parti strutturale o se non ricadono entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010; 8. installazione di antenne di grandi dimensioni se non ricadono entro i limiti del punto 6.1 dell art.a.2 dell allegato A della D.R. 121/2010; 9. opere di sole modifiche di prospetto non legate ad altri interventi e salvaguardando allineamenti e uniformità di prospetto, ad esempio inserimento o allargamento di una finestra o di un porta, trasformazione di porta in finestra e viceversa se non ricadono entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010; 10. opere edilizie interne ed esterne in edifici a destinazione produttiva che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva se non rientrano entro i limiti dell allegato A della D.R. 121/2010. b. la nuova costruzione di recinzioni; c. il rifacimento totale di recinzioni se non ricadenti entro i limiti del punto 4.1 dell art. A.1 dell allegato A della D.R. 121/2010; d. gli interventi di risanamento conservativo e restauro qualora relativi ad immobili non sottoposti a specifica tutela da normative comunitarie, statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti; e. gli interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche che alterano la sagoma dell'edificio o che ne modifichino i prospetti; f. gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora non modifichino la sagoma dell'edificio o non alterino in modo sostanziale i prospetti visibili dalle aree pubbliche (è da intendere modifica sostanziale del prospetto, la variazione della forometria esistente, che comporti la rottura di allineamenti, simmetrie e ritmi compositivi del prospetto stesso); g. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998 n 11 qualora non modifichino la sagoma dell'edificio o alterino in modo sostanziale i prospetti visibili dalle aree pubbliche; (è da intendere modifica sostanziale del prospetto, la variazione della forometria esistente, che comporti la rottura di allineamenti, simmetrie e ritmi compositivi del prospetto stesso); h. i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; i. le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

j. l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti con alterazione di sagoma; k. le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera se ricadenti nell art. 19 della L.R. 31/2002 e/o come definite dall art. V.5 del RUE se attuati con DIA/SCIA; l. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art.9, comma 1, della legge 24 marzo 1989 n 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; m. gli interventi relativi alle pertinenze che comportino la realizzazione di un volume inferiore o pari al 20% del volume dell'edificio principale; n. i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola, di cui all art. I.26 del RUE; o. gli interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici o altri manufatti non sottoposti a specifica tutela da normative comunitarie, statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti; p. i depositi a cielo aperto che non comportino realizzazione di opere edilizie; q. gli interventi previsti da strumenti urbanistici, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali per la realizzazione di piani o programmi o progetti, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive e di cui si prevede esplicitamente la realizzazione con DIA / SCIA in sede di approvazione degli strumenti stessi; r. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune e qualunque variante a tali opere di cui si prevede esplicitamente la realizzazione con DIA / SCIA in sede di approvazione degli strumenti stessi; s. edilizia cimiteriale; t. la realizzazione di piscine interrate o fuori terra di tipo permanente, o di quelle rimovibili fuori terra di superficie superiore a mq. 32 autorizzabili mediante specifico titolo abilitativo entro il limite del 20% del Volume dell edificio principale; u. piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive, piccole serre in ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino, ed opere assimilabili di dimensioni maggiori i box a soffietto in materiale plastico con telaio in tubo metallico gazebo e pergolati, entro il limite del 20% del Volume edificio principale. Per gli impianti da FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE vedi specifiche schede Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune Gratuito, ad eccezione di: - restauro e risanamento conservativo con aumento di CU - ristrutturazione edilizia (esclusi edifici unifamiliari) - cambio di destinazione d uso con aumento di CU - eventuali varianti ad interventi onerosi Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera n 13 del 15.02.2010 in analogia a quelli previsti per la DIA. Va presentata avvalendosi dell apposito modello presente sul sito applicando la procedura della DIA per quanto non esplicitato dalla norma vigente, di cui ai disposti della L.R. 31/2020 e s.m.i., così articolata: la SCIA può essere presentata anche in presenza di vincoli ambientali,

paesaggistici o culturali, previo acquisizione dell atto autorizzativo dell ente preposto alla tutela del vincolo; la SCIA deve essere corredata dalla documentazione di cui all art.19 della L.241/1990; con la SCIA l'attività edilizia può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione comunale, o in alternativa, dalla data indicata nel modello; in caso di accertata carenza dei requisiti necessari o rilevata l incompletezza o l irregolarità formale, ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione comunale può formulare un invito a regolarizzare la segnalazione entro un termine di 30 giorni. Nel caso di inadempienza dell interessato l amministrazione comunale adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione comunale può sempre adottare (quindi anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti; la SCIA ha efficacia di tre anni dalla data di inizio dei lavori; la SCIA è soggetta ai disposti del Titolo V.II del RUE in merito alla conclusione dei lavori, e al Titolo V.III del RUE per quanto attiene i controlli. CQ: Negli interventi su edifici tutelati e del centro storico occorre munirsi di parere preventivo della Commissione Qualità SISMICA: Presentazione del Mod. D per interventi privi di rilevanza strutturale DM 37/2008: Presentazione degli schemi impianti FASCIE DI RISPETTO E VINCOLI PAESAGGISTICI: Acquisizione preventiva del Nulla Osta e/o dell atto autorizzativo dell Ente preposto DURC: Autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità (90 giorni) PARERE VIABILITA : Da richiedere prima della presentazione in caso di modifica o nuova realizzazione di passi carrai. Modulistica Sanatoria Sanzioni Annullamento Inizio lavori Fine Lavori Durata del Titolo Modulistica scaricabile dal sito. È possibile l accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento della loro esecuzione e al momento della presentazione della domanda (art. 36 DPR 380/2001 - art 17 LR 23/04) o al solo momento della domanda (art 17 LR23/04). Il titolo in sanatoria è sempre oneroso. Si applicano le analoghe sanzioni per le corrispondenti opere eseguite con DIA di cui al DPR 380/2001 e alla L.R. 23/2004. Si applicano altresì le sanzioni previste dall allegato B del RUE) Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore (mancanza dell autorizzazione paesaggistica - mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali - mancanza dell autorizzazione sismica o mancato deposito del progetto strutturale ecc.). Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. E fatto salvo il potere dell Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela di revoca o annullamento d ufficio della SCIA. Al momento del deposito della o in alternativa, dalla data indicata nel modello. Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione come era previsto per le DIA ai fini della certificazione di Conformità edilizia ed agibilità. 3 anni dalla data di inizio lavori della SCIA.

PERMESSO DI COSTRUIRE Fonte normativa Ambito di applicazione Regime contributivo (oneri) Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune Modulistica Art 12 L.R. 31/2002 Titolo IV.V del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Sono soggetti gli interventi edilizi non ricadenti in CIL o SCIA e quelli di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. nuove costruzioni di edifici; 2. nuove costruzioni di edifici non rientranti nella definizione di pertinenza oltre il limite del 20% del volume dell edificio principale; 3. ampliamento di edifici; 4. ricostruzione previo demolizione di edifici non rientranti nella definizione di pertinenza oltre il limite del 20% del volume dell edificio principale; 5. realizzazione di chioschi ed edicole; 6. realizzazione di distributori di carburante; 7. gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora modifichino la sagoma dell'edificio o alterino in modo sostanziale i prospetti visibili dalle aree pubbliche (è da intendere modifica sostanziale del prospetto, la variazione della forometria esistente, che comporti la rottura di allineamenti, simmetrie e ritmi compositivi del prospetto stesso); 8. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998 n 11 qualora modifichino la sagoma dell'edificio o alterino in modo sostanziale i prospetti visibili dalle aree pubbliche; (è da intendere modifica sostanziale del prospetto, la variazione della forometria esistente, che comporti la rottura di allineamenti, simmetrie e ritmi compositivi del prospetto stesso); 9. la realizzazione di piscine interrate o fuori terra di tipo permanente, o di quelle rimovibili fuori terra di superficie superiore a mq. 32 autorizzabili mediante specifico titolo abilitativo oltre il limite del 20% del Volume dell edificio principale; 10. piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive, piccole serre in ferro e vetro, casette ricovero attrezzi da giardino, ed opere assimilabili di dimensioni maggiori i box a soffietto in materiale plastico con telaio in tubo metallico gazebo e pergolati, oltre il limite del 20% del Volume edificio principale; 11. interventi di restauro scientifico riferibili ad unità edilizie tutelate (RS); 12. Interventi di ripristino tipologico riferibili ad unità edilizie tutelate (RT); 13. modifiche progettuali che riguardino anche una sola variazione tra quelle definite essenziali ai sensi dell art. V.5 del vigente RUE se attuati con permesso; 14. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune e qualunque variante a tali opere di cui si prevede esplicitamente la realizzazione con permesso in sede di approvazione degli strumenti stessi; 15. gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 16. gli interventi in deroga alle norme di RUE. Oneroso, con esclusione delle ipotesi di esonero stabilite dalla delibera di Consiglio comunale n 21 del 15.03.2011 di cui ai punti 1.5.4 e 2.7.1. Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera n 13 del 15.02.2010. Occorre presentare apposita richiesta per ottenere il Permesso di costruire allegando i relativi elaborati e documenti previsti dal RUE. SISMICA: Ottemperanza alla L.R. 19/2008 DM 37/2008: Presentazione degli schemi impianti FASCIE DI RISPETTO E VINCOLI PAESAGGISTICI: Richiesta del Nulla Osta e/o dell atto autorizzativo dell Ente preposto PARERE VIABILITA : Da richiedere prima della presentazione in caso di modifica o nuova realizzazione di passi carrai. Modulistica presente sul sito.

Sanzioni Si applicano le sanzioni ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 23/2004. Si applicano altresì le sanzioni previste dall allegato B del RUE. Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore (mancanza dell autorizzazione paesaggistica - mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali - mancanza dell autorizzazione sismica o mancato deposito del progetto strutturale ecc.). Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si darà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. Sanatoria Inizio lavori Fine lavori Durata del titolo È possibile l accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 LR 23/04) o al solo momento della domanda (art 17 LR23/04). Il Permesso di costruire in sanatoria è sempre oneroso. Dopo il ritiro del permesso e previa comunicazione di inizio lavori. Il limite massimo per l inizio dei lavori è di un anno da rilascio del Permesso (Titolo IV.V e titolo V.I del RUE). Obbligatoria la comunicazione. Obbligo della richiesta del Certificato di conformità edilizia ed agibilità. (Titolo V.II del RUE). 3 anni dalla data di rilascio del Permesso.

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Fonte normativa Ambito di applicazione Diritti di segreteria Procedura nei confronti del Comune Modulistica Titolo IV.VI art. IV.27 del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a. tende e frangisole che aggettano sul suolo pubblico o installate in edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. e della LR 23/2009 (per i quali dovrà altresì essere presentata l autorizzazione della competente Soprintendenza) nonché in riferimento a quelli di particolare pregio identificati dal P.R.G. Comunale; b. mezzi pubblicitari; c. targhe nei casi previsti dall art. IV.21 del presente RUE; d. bacheche e vetrine; e. addobbi; f. manufatti temporanei e stagionali di cui all art. VI. 33; g. monumenti, cippi e targhe commemorative; h. paracarri, fittoni, dissuasori di traffico; i. abbattimento degli alberi nei casi previsti dal Regolamento del Verde Allegato D; j. apposizione di indicatori e altri apparecchi. Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera n 13 del 15.02.2010. Istanza di autorizzazione. Istanza in carta legale.

IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI Titolo abilitativo Fonte normativa Ambito di applicazione Attività edilizia libera soggetta a comunicazione D.Lgs. n. 28 del 29.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto 6.1.3 della Circolare RER 02.08.2010 "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera" Limite potenza scambio sul posto Decreto 18.12.2008 e delibera ARG/elt 1/09 1. Solare fotovoltaico indipendentemente dalla potenza se aderente o integrato nel tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nei casi previsti dall'articolo Il, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008. Nello specifico: - immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice (Beni Culturali) - immobili individuati all'art.136 comma 1 del codice, lettera b (le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza) e lettera c (i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico) - la superficie dell impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato 2. Solare fotovoltaico su edificio o sua pertinenza (incluso corti) non integrato nel tetto e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici con P < 200 kwe compatibile con il regime di scambio sul posto PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere: - su immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio - su immobili ubicati all interno del centro storico ACS 3. Solare termico (incluso il serbatoio) se realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze (incluso corti) ivi inclusi i rivestimenti delle pareti esterne agli edifici (indipendentemente se aderenti o integrati). PRESCRIZIONI: - gli impianti non devono essere realizzati in ACS - la superficie dell impianti non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; - gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 4. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza massima inferiore a 50 Kwe (microcogenerazione) 5. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas anche senza cogenerazione e P 200 kwe (compatibile con il regime di scambio sul posto) aventi le seguenti caratteristiche: realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e di superfici non comportino modifiche delle destinazioni di uso non riguardino le parti strutturali dell'edificio

non comportino aumento del numero delle unità immobiliari non implichino incremento dei parametri urbanistici 6. Impianto eolico avente tutte le seguenti caratteristiche: installazione sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a l metro l intervento non ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio 7. Impianti idroelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e di superfici non comportino modifiche delle destinazioni di uso non riguardino le parti strutturali dell'edificio non comportino aumento del numero delle unità immobiliari non implichino incremento dei parametri urbanistici aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (P 200 kwe) 8. Impianti geotermici aventi tutte le seguenti caratteristiche: realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e di superfici non comportino modifiche delle destinazioni di uso non riguardino le parti strutturali dell'edificio non comportino aumento del numero delle unità immobiliari non implichino incremento dei parametri urbanistici aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (P 200 kwe) Diritti di segreteria Regime contributivo Procedura nei confronti del Comune Modulistica Gratuito Gratuito EDILIZIA: Occorre inviare una comunicazione preventiva all inizio dei lavori. DM 37/2008: Presentazione dello schema d impianto VINCOLI PAESAGGISTICI: Acquisizione preventiva dell atto autorizzativo dell Ente preposto alla tutela del vincolo. DURC: Autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità (90 giorni) Modello B Impianti Energetici

IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI Titolo abilitativo Fonte normativa Ambito di applicazione Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) D.Lgs. n. 28 del 29.03.2011 e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) 1. Solare fotovoltaico indipendentemente dalla potenza se aderente o integrato nel tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi se ubicato in ACS e /o su immobili tutelati 2. Solare fotovoltaico su edificio o sua pertinenza non integrato nel tetto (anche se la superficie dei moduli è superiore a quella del tetto) e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici ricadenti in ACS e /o su immobili tutelati (anche a terra se P< 20kW) 3. Solare termico nel tetto dell edificio nei casi in cui: ricadente in ACS ricadende su immobili tutelati 4. Impianto eolico con le seguenti carateristiche: con P 60 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) con altezza complessiva non superiore a h > 1,5 m, diametro non superiore a 1 metro, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio con P 60 kwe, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio 5. Impianti idroelettrici P 100 kwe 6. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima P 1 MWe ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MWt (piccola cogenerazione) 7. Impianti alimentati da biomasse (anche senza cogenerazione) con P 200 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); 8. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (anche senza cogenerazione) con P 250 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) Diritti di segreteria Regime contributivo Procedura Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella delibera n 13 del 15.02.2010 in analogia a quelli previsti per la DIA. Gratuito (art. 123 comma 1 e art. 17 commi 3 e 4 del DPR 380/2001) EDILIZIA: Presentazione di una dichiarazione avvalendosi dell apposito modello presente sul sito, a cui allegare: dettagliata relazione a firma di progettista abilitato con elaborati progettuali da che attestino la compatibilità dell intervento con gli strumenti urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie; elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete; atti di assenso eventualmente necessari (es. Nulla Osta idrogeologico, Autorizzazione paesaggistica ecc.). Ricevuta la documentazione il Comune: entro 30 giorni dal deposito della documentazione, può ordinare motivatamente

di non eseguire i lavori qualora si riscontri l assenza di una o più condizioni (es. incompatibilità urbanistica o false attestazioni ecc.); non procedere ai sensi di cui sopra e, decorso il termine di 30 gg, l attività di costruzione si ritiene assentita; nel caso in cui non siano allegati atti d assenso dovuti in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, sicurezza, è incaricato del completamento della pratica e: rilascia i pareri interni di competenza comunale entro 30 gg; sospende i termini ed acquisisce i pareri di competenza di altri Enti d ufficio oppure attraverso Conferenza di Servizi da convocare entro 20 giorni dalla presentazione della Pas. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari L intervento deve essere realizzato entro 3 anni dal perfezionamento della Pas. Gli adempimenti successivi a carico del richiedente sono: trasmissione della comunicazione di fine lavori; deposito del collaudo finale di conformità dell opera al progetto presentazione della ricevuta della domanda di variazione del valore catastale ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. DM 37/2008: Presentazione dello schema d impianto VINCOLI PAESAGGISTICI: Acquisizione preventiva dell atto autorizzativo dell Ente preposto alla tutela del vincolo. DURC: Autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori con allegato DURC in corso di validità (90 giorni) Modulistica Sanzioni Modulistica scaricabile dal sito Si applicano le sanzioni ai sensi dell art. 44 del D.Lgs. n.28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.

IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI Titolo abilitativo Fonte normativa Ambito di applicazione Procedura Sanzioni Autorizzazione unica ambientale D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 28 del 29.03.2011 e s.m.i. 1. Solare fotovoltaico a terra con P > 20 kwe non installato nell'ambito di una pertinenza (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) 2. Solare fotovoltaico a terra con P > 200 kwe (nell'ambito di una pertinenza, ma non compatibile con il regime di scambio sul posto) 3. Eolico con P > 60 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) 4. Impianti a biomassa con cogenerazione P > 1MWe ovvero P > 3 MWt 5. Impianti a biomassa senza cogenerazione e P > 200 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) 6. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con cogenerazione ma P > 1MWe ovvero P > 3 MWt 7. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas senza cogenerazione e P > 250 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) 8. Impianti alimentati a biomassa, da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas che non rientrano nelle casistiche precedentemente indicate 9. Impianti idroelettrici P > 100 kwe 10. Impianti geotermici non ricadenti nella casistica dell attività libera soggetta a comunicazione Autorizzazione di competenza provinciale Si applicano le sanzioni ai sensi dell art. 44 del D.Lgs. n.28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'autorizzazione è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell' impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori.