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N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco PELIZZONI GIUDICE Rel. dott. Francesco VENIER GIUDICE ha pronunciato il seguente DECRETO ex art. 98 l. fall nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 4619/09 R.A.C.C. promossa da BANCA A SPA con il proc. e dom. l avv. per mandato a margine del ricorso contro ATTRICE- RICORRENTE CURATELA DEL FALLIMMENTO B con l avv. per mandato a margine della comparsa OGGETTO: opposizione allo stato passivo. Causa iscritta a ruolo il 21.07.09. CONVENUTA FATTO E DIRITTO Con ricorso di data 23.06.2009, la Banca A spa proponeva 1

opposizione allo stato passivo del fallimento B, premettendo che aveva presentato domanda di insinuazione con prelazione ipotecaria per i crediti di 88.896,67 e 6.257,53 per accessori, oltre a 5.594,62 per spese di giustizia, relative alla fase esecutiva, ex art. 2770 cod. civ., portati dal decreto ingiuntivo di data 28.09.07 e relativa ipoteca giudiziale iscritta e contestando di essere stata invece ammessa al passivo parzialmente in via chirografaria, per quanto atteneva alle spese liquidate in decreto ingiuntivo, pari a 2.443,95 e all imposta di registro, pari a 719,58 invece che di prelazione ipotecaria, come richiesto, sull assunto che anche tali spese, indispensabili per l ottenimento del provvedimento monitorio, in base al quale era stata iscritta l ipoteca giudiziale sui beni del debitore, così come il capitale, gli interessi e le spese di iscrizione, godevano della prelazione ipotecaria, riconosciuta invece solamente per le prime poste e non per gli altri accessori. Nel costituirsi in giudizio la curatela resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, negando che le poste in questione avessero prelazione ipotecaria. L opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta, nei limiti della motivazione che segue. Va invero osservato che la Banca opponente aveva chiesto di insinuarsi al passivo in via di prelazione ipotecaria, oltre che per il capitale e gli accessori portati dal titolo, anche per le spese liquidate in decreto e per le spese di registrazione e di iscrizione ipotecaria, oltre che per le spese della fase esecutiva, richieste in via di 2

privilegio speciale ex art. 2770 cod. civ. ed era stata ammessa conformemente per tutte le poste, salvo che quelle attinenti alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e alle spese di registrazione del medesimo non essendo riconoscibile alcun privilegio alle spese sostenute in relazione al giudizio di cognizione ordinario. E noto che l art. 2855, primo comma, cod. civ. fa riferimento alla sola ipoteca volontaria, prevedendo l estensione automatica della garanzia ipotecaria anche alle spese dell atto di costituzione dell ipoteca, a quelle di iscrizione e di rinnovazione, oltre che a quelle occorrenti per l intervento nel processo di esecuzione, in quanto solo per questo tipo di ipoteca può parlarsi in senso tecnico di concessione e di costituzione. La norma in commento non si estende invece alle ipotesi dell ipoteca legale e dell ipoteca giudiziale, atteso che solo nel primo tipo di ipoteca può parlarsi in senso tecnico di atto di concessione o di costituzione, laddove nell ipoteca legale manca un atto diretto alla costituzione e nell ipoteca giudiziale il processo ha un proprio scopo autonomo e la condanna alle spese rappresenta anch essa un capo autonomo della condanna. Nell ipoteca legale non si può pertanto parlare propriamente di spese, dato che le spese dell atto sono a carico dell acquirente e costituiscono un obbligo da garantire con autonoma iscrizione e parimenti nell ipoteca giudiziale la condanna alle spese di giustizia è un capo autonomo della pronunzia, che costituisce il titolo in base al 3

quale ai sensi dell art. 2818 cod. civ. è possibile ottenere la garanzia ipotecaria, con autonoma iscrizione. Tale distinto capo della sentenza o degli altri provvedimenti assimilati dall art. 2818 cod. civ., è in fatti anch esso una pronunzia di condanna, che può essere garantita proprio ai sensi dell art. 2818, che prevede l iscrizione ipotecaria per tutti i provvedimenti di natura condannatoria, che siano passati in giudicato e quindi anche di singoli capi della pronunzia, che abbiano tale contenuto, sempre che venga effettuata una espressa iscrizione. Ne consegue che sia le spese liquidate in sentenza o, come nel caso in esame nel decreto ingiuntivo, sia le spese di registrazione del titolo, possono essere collocate in via di prelazione ipotecaria, solo ove vi sia una corrispondente autonoma iscrizione sulla base del principio fissato dall art. 2818 cod. civ. ( v. in tal senso Trib. Udine, 27.05.1996, in Dir. Fall., 1996, II, 1250, secondo cui: sia le spese liquidate nella sentenza o nel decreto ingiuntivo, sia le spese di registrazione del titolo, possono essere collocate in via ipotecaria solo ove vi sia una corrispondente autonoma iscrizione, mentre le spese di iscrizione hanno collocazione ipotecaria ope legis ex art. 2855, primo comma, cod. civ. e in senso conforme Trib. Roma, 7.06.1985, in Dir. Fall., 1985, II, 843). Oltre ai casi in questione non è ammessa invece estensione, con la conseguenza che per eventuali ulteriori spese giudiziali è ammessa e possibile l accensione di ulteriore autonoma ipoteca, con necessità di un autonomo ed esplicito atto o patto espresso di concessione, 4

con indicazione della somma e con proprio autonomo grado ( V. sul punto Cass., 10.05.1943, n. 1106, in Rep. Foro it., 1943 45, voce Ipoteca, n. 17). Per contro l estensione alle spese della garanzia ipotecaria, di cui all art. 2855, primo comma, non si riferisce anche alle spese per l instaurazione dell azione esecutiva, le quali invece, essendo poste in essere nell interesse di tutto il ceto creditorio, sono assistite dl privilegio speciale di maggior rango, di cui all art. 2770, cod. civ., non avendo nessun rilievo la circostanza che il pignoramento da parte del creditore ipotecario colpisca lo stesso bene gravato dall ipoteca, atteso che tale fatto in astratto non esclude che il vantaggio conseguito con il pignoramento si propaghi agli altri creditori ( v. ancora Trib. Udine, cit.). Del tutto non in termini appaiono per contro i precedenti richiamati dalla curatela e segnatamente Trib Reggio Emilia, 25.02.05, ( v. sola massima, riportata in Fall., n. 6/05, 705), atteso che lo stesso nell affermare genericamente che le spese liquidate in decreto e di registrazione non hanno prelazione ipotecaria, non affronta il problema dell espressa iscrizione, evidentemente non presente in quel caso, che da invece diritto alla prelazione. Parimenti la massima di cui a Trib. Catania, 13.12.1983, nell affermare esattamente il contrario di quanto sostenuto dal curatore, non appare in termini, in quanto precisa che va ammesso il credito in via chirografaria per spese sostenute per il decreto ingiuntivo in virtù del quale è stata iscritta ipoteca, poi 5

revocata, trattandosi di spese dal creditore per la tutela del proprio credito, conformemente d altro canto ad un consolidato indirizzo, che afferma come le spese liquidate in decreto non possono essere considerate privilegiate, ove sia stato escluso il diritto di prelazione con riguardo al credito garantito ipotecariamente, dato che le stesse hanno la medesima collocazione del credito ipotecario ( v. sul punto Trib. Como, 23.12.1975, in Dir. Fall., 1976, 243) Nel caso in esame, per contro, come risulta dalla documentazione allegata all istanza, l iscrizione ipotecaria, è stata effettuata non solo per il capitale e gli interessi previsti nel decreto ingiuntivo, ma anche per le spese liquidate nel provvedimento monitorio, analiticamente indicate nella nota di iscrizione ed esiste quindi l esplicita iscrizione anche di tali poste, che godono della prelazione ipotecaria, mentre manca una analoga iscrizione per le spese di registrazione del titolo, che non godono pertanto della relativa prelazione ( v. nota di iscrizione dell ipoteca, prodotta in giudizio). Le spese vanno per due terzi poste a carico della curatela, parzialmente soccombente e per un terzo compensate. P.Q.M. Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda e deduzione reietta: accoglie parzialmente l opposizione, ammettendo al passivo la ricorrente per 2.443,95 in via di prelazione ipotecaria, confermando l ammissione in chirografo per 719,58; compensa per un terzo le spese del giudizio, spese che per i restanti 6

due terzi pone a carico della convenuta soccombente e liquida in 700,00, di cui 386,00 per diritti e 167,00 per onorari, oltre a cna e iva, se dovuta. Udine,lì 26.02.2010. IL PRESIDENTE Il giudice rel. Dr. Alessandra Bottan dott. Gianfranco PELLIZZONI 7

TRIBUNALE DI UDINE - SEZIONE CIVILE DISPOSITIVO DEL DECRETO P.Q.M. Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda e deduzione reietta: accoglie parzialmente l opposizione, ammettendo al passivo la ricorrente per 2.443,95 in via di prelazione ipotecaria, confermando l ammissione in chirografo per 719,58; compensa per un terzo le spese del giudizio, spese che per i restanti due terzi pone a carico della convenuta soccombente e liquida in 700,00, di cui 386,00 per diritti e 167,00 per onorari, oltre a cna e iva, se dovuta. Udine,lì 26.02.2010. IL PRESIDENTE Dr. Alessandra Bottan IL GIUDICE RELATORE dott. Gianfranco PELLIZZONI