La Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) e il Credito Cooperativo. Compendio sulle nuove regole dei Servizi di Pagamento

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La Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) e il Credito Cooperativo Compendio sulle nuove regole dei Servizi di Pagamento Versione 1.0, 16 febbraio 2010

Indice 1 Premessa... 7 1.1 Contenuti di questo compendio... 9 2 Sintesi generale... 10 3 Le novità Operative: i Bonifici... 18 3.1 Tempi di esecuzione... 20 3.2 Divieto di antergazione della data valuta di addebito... 22 3.3 Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario... 24 3.4 Divieto di posticipare la data valuta di accredito... 24 3.5 Bonifici interni e giroconti a valuta compensata... 24 3.6 Cut-off per la ricezione ufficiale degli ordini... 24 3.7 Identificativo unico obbligatorio... 24 3.8 Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)... 24 3.9 Obbligo di spese shared (SHA) per bonifici esteri (no OUR, no BEN)... 24 3.10 Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita... 24 4 Le novità operative: gli incassi commerciali... 24 4.1 I RID... 24 4.1.1 Divieto di antergazione della data valuta di addebito... 24 4.1.2 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti... 24 4.1.3 Difficoltà di gestione del RID al Dopo Incasso... 24 4.1.4 Richieste di rimborso in 8 settimane... 24 4.1.5 Rivisitazione dell impianto dei RID Nazionali e degli Accordi Interbancari... 24 4.1.6 Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita... 24 4.1.7 Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto)... 24 4.1.8 Adeguamento procedure interbancarie... 24 4.2 Ri.Ba... 24 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari 24 4.2.2 Gestione delle Ri.Ba. pagate dopo la scadenza... 24 4.2.3 Tempi di esecuzione delle Ri.Ba... 24 4.2.4 Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario e no giorni valuta in accredito (no giorni banca )... 24

4.2.5 Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto).. 24 4.2.6 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita... 24 4.2.7 Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie per le Ri.Ba. (5 luglio) 24 4.3 I MAV e i Bollettini Bancari... 24 4.3.1 Rivisitazione dell impianto di MAV/BB e degli accordi interbancari 24 4.3.2 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti MAV/BB (no giorni banca )... 24 4.3.3 Comunicazione al cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto).. 24 4.3.4 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita... 24 4.3.5 Tempi di adeguamento delle procedure interbancarie i MAV e i bollettini bancari (5 luglio)... 24 5 Le novità operative: la monetica... 24 5.1 Le carte di pagamento... 24 5.1.1 Gestione antergazioni di valuta in addebito... 24 5.1.2 Gestione contestazione operazioni non autorizzate... 24 5.1.3 Rimborso per operazioni non autorizzate in seguito a furto/smarrimento... 24 5.1.4 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per le carte di pagamento... 24 5.1.5 Rimborso del canone in caso di recesso anticipato... 24 5.2 POS... 24 5.2.1 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti POS (no giorni banca )... 24 5.2.2 Offerta di almeno una modalità di rendicontazione gratuita per i POS 24 6 La gestione dei nuovi contratti con la clientela... 24 7 Glossario... 24 16-02-2010 3/37

1 Premessa Con l adozione il 13 novembre 2007 della Direttiva sui servizi di pagamento (PSD: Payment Services Directive), pubblicata il 5 dicembre 2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (UE), il legislatore europeo ha dato ulteriore impulso alla creazione del mercato interno, nell ambito del perseguimento degli obiettivi indicati dalla Strategia di Lisbona del 2000. Infatti, dopo l entrata in vigore della moneta unica e il lancio degli strumenti di pagamento pan-europei SEPA (Single Euro Payments Area), la PSD rappresenta un passo in avanti decisivo verso l obiettivo UE di costruire il mercato unico dei pagamenti. Inoltre, in base agli accordi internazionali, anche gli altri tre stati dello Spazio Economico Europeo 1 (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno deciso di applicare la Direttiva. La PSD è stata recepita nelle legislazioni della maggior parte degli stati membri entro il 1 novembre 2009. Alcuni paesi, tra i quali l Italia, hanno manifestato un leggero ritardo nel recepimento, anche a causa delle difficoltà derivanti dalla congiuntura economica. In Italia la Direttiva è stata recepita attraverso un Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri (D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010) 2, che ne prevede l entrata in vigore il 1 marzo 2010. L entrata in vigore delle nuove disposizioni comporterà numerosi e diversificati impatti per le banche che dovranno predisporre l adeguamento dei prodotti, dei processi e dei sistemi e permettere, così, ai propri clienti di beneficiare delle misure previste dai nuovi obblighi di legge: ridurre i tempi di esecuzione, abolire l applicazione di stacchi valuta sulla maggior parte delle operazioni, accollarsi maggiori responsabilità per le mancate o ritardate esecuzioni e maggiori oneri per rispettare gli obblighi informativi in merito ai costi delle operazioni e agli effettivi tempi di esecuzione. Le regole introdotte dalla Direttiva si applicano a tutti i servizi di pagamento in Euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell UE, esclusi i servizi che si basano su titolo cartaceo (assegni, effetti cambiari, etc.). Le banche, tuttavia, non dovrebbero considerare esclusivamente gli aspetti di puro adeguamento regolamentare: se affrontata nella giusta prospettiva, l adozione del quadro legale comune nel mercato europeo crea condizioni di mercato sulla cui base valutare nuove opportunità di business, proponendo ai clienti, ad esempio, servizi su scala paneuropea sfruttando contemporaneamente la possibilità di ottimizzare processi e prodotti. Ciò dovrà rappresentare oltretutto la risposta necessaria al prossimo ingresso di nuovi soggetti non bancari nel mercato dei pagamenti. Infatti, una delle principali innovazioni della PSD è rappresentata dalla regolamentazione degli Istituti di Pagamento: soggetti non bancari che potranno offrire servizi di pagamento, compreso il credito finalizzato agli acquisti con rimborso previsto entro i 12 mesi. 1 Noto anche come Area Economica Europea (EEA: European Economc Area) 2 Non si esclude comunque che in futuro la PSD possa diventare parte integrante del T.U.B (Testo Unico Bancario D.lgs. 385/1993 e successive modificazioni). 16-02-2010 4/37

1.1 Contenuti di questo compendio Questo compendio ha l obiettivo di presentare in maniera essenziale i tratti più rilevanti della PSD, in modo da consentire al lettore di familiarizzare con i contenuti e i requisiti normativi di maggiore rilievo. Inoltre, ha lo scopo di focalizzare l attenzione sugli aspetti operativi, anche in relazione alle soluzioni organizzative e ai requisiti sui sistemi informativi definiti nell ambito del percorso di adeguamento alle nuove disposizioni sviluppato dagli Enti di Categoria. Il presente Compendio può essere letto sia per approfondire alcuni aspetti indicati nella guida veloce alla PSD, sia autonomamente. In chiusura è riportato un glossario dei principali termini utilizzati nel testo normativo. 16-02-2010 5/37

2 Sintesi generale La PSD definisce le regole sui servizi di pagamento rispetto a tre principali aree di riferimento: Le tre aree di riferimento delle nuove regole sui servizi di pagamento Accesso al mercato dei servizi di pagamento Trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento 1. accesso al mercato dei servizi di pagamento 2. trasparenza delle condizioni per i servizi di pagamento 3. diritti e obblighi da rispettare durante la prestazione di servizi di pagamento Il punto 1 riguarda i vincoli giuridici e regolamentari che tutti i soggetti che prestano servizi di pagamento in uno Stato membro dovranno rispettare. Si tratta di requisiti che le banche già assolvono per esercitare la normale attività bancaria, di conseguenza il tema non sarà approfondito in questo compendio. Il punto 2 (trasparenza) definisce regole simili a quelle già disciplinate dalle disposizioni di vigilanza in tema di trasparenza; esistono tuttavia alcune differenze (spesso la PSD è maggiormente restrittiva della trasparenza nazionale ). Si pensi ad esempio al tempo di preavviso per comunicare le modifiche unilaterali del contratto al cliente: la PSD obbliga ad applicare le nuove condizioni solo dopo che sono trascorsi due mesi dalla comunicazione al cliente, mentre la trasparenza nazionale consente di applicare le nuove condizioni dopo soli 30 giorni dall avviso. In entrambi i casi è prevista la modalità di accettazione silenzio-assenso con opzione di recesso da parte del cliente. Un altra differenza tra le due normative è che la PSD impone la gratuità nella fornitura di alcune comunicazioni al cliente, mentre la Trasparenza richiede che la banca faccia pagare al cliente solo i costi effettivamente sostenuti per gestire una tale comunicazione. Queste, ed altre, differenze, potrebbero quindi obbligare le banche ad avere una gestione differenziata della Trasparenza a seconda che si tratti di fornitura di servizi di pagamento o di altri servizi bancari (ad es. prodotti di raccolta, prodotti di finanziamento). Diritti e obblighi da rispettare durante la prestazione di servizi di pagamento Il punto 3 (diritti e obblighi) è volto a garantire una migliore tutela della clientela e a favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento evoluti. In particolare: vengono introdotte importanti innovazioni in tema di eliminazione dei giorni di valuta, fissazione del termine massimo per l accredito in conto, condizioni per il rimborso in caso di esecuzione non conforme o di pagamenti non autorizzati; favorire lo sviluppo di strumenti di pagamento evoluti, alternativi al contante, aumentando le garanzie per il cliente in caso di uso fraudolento degli strumenti stessi; per strumento di pagamento si intendono sia le carte 16-02-2010 6/37

di pagamento, sia strumenti avanzati di gestione di conti di pagamento a distanza (ad es. internet banking, borsellino elettronico). I pagamenti interessati dalla PSD sono i seguenti: Tipologia di pagamenti interessati dalla PSD i bonifici Italia e nello Spazio Economico Europeo (BOE, SCT, ecc.); gli incassi commerciali Italia (RID, Ri. Ba., MAV e bollettini bancari) e il Sepa Direct Debit (c.d. RID europeo); i pagamenti e i prelievi con carta di pagamento nei paesi Europei; il versamento di contanti su un conto di pagamento; pagamento con bollettino postale, anche se effettuato in banca (bollettini in bianco, premarcati, utenze ecc.); Tipologia di pagamenti non interessati dalla PSD gli altri servizi di pagamento accessori (es. bollo auto). I servizi di pagamento non interessati dalla PSD sono: Operazioni di pagamento puramente in contante effettuate tra pagatore e beneficiario, direttamente senza intermediazione alcuna di soggetti abilitati (es. banche, istituti di pagamento). Pagamenti effettuati tramite un intermediario commerciale, per esempio un agente assicurativo. Trasporto, raccolta, trattamento e consegna a titolo professionale di contante. Raccolta e consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza Servizi di cash back (ad es. pagamento con carta di pagamento per un importo superiore a quello dovuto, con contestuale consegna di contante al titolare della carta). Attività di cambio valuta contante contante contro contante non appoggiate a un conto di pagamento. Operazioni di pagamento basate sui seguenti documenti cartacei: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller cheque, vaglia postali. Operazioni di pagamento svolte all interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento di titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento. Operazioni di pagamento collegate all amministrazione degli strumenti finanziari (dividendi, stacchi cedola o altre distribuzioni) o ai rimborsi o proventi di cessioni effettuate dai soggetti di cui al punto precedente o da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata alla custodia di strumenti finanziari. Servizi forniti da prestatori di servizi tecnici che non entrano in nessun modo in possesso dei fondi da trasferire. 16-02-2010 7/37

Servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni e servizi solo nella sede utilizzata dall emittente, all interno di una rete limitata, o per una gamma limitata di beni (es. carte fedeltà per acquisto esclusivo di carburante). Operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico quando i beni o servizi acquistati sono consegnati e possono essere utilizzati solo tramite tale dispositivo (es.: suoneria per telefono cellulare). L operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non deve agire esclusivamente come intermediario fra utente di servizi di pagamento e fornitore di beni. Operazioni di pagamento in conto proprio tra prestatori di servizi di pagamento (es. interbancarie), senza che in nessuna tratta sia interessato un cliente finale. Operazioni di pagamento tra società collegate (cfr. gruppi economici) senza intermediazione di prestatori di servizi pagamento o al massimo tramite prestatori di servizi di pagamento che fanno parte del gruppo. Prelievo di contanti da un ATM indipendente (Nota Bene: in Italia non esistono ATM indipendenti). Applicazione della PSD ai pagamenti che riguardano gli Enti Pubblici A rigore, la PSD impatterebbe anche sui servizi di pagamento che riguardano gli Enti Pubblici (Enti della Pubblica Amministrazione), in particolare per le Deleghe Fiscali e per i servizi di Tesoreria e Cassa che le banche offrono agli Enti Pubblici. Data la peculiarità di questi servizi (si pensi alle convenzioni stipulate dalle banche con gli enti locali, ai meccanismi utilizzati per il riversamento dei fondi per gli F23 e gli F24, ecc. ) il Ministero dell Economia e delle Finanze ha deciso di rinviare a data futura l applicazione della nuova normativa anche a questo tipologia di operazioni. A tal fine è stata avviato un gruppo di lavoro nazionale che oltre al Ministero vede coinvolti Banca d Italia e l ABI. In virtù di quanto detto, un bonifico tra un Ente Pubblico ed un privato cittadino potrebbe essere gestito con le regole pregresse. Alcune regole però, che riguardano la rivisitazione degli accordi interbancari, non possono essere derogate per motivi tecnici (ad es., essendo aboliti i bonifici antergati, neanche gli Enti Pubblici potranno più disporli). Altre regole richiedono interventi mirati sul sistema informativo per la gestione delle eccezioni desiderate: se si vuole ad es. che i bonifici disposti dagli Enti Pubblici siano gestiti senza vincoli sui tempi di esecuzione e sull applicazione di una data valuta disallineata rispetto alla data di addebito, occorrerà effettuare le dovute implementazioni sul sistema informativo per evitare che questi pagamenti seguano le regole standard impostate sulla base delle prescrizioni della PSD. 16-02-2010 8/37

3 Le novità Operative: i Bonifici Ambito di applicazione territoriale e in base alla Divisa utilizzata Bonifici one leg interessati solo per la regola della Data Valuta Tipo di bonifici in ambito: BON, BIR, BOE e SCT La Direttiva distingue tre macro-tipologie di operazioni di pagamento: 1. operazioni di pagamento disposte dal pagatore; 2. operazioni di pagamento disposte dal beneficiario; 3. operazioni di pagamento disposte per il tramite del beneficiario. Il Bonifico bancario è ovviamente inserito nell insieme di cui al punto 1. La PSD disciplina tutti i pagamenti, e quindi anche i bonifici, che hanno le seguenti caratteristiche: entrambe le banche (del Pagatore e del Beneficiario) sono residenti in uno/due Paesi dello Spazio Economico Europeo (27 membri UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein); la divisa di pagamento è l Euro o una divisa di un Paese dello Spazio Economico Europeo. Queste tipologie di pagamenti sono quelle che seguono il principio delle due gambe (o two legs): entrambe le banche sono nello Spazio Economico Europeo. La PSD vincola anche in minima parte i pagamenti, quindi anche i bonifici, in cui una sola delle due banche sia residente nello Spazio Economico Europeo (a patto comunque che la divisa del pagamento sia l Euro o una divisa di un Paese dello Spazio Economico Europeo). Questa tipologia di pagamenti è soggetta al principio della gamba singola (one leg) che pone l unico vincolo di evitare l applicazione di data valuta svantaggiosa per il cliente sia in uscita (no valuta antergata) sia in entrata (no valuta postergata). Per maggiori dettagli cfr. par 3.2 e 3.4 su data valuta in addebito e in accredito. Le tipologie di bonifico interessate, in ingresso e in uscita, sono pertanto: Bonifico Ordinario Nazionale (BON), inferiore a 500.000 Euro; BIR (c.d. MT 103 SWIFT) quando utilizzato come Bonifico di Importo Rilevante (superiore a 500.00 Euro) e quando utilizzato come Bonifico Urgente (con arrivo dei fondi alla banca del destinatario nella stessa giornata in cui viene disposto l ordine); BOE (c.d. MT 103 SWIFT), utilizzato per effettuare Bonifici Esteri verso e da Paesi aderenti al sistema TARGET 3 ; SCT (SEPA Credit Transfer), il nuovo bonifico pan-europeo utilizzabile per effettuare bonifici in euro (nazionali ed europei) di qualsiasi importo. In sostanza non esistono differenze nelle regole da rispettare rispetto ai diversi mezzi utilizzati per effettuare le operazioni di bonifico. 3 TARGET: Sistema Europeo di Regolamento interbancario (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System, Sistema di trasferimento espresso Trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale) 16-02-2010 9/37

La regola chiave recita D+1. Ha però le sue eccezioni Fino al 1 gennaio 2012 i bonifici disposti su canali a distanza possono essere effettuati in D+3 Fino al 1 gennaio 2012 i bonifici disposti in filiale possono essere effettuati in D+4 3.1 Tempi di esecuzione La regola chiave sui tempi di esecuzione per i bonifici è che devono essere eseguiti al massimo in una giornata lavorativa: dal momento in cui il cliente dispone l ordine presso la propria banca la banca del beneficiario deve ricevere sia i fondi sia tutte le informazioni che viaggiano con l ordine (beneficiario, importo, etc.) entro la giornata lavorativa successiva. Questa regola è conosciuta come regola del D+1 dove D sta per data di ricezione dell ordine, e +1 per più un giorno lavorativo (entro cui avviene il regolamento della somma tra le banche). Associando questo vincolo a quello della disponibilità immediata per il cliente (cfr. paragrafo di riferimento), si evince che dal momento in cui il pagatore paga al momento in cui il beneficiario riceve trascorre un solo giorno lavorativo. Però, fino al 1 gennaio 2012 è attribuita alla singola banca la facoltà di eseguire i bonifici in uscita disposti su canali a distanza fino a 3 giorni lavorativi. Inoltre, fino al 1 gennaio 2012 è attribuita alla singola banca la facoltà di eseguire i bonifici in uscita disposti su supporto cartaceo (in filiale, via fax. etc.) fino a 4 giorni lavorativi. Dopo tale data anche i bonifici disposti su supporto cartaceo andranno eseguiti entro 1 giorno lavorativo. Obbligo di concordare tempi più lunghi rispetto al D+1 Non più data valuta beneficiario antecedente alla data ordine Per effettuare bonifici, fino al 1 gennaio 2012, in tempi più lunghi rispetto a 1 giorno lavorativo, occorre concordarlo con il cliente, ad es. esplicitandolo sul contratto attinente il servizio prestato. Anche per effettuare i bonifici cartacei in 2 giorni lavorativi occorre concordarlo sul contratto. Nota Bene: la Direttiva Europea nella sua versione originaria, offriva alle banche la possibilità di effettuare i bonifici cartacei entro 2 giorni lavorativi (D+2) anche dopo il 1 gennaio 2012 e senza necessità di concordarlo con il cliente. Un elemento importante da considerare è che i tempi di esecuzione decorrono da: 1. il momento in cui la banca riceve l ordine 2. una data di esecuzione futura richiesta dal cliente (es. bonifici ricorrenti o comunque qualsiasi bonifico disposto in anticipo) In merito al punto 1 però è previsto che ciascuna banca possa definire orari limite per la ricezione degli ordini (cfr. par. 3.6) e che in caso di disposizioni effettuate in giornate non lavorative (es. su internet) si considera coma data di ricezione effettiva la prima giornata lavorativa successiva. 3.2 Divieto di antergazione della data valuta di addebito La Direttiva Europea oltre a definire i tempi per l esecuzione dei bonifici, obbliga le banche a non applicare quale data valuta di addebito una data precedente all effettiva data contabile di addebito. Con questa disposizione si vuole evitare 16-02-2010 10/37

Data valuta beneficiario pari a data ordine solo con i bonifici urgenti Disponibilità immediata delle somme al beneficiario non appena sono disponibili alla banca che le banche applichino di fatto commissioni implicite al cliente, ricavando profitto attraverso il cosiddetto margine di raccolta figurativa. L immediata conseguenza di questa prescrizione normativa è l abolizione dei bonifici con valuta antergata a livello interbancario. Di conseguenza le banche non potranno più gestire questa opzione, anche di fronte a richiesta esplicita da parte del cliente. Le prassi applicate prima dell entrata in vigore della PSD prevedono che quando il cliente pagatore richiede l esecuzione di un bonifico con una data valuta di accredito per il beneficiario antecedente la data di esecuzione (la cosiddetta valuta antergata, ad es. in caso di accredito degli stipendi dei dipendenti) la banca offra questo servizio applicando una valuta sul c/c del pagatore precedente alla data di effettiva uscita dei fondi (oltre alle penali in caso di antergazione superiore a un determinato lasso temporale). Analoga situazione si verifica quando il cliente chiede di eseguire un bonifico ordinario con data valuta di accredito oggi su un cliente di un altra banca. Spesso le banche hanno soddisfatto comunque questa richiesta, inviando un bonifico ordinario con data valuta fissa beneficiario e applicando una data valuta precedente al proprio cliente pagatore (in base alle condizioni del singolo cliente/rapporto). Il beneficiario in tal caso riceve comunque i fondi giorni dopo, ma con una data valuta anticipata, che gli dà modo di recuperare almeno gli interessi all atto della liquidazione periodica sul proprio conto. Con le regole introdotte dalla PSD questa operatività é abolita e, pertanto, la data valuta beneficiario sarà sempre successiva alla data in cui viene disposto l ordine. Sarà possibile al massimo effettuare bonifici urgenti: il beneficiario riceve il bonifico nella stessa giornata e il pagatore riconosce una commissione proporzionata al tipo di servizio. 3.3 Disponibilità immediata rispetto al regolamento interbancario Nella fase di accredito, non appena le somme sono accreditate sul conto della banca (es. CRG o conto di corrispondenza) la banca deve immediatamente rigirare le somme al proprio cliente beneficiario. Tale accredito deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro la giornata in cui le somme sono accreditate sul conto della banca. Pertanto deve essere riorganizzato il processo di accredito al cliente per permettere il rispetto della disponibilità immediata; tale riorganizzazione dovrà riguardare anche la piazzatura manuale dei bonifici che non sono accreditati automaticamente per diversi motivi (ad es. incongruenze tra IBAN e intestatario del conto, accredito per anticipo fatture, ecc). La banca deve cercare quanto più possibile di completare in giornata il processo di accredito sul conto, ivi comprese le attività che sono a carico della filiale di riferimento. Nel caso non sia possibile completare tutte le attività senza effettuare verifiche più approfondite, che necessariamente andrebbero svolte nei giorni successivi, è preferibile stornare il bonifico piuttosto che aspettare diversi giorni prima di accreditare l effettivo destinatario. In caso contrario, infatti, ci si espone al rischio che il destinatario sporga reclamo per il ritardo oppure che gli organi di vigilanza applichino una sanzione per inadempienza normativa. 16-02-2010 11/37

Non più data valuta successiva alla data di accredito Cambia la gestione della data valuta beneficiario 3.4 Divieto di posticipare la data valuta di accredito Nella fase di accredito di un bonifico in entrata, la banca non può più applicare come data valuta di accredito una data successiva alla data dell accredito contabile: la data valuta dell accredito coinciderà quindi con la data di accredito contabile. Questa regola determina, di fatto, la scomparsa della data valuta fissa beneficiario. Infatti, combinando la regola della disponibilità immediata con il divieto della posticipazione della data valuta in accredito consegue che la data valuta di accredito coinciderà con la data di accredito contabile e con la data di regolamento interbancario (che è di fatto la data di accredito sul conto della banca, sia CRG, sia conto di corrispondenza). Quindi il cliente per i bonifici in accredito vedrà due date (valuta e contabile) sempre coincidenti e, a loro volta, pari alla data di regolamento. Un ulteriore conseguenza di questa regola è la diversa gestione dei bonifici in uscita. In questo caso alla banca del pagatore conviene non far indicare al cliente la data valuta beneficiario ma direttamente la data di esecuzione (tale data può essere vista anche come data di partenza ) che può essere la data dell ordine o una data futura definita dal cliente. La data di esecuzione coincide, quindi, con la data in cui il cliente si vede addebitare i fondi sul conto; in base ai tempi di esecuzione previsti per i bonifici e per effetto della disponibilità immediata che l altra banca dovrà applicare al proprio cliente il cliente potrà conoscere facilmente quale sarà la data valuta di accredito al beneficiario del suo bonifico. Se ad esempio la banca del pagatore dichiara di effettuare quel pagamento entro 2 giorni lavorativi (D+2) dopo 2 giorni lavorativi la banca del beneficiario riceverà i fondi. Essa a sua volta accrediterà immediatamente il beneficiario con pari data valuta. Quindi la data valuta del beneficiario sarà esattamente il giorno di disposizione dell ordine più 2 giorni lavorativi. Per poter gestire le richieste di operazioni con data valuta beneficiario futura, la banca potrebbe calcolare a ritroso la data di esecuzione. Nota Bene: ai sensi delle disposizioni il pagamento potrebbe anche essere completato in un tempo inferiore. Infatti i tempi di esecuzione sono sempre da leggere come tempi massimi di esecuzione. 3.5 Bonifici interni e giroconti a valuta compensata In caso di bonifico interno (ovvero un bonifico in cui il cliente pagatore e il cliente beneficiario sono clienti della stessa banca) e di giroconto (ovvero trasferimento su conti dello stesso cliente presso la stessa banca) il momento dell addebito e dell accredito dell operazione dovranno obbligatoriamente coincidere; difatti, per questa tipologia di bonifici, non intervenendo soggetti esterni che effettuano il regolamento interbancario e per effetto dei vincoli sulla data valuta e sulla disponibilità immediata, la banca sarà costretta ad effettuare il pagamento a valuta compensata. La doppia scrittura può avvenire sia in giornata sia nei tempi di esecuzione previsti dalla banca per quel tipo di operazione (filiale, internet, ). Ad esempio può avvenire anche il giorno dopo (D+1) ma la data valuta deve essere la stessa per entrambe le operazioni. In questo caso però il cliente pagatore si vedrà un addebito il giorno successivo al giorno in cui ha disposto l ordine, e potrebbe non 16-02-2010 12/37

comprenderne il motivo, visto che non comparirà la data in cui ha disposto l ordine. Si tratta comunque di una fattispecie contemplata dalla normativa. Superato il cutoff gli ordini sono ricevuti la giornata operativa successiva Per gestire gli ordini ricevuti dopo il cut-off, è preferibile registrare anche l ora di presa in carico La banca è responsabile della corretta esecuzione del bonifico rispetto all IBAN comunicato dal cliente 3.6 Cut-off per la ricezione ufficiale degli ordini La Direttiva Europea stabilisce anche qual è il momento da cui far partire il calcolo dei giorni di esecuzione: la data di ricezione (D). Tale data corrisponde al momento in cui il cliente dispone/consegna alla banca l ordine di bonifico (non al momento, pertanto, di inserimento sul sistema informativo dell ordine stesso). Ne consegue che la banca per assicurare al cliente il rispetto dei tempi di esecuzione indicati al paragrafo 3.1 dovrà stabilire con i clienti il momento limite (cut-off) oltre il quale gli ordini si considerano ricevuti la giornata lavorativa successiva. Ad esempio, se la banca stabilisce che l orario di cut-off per i bonifici cartacei è le ore 15:00, l ordine di bonifico presentato allo sportello alle ore 15:01 di lunedì (oltre l orario di cut-off) si intenderà ricevuto martedì (la data D diventa quindi martedì). Analogamente se il cliente presenta l ordine alle ore 14:59 dello stesso giorno, la banca è costretta ad accettare l ordine e la data D è il lunedì stesso. Le banche che utilizzano i cut-off di filiale devono predisporsi, quindi, per registrare la data e l ora di presa in carico dell ordine presentati dopo il cut-off, in modo tale da poter gestire eventuali contestazioni da parte del cliente. Gli orari di cut-off andranno stabili da ciascuna banca e formalizzati con il cliente con l indicazione specifica per singola tipologia di bonifico e per canale utilizzato (ad es. per i bonifici disposti su internet il cut-off è alle ore 17.00, per i bonifici multipli l orario di cut-off allo sportello è alle ore 15.30, etc.). 3.7 Identificativo unico obbligatorio Per garantire la corretta esecuzione dell ordine di bonifico, il cliente deve inserire l identificativo unico esatto del cliente beneficiario; per i bonifici l identificativo unico è l IBAN. Le italiane hanno deciso di abolire l utilizzo delle vecchie coordinate bancarie e di non gestire più bonifici nazionali privi di IBAN. Pertanto, tutti gli ordini mancanti di IBAN non potranno essere accettati dalla banca perché il sistema interbancario li respingerà. Nell ottica della PSD, un ordine che non viene eseguito viene definito rifiutato 4 (cfr. par. 3.8). Ai sensi della PSD per i bonifici in uscita la banca sarà responsabile dell esecuzione dell operazione di pagamento solo in relazione all IBAN comunicato dal cliente; di conseguenza non risulterà responsabile se i fondi non arrivano al beneficiario indicato nell ordine. La normativa chiede comunque alle banche di fare sempre uno sforzo per recuperare i fondi dei propri clienti pagatori in caso di errore di questi ultimi, eventualmente applicando loro una spesa. 4 Per il rifiuto si veda il paragrafo successivo. 16-02-2010 13/37

Inoltre, come noto, in caso di bonifici verso paesi esteri, l IBAN di per sé non è sufficiente e deve essere indicato anche il BIC (Bank Identifier Code). Obbligo di avvisare il cliente in caso di mancata esecuzione, comunicandogli la motivazione 3.8 Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto) In tutti i casi in cui un ordine di bonifico non possa essere effettuato per motivi non imputabili alla banca, quest ultima ha l obbligo di comunicare al cliente la mancata esecuzione dell operazione. Le condizioni in cui un ordine di bonifico non viene effettuato devono essere previste nel contratto con il cliente. La mancata esecuzione può essere causata da diversi motivi, tra cui si citano: Mancanza fondi; IBAN errato; Ordine incompleto; Mancata autorizzazione; Firma assente o non conforme. La PSD non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione deve pervenire al cliente nei tempi previsti per l esecuzione del bonifico (D+1/+4) e deve indicare qual è stata la causa che ha generato il rifiuto, specificando quali azioni deve fare il cliente, se vuole, per disporre un nuovo ordine che possa essere eseguito. A tale comunicazione potrà essere applicata una spesa se, ovviamente, contrattualizzata. La banca può scegliere qual è il modo più efficiente ed efficace per adempiere a quest obbligo (sms, e mail, contatto telefonico, raccomandata, posta ordinaria, e mail certificata,ecc). Lo spirito della norma è infatti quello di assicurare che il cliente sappia esattamente cosa sta accadendo in merito ai pagamenti che ha disposto e ai motivi che ne hanno eventualmente bloccato l esecuzione. La normativa non esige che venga effettuata una notifica formale che consenta in un secondo momento di dimostrare alla banca di aver avvisato il cliente. Lo sforzo che è chiesto dal legislatore è che le banche si adoperino per offrire ai clienti questo tipo di servizio in modo tale che, per quanto possibile, questo sia messo al corrente della mancata esecuzione e delle sottostanti motivazioni. Tutti i bonifici in saranno processati con l opzione SHA 3.9 Obbligo di spese shared (SHA) per bonifici esteri (no OUR, no BEN) Sia per i bonifici in arrivo, sia per i bonifici in uscita, il cliente non potrà più né retrocedere tutte le spese del bonifico estero al beneficiario (opzione BEN), né accollarsi le spese che la banca del beneficiario applica al ricevente del bonifico (opzione OUR). L unica opzione possibile sarà quella che ciascun soggetto pagherà le spese applicate dalla propria banca (opzione SHA). 16-02-2010 14/37

Questo vincolo esisteva già per i Bonifici in Euro all interno dell Unione Europea al di sotto dei 50.000 Euro. Con la PSD il vincolo viene esteso a tutti i bonifici cross-border indipendentemente dall importo. L obbligo esiste solo per i bonifici che non prevedono una conversione valutaria; per i bonifici disposti da un conto in Euro verso un conto in sterline con il cambio di divisa effettuato in Inghilterra, pertanto, il cliente sarà libero di scegliere una delle opzioni sopra citate (sebbene la Commissione Europea suggerisca che sia preferibile usare l opzione Share anche in questo caso). Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente l e/c dei bonifici incassati e ricevuti 3.10 Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita La PSD impone alle banche obblighi di trasparenza più stringenti durante tutta l esecuzione dell ordine di pagamento (ad es. cfr. gli obblighi di comunicazione della mancata esecuzione par. 3.8); sia nella fase pre sia nella fase post bonifico il cliente deve essere informato di tutti i dettagli relativi all operazione (tasso di cambio applicato, data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, ecc). In particolare il cliente ha diritto di avere gratuitamente, almeno una volta al mese, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o altro supporto durevole 5 ). A riguardo, la gran parte del Sistema Bancario fornisce tali informazioni periodiche rendendo disponibili al cliente le stesse attraverso la stampa gratuita della lista movimenti in filiale. E ovvio che nella stampa movimenti già disponibile in filiale sono riepilogati tutti i movimenti, non solo i bonifici. Ma questo non è un vincolo ai fini del rispetto della normativa. L importante è che questa informativa sia fornita gratuitamente. Inoltre, nel caso di movimenti aggregati (es. bonifici multipli con addebito sintetico) è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti. 5 È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il salvataggio di informazioni su file, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc. 16-02-2010 15/37

4 Le novità operative: gli incassi commerciali La famiglia degli incassi commerciali interbancari (ICI) gestiti sul circuito nazionale comprende quattro diverse tipologie di operazioni: RID (Rapporti interbancari Diretti) Ri.Ba. (Ricevute Bancarie) MAV (pagamento Mediante Avviso) Bollettini Bancari Freccia Tutti e quattro i mezzi di pagamento descritti rientrano nell ambito di applicazione della PSD. La Direttiva distingue tre macro-tipologie di operazioni di pagamento: 1. operazioni di pagamento disposte dal pagatore; 2. operazioni di pagamento disposte dal beneficiario; 3. operazioni di pagamento disposte per il tramite del beneficiario. Il RID rientra nell insieme di cui al punto 2. MAV e Bollettino Bancario rientra nell insieme di cui al punto 1. La Ri.Ba. è stata ufficialmente inserita da ABI nell insieme di cui al punto 1. Tutti e quattro questi mezzi di pagamento sono effettuati solo a livello nazionale e in Euro. Alla famiglia degli incassi commerciali allargata si aggiunge il nuovo prodotto di addebito diretto paneuropeo: il Sepa Direct Debit (SDD). Tutto ciò che viene riportato in questo capitolo per il RID è da intendersi esteso anche al SDD. 4.1 I RID Prima della PSD esisteva la possibilità di addebitare RID con data valuta precedente alla data di addebito 4.1.1 Divieto di antergazione della data valuta di addebito La PSD, come regola generale, obbliga le banche a non applicare quale data valuta una data precedente alla data di addebito contabile (cosiddetta antergazione). Ad oggi, prima dell entrata in vigore delle nuove disposizioni, per esigenze delle società che utilizzano il servizio di incasso tramite RID è prevista la possibilità di inviare RID scaduti, che prevedono una data valuta di addebito (data scadenza) precedente alla data effettiva di pagamento (tecnicamente nota con il nome di Data limite pagamento ) Ad es. una società dovrebbe presentare alla propria banca (banca assuntrice) entro il 1 febbraio un RID con data scadenza 5 febbraio. Non riuscendo a produrre il flusso con questi tempi, gestisce il RID valorizzando la Data Limite Pagamento, ad es. 10 febbraio (che è di fatto la data di regolamento in cui le banche si scambiano le somme sul sistema interbancario). Quando la banca domiciliataria 16-02-2010 16/37

Con la PSD non esisteranno più i RID scaduti L accredito del RID deve avvenire a data regolamento Scomparsa degli accrediti cumulati a valuta media ponderata Non sono più possibili stacchi valuta sui RID attivi L accredito immediato dei RID genera rischio di credito e rischio operativo riceve il RID con queste informazioni, addebita il cliente con data contabile 10 febbraio ma applica come data valuta dell addebito 5 febbraio, non riconoscendo interessi per quel periodo. Inoltre la banca domiciliataria riconosce interessi alla banca assuntrice che a sua volta li riconosce alla società beneficiaria accreditando le somme con data valuta 5 febbraio. Con l entrata in vigore della PSD le banche italiane hanno deciso di non gestire più questa casistica. Di conseguenza, i RID scaduti, se inviati, saranno respinti dal sistema. 4.1.2 Disponibilità immediata e no giorni valuta sugli accrediti A oggi la banca del cliente che utilizza il servizio di incasso tramite RID, dopo aver ricevuto i fondi dalla banca del pagatore alla data di regolamento non accredita subito il proprio cliente beneficiario (presentatore). In linea di massima i casi possibili sono due: RID gestiti al dopo incasso: dopo un certo numero di giorni dalla data di regolamento (generalmente trascorsi i termini di stornabilità del RID) il cliente presentatore viene accreditato; la data valuta può essere anche precedente a questa data, in genere definita sulla base delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente/portafoglio attivo RID gestiti salvo buon fine: è presente una linea di credito che il cliente presentatore può utilizzare già dal momento della presentazione all incasso dei RID; dopo un certo numero di giorni dalla data di regolamento (generalmente trascorsi i termini di stornabilità del RID) il cliente presentatore viene accreditato (o eventualmente viene liberata la quota parte della linea di credito, se utilizzata) Con l entrata in vigore della PSD questa operatività non é più ammessa: nello stesso momento, infatti, in cui avviene il regolamento interbancario la banca assuntrice deve accreditare le somme al cliente beneficiario ( deve dargli la disponibilità delle somme) e applicare data valuta non superiore alla data di accredito. Questo vincolo determina l impossibilità di aggregare partite con diversa data scadenza accreditandole con data valuta media ponderata, in quanto nell accredito cumulato (o sintetico) parte delle somme verrebbero accreditate in ritardo rispetto al regolamento. Il vincolo è talmente stringente che non è prevista la facoltà per il cliente di rinunciare a tale diritto e, pertanto, questa modalità di gestione non sarà più possibile anche laddove sia lo stesso cliente a richiederla. Un altra conseguenza è l impossibilità di applicare stacchi valuta e, quindi, anche sui RID si avrà la scomparsa dei cd. giorni banca. Occorre sottolineare che la conseguenza a più alto impatto deriva dal vincolo della disponibilità immediata che pone la banca di fronte ad un aumento di rischio, sia di credito che operativo: Rischio di credito: la banca accredita il cliente presentatore alla data di regolamento; prima che decorrano i termini di stornabilità, parte dei RID vengono stornati dalle banche domiciliatarie; il cliente beneficiario però ha 16-02-2010 17/37

già utilizzato tutta la disponibilità e, quindi, il riaddebito produce uno sconfinamento automatico senza nessuna autorizzazione; Rischio operativo: si può configurare ad es. se il presentatore volutamente, d accordo con alcuni finti pagatori, presenta all incasso RID che poi saranno stornati (frode esterna). Il RID Dopo Incasso deve essere gestito con zero giorni per l accredito 4.1.3 Difficoltà di gestione del RID al Dopo Incasso A causa del vincolo di disponibilità immediata il RID al dopo incasso dovrebbe essere erogato con un numero giorni dopo incasso pari a zero. Tale forma di pagamento è stata utilizzata, generalmente, per clienti ai quali non si intendeva concedere una linea di credito da utilizzare sbf. Con le nuove regole il RID al dopo incasso può comportare un assunzione di rischio da valutare attentamente per l effetto combinato della disponibilità immediata al beneficiario/presentatore (con conseguente impossibilità di vincolare le somme fino alla decorrenza dei termini di stornabilità) e della facoltà del pagatore di opporsi all addebito entro 8 settimane (cfr. par. 4.1.4) con il riaccredito automatico della banca del pagatore e l addebito automatico delle somme alla banca assuntrice. Anche il RID con salvo buon fine non è, comunque, esente da rischi in quanto dopo il regolamento occorre accreditare il cliente in giornata, con pari valuta, a prescindere da quanto dovrà essere restituito alla banche domiciliatarie in caso di insoluti. La stornabilità del RID per il cliente passerà da 5 gg a 8 settimane La stornabilità in 8 settimane può essere derogata per le microimprese e per le imprese 4.1.4 Richieste di rimborso in 8 settimane Dal momento dell addebito di un RID, il cliente pagatore avrà 8 settimane (rispetto ai 5 gg previsti attualmente e, comunque, se previsto) per potersi opporre e chiedere lo storno dell operazione. Se il cliente eserciterà questo diritto, chiederà alla propria banca di effettuare lo storno. La banca domiciliataria entro 10 giornate dalla richiesta del cliente dovrà rimborsare il cliente o rifiutare la sua richiesta. Nella contrattualizzazione degli addebiti diretti la banca può: concedere sempre il rimborso al cliente (rimborso incondizionato) e quindi rivalersi sulla banca assuntrice (che a sua volta si rivarrà sul cliente creditore); prevedere che il cliente non ha diritto al rimborso se: - la delega specifica l importo esatto dell operazione (es. il cliente autorizza la banca all addebito continuativo di 100) e - l importo dell addebito è conforme al modello di spesa del cliente (es. il cliente è stato addebitato per una cifra che risulta essere in linea agli importi dei precedenti addebitati. Per non precludere l accesso ai RID veloci e per non pregiudicare alcune pratiche contrattuali diffuse (come ad es. il pagamento di grosse somme in caso di utenze erogate alle aziende manifatturiere) il decreto legislativo di recepimento della PSD ha previsto che anche le microimprese, oltre alle imprese, possono rinunciare al 16-02-2010 18/37

diritto di opposizione all addebito entro 8 settimane. Tale diritto resta invece irrinunciabile per i clienti consumatori (sostanzialmente la clientela famiglie, ovvero soggetti che utilizzano i servizi bancari per fini estranei alla propria attività professionale). I RID attuali saranno sostituiti in RID Ordinario e RID Veloce 4.1.5 Rivisitazione dell impianto dei RID Nazionali e degli Accordi Interbancari Per garantire l adeguamento alle nuove regole imposte dalla Direttiva (possibilità di storno in 8 settimane, accredito immediato, etc) l ABI ha rivisto l impianto dei RID nazionali e sostituirà gli attuali prodotti (RID Utenze, Commerciale, Veloce) con altri strumenti conformi. I RID Utenze e Commerciale verranno sostituiti dal RID Ordinario: rivolto sia a clienti pagatori rientranti nella categoria dei consumatori (che hanno la facoltà di opporsi all addebito in 8 settimane) sia a clienti pagatori che rientrano nella categoria dei non consumatori (microimprese e imprese, che possono derogare alle 8 settimane così come indicato al paragrafo 4.1.4) Il RID Veloce continuerà ad essere RID Veloce e sarà rivolto esclusivamente a clienti pagatori che rientrano nella categoria dei non consumatori. Tale scelta è dovuta alle caratteristiche proprie del RID Veloce che richiede tempi di stornabilità molto brevi. Almeno una volta al mese il cliente potrà ricevere gratuitamente informazioni sui RID incassati e/o pagati 4.1.6 Offrire almeno una modalità di rendicontazione gratuita Analogamente a quanto previsto per i bonifici, la PSD impone alle banche obblighi di trasparenza più stringenti durante tutta l esecuzione dell ordine di pagamento (cfr. Rifiuto, paragrafo 4.1.3); sia nella fase pre sia nella fase post operazione il cliente deve essere informato su tutti dettagli relativi all operazione (data valuta di addebito, data valuta di accredito, spese, tempo di esecuzione, ecc). Inoltre, il cliente ha diritto ad avere gratuitamente, almeno una volta al mese, i dettagli delle operazioni effettuate su supporto cartaceo (o altro supporto durevole 6 ). A riguardo la gran parte del Sistema Bancario fornisce tali informazioni periodiche rendendo disponibili al cliente le stesse attraverso la stampa gratuita della lista movimenti in filiale. E ovvio che nella stampa movimenti disponibile in filiale sono riepilogati tutti i movimenti, non solo i RID. Ma questo non è un vincolo ai fini del rispetto della normativa. L importante è che l informativa sia fornita gratuitamente. Nel caso di movimenti aggregati è obbligatorio rendere disponibile al cliente anche il dettaglio dei singoli movimenti. 6 È stato consolidato da diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Commissione Europea di competenza, che il salvataggio di informazioni su file, ad es. da un portale internet, è compatibile con il concetto di supporto durevole. Altri tipi di supporto durevole possono essere CD, memorie flash ecc. 16-02-2010 19/37

Obbligo di avvisare il cliente in caso di mancata esecuzione, comunicandogli la motivazione 4.1.7 Informare il cliente in caso di mancata esecuzione (rifiuto) In tutti i casi in cui un RID non possa essere effettuato per motivi non imputabili alla banca, quest ultima ha l obbligo di comunicare al cliente la mancata esecuzione dell operazione. Le condizioni in cui un RID non viene eseguito devono essere chiaramente formalizzate nel contratto con il cliente. La mancata esecuzione può essere causata da diversi motivi, tra cui si citano: Mancanza fondi; Conto bloccato; Delega annullata; La PSD non pone dei vincoli sulla forma della comunicazione, ma sui tempi e sul contenuto: la comunicazione deve pervenire al cliente nei tempi previsti per l esecuzione del RID e deve indicare qual è stata la causa che ha generato il rifiuto specificando le azioni che il cliente, se vuole, deve attivare per risolvere il problema in caso di nuovo ordine. A tale comunicazione può essere applicata una spesa se, ovviamente, contrattualizzata. Ciascuna banca sceglie il modo più efficiente ed efficace per adempiere quest obbligo informativo (ad es. sms, e mail, contatto telefonico, raccomandata, posta ordinaria, e mail certificata,etc). Lo spirito della norma è infatti rendere il cliente edotto su cosa sta accadendo in merito ai pagamenti che ha disposto e sui motivi che ne hanno eventualmente bloccato l esecuzione. Il Decreto dà alle banche fino al 5 luglio 2010 per adeguare le procedure interbancarie dei RID 4.1.8 Adeguamento procedure interbancarie A causa del forte impatto che può derivare dall introduzione delle nuove regole viste nei paragrafi precedenti e in relazione al fatto che la modifica delle procedure interbancarie legate agli incassi commerciali è tuttora in corso, il Decreto di recepimento ha introdotto il termine del 5 luglio 2010 entro il quale i prestatori di servizi di pagamento dovranno attivare le modifiche interbancarie sugli incassi commerciali necessarie per assicurare che siano rispettate le norme prevista dal decreto. Pertanto fino a quella data tutti i RID, sia attivi che passivi, non subiranno modifiche e continueranno ad essere gestiti come in modalità ante-psd. 16-02-2010 20/37

4.2 Ri.Ba. Il nuovo impianto della Ri.Ba. non permette più di gestire la tenuta cassa a 2 giorni La banca deve decidere se permettere al cliente il pagamento della Ri.Ba. il giorno dopo la scadenza 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari Per garantire l adeguamento alle nuove regole imposte dalla Direttiva (accredito immediato, divieto di antergazione, etc.), l ABI sta rivedendo l impianto delle Ri.Ba. in ottica PSD. Tali modifiche riguarderanno in particolare i tempi di esecuzione e le tempistiche per poter inviare le Ri.Ba. insolute. A oggi le Ri.Ba. sono addebitate al cliente pagatore a data scadenza e regolate con la banca assuntrice 2 giorni dopo tale data. Inoltre è consentito alla banca domiciliataria (banca del pagatore) di inviare gli impagati (o insoluti) fino a 6 giorni dopo la scadenza. Il regolamento degli insoluti (restituzione delle somme da parte della banca assuntrice alla banca domiciliataria) avviene 2 giorni dopo la data di ricezione. In ottica PSD, l ipotesi di adeguamento che è stata adottata prevede il regolamento interbancario nella giornata operativa successiva alla data scadenza (D+1). Sarà comunque possibile inviare insoluti dopo la data di scadenza ma: al massimo 1 giorno dopo la scadenza; questi insoluti saranno poi regolati il giorno successivo; la banca domiciliataria (del pagatore) dovrà pagare una penale per ogni insoluto inviato dopo la scadenza; questo al fine di disincentivare questa pratica. 4.2.2 Gestione delle Ri.Ba. pagate dopo la scadenza Fin ad oggi le banche italiane hanno anche previsto la possibilità di consentire, a propria discrezione, al cliente pagatore di effettuare il pagamento fino a due giorni dopo la scadenza (la cosiddetta pratica di tenuta cassa ). Considerando le modifiche previste dai nuovi accordi interbancari (cfr. par. 4.2.1), il nuovo impianto delle Ri.Ba. non consente di gestire la cd. tenuta cassa fino a due giorni, ovvero la possibilità per il cliente di pagare due giorni dopo la scadenza. E possibile, in linea di massima, gestire una tenuta cassa di un giorno e quindi consentire il pagamento un giorno dopo la scadenza ma la banca in tal caso sostiene un costo aggiuntivo, infatti: qualora il cliente successivamente non paghi, la banca deve inviare l insoluto in ritardo e, quindi, sostenere una penale interbancaria; non si può applicare come data valuta la data di scadenza (sarebbe un antergazione) e, quindi, occorre applicare come data valuta il giorno successivo alla data di scadenza. Per il meccanismo esistente, invece, se il cliente paga in tempo, la banca addebita a data scadenza ma regola il giorno successivo, guadagnando un giorno ricavando il conseguente margine di raccolta figurativa. 16-02-2010 21/37