Provincia di Grosseto

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Provincia di Grosseto Determinazione Dirigenziale N 1706 del 05/12/02 Disciplinare per l organizzazione e lo svolgimento del servizio di vigilanza volontari delle Guardie Ambientali Volontarie (GAV) coordinate. L.R. 23 Gennaio 1998 n. 7 Organizzazione del Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie ART. 1 - Finalità Il presente atto disciplina l espletamento del servizio della vigilanza ambientale (GAV) coordinata direttamente dall Amministrazione Provinciale (Corpo Polizia Provinciale) così come previsto dalla Legge Regionale del 23.01.1998 n 7 e dal Regolamento di servizio delle G.A.V. della Provincia di Grosseto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione 16.06.2000 n. 70 (di seguito Regolamento ). ART. 2 - Campi di intervento delle GAV Fermo restando che il patrimonio ambientale comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento delle G.A.V. previsti da leggi dello Stato e da leggi della Regione Toscana nonché da quanto disposto dall art. 2 - comma 3 - deliberazione G.R.T. 06.04.1998 n. 331, sono: a) Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne. b) Conservazione della risorsa suolo. c) Tutela della qualità dell'aria. d) Conservazione della flora e della vegetazione. e) Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi. f) Tutela della fauna selvatica. g) Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso. h) Controllo dello smaltimento dei rifiuti. Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale che regolamenta i campi di intervento citati che trovano attualmente applicazione nelle seguenti leggi: - LRT 25/84 - Tutela della fauna ittica e regolamentazione pesca sportiva nelle acque interne - L. 157/92 - Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - LRT 3/94 - Recepimento della Legge 157/92 - LRT 3/95 - Tassidermia ed imbalsamazione - LRT 16/99 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei - LRT 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi - LRT 43/95 - Norme per la gestione dell anagrafe del cane e prevenzione randagismo - LRT 48/94 - Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore

- LRT 39/00 - Legge forestale della Toscana - LRT 56/00 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali della flora e fauna - LRT 49/95 - Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree protette di interesse locale - LRT 5/86 - Disciplina regionale degli scarichi - D.L. 22/97 - Norme in materia di smaltimento rifiuti (Decreto Ronchi) - L. 431/85 - Normativa sui vincoli paesaggistico-ambientali, ivi compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali. Rientrerà, ovviamente, nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione delle suddette leggi. ART. 3 - Organizzazione delle G.A.V. e loro inquadramento Le G.A.V. rivestono, durante il loro servizio, la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa esercitando i relativi poteri d accertamento come previsto dall art.13 della Legge 689/1981. Le GAV sono dislocate sul territorio della Provincia di Grosseto secondo i seguenti raggruppamenti territoriali: Distretto 1^ Comuni: Follonica, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri. Distretto 2^ Comuni: Castiglione della Pescaia, Scarlino, Gavorrano, Grosseto Distretto 3^ Comuni: Roccastrada, Civitella Marittima, Grosseto Distretto 4^ Comuni: Campagnatico, Cinigiano, Seggiano, Casteldelpiano, Arcidosso, Santa Fiora Distretto 5^ Comuni: Scansano, Roccalbegna, Grosseto Distretto 6^ Comuni: Orbetello, Isola del Giglio, Monte Argentario, Magliano in Toscana, Grosseto Distretto 7^ Comuni: Capalbio, Manciano Distretto 8^ Comuni: Castell Azzara, Sorano, Pitigliano, Semproniano IL Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o l ufficiale di P.G. delegato potrà prevedere la nomina, sentito il Comitato, di un responsabile provinciale tra i volontari G.A.V. coordinati, valutando ai fini dell attribuzione dell incarico i risultati degli esami, la capacità professionale e l esperienza maturata nel campo della vigilanza volontaria.

IL Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o l ufficiale di P.G. delegato, sentiti gli appartenenti al raggruppamento e tenuto conto degli esiti degli esami previsti dall art. 7 della L.R.7/98, provvederà a nominare un responsabile per ogni raggruppamento così come potrà prevedere la nomina di un capogruppo in ragione di ogni 5/8 operatori G.A.V. coordinate. Ferma restando la revoca conseguente alla perdita dello status di G.A.V., eventuali sostituzioni del responsabile saranno decise dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale sentito il Comitato di coordinamento. ART. 4 - Comitato di coordinamento Ai sensi della lettera e) del 2 comma dell art. 4 della L.R.T. 7/98 viene istituito il Comitato di coordinamento formato dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, che lo presiede, dall ufficiale incaricato della Polizia Provinciale e dai responsabili dei raggruppamenti di cui al precedente art. 3. Il Comitato, i cui compiti sono previsti dall art. 5 del Regolamento, potrà essere integrato dai rappresentanti delle associazioni o gruppi di GAV convenzionati. Nell adozione delle decisioni del Comitato resta vincolante il parere del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o dell ufficiale incaricato. ART 5 - Compiti del Responsabile provinciale G.A.V. Il Responsabile provinciale G.A.V. di cui all art. 3 del presente atto, fa parte del Comitato di coordinamento, lo stesso: a) collabora con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e con l ufficiale incaricato nella predisposizione ed organizzazione dei programmi delle G.A.V.; b) collabora con i vari responsabili dei raggruppamenti per un più corretto ed efficace svolgimento del servizio di vigilanza volontaria; c) collabora con gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale al fine di integrare i servizi di questi con quelli delle G.A.V.; d) interviene nelle operazioni, inerenti ai campi di intervento, dove è richiesta la sua professionalità, esperienza e preparazione; e) controlla e verifica lo svolgimento dei servizi assegnati ad ogni singolo raggruppamento di G.A.V.; f) sentito il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e/o l ufficiale incaricato, invia le richieste di informazioni e comunicazioni ai vari Enti; ART. 6 - Compiti del Responsabile del raggruppamento territoriale Oltre a quanto previsto dall art. 6 del Regolamento, il responsabile del raggruppamento: 1) riceve la disponibilità, di norma mensile, a svolgere i servizi di vigilanza da parte delle GAV coordinate; 2) trasmette al Comandante o all ufficiale responsabile GAV del Corpo di Polizia Provinciale copia dei tabulati mensili dei servizi GAV nei quali devono risultare, tra l altro, il numero delle ore di servizio svolto da ogni GAV e, per l uso dei mezzi privati, il numero dei chilometri percorsi.

ART. 7 - Compiti e doveri delle GAV Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della L.R.T. 7/98, dalla delibera G.R. n. 331 del 6/04/98 e dall art. 7 del Regolamento, le GAV sono tenute: a) a svolgere il servizio di vigilanza volontaria senza armi. b) a comunicare, per iscritto, senza ritardo al Comandante o all ufficiale responsabile GAV del Corpo di Polizia Provinciale il venir meno dei requisiti di cui all art. 2, comma 5, della L.R.T. 7/98. ART. 8 - Rapporti con gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale Le pattuglie del CPP assegnate ai vari comprensori della provincia devono, per lo svolgimento del loro servizio, tenere conto delle disponibilità delle GAV operanti in loco, ciò per integrare il proprio servizio con quello delle GAV al fine di rendere più efficaci gli interventi e le operazioni sul territorio che coinvolgono le GAV. Di norma partecipano, relativamente al loro settore operativo, alle riunioni ufficiali indette periodicamente in ogni distretto di GAV. Durante le stesse possono dare disposizioni per il miglioramento dello svolgimento del servizio. Le GAV che prestano la loro attività nel distretto di assegnazione hanno, come primi referenti, gli ufficiali o agenti del CPP che operano nella stessa zona. Ad essi deve essere comunicata dal responsabile del distretto, e in casi urgenti anche direttamente, la disponibilità delle GAV, in modo che le operazioni possano essere organizzate con il massimo di coordinamento. Le GAV sono tenute, durante le operazioni, ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dagli ufficiali o agenti del CPP. Interventi particolari decisi nell ambito del Comitato di coordinamento delle GAV o dal Responsabile del raggruppamento devono essere preventivamente concordati con gli operatori del CPP che agiscono nelle zone interessate. ART. 9 - Sistema di teleprenotazione L inizio e la fine del servizio delle G.A.V. coordinate, sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale. Durante il suddetto arco temporale, le stesse, rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i poteri di cui all art. 13 della Legge 689/1981. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o l ufficiale incaricato, possono autorizzare altri sistemi di svolgimento del servizio. ART. 10 - Copertura assicurativa e tutela giuridica delle GAV Fermo restando che le responsabilità civili o penali, causate da comportamenti irregolari della GAV nel corso del servizio sono a carico del singolo interessato, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia, la stessa provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l attività di servizio.

ART. 11 - Uniforme e contrassegni delle GAV Le G.A.V. coordinate saranno dotate di un uniforme: essa si compone di una tuta da campagna (giacca più due pantaloni); due berretti dello stesso colore della tuta, con ricamato in giallo sul fronte la scritta Provincia di Grosseto G.A.V. ; un paio di scarponi, un cinturone, due maglioni, due camice a manica lunga e due camice a manica corta. Le GAV coordinate portano sull uniforme i seguenti segnali distintivi: a) il coordinatore provinciale: sulla spallina della tuta e sul pettorale anteriore sinistro della giacca due rombi d argento; b) il capogruppo responsabile del distaccamento territoriale: sulla spallina della tuta e sul pettorale anteriore sinistro della giacca n. 1 rombo d argento; c) le GAV con anzianità di servizio superiore a cinque anni portano sulle spalline dell uniforme tre barre rosse; con anzianità di servizio da tre anni a cinque anni due barre rosse, una barra rossa inferiore ai due anni. Le mostrine delle GAV sono composte dello stemma della Regione Toscana su sfondo verde bordato d oro. Le G.A.V., durante il servizio, indossano l uniforme prescritta dal presente atto; non è consentito indossare vestiario visibile che possa modificare sostanzialmente l uniforme; nel momento in cui procedono al controllo dei cittadini hanno l obbligo di qualificarsi, mostrando il tesserino di riconoscimento. Tale comportamento deve essere rispettato anche se in uniforme. In casi eccezionali e per risolvere situazioni particolari, quando direttamente disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o dall ufficiale incaricato, le GAV possono operare in abiti civili. Tali operazioni devono risultare nel foglio di servizio, e devono essere sottoscritte dall ufficiale della Polizia Provinciale che le dispone. E vietato portare l uniforme fuori dall orario di servizio, salvo che per cerimonie o riunioni ufficiali; in tal caso le GAV sono considerate in attività a tutti gli effetti. L uniforme, ovvero attrezzatura o quant altro, delle GAV coordinate resta di proprietà della Provincia, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora la GAV coordinata cessi dal servizio per qualsiasi motivo. Le GAV coordinate sono tenute a conservare in buono stato l uniforme e la dotazione assegnatagli. I responsabili dei raggruppamenti sono tenuti a vigilare sul decoro e sulla tenuta delle uniformi riferendo all ufficiale incaricato della Polizia Provinciale ogni inadempienza. ART. 12 - Tesserino G.A.V. Le GAV coordinate sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento predisposto dalla Provincia recante la scritta Provincia di Grosseto - G.A.V. indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall art. 13 della L. 689/81. ART. 13 - Il foglio di servizio delle GAV Il servizio delle GAV coordinate è preventivamente determinato dall ufficiale della Polizia Provinciale addetto al coordinamento. I gruppi facenti capo ai distaccamenti territoriali formano il foglio di servizio nelle sedi dei distaccamenti, coordinandosi con i servizi della Polizia Provinciale.

Le associazioni trasmettono preventivamente la disponibilità delle GAV convenzionate all ufficio GAV. L ordine di servizio deve essere rispettato, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevedibili e contingenti, da segnalare tempestivamente alla Polizia Provinciale, verranno considerati come fatti estranei al servizio. Il Comandante o l ufficiale incaricato possono prevedere ogni eventuale variazione dell ordine di servizio. ART. 14 - Denunce penali e relazioni di servizio delle GAV La Provincia provvede a fornire a tutte le GAV i blocchetti per i verbali. Fornisce, inoltre, tutto il materiale necessario per il servizio. Le GAV saranno responsabili della conservazione e dell uso di detto materiale. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati al Responsabile del raggruppamento il quale provvede ad inoltrarli, senza ritardo, al comando della Polizia Provinciale. Nel caso in cui le GAV operino sequestri ai sensi dell art. 13 della L.689/81, le cose sequestrate dovranno essere consegnate, senza ritardo, al Comando della Polizia Provinciale. L ufficiale responsabile o l agente delegato provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di sequestro. Le GAV operanti presso le associazioni possono tenere un loro archivio di tutti gli atti da loro compilati. Nel caso in cui le GAV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell art. 331 del Codice di Procedura Penale. Sono fatte salve, le diverse procedure previste dalle leggi speciali. ART. 15 - Mezzi in dotazione alle GAV - Uso e Conservazione La Provincia provvederà a fornire i veicoli alle GAV coordinate secondo le necessità di servizio e le disponibilità di bilancio. L ufficiale responsabile GAV prevederà le modalità d uso di tali veicoli. Tutte le GAV durante il servizio o per fini attinenti allo stesso, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale. Gli appartenenti alla Polizia Provinciale possono condurre i mezzi in dotazione alle GAV. Le GAV munite di adeguata patente di guida, possono condurre i mezzi assegnati al loro servizio. Nel caso in cui le GAV coordinate si trovino ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal foglio di servizio, nel quale sarà indicata la targa e il numero dei chilometri percorsi. Le GAV coordinate sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. La Polizia Provinciale e i responsabili GAV sono tenuti a riferire al Comando ogni inadempienza. Eventuali danni causati ai mezzi di servizio in uso alle GAV e di proprietà della Provincia, devono essere tempestivamente comunicati al Comandante o all ufficiale incaricato della Polizia Provinciale. La Provincia potrà fornire alle GAV apparati radio ricetrasmittenti collegate con il ponte radio della Polizia Provinciale; la quantità di tali apparati sarà fornita in relazione alle necessità rilevate dallo staff di comando ed in ragione delle disponibilità di bilancio.

L uso di tali apparati da parte delle GAV dovrà essere conforme alle disposizioni della Polizia Provinciale, nelle comunicazioni dovrà essere tenuto un linguaggio breve e conciso, chi chiama dovrà prima identificarsi con la propria sigla (le sigle verranno assegnate con tabulato specifico identificativo) chi risponde dovrà pronunciare: avanti per.(sigla di chi riceve). Il superiore gerarchico chiude la conversazione. Nel caso di conversazione tra pari grado questa è chiusa da chi ha chiamato. Il comando o gli ufficiali possono inserirsi nelle conversazioni, quando il caso lo richiede, in tal caso questi pronunciano: break seguito dalla sigla. Art. 16 - Finanziamenti e rimborsi Per il finanziamento delle attività delle GAV sono a disposizione i finanziamenti finalizzati della Regione Toscana e quelli messi a disposizione direttamente dalla Provincia. Per l uso del mezzo privato è riconosciuto un contributo annuale onnicomprensivo nella seguente misura: 0,20 per ogni chilometro. Per servizi particolari e finalizzati a specifici obiettivi saranno corrisposti rimborsi precedentemente stabiliti. Il contributo sarà erogato con successiva determinazione e la relativa istruttoria sarà effettuata dal Comandante del CPP o dall Ufficiale delegato. ART. 17 - Norme transitorie e finali Durante l espletamento del servizio con i propri automezzi, le GAV sono comprese nella deroga di cui all art. 3 della LRT 48/94. Le GAV convenzionate non potranno far parte di analoghe convenzioni che hanno per finalità il controllo e la vigilanza.