Centro Studi Castelli. VideoLavoro. 25 marzo 2010



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Centro Studi Castelli VideoLavoro 25 marzo 2010 1

NOVITÀ DEL PERIODO 20.02.2010-19.03.2010 A cura di Laurenzia Binda

NOVITÀ DEL PERIODO INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA AI LAVORATORI EMERSI D.M. Economia 12.11.2009 DETRAZIONE SPESE SANITARIE Ris. Ag. Entrate 17.02.2010 n. 10/E INDENNITẢ LAVORATORI E APPRENDISTI SOSPESI Ris. Ag.Entrate 17.02.2010 n. 11/E Mess. Inps 17.02.2010 n. 4929 AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLA FINANZIARIA 2010 DOCUMENTAZIONE ALLOGGIO LAVORATORI DOMESTICI PROGETTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RINNOVO CCNL TERZIARIO E VERSAMENTI FONDO EST Circ. Fond. Studi CDL 19.02.2010 n. 4 Circ. Min. Interno 18.02.2010 n. 1354 Circ. Min. Interno 19.02.2010 n. 1396 Nota Inail 18.02.2010 n. 1597 Circ. Fondo Est 22.02.2010 n. 1 3

NOVITÀ DEL PERIODO MATERNITÀ LAVORATORI DOMESTICI SOMMINISTRATI CONGEDO PER ASSISTENZA DISABILE CONVIVENTE Mess. Inps 23.02.2010 n. 5409 Com. Inps 23.02.2010 Lett. Circ. Min. Lavoro 18.02.2010 prot. 3884 ARCHIVIAZIONE SANZIONI INAIL Nota Min. Lavoro 18.02.2010 n. 3152 Com. Consulenti del Lavoro 24.02.2010 CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO MILLEPROROGHE ANTICIPO CIG PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ DAI COMUNI ACCORDI SU CREDITI CONTRIBUTIVI INAIL L. 26.02.2010 n. 25 Nota Inail 1.03.2010 n. 1953 D.M. Lavoro 18.12.2009 n. 49409 Circ. Inps 1.03.2010 n. 28 Circ. Inps 9.03.2010 n. 35 Circ. Inail 26.02.2010 n. 8 4

NOVITÀ DEL PERIODO CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI INVIO TELEMATICO DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA PER I LAVORATORI PART-TIME CONCETTO DI CONVIVENZA E PERMESSI PER DISABILI Interp. Min. Lavoro 1.03.2010 n. 2 Com. Inps 2.03.2010 Circ. Inps 3.03.2010 n. 29 Circ. Inps 3.03.2010 n. 30 Mess. Inps 4.03.2010 n. 6512 FONDO DI GARANZIA TFR Circ. Inps 4.03.2010 n. 32 POLIZZE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI INDENNITẢ DISOCCUPAZIONE E FLUSSO E-MENS Parere Fond. Studi CDL 4.03.2010 n. 7 Mess. Inps 1.03.2010 n. 6027 5

NOVITÀ DEL PERIODO CHIARIMENTI IN TEMA DI DISOCCUPAZIONE UNA TANTUM 2010 COLLABORATORI A PROGETTO CONTRIBUTI APPRENDISTA E CONGEDO MATERNITẢ MODULISTICA ALLATTAMENTO DEL PADRE MALATTIA, MATERNITÀ E TUBERCOLOSI SGRAVI CONTRIBUTIVI CONTRATTI SECONDO LIVELLO COMUNICAZIONI RELATIVE AL BONUS ASSUNZIONI Mess. Inps 4.03.2010 n. 6577 Circ. Inps 9.03.2010 n. 36 Mess. Inps 9.03.2010 n. 6827 Com. Inps 9.03.2010 Mess. Inps 9.03.2010 n. 6878 Circ. Inps 11.03.2010 n. 37 D.M. Lavoro 17.12.2009 Circ. Inps 18.03.2010 n. 39 Com. Ag. Entrate 15.03.2010 6

NOVITÀ DEL PERIODO ACCORDI SUI CREDITI CONTRIBUTIVI ERRATI VERSAMENTI TFR A FONDINPS Circ. Inps 15.03.2010 n. 38 Mess. Inps 16.03.2010 n. 7596 7

NOVITÀ SOTTO LA LENTE Le novità del collegato lavoro a cura di Laurenzia Binda 8

COLLEGATO LAVORO DELEGA AL GOVERNO PER Definire i requisiti di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti ad attività usurante. Riordinare la normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi. Riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito;.. riordino della normativa in materia di servizi per l impiego, incentivi all occupazione e apprendistato;.. riordino della normativa in materia di occupazione femminile. 9

COLLEGATO LAVORO MAXISANZIONE LAVORO SOMMERSO ORARIO DI LAVORO In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì:.. la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore irregolare;.. maggiorata di 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Si applica la sanzione amministrativa da 100 a 750 in caso di violazione:.. della durata media dell orario settimanale di lavoro (48 ore, comprensive dello straordinario);.. della normativa sui riposi settimanali. In caso di violazione delle disposizioni sulle ferie, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 600. In caso di violazione delle disposizioni sul riposo giornaliero, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 150. 10

COLLEGATO LAVORO CERTIFICAZIONE CONTRATTO Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto:.. delle fondamentali regole del vivere civile;.. dell oggettivo interesse dell organizzazione;.. delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione. 11

COLLEGATO LAVORO CONCILIAZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall art. 409 c.p.c. può (non più deve) promuovere, anche tramite l associazione sindacale alla quale aderisce conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla:.. ricezione della sua comunicazione, ovvero.. dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 12

COLLEGATO LAVORO MINI CO.CO.CO. CO.CO.CO. Anche le prestazioni svolte nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona per un periodo non superiore alle 240 ore rientrano nel campo di applicazione delle mini co.co.co. In caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30.09.2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato (almeno 24 mesi, anche a tempo parziale, ovviamente rifiutato dal prestatore) è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione. 13

La busta paga in edilizia A cura di Bruno Bravi 14

La Cassa Edile Tutte le imprese del settore edile ed affine, sia industriali che artigiane, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operaio e/o apprendista operaio, sono tenute ad iscriversi alla Cassa Edile. Il compito della Cassa Edile è quello di riscuotere i contributi e gli accantonamenti per garantire a tali lavoratori la retribuzione per gratifica natalizia e per ferie, anche quando il rapporto di lavoro è frazionato in più contratti, anche di breve durata, con più datori di lavoro. La Cassa Edile, inoltre, gestisce un particolare sistema retributivo sostitutivo degli scatti d anzianità, ed inoltre provvede ad erogare una serie di diverse provvidenze.

La Cassa Edile Le Casse Edili sono organismi costituiti a livello provinciale attraverso un accordo tra le associazioni territoriali sindacali di settore, pertanto le modalità di iscrizione, di denuncia delle retribuzioni nonché di quantificazione dei contributi da versare risultano essere differenti da una provincia ad un altra.

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile L obbligatorietà dell iscrizione delle imprese alla Cassa Edile non discende da una norma di legge, bensì da una disposizione contenuta nel ccnl. Il Ministero del Lavoro, però, ha chiarito come non sia ammissibile che alcune imprese dell edilizia applichino solo parzialmente il ccnl senza provvedere a tale iscrizione (Min. Lav. nota del 20/11/2007). Inoltre va ricordato che l impresa che opera in appalti pubblici è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore (art. 118, D.Lgs. n 163/2006), e che analogo obbligo è previsto per quella che opera nell ambito del mercato privato (art. 3, c. 8, lett. B), D.Lgs. n 494/1996)

Assunzione: adempimenti Obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore (operaio od impiegato) prima dell inizio dell attività lavorativa (art. 40, c. 2, L. n 133/2008): - copia della comunicazione di assunzione effettuata al Centro per l impiego oppure - contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni relative all instaurazione ed allo svolgimento del rapporto (cioè, la lettera di assunzione).

Assunzione: adempimenti Il ccnl prevede che i lavoratori che entrano per la prima volta nel settore dell edilizia debbano necessariamente frequentare un apposito corso di formazione di 16 ore, al fine di acquisire una conoscenza di base delle mansioni che dovranno svolgere, del cantiere come luogo di lavoro e di produzione, nonché dei rischi che potranno correre se non applicheranno rigorosamente le norme antinfortunistiche previste. A tal fine le scuole edili territoriali organizzano corsi gratuiti, a cui le aziende devono iscrivere i propri lavoratori almeno 3 giorni prima dell assunzione.

Assunzione: adempimenti In caso di assunzione con contratto a tempo parziale, l impresa edile è obbligata a comunicare all Inps l orario stabilito tra le parti. A proposito di part time, si ricorda che l art. 78 del ccnl prevede che non possano essere assunti operai a part time in misura superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno. Sono esclusi da tali limiti quantitativi i contratti part time stipulati con gli impiegati, con gli operai di 4 livello, con operai pensionati, con gli operai non adibiti alla produzione (esclusi gli autisti), nonché per le trasformazioni da full time a part time per gravi problemi di salute.

Assunzione: adempimenti Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici, sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione edile una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all organico aziendale esistente all atto dell affidamento dei lavori al fine dello svolgimento degli stessi (art. 11, c. 4, L. n 223/1991). La percentuale è determinata dalla Commissione regionale competente, in misura non superiore al 25%.

Assunzione: adempimenti Nell ambito dei cantieri edili è previsto l obbligo di munire tutto il personale occupato di un apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore nonché la denominazione del datore di lavoro (art. 36bis, c. 3, L. n 248/2006). In alternativa, i datori che occupano fino a 9 dipendenti possono assolvere l obbligo annotando su un apposito registro di cantiere, vidimato dalla D.P.L., da conservarsi sul luogo di lavoro, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Le annotazioni vi vanno effettuate prima dell inizio dell attività lavorativa giornaliera.

La retribuzione Nel settore dell edilizia, limitatamente agli operai ed agli apprendisti operai, valgono regole particolari per quanto riguarda il pagamento della gratifica natalizia, delle ferie, dei riposi annui, dei compensi legati all anzianità professionale, nonché il criterio di calcolo dei trattamenti integrativi in caso di malattia od infortunio. Diverso è, quindi, il meccanismo di calcolo della retribuzione; alcuni di tali compensi, infatti, non vengono pagati direttamente dal datore nei periodi canonici, bensì egli provvede al calcolo delle somme dovute e le accantona mensilmente presso la Cassa Edile, la quale provvederà successivamente a pagarle al lavoratore.

Maggiorazione per riposi annui L operaio edile ha diritto a riposi annui (r.o.l. ed ex festività) per un ammontare complessivo annuo pari a 88 ore. Il pagamento di tali spettanze avviene mensilmente (sia in caso di avvenuta fruizione che in caso contrario) tramite la corresponsione in busta paga di una voce (ad. es. maggiorazione per riposi annui ) corrispondente al 4,95% da calcolarsi su paga base, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, e.d.r. ed eventuale maggiorazione prevista per i capisquadra, per tutte le ore di lavoro normale effettivamente lavorate e sul trattamento economico per le festività (escluso il 4/11).

Gratifica natalizia e ferie MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO Il meccanismo di calcolo è il seguente: Il datore riconosce mensilmente al lavoratore una maggiorazione pari al 18,50% della retribuzione ordinaria (accantonamento lordo). Tale importo rappresenta la retribuzione attribuibile all operaio per gratifica natalizia (10%) e per ferie (8,50%); Provvede quindi a trattenere al lavoratore il 14,20% per poi versarlo alla Cassa Edile (accantonamento netto), mentre la restante parte (4,30%) rimane in busta paga e, di conseguenza, viene effettivamente corrisposta mensilmente all operaio.

Gratifica natalizia e ferie MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO La percentuale citata è da calcolarsi sulla retribuzione dovuta per il lavoro ordinario e per festività (eccetto la festività del 4/11). Non deve essere calcolata sui compensi per lavoro festivo, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di trasferta, eventuali premi, indennità per lavoro disagiato, indennità sostitutive di mensa e trasporto, ecc.

Gratifica natalizia e ferie La Cassa Edile provvede a Luglio (ferie) ed a Dicembre (13^) ad erogare gli importi accantonati dalle varie imprese a favore dei singoli operai. Per quanto detto, l impresa non deve corrispondere nulla direttamente ai propri operai a tali titoli. Comunque, nonostante nel mese di effettiva fruizione delle ferie non esista retribuzione imponibile, in virtù del fatto che la contribuzione sulla maggiorazione del 18,50% viene regolarmente pagata mensilmente, l Inps riconosce l intero periodo feriale a favore del lavoratore ai fini delle prestazioni previdenziali.

Gratifica natalizia e ferie La citata percentuale di maggiorazione/accantonamento spetta all operaio anche per i periodi di assenza per malattia, nei limiti della conservazione del posto, nonché, in misura intera o ridotta, in caso di infortunio. In tal caso il calcolo della maggiorazione percentuale deve essere effettuato sulla base dell orario normale di lavoro prestato nel cantiere nel periodo di assenza dell operaio, ovvero dell orario normale di lavoro localmente in vigore nel caso in cui i lavori nel cantiere siano totalmente sospesi.

Trattamento economico per malattia La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in realtà, dal datore di lavoro e successivamente rimborsato) ad integrazione dell indennità giornaliera riconosciuta dall Inps. Tale trattamento integrativo non spetta all operaio che si ammali durante il periodo di prova. L importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall Inps. Non si applica, pertanto, il sistema della lordizzazione. Indennità malattia Inps + Integrazione Cassa Edile + Accantonam. = Totale retribuzione in malattia

Malattia a carico Cassa Edile [(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 6 1, 2 e 3 giorno per malattia > 6 giorni = 0,5495 1, 2 e 3 giorno per malattia > 12 giorni = 1,0495 Dal 4 al 20 giorno (per le sole giornate indennizzate dall Inps) = 0,3795 Dal 21 al 180 giorno (per le sole giornate indennizzate dall Inps) = 0,1565 Dal 181 giorno fino al termine della conservazione del posto (per le sole giornate non indennizzate dall Inps) = 0,5495

Trattamento economico per infortunio La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in realtà, dal datore di lavoro e successivamente rimborsato) ad integrazione dell indennità giornaliera riconosciuta dall Inail. L importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall Inail. Non si applica, pertanto, il sistema della lordizzazione. Indennità giornaliera Inail + Integrazione Cassa Edile + Accantonam. = Totale retribuzione in infortunio

Trattamento economico per infortunio Giorno dell infortunio Primi 3 gg. successivi all evento Dal 4 al 90 giorno Dal 91 giorno Intera retribuzione, compresa la maggiorazione 4,95% e la normale percentuale per ferie e gratifica natalizia (18,50% lordo /14,20% netto) - 60% della normale retribuzione (a carico impresa) - più trattamento integrativo giornaliero (retribuz. oraria x coeff. 0,2538 x n ore) (a carico Cassa Ed.) - più maggioraz. per riposi annui ridotta al 2,97% - più accantonam. ferie e 13^ normale (18,50%/14,20%) - Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff. 0,2538 x n ore) - più accantonam. per ferie e 13^ in misura ridotta, pari al 7,40% lordo e 5,70% netto - Trattamento Cassa Edile (retribuz. oraria x coeff. 0,0574 x n ore) - più accantonam. ridotto (4,60% lordo e 3,60% netto)

Meccanismo sostitutivo degli scatti d anzianità Per gli operai, in sostituzione degli scatti d anzianità, è previsto un istituto denominato Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), gestito direttamente dalle singole Casse Edili. Viene riconosciuto un assegno pari al 5% del minimo di paga base per ogni biennio di anzianità, all operaio che possa far valere un minimo di 2.100 ore nel biennio stesso, sommando le ore ordinarie lavorate oltre a quelle di assenza per malattia ed infortunio.

Indennità trasporto L entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un servizio di trasporto collettivo, è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale. In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono ritenersi validi i seguenti principi generali: - è normalmente riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza, indipendentemente dalle ore lavorate; - non è dovuta in caso di riconoscimento di un indennità di trasferta; - va computata per il calcolo del Tfr; - è soggetta sia a contribuzione che ad imposizione fiscale.

Indennità sostitutiva mensa L entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un servizio di mensa, è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale. In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono essere applicati i seguenti principi generali: - va riconosciuta in misura intera per ogni giornata in cui l effettiva presenza sia almeno pari a 4 ore; - in caso contrario, all operaio compete 1/8 dell importo giornaliero per ogni ora di effettiva presenza; - non spetta per le giornate in cui venga riconosciuta un indennità di trasferta; - in alcuni casi (ved. oltre) è soggetta a contribuzione e ad imposizione fiscale solo per la quota giornaliera eventualmente eccedente l importo di 5,29.

Contributi previdenziali Le imprese edili sono tenute al versamento della contribuzione dovuta per la totalità dei propri dipendenti, calcolata nel rispetto di un minimale imponibile che risulti non inferiore a quello che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore settimanali pari all orario di lavoro normale stabilito dal ccnl e dai contratti integrativi territoriali (minimale edile). La legge dispone infatti l infrazionabilità del minimale contributivo, comportando quindi l obbligo di versare la contribuzione anche in assenza di prestazione effettiva (c.d. contribuzione virtuale). Tale minimale va rispettato anche per i contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza alle quote previste dal ccnl.

Contributi previdenziali Non sussiste l obbligo del rispetto del minimale edile unicamente nei seguenti casi: - assenze per eventi tutelati (malattia, infortunio, c.i.g., maternità e congedo parentale, congedo matrimoniale, donazione sangue, ecc.) - ferie, permessi individuali, sciopero, servizio militare e/o civile, aspettative e permessi sindacali - chiusura lavori per ferie collettive, ancorché non maturate - assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente ed assenze conseguenti a provvedimenti disciplinari - assenze per frequenza di corsi di formazione professionale svolti presso gli enti-scuola edili

Contributi previdenziali Ai fini del calcolo dell imponibile previdenziale, alle normali retribuzioni erogate va sommato l importo dell accantonamento lordo (normalmente il 18,50%) in quanto costituente retribuzione differita, nonché il 15% delle somme versate alle Casse Edili (sia a carico dell impresa che del lavoratore) quale contribuzione per a.p.e., istruzione professionale e previdenze sociali, al netto della quota dovuta dal lavoratore alla Cassa Edile per previdenze sociali (0,50% su ore ordinarie e festività). N.B.: le percentuali dovute per le contribuzioni di cui sopra sono determinate in misura diversa da ogni singola Cassa Edile

ESEMPIO: trattamento previdenziale della contribuzione versata alla Cassa Edile Cassa Edile di Milano Ctr. Anzianità prof.le edile: 5% Ctr. Istruzione professionale 1% Ctr. Fondo sicurezza: 0,20% Ctr. Fondo MIPI: 0,10% Ctr. Previdenze sociali: 3% Totale contribuzione 9,30% [(9,30 x 15%) 0,50 a carico lavoratore] = 0,895 (aliquota da utilizzare su retribuzione imponibile C.E.)

Contributi previdenziali Riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va dimenticato che l indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n 917/1986; art. 3, D.Lgs. n 314/1997)

Sgravio contributivo La L. n 247/2007 (Pacchetto Welfare) prevede la possibilità di fruire di uno sgravio contributivo in misura pari a 25 punti dell aliquota a carico del datore di lavoro e del 100% della quota a carico del lavoratore sulle erogazioni di 2 livello (nell edilizia, l Elemento Economico Territoriale), entro un tetto massimo annualmente stabilito (max. 5%) della retribuzione contrattuale annua del singolo lavoratore. Per accedere allo sgravio le aziende devono inoltrare preventivamente domanda all Inps, per via telematica. La possibilità di fruire dello sgravio è subordinata alla regolarità contributiva ed al rispetto della parte economica e normativa del contratto collettivo applicato.

Sconto edili Ai datori di lavoro del settore è riservata, per i soli operai occupati a full time, una riduzione contributiva pari all 11,50% dell importo a carico dell impresa della contribuzione dovuta all Inps ed all Inail diversa da quella di pertinenza del Fondo Pensioni. Il beneficio in oggetto viene riconosciuto esclusivamente per gli operai regolarmente denunciati alla Cassa Edile. Non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo. Entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero deve, con decreto, confermare o rideterminare la riduzione per l anno di riferimento.

Imposizione fiscale Il particolare criterio di calcolo della retribuzione dovuta per ferie e gratifica natalizia per gli operai, assolve già in corso d anno, mese per mese, all obbligo di tassazione. Pertanto esse non devono essere assoggettate a tassazione all atto della loro erogazione da parte della Cassa Edile. Va, invece, assoggettata a tassazione l erogazione dell a.p.e. Per gli operai edili le detrazioni fiscali, di cui all art. 13 del T.U., spettano anche per i periodi di fruizione delle ferie anche se materialmente non c è effettiva corresponsione della retribuzione.

Imposizione fiscale Come già precedentemente evidenziato, riguardo il calcolo della retribuzione imponibile non va dimenticato che l indennità sostitutiva della mensa, qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di 5,29 (art. 51, c. 2, D.P.R. n 917/1986; art. 3, D.Lgs. n 314/1997). Sono, invece, da assoggettare a ritenuta i contributi dovuti alla Cassa Edile per le assistenze in genere, sia a carico dell impresa che del lavoratore, con esclusione di quelli destinati alle assistenze sanitarie integrative (anche in questo caso, per la loro quantificazione si consiglia di verificarne l entità presso le singole Casse).

Imposizione fiscale L Elemento Economico Territoriale previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile risulta possedere tutte le caratteristiche previste dalla L. 126/08 per l applicazione della detassazione (circ. Agenzia Entrate n 59/E del 22/10/2008). Per tali importi risulta, quindi, utilizzabile l agevolazione consistente nell applicazione dell imposta sostitutiva in misura pari al 10%, fino ad un massimo di 6.000/anno, a favore dei lavoratori che nell anno precedente non hanno superato un reddito complessivo di 35.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

Arrivederci a: 22 aprile 2010 In tema di: Il licenziamento dei dirigenti e Le novità del collegato lavoro 46