Corso di Diritto del Lavoro Avanzato



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Università degli Studi di Milano-Bicocca Facoltà di Economia Corso di Diritto del Lavoro Avanzato Lezione 1 Anno Accademico 2010 2011 Prof. Francesco Bacchini Prof. Giovanni Nicolini Programma del corso di diritto del lavoro Prima parte (oggetto del colloquio frequentanti): Lezione 1 Le fonti del diritto di lavoro; lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato; la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, metodo sussuntivo, metodo tipologico, gli indici sussidiari. Lezione 2 I dati occupazionali, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato, il collocamento; categorie, mansioni e qualifiche dei lavoratori subordinati; la tutela della professionalità; il luogo di svolgimento della prestazione ed il trasferimento (art. 2103 c.c.). Lezione 3 Il contratto di lavoro a progetto e le collaborazioni autonome coordinate e continuative, il lavoro occasionale, l attività di volontariato; il contratto a causa mista, apprendistato, inserimento e CFL (solo per PA), stage. Lezione 4 Il contratto di lavoro a tempo determinato (a termine)e a tempo parziale (part-time); le clausole elastiche e flessibili; il lavoro intermittente, a chiamata, il lavoro ripartito. Lezione 5 Lo svolgimento del rapporto di lavoro nelle obbligazioni delle parti: la retribuzione, il TFR, il sistema previdenziale, l obbligo contributivo, malattia, infortunio; l obbligo di diligenza e di fedeltà del dipendente; il patto di non concorrenza. Lezione 6 Le sanzioni disciplinari, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il licenziamento individuale, le dimissioni e il preavviso. 2 1

Seconda parte (oggetto del completamento del colloquio frequentanti): Lezione 7 I licenziamenti collettivi; il trasferimento d azienda e/o di ramo d azienda. Lezione 8 Il lavoro somministrato dopo l abrogazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro; l appalto di servizi, il distacco. Lezione 9 La tutela dei diritti, rinunce e transazioni, prescrizione e decadenza. La parità di trattamento, le pari opportunità, la tutela della maternità, i concedi parentali, il diritto antidiscriminatorio Lezione 10 L obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (argomento oggetto anche del corso integrativo) Lezione 11 Gli ammortizzatori sociali. Lezione 12 Il rapporto di pubblico impiego. 3 Prof. Francesco Bacchini: francesco.bacchini@unimib.it; stanza U7/4097 Dott. Antonio D Amore: antonio.damore@unimib.it; stanza U7/4094 Dott.ssa Sara Ferrua: sara.ferrua@unimib.it; stanza U7/4094 Ricevimento Bacchini : giovedì 9,30-11,30 Nicolini: giovedì 9,30-11,30 Modalità d esame Colloqui per frequentanti da metà corso alla fine delle lezioni, aventi ad oggetto metà programma (2 domande), con completamento e formalizzazione dell esame (altre 2 domande) durante gli appelli ordinari. Si veda regolamento sul sito. Corsi integrativi Diritto della Sicurezza sul lavoro: Avv. Pasquale Dui Bibliografia consigliata Nicolini G., Compendio di diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2007. Oppure Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro subordinato, VI ed., UTET, 2007. M. Biagi, M. Tiraboschi (continuato da), Istituzioni di diritto del lavoro, IV edizione, 4 Giuffrè 2007. 2

IL DIRITTO DEL LAVORO SI SUDDIVIDE IN: Diritto del lavoro in senso stretto: disciplina le obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro stipulato fra lavoratore e datore di lavoro, e le tutele individuali del lavoratore approntate dall ordinamento. Diritto sindacale: disciplina la tutela collettiva del lavoratore, la costituzione, la struttura, l attività delle associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, dalla contrattazione collettiva all esercizio del diritto di sciopero. Diritto della previdenza sociale: disciplina i diritti nascenti dalle assicurazioni sociali (pensionistica, infortuni, malattie professionali, invalidità, disoccupazione ecc.). 5 LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO Disposizioni della Legge in generale, art. 1 Sono Fonti del Diritto: Le Leggi I Regolamenti Le Norme Corporative Gli Usi Leggi ordinarie Codice Civile: Libro V Leggi speciali Contratti collettivi di lavoro [ art. 39 Cost., artt. 2067 2081 Cod. Civ. (riferiti al contratto collettivo corporativo), art. 2113 Cod. Civ., Leggi Speciali] Consuetudini: Ripetizione costante e uniforme di una determinata condotta (elemento oggettivo), con la convinzione della sua giuridica necessità e conformità al diritto (elemento soggettivo). INTEGRAZIONE DELLE FONTI Costituzione: (in particolare artt. 35/41) Fonti sovranazionali: (artt. 11 e 35, comma 3 Cost.) Convenzioni O. I. L. Regolamenti (sono obbligatori e direttamente applicabili; modificano la legislazione interna) e Direttive (sono vincolanti per il risultato da raggiungere) C.E.E./U.E. Leggi regionali art. 117, comma 3, Cost. (Legge Cost. n.3/2001 potestà legislativa concorrente 6 in materia di tutela e sicurezza del lavoro). 3

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: LE PRINCIPALI LEGGI SPECIALI Legge n. 25/1955 Apprendistato: mod. e abrogazione parziale art. 47/50 D.Lgs. 276/03. Legge n. 1369/1960 Appalto manodopera (art. 1/5): deroga Legge196/97; abrogazione artt. 4/7-20/30 D.Lgs. 276/03. Legge n. 230/1962 Contratto a termine: abrogazione D.Lgs. 368/01. Legge n. 604/1966 Licenziamenti individuali e successiva modifica Legge n. 108/1990. Legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori. Legge n. 903/1977 Parità uomo-donna: successiva Legge n. 125/1991 azioni posive. Legge n. 53/2000 Sostegno della maternità e paternità: successivo D.Lgs. 151/2001. D.Lgs. n. 216/2003 Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni lavoro. D.Lgs. n. 145/2005 Molestie e discriminazioni. 7 Legge n. 146/1990 Sciopero s.p.e. Legge n. 428/1990 Circolazione delle aziende. Legge n. 223/1991 Regolamentazione crisi aziendali e licenziamenti collettivi. D.Lgs. n. 61/2000 Disciplina del tempo parziale: successiva modifica art. 46 D.Lgs. 276/03. D.Lgs. n. 66/2003 Organizzazione dell orario di lavoro: successiva modifica D.Lgs. 213/04. Legge n. 30/2003 Delega D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche D.Lgs. 251/2004 D.Legge n. 35/2005 convertito in Legge n. 80/2005 Decreto sulla competitività D.Lgs. n. 81/2008 T.U. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. Legge n. 133/2008 di conversione D.L. n. 112/2008. Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008. Legge n. 15/2009 contenente la delega per la riforma del lavoro pubblico. Legge n. 191/2009 Legge finanziaria 2010. D.L. n.78 convertito con modifiche nella legge n. 122/2010 8 4

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: I PRINCIPI IL PRINCIPIO DI GERARCHIA Prevalenza della legge sui regolamenti, sulle norme corporative, sugli usi; I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi; Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti; Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati; Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto. Il principio di favore deroga alla gerarchia delle fonti in quanto la norma gerarchicamente inferiore prevale sulla norma gerarchicamente superiore ogni qualvolta disponga un trattamento più favorevole per il lavoratore. IL PRINCIPIO DI SPECIALITA Tra due norme di legge, una generale e una speciale, prevale la seconda, che deroga alla norma generale o vi sottrae parte della materia per regolarla diversamente. Il principio di favore fa sì che la norma generale prevalga su quella speciale, se essa sia più favorevole per il lavoratore. IL PRINCIPIO CRONOLOGICO Tra due norme incompatibili succedutesi nel tempo, prevale quella successiva. Il principio di favore fa salve le norme anteriori più favorevoli al lavoratore. 9 LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO Principio del favor prestatoris Salvezza del trattamento più favorevole: è vietata, tramite il Ccnl o patto individuale, la predisposizione di trattamenti meno favorevoli di quelli legislativamente prescritti. Ratio legislativa e interpretativa delle leggi sul lavoro: Garantire una protezione minima. Il pricipio del favor non opera nella successione di contratti collettivi, il successivo può essere peggiorativo del precedente Ccnl. 10 5

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: I CCNL Definizione: accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per stabilire il trattamento economico minimo e le condizioni di lavoro cui devono conformarsi i contratti individuali. parte obbligatoria: disciplina esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali stipulanti creando obblighi e diritti solo tra le parti e non per i singoli lavoratori. (Cass. n. 3813/2001; Cass. n. 530/2003). Comprende durata, modalità di disdetta, clausole di tregua sindacale. Contenuto: parte normativa: comprende anche la parte economica (minimi tabellari e accessori), pone le basi, determina i contenuti e fissa le condizioni cui le parti dovranno attenersi nella futura attività contrattuale. Di fatto determina quelle che saranno le clausole dei contratti individuali di lavoro soprattutto con riferimento ai minimi retributivi. Campo d applicazione: l adesione del datore di lavoro al sindacato stipulante è condizione necessaria e sufficiente per l applicabilità del contratto collettivo a tutti i lavoratori dell impresa, indipendentemente dalla loro adesione al contrapposto sindacato. Qualora il datore di lavoro non sia sindacalmente affiliato, può applicare il contratto collettivo per avervi esplicitamente (il contratto individuale richiama il contratto collettivo) o implicitamente aderito (il contratto collettivo riceve nel caso concreto spontanea, costante e uniforme 11 applicazione). LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: GLI USI Art. 8 Disp. Prel. Cod. Civ. Usi Normativi EFFICACIA DEGLI USI Art. 2078 Cod. Civ. (riferito al contratto collettivo corporativo) Legge imperativa Contratto collettivo di lavoro Contratto individuale Contratto individuale Uso normativo favorevole al lavoratore Prevalgono su Uso negoziale (clausole d uso) Art. 1340, 1368, 1374 C. C. Prevale su Norme dispositive di legge Contratto collettivo di lavoro Legge Usi aziendali Artt. 1340. 1374 C. C. Efficacia pattizia di integrazione del contratto Cass. n. 1773/2000 Fonte sociale collettiva, con efficacia di contratto collettivo aziendale 12 6

LAVORO Concetto unitario di tutela del lavoro: Art. 1 Cost.: l Italia è una repubblica fondata sul lavoro Art. 35 Cost.: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Art. 2060 C.c: il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. SUBORDINATO Art. 2094 c.c AUTONOMO Art. 2222 c.c. Art. 409 c.p.c. VOLONTARIATO L. 266/91 13 Lavoro subordinato Art. 2094 c.c. Tipico o standard: a durata indeterminata orario pieno Tipico flessibile: part- time (D.Lgs. 61/00) tempo determinato (D.Lgs. 368/01-L.133/08) intermittente e ripartito (D.Lgs. 276/03-L.133/08) Tipico a causa formativa: Apprendistato (D.Lgs. 276/03-L. 133/08); Inserimento; Formazione lavoro (P.A.) Lavoro autonomo Contratto d opera: art. 2222 c.c. Contratto d opera professionale: art. 2229 c.c. Lavoro parasubordinato: art. 409 c.p.c. Lavoro a progetto: D.Lgs. 276/03 Volontariato Legge 266/91 14 7

Non costituiscono rapporto di lavoro Stages (tirocini orientativo-formativi) Art. 18 Legge 196/97 D.M. 142/1998 Costituiscono rapporto di lavoro autonomo (ma potrebbero astrattamente costituire indifferentemente rapporti di lavoro subordinato o autonomo) Associazione in partecipazione (art. 2549-2552 c.c); Lavoro occasionale (Artt. 61-69 D.Lgs. 276/03); Lavoro accessorio (Artt. 70-72 D.Lgs. 276/03 e L.133/08); 15 LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO Il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 Cod. Civ.) è una relazione intersoggettiva (di scambio) RETRIBUZIONE LAVORATORE DATORE DI LAVORO ENERGIE MANUALI O INTELLETTUALI Il prestatore di lavoro subordinato è il soggetto che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore È un contratto bilaterale oneroso, sinallagmatico (prestazioni corrispettive); Forma: libera (salvo i casi per i quali la legge espressamente prevede il vincolo della forma scritta); 16 Oggetto: prestazione lavorativa e retribuzione. 8

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO Il lavoro autonomo è la modalità di adempimento di una delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione del CONTRATTO D OPERA ex art. 2222 Cod.Civ. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE Obbligazione avente per oggetto il compimento di un opera o un servizio Previsione di un corrispettivo (non di una retribuzione) Utilizzazione di lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio (fattore della prestazione) Assenza di vincolo di subordinazione: non c è assoggettamento al potere organizzativo/direttivo e disciplinare del committente/datore di lavoro. Ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta in regime di autonomia o subordinazione: come ricollegare una fattispecie concreta all una o all altra tipologia di rapporto? 17 La dottrina prevalente ritiene che il carattere discriminante sia rappresentato dal VINCOLO DI SUBORDINAZIONE desumibile attraverso: Criterio sussuntivo (tradizionale): La fattispecie viene desunta dal raffronto con il dispositivo dell art. 2094 C.C. Criterio tipologico: Individuazione tipologica e sociologica di (nuovi) modelli di subordinazione sulla base di indici pratici, sull assunto che l attuale realtà non possa essere analizzata partendo da una norma (quale l art. 2094 C.C.) emanata in un epoca in cui il lavoro dipendente aveva tutt altra configurazione (diversa estensione e variabilità rispetto alla situazione attuale) L attenzione viene prestata alle concrete modalità della prestazione e non al tipo di attività prestata In questo senso dottrina e giurisprudenza hanno formulato INDICI GENERALI e ASTRATTI, in base ai quali la fattispecie concreta, viene ricondotta all uno o all altro tipo normativo. Accanto a questi vi sono poi una serie di indici definiti SUSSIDIARI o RESIDUALI 18 9

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO INDICI GENERALI INDICI SUSSIDIARI Obbligazione di mezzi o di risultato Prestazione istantanea o periodica Assenza/presenza dell elemento rischio Dichiarazione di volontà dei contraenti Tipo di interesse sotteso all utilizzo della prestazione lavorativa Assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro Modalità spaziali della prestazione Carattere (prevalentemente) personale della prestazione Collaborazione Continuità Orario Versamento dei contributi Pagamento periodico della retribuzione Utilizzo di mezzi propri o del datore di lavoro Per individuare una fattispecie di lavoro subordinato devono coesistere più indici pratici, ma il dibattito non è pacifico e vi sono moltissimi orientamenti. Trattasi, comunque, di un giudizio di approssimazione che necessita di opportuni bilanciamenti. Di massima la giurisprudenza prevalente mette in relazione le modalità attuative della prestazione con l interesse specifico di chi utilizza la prestazione lavorativa NEL LAVORO AUTONOMO Le prestazioni lavorative vengono auto-organizzate dal lavoratore in funzione del risultato finale; l utilizzatore della prestazione ha interesse solo per quest ultimo e non per la prestazione in sé. NEL LAVORO SUBORDINATO Il creditore della prestazione ha interesse alla prestazione lavorativa in sé, in quanto finalizzata ai suoi scopi produttivi e di conseguenza ha interesse anche ad organizzarla e dirigerla in base a questi. 19 La questione della subordinazione nella giurisprudenza Corte Costituzionale Sentenza n. 115/94 Indisponibilità del tipo lavoro subordinato: né il legislatore né le parti del contratto possono negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura. Sentenza n. 30/96 Subordinazione=condizione di doppia alienità: è la dipendenza, ossia l attività lavorativa prestata in un organizzazione produttiva altrui ed in vista di un risultato di cui il titolare dell organizzazione è legittimato ad appropriarsi, e non l eterodirezione, che caratterizza il tipo legale del lavoro subordinato. Lavoro subordinato=rapporto economico sociale specifico e non omologabile ad altri rapporti lavorativi. 20 10

La questione della subordinazione nella giurisprudenza Cassazione e questione del nomen iuris Ai fini della qualificazione del rapporto non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti. Quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dichiarato di voler escludere l elemento della subordinazione non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto l elemento in questione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (Cass. 1999). L elemento subordinazione si può desumere dal comportamento delle parti=interpretazione autentica ex art. 1362 c.c. 21 La questione della subordinazione nella giurisprudenza Cassazione e questione del nomen iuris L elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell organizzazione aziendale. Il nomen iuris utilizzato dalle parti non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi (Cass. 2003) 22 11

IL LAVORO PARASUBORDINATO Rapporti di agenzia (1742 C.C.) Art. 409 C.P.C.: Le tutele processuali previste per il lavoro subordinato sono estese anche a: Altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato Rapporti di rappresentanza commerciale (2209 C.C.) Lavoro a progetto (artt. 61-69 D.Lgs. 276/03) Si definiscono PARASUBORDINATI quei rapporti che, pur rientrando nella tipologia del lavoro autonomo, per la prevalente personalità dell opera prestata in modo CONTINUATIVO e COORDINATO, si presume siano caratterizzati da una situazione di debolezza socioeconomica del prestatore di lavoro, simile a quella del lavoratore subordinato COORDINAMENTO: stabile collegamento funzionale della prestazione con l organizzazione di lavoro del committente. CONTINUITÀ: l adempimento della prestazione di lavoro soddisfa un interesse durevole della controparte. PREVALENZA DI LAVORO PROPRIO SU QUELLO DEI QUELLO DEI PROPRI COLLABORATORI. 23 12