Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea Liberati Saverio Galasso Presidente Primo Referendario Primo Referendario Referendario Relatore Parere del. n. 6/2008 Comune di Cupra Marittima VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3;
2 VISTA la nota prot. n. 6482 in data 20 maggio 2004 del Presidente della Sezione delle Autonomie con la quale sono stati trasmessi gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva; VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cupra Marittima con nota del 25 febbraio 2008 prot. n.2412, pervenuta in data 6 marzo 2008 prot. n. 326; VISTA l ordinanza n. 1/2008 del 15 aprile 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza odierna ed ha nominato il referendario Saverio Galasso relatore per la questione in esame; UDITA la relazione del Magistrato Relatore; Fatto 1. Con nota n. 2412 in data 25 febbraio 2008 il Sindaco del Comune di Cupra Marittima ha rappresentato che: - nell ambito del territorio comunale opera un asilo privato (ex IPAB) denominato Giardino d infanzia Principe di Napoli, riconosciuto come scuola materna paritaria ; - in data 23 febbraio 2007 l istituto ha richiesto al Comune di voler contribuire economicamente alla realizzazione di lavori di ampliamento e messa in sicurezza del plesso scolastico; - il servizio reso dall istituto è di fondamentale importanza per la cittadinanza locale, in quanto la scuola materna statale non riuscirebbe, a causa di motivi oggettivi, ad accogliere tutti i bambini interessati; - la mancata erogazione del contributo economico da parte del Comune renderebbe inevitabile la chiusura dell istituto, con grave
3 nocumento per l intera comunità locale. In conclusione, il Sindaco, preso atto del parere reso con la deliberazione n. 35/2007 della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha richiesto il parere di questa Sezione regionale circa l ammissibilità o meno dell erogazione di un contributo a fondo perduto dell importo di circa 250.000,00 in favore del menzionato istituto, al fine di ristrutturare, ampliare e mettere in sicurezza l edificio che ospita la scuola materna. Diritto 2. La richiesta di parere, inoltrata a firma del Sindaco, appare ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da soggetto legittimato a rappresentare la volontà dell ente all esterno, nonché sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente alla materia della contabilità pubblica. Sotto quest ultimo profilo, si precisa, per completezza, che la richiesta di parere è ammissibile nel presupposto che il quesito è rivolto alla questione astratta concernente l ammissibilità del contributo comunale a fondo perduto in favore di una scuola privata per l infanzia. Occorre infatti tenere conto della circostanza che l attività consultiva della Corte dei conti, organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza, neutralità ed imparzialità, non è destinata a supportare le singole scelte gestionali delle amministrazioni locali (compito che spetta all Avvocatura, ove costituita, ovvero agli avvocati del libero foro, appositamente incaricati), ma a fornire risposte a
4 quesiti di carattere generale e astratto in materia di contabilità pubblica. Ne esula quindi, la questione concreta, pertanto rimessa alla competenza degli organi di amministrazione attiva, anche in ordine alla congruità dell importo del contributo eventualmente accordato. 3. Nel merito, la Sezione rileva che la richiesta concerne l ammissibilità o meno dell erogazione di un contributo a fondo perduto in favore di una scuola dell infanzia, ex IPAB, sita sul territorio comunale che ha inoltrato la richiesta di contributo al fine di ristrutturare, ampliare e mettere in sicurezza l edificio che ospita la scuola materna che, secondo quanto riferito dal Sindaco, svolge un servizio di fondamentale importanza per la cittadinanza locale, in quanto la scuola materna statale non riuscirebbe, a causa di motivi oggettivi, ad accogliere tutti i bambini interessati. In altre parole, il quesito riguarda l ammissibilità di attribuzioni patrimoniali a favore di soggetti terzi che operano sul territorio comunale al fine di consentire lo svolgimento di attività che presentano un rilevante interesse anche per l amministrazione locale o per la comunità insediata sul territorio sul quale insiste l ente. 4. Così inquadrata la fattispecie astratta, questa Sezione regionale ritiene che il quesito meriti risposta affermativa, per le ragioni e con le precisazioni che seguono. 4.1 In ordine all ammissibilità di un contributo a fondo perduto a favore di una scuola per l infanzia privata, ex IPAB, per la ristrutturazione di un istituto per l infanzia privato, la Corte dei
5 conti si è già espressa favorevolmente con la deliberazione n. 35/2007 della Sezione regionale per la Lombardia, peraltro richiamata espressamente nella richiesta di parere che qui si riscontra. Poiché la fattispecie astratta esaminata dalla menzionata deliberazione risulta coincidente con quella oggetto della richiesta di parere da parte del Comune di Cupra Marittima, non si rinvengono elementi che inducano all adozione di una soluzione diversa da quella adottata nella ripetuta deliberazione n. 35/2007 (che, peraltro, conferma un orientamento della medesima Sezione ormai consolidato). 4.2 Per completezza, appare necessario soggiungere che resta compito precipuo dell Ente locale accertare la sussistenza delle condizioni di regolarità e legittimità della concessione del contributo in parola nella specifica fattispecie - anche in relazione ai regolamenti ed agli eventuali atti generali in materia di contributi emanati dall Ente stesso. E necessario, in proposito, accertare che siano rispettate le seguenti condizioni: a. sia verificato il rispetto dei parametri di legge previsti dal patto di stabilità interno applicabile ratione temporis. Infatti, il Comune di Cupra Marittima, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, rientra nell ambito di applicazione del patto, ai sensi dell art. 1, comma 676, della l. 27 dicembre 2006, n. 296;
6 b. non sia pregiudicato né il rispetto del principio del pareggio finanziario né la salvaguardia degli equilibri di bilancio (artt. 162 e 193 del T.U.E.L.); c. la concessione del contributo deve essere adeguatamente motivata e preceduta da una valutazione discrezionale in ordine alla soddisfazione degli interessi pubblici coinvolti; d. l erogazione sia condizionata all adozione di opportune cautele e garanzie, idonee ad assicurare nel tempo la possibilità per il Comune di vigilare sulla effettiva destinazione delle somme alle finalità di pubblico interesse in ragione delle quali sia stata autorizzata l erogazione stessa. 5. Conclusivamente, questa Sezione regionale ritiene che al quesito sopra illustrato possa essere fornita risposta favorevole, nei termini sopra precisati. P.Q.M. Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. La deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Cupra Marittima. Così deliberato nella Camera di consiglio del 30 aprile 2008. L estensore f.to Saverio Galasso Il Presidente f.to Giuseppe Ranucci Depositata in Segreteria in data 19 maggio 2008 Il Direttore della Segreteria (f.to Carlo Serra)