Regolamento attività barbiere e parrucchiere



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Regolamento attività barbiere e parrucchiere Adottato con delibera C.C. n. 6793/458 del 20.12.2000 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Oggetto del regolamento Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane Svolgimento dell attività Commissione Comunale Rilascio dell'autorizzazione Intestazione dell'autorizzazione Domande e relativa documentazione Subingresso Istruttoria Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe Sospensione Decadenza Revoca Adeguamento Norme igienico sanitarie Vigilanza e sanzioni Orario Criteri per i trasferimenti di autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento Criteri per i rilasci di nuove autorizzazioni Rinvio alle leggi Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Le attività di barbiere, parrucchiere (comunque denominato), siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, sono disciplinate nel territorio comunale dalla legge 14.02.1963 n. 161 come modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 e dalle disposizioni del presente regolamento. 2. E' esclusa qualsiasi attività propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, regolate dal R.D. n. 1265/34 (T.U. delle leggi sanitarie) e successive modifiche ed integrazioni. 3. L attività del barbiere è esercitata esclusivamente su persona maschile e consiste nel taglio della barba e dei capelli ed in servizi complementari. 4. L attività del parrucchiere è esercitata indifferentemente su uomo o su donna e comprende il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e igienico del cuoio capelluto. 5. Sono escluse da entrambe le categorie di attività di cui sopra il trapianto e l'impiantologia. Art. 2 - Iscrizione all Albo Provinciale delle imprese artigiane 1. Chiunque intenda esercitare professionalmente le attività di barbiere o parrucchiere deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443; le imprese societarie non aventi i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.443, sono tenute a costituirsi secondo le norme vigenti e a iscriversi nel Registro delle Imprese.

Art. 3 - Svolgimento dell attività 1. Lo svolgimento delle attività di barbiere o parrucchiere, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono subordinate al possesso della qualificazione professionale di cui alla Legge 14.02.1963 n. 161 come modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 e dell autorizzazione amministrativa prevista dal presente Regolamento. 2. La qualificazione professionale deve essere posseduta da parte del richiedente l'autorizzazione per le imprese individuali, ovvero, in caso di società, rispettivamente da parte della maggioranza dei soci per le società aventi i requisiti di cui alla Legge n.443/1985, e da parte del direttore dell'azienda in caso di imprese non aventi i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985. 3. I locali in cui viene svolta l attività devono risultare conformi alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza ed igienico sanitaria. Non è ammesso lo svolgimento dell attività in forma ambulante o presso il domicilio degli utenti, salvo che tale attività sia eccezionalmente esercitata a favore di persone portatrici di handicap, di persone che per ragioni di salute sono impossibilitate a recarsi presso l esercizio o per particolari e straordinarie occasioni. In questo caso l attività deve essere svolta da soggetto in possesso di qualificazione professionale e di autorizzazione amministrativa rilasciata per locale in sede fissa. 4. L attività di barbiere o parrucchiere, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, può essere svolta anche unitamente all attività di estetista nella medesima sede, sempre che sussistano i requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività, nonché le autorizzazioni previste dalla Legge n.161/1963, come modificata dalla Legge n.1142/1970 e dalla Legge n.1/1990. 5. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Art. 4 - Commissione Comunale (La Commissione è stata soppressa con Atto C.C. 3280/244 del 29.06.01) [ 1. La composizione della Commissione Comunale competente in materia è quella di cui all'art.2 bis della Legge 23.12.1970 n.1142; il Segretario è un dipendente comunale designato dal Presidente e redige il verbale della seduta. 2. La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione comunale: a) in materia di proposta dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni; b) sulle domande di nuovo rilascio di autorizzazione e di trasferimento di sede; c) sull'adozione del Regolamento dell attività di barbiere e parrucchiere e sulle eventuali modifiche. 3. La riunione della Commissione è valida se sono presenti almeno 3 membri. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione. 4. Qualora non sia raggiunto il numero legale previsto per la validità della riunione il presidente è tenuto ad aggiornare la seduta, fermo stando che l Amministrazione Comunale è, comunque, tenuta a provvedere sulle domande presentate entro i termini previsti dal regolamento. 5. La Commissione dura in carica 5 anni computati dalla data della sua istituzione con deliberazione della Giunta Comunale.] Art. 5 - Rilascio dell autorizzazione 1. Chiunque intenda esercitare le attività di cui al presente regolamento deve preventivamente munirsi di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Dirigente del Comune competente per materia valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato: a) all'accertamento della conformità dei locali alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria e alle disposizioni del presente regolamento; b) all'accertamento della qualificazione professionale di barbiere o parrucchiere (che si intende conseguita secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 2 lettera C della Legge 23.12.1970 n.1142); c) al possesso da parte dell impresa dei requisiti di cui alla legge n.443/1985 (le imprese societarie non aventi i requisiti di cui alla Legge n.443/1985 sono tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);

d) all accertamento della distanza minima prevista negli articoli seguenti con le eccezioni ivi previste. Art. 6 - Intestazione dell'autorizzazione 1. Un'impresa individuale non può essere titolare di più di una autorizzazione di cui al presente Regolamento. Un'impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n.443/1985 può essere titolare di più autorizzazioni pari a quanti sono i soci in possesso di qualificazione professionale, a condizione che in ciascun esercizio operi un socio in possesso di qualificazione professionale a cui è affidata la direzione di tale esercizio. Un'impresa societaria non avente i requisiti di cui alla Legge n.443/1985, può essere titolare di più autorizzazioni, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualificazione professionale. 2. L'autorizzazione comunale deve essere intestata: a) al titolare (se ditta individuale), b) alla società (con indicazione del socio e/o soci in possesso della qualificazione professionale nel caso di società avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985); c) alla società (con indicazione del direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale nel caso di società non avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985). 3. Nello stesso locale o in locali comunicanti possono essere concentrate anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc...), fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria. 4. Le autorizzazioni di barbiere o parrucchiere hanno carattere permanente; non è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni stagionali. Art. 7 - Domande e relativa documentazione 1. Colui che intende: a) chiedere una nuova autorizzazione b) trasferire l'esercizio in nuovi locali c) subentrare nella titolarità di una autorizzazione esistente deve presentare una domanda in carta legale indirizzata all Amministrazione Comunale su apposita modulistica predisposta dal Servizio Commercio-Licenze. La domanda deve contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dell'esercizio, il tipo di attività che si intende esercitare, il codice fiscale. Nella stessa domanda devono essere rese le dichiarazioni del caso in ordine alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l esercizio dell attività e allegate le documentazioni prescritte dalla modulistica. 2. Qualora il richiedente sia un'impresa societaria non avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985, la domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda e la sua dichiarazione di accettazione dell incarico. 3. Nei casi di cessazione/cessione dell attività il titolo autorizzatorio deve essere restituito all'amministrazione Comunale. 4. Nei casi di : a) modifica della ragione sociale; b) trasformazione dei patti sociali con o senza ingresso/uscita di soci; c) sostituzione della persona cui è affidata la direzione dell azienda nei casi di società non aventi i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985; d) modifica dei locali (ampliamento, riduzione) l intestatario è tenuto a comunicare entro 60 giorni la modifica intervenuta. Le modifiche di cui sopra non sono soggette ad autorizzazione e comportano esclusivamente una variazione dell autorizzazione a cui l Amministrazione Comunale dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, sempre che permangano le altre condizioni e i requisiti per l esercizio dell attività. Art. 8 - Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il subentrante per atto tra vii o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale può continuare l attività del dante causa solo dopo aver richiesto l'autorizzazione all Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla data di acquisizione del titolo, fatto sempre salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte in possesso della qualificazione professionale deve iniziare l attività entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo. Qualora non inizi l attività entro il termine di cui sopra decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità. 3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare la sospensione dell attività per un periodo di anni 1 computato dalla data del decesso trascorso il quale, se non sono intervenute proroghe per comprovata necessità o se non è intervenuta la cessione d azienda si procede d ufficio con la decadenza dell autorizzazione. 4. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso di qualificazione professionale deve richiedere il subentro entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell azienda e non può iniziare l attività, né può cedere ad altri l'azienda in questa fase; se non consegue la qualificazione professionale entro 6 mesi dalla data di acquisto del titolo decade dal diritto di continuare l attività del dante causa, salvo proroga nel caso di comprovata necessità; se consegue la qualificazione professionale entro il termine di cui sopra deve iniziare l attività entro 6 mesi dalla data di conseguimento della qualificazione professionale, pena la decadenza dal diritto di continuare l attività del dante causa. 5. Nei casi di subingresso con prosecuzione dell attività negli stessi locali del dante causa, il subentrante è tenuto a prestare ossequio a tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, fatta eccezione per le disposizioni relative alla distanza fra esercizi e per le disposizioni relative al minimo di superficie che si applicano solo nei casi di nuovo rilascio e di trasferimento. In tutti i casi di subingresso di cui sopra regolarmente documentati il subentrante può continuare immediatamente l attività. Art. 9 - Istruttoria 1. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. a) Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale dei procedimenti amministrativi nei casi di irregolarità o incompletezza delle domande. 2. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. In caso di accoglimento della domanda il materiale rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione all'ufficio comunale entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento dei documenti mancanti, salvo proroga in caso di comprovata necessità; scaduto il termine il provvedimento di accoglimento viene dichiarato decaduto e il procedimento si conclude con l archiviazione. 4. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l attività deve essere iniziata, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la decadenza. Art. 10 - Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe 1. Il titolo autorizzatorio, unitamente alle tariffe, devono essere esposti nei locali in cui si svolge l attività, in modo ben visibile. Art. 11 - Sospensione 1. Qualora si verifichino cause di forza maggiore che impediscano la continuazione dell attività per un periodo superiore ai 30 giorni il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione. Il titolare ha diritto a sospendere l attività per un periodo massimo di 12 mesi, salvo proroghe in caso di comprovata necessità. 2. Il periodo feriale (non superiore ai 30 gg.) non va comunicato all'amministrazione comunale.

3. Qualora il locale o l esercizio dell attività non risulti conforme alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria, l Amministrazione Comunale può sospendere l autorizzazione con conseguente chiusura temporanea dell esercizio. 4. L Amministrazione Comunale può sospendere l autorizzazione con conseguente chiusura temporanea dell esercizio nel caso di recidiva nella violazione delle disposizioni del presente regolamento e di quelle attinenti agli orari fino a un massimo di 6 mesi. Art. 12 - Decadenza 1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta: a) qualora il titolare del provvedimento di accoglimento non presenti i documenti mancanti entro i termini prefissati; b) qualora il titolare dell'autorizzazione sospenda per un periodo superiore a 12 mesi l attività; c) qualora il titolare non risulti più in possesso della qualificazione professionale; d) qualora il titolare non inizi l attività entro 30 giorni dalla data di rilascio dell autorizzazione. Art. 13 - Revoca 1. L'autorizzazione è revocata: a) qualora il titolare non provveda entro il termine fissato dall Amministrazione Comunale agli adeguamenti necessari per conformare i locali e/o l attività alla normativa urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria. b) nei casi di recidiva nelle violazioni alle disposizioni del presente regolamento. Art. 14 - Adeguamento 1. Gli operatori esistenti alla data di approvazione del presente regolamento dovranno adeguare i locali, le attrezzature e l esercizio dell attività con le modalità e i termini previsti nel Regolamento comunale d Igiene. Art. 15 - Norme igienico-sanitarie 1. Si rinvia alle disposizioni di legge e a quelle del Regolamento comunale d Igiene Art. 16 - Vigilanza e sanzioni 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altro organo competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si rinvia alle sanzioni previste in via generale per le violazioni ai Regolamenti comunali. 2. Oltre alle sanzioni indicate nel 1 comma l Amministrazione Comunale può adottare i seguenti provvedimenti, per i casi di recidiva e in ordine di gravità: a) diffida; b) sospensione dell autorizzazione con chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di mesi sei; c) revoca dell'autorizzazione. Nel caso di attività esercitata senza autorizzazione oltre alla sanzione (pecuniaria) è disposta dall Amministrazione Comunale l immediata cessazione dell attività e la contestuale comunicazione al Presidente della Commissione Provinciale per l Artigianato. 3. Per le violazioni in materia urbanistica, edilizia, tecnico/impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria si applicano le disposizioni vigenti in materia. 4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui sopra, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni d'igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati i provvedimenti d'ufficio sulla base di quanto disposto nel Regolamento comunale d Igiene.

Art. 17 - Orario 1. L'orario è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza, sentito il parere delle associazioni di categoria. Il cartello indicante l'orario prescelto deve essere visibile all'esterno dell'esercizio secondo le modalità e le forme di cui all'ordinanza sopraindicata. Art. 18 - Criteri per i trasferimenti di autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento 1. L'autorizzazione al trasferimento degli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento può essere rilasciata a condizione che tra il nuovo locale individuato e gli altri esercizi intercorra una distanza minima non inferiore a metri 20, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. La distanza minima deve essere calcolata dai rispettivi centri delle porte d ingresso sul percorso stradale più breve che unisce i due esercizi indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. Per percorso stradale si intendono strade pubbliche, strade private, strade private di uso pubblico. 2. Il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, ecc...) nonché la tipologia dell attività (barbiere, parrucchiera) è ininfluente ai fini del calcolo della distanza e del rilascio dell autorizzazione al trasferimento. 3. Nei casi di forza maggiore che non consentano la prosecuzione dell attività, è consentito rilasciare autorizzazioni per il trasferimento temporaneo in deroga alle distanze minime per un periodo non superiore a 12 mesi. Art. 19 - Criteri per i rilasci di nuove autorizzazioni 1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è prioritariamente subordinato al rispetto di una distanza minima di metri 270 che deve intercorrere fra il centro della porta d'ingresso dell esercizio esistente e il centro della porta d'ingresso della nuova attività calcolata sul percorso stradale (come definito nell art.18 c.1) più breve che unisce i due esercizi indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. Il rilascio di: a) nuove autorizzazioni b) trasferimento di autorizzazioni esistenti in Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Piazza Martiri della Libertà, Corso Mazzini fino all incrocio con Via Cavour, Corso Saffi, Corso Matteotti, Corso Garibaldi fino a Viale IV Novembre è subordinato alla distanza minima di metri 20 che deve intercorrere fra il centro della porta d ingresso dell esercizio esistente e il centro della porta d ingresso della nuova attività calcolata sul percorso stradale (come definito nell art.18 c.1) più breve che unisce i due esercizi indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. 2. Il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, affitto ecc.) nei casi di nuovo rilascio nonché la tipologia dell attività (barbiere, parrucchiera) è ininfluente ai fini del calcolo delle distanze e del rilascio dell autorizzazione. 3. Nei casi di nuovo rilascio il titolare dopo 5 anni di effettivo esercizio di attività ha diritto a trasferire l attività in altri locali osservando la distanza minima di 20 metri. 4. Nei centri commerciali, negli ospedali e nelle residenze assistite per anziani, il rilascio delle autorizzazioni non è sottoposto alla verifica delle distanze. Art. 20 - Rinvio alle leggi 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 14.2.1963 n.161 come modificata ed integrata dalle Leggi 23.12.1970 n.1142 e 29 ottobre 1984 n. 735 in quanto applicabili. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale barbieri, parrucchieri e mestieri affini di cui agli atti C.C. n. 199/2326 del 22.3.1984 e n. 699/6987 del 13.9.1984 e successive modifiche ed integrazioni.