Condizioni d acquisto della Andretta Fruchtimport GmbH



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Condizioni d acquisto della Andretta Fruchtimport GmbH Per l uso con aziende Situazione 01.08.2014 1 Campo di applicazione (1) Trovano esclusiva applicazione le presenti condizioni d acquisto; non riconosciamo condizioni di contratto di tenore diverso, salvo la nostra esplicita approvazione scritta della loro validità. Le presenti condizioni d acquisto trovano applicazione anche laddove noi, pur essendo a conoscenza di condizioni di contratto del fornitore diverse, ne accettiamo senza riserva una fornitura. (2) Le presenti condizioni di contratto trovano piena applicazione nel rapporto con aziende, soprattutto per tutti i negozi giuridici e per tutte le prestazioni, nonché come accordo quadro per tutti gli ulteriori negozi giuridici con il fornitore. (3) Accordi individuali scritti con il fornitore hanno priorità sulle presenti condizioni d acquisto. Le deroghe agli accordi individuali scritti con il fornitore necessitano della nostra espressa approvazione scritta. 2 Offerta e stipulazione del contratto (1) Le offerte del fornitore sono gratuite. (2) Il fornitore può accettare la nostra offerta soltanto in forma immediata. Una fornitura dietro nostro ordine vale salvo esplicite riserve scritte come accettazione incondizionata da parte del fornitore. (3) I nostri ordini e le conferme d ordine, nonché la documentazione trasmessa devono essere trattati con la massima riservatezza nei confronti di terzi. 3 Prezzi e modalità di pagamento (1) Vale in modo vincolante il prezzo indicato nel nostro ordine o nella relativa conferma d ordine. Il prezzo concordato si intende IVA esclusa (ma prima di eventuali condizioni) e include tutti gli imballaggi. Tutte le spese di smaltimento, soprattutto i costi derivanti dal decreto sugli imballaggi, per esempio per il sistema duale ( Punto verde ), sono a carico del fornitore. (2) Possiamo evadere le fatture solo se corrispondono alle indicazioni del nostro ordine e alle norme di legge, se quindi contengono in particolare il periodo delle prestazioni e il codice fiscale. Tutte le fatture devono riportare la targa del camion che effettua il trasporto e il numero d ordine indicato nella nostra ordinazione. Eventuali ritardi dovuti all inosservanza di detti obblighi sono a carico del fornitore, se il medesimo non dimostra che la violazione dell obbligo non è a lui imputabile. ANDRETTA Fruchtimport GmbH, sede Stoccarda, iscritta: pretura di Stoccarda, HRB 1832 4, DE 184 455 244 Amministratori delegati: Helge Franceschetti, Dr. Annamaria Andretta, Carlo Franceschetti Banche: Untertürkheimer Volksbank 2 417 066 (CAB 600 603 96), Landesbank BW 2 255 255 (CAB 600 501 01), Deutsche Bank AG Stuttgart 1 112 309 (CAB 600 700 70), Postbank Stuttgart 122 29-702 (CAB 600 100 70), Hypovereinsbank Stuttgart 4 340 379 603 (CAB 600 202 90) ANDRETTA Fruchtimport GmbH, Langwiesenweg 30, 70 327 Stuttgart, Tel: +49 (0)711-16 81 0, Fax: +49 (0)711-16 81 290, info@andretta-stuttgart.de

(3) Se il fornitore addebita a torto forniture, ha l obbligo di emettere immediatamente una relativa nota di accredito. Se il fornitore non emette tempestivamente nota di accredito, siamo autorizzati ad emettere una relativa nota di addebito per chiudere contabilmente l operazione. Al posto della nota di addebito pari all importo fatturato ingiustamente, abbiamo il diritto di redigere un rendiconto indicato come tale, nel quale vengono indicate le merci effettivamente consegnate dal fornitore ai prezzi concordati ovvero, in caso di reclami per merce difettosa, valori opportunamente corretti. Con il rendiconto, l operazione viene altresì conclusa contabilmente. (4) Salvo altri accordi scritti, paghiamo il prezzo d acquisto addebitato regolarmente entro 45 (quarantacinque) giorni a partire dall arrivo della merce fornita correttamente e dal ricevimento della fattura. (5) Diritti di compensazione e di ritenzione ci competono nei limiti previsti dalla legge. Siamo autorizzati in particolare a compensare con crediti del fornitore qualsiasi credito derivante dal rapporto commerciale. 4 Consegna e messa a disposizione (1) E vincolante il termine di consegna indicato nel nostro ordine o nella relativa conferma d ordine. Salvo altri accordi scritti, il fornitore ha il dovere di effettuare la fornitura immediatamente dopo la richiesta, al punto di consegna indicato nel nostro ordine o nella relativa conferma d ordine. (2) Il fornitore ha il dovere di informarci tempestivamente per telefono e per iscritto se si verificano ovvero se il medesimo viene a conoscenza di circostanze che facciano temere il mancato rispetto del termine di consegna. (3) In caso di mora nella consegna, ci competono i diritti legali. Dopo la scadenza infruttuosa del termine di consegna, abbiamo in particolare il diritto di esigere un risarcimento danni al posto della prestazione e di recedere dal contratto. In caso di richiesta di risarcimento danni, il fornitore ha il diritto di dimostrare che la violazione dell obbligo non è a lui imputabile. (4) La consegna avviene a rischio e pericolo del fornitore. Salvo altri accordi scritti, la fornitura deve essere effettuata su euro-pallet oppure, laddove concordato in precedenza, su pallet di Düsseldorf. (5) Il rischio passa a noi dopo la consegna completa della merce su una rampa di scarico nell area della nostra azienda sul mercato all ingrosso di Stoccarda-Est, lo scarico e il controllo all accettazione merci. Se è concordata la consegna diretta a un cliente da noi indicato, il rischio passa a noi dopo la consegna completa della merce su una rampa di scarico nell area aziendale del cliente indicato, lo scarico e il controllo all accettazione merci. (6) Il fornitore ha l obbligo di annotare su tutti i documenti di spedizione e su tutte le bolle di consegna tutti i dati indicati nel nostro ordine o nella relativa conferma d ordine e la rispettiva targa del camion che effettua la consegna. Se omette detti dati, i ritardi nel disbrigo non sono imputabili a noi. 2

(7) Abbiamo il diritto di rifiutare l accettazione della merce non conforme ai requisiti descritti dettagliatamente al 7. (8) Tutti i documenti del fornitore connessi con la stipulazione del contratto e la fornitura, in modo particolare la conferma d ordine, i documenti di consegna e le fatture, devono contenere l indicazione che la merce del fornitore è certificata ai sensi della Global GAP. In assenza di una tale certificazione, questo motivo è sufficiente da solo ad autorizzarci, fermi restando altri diritti, a rifiutare l accettazione della merce e il relativo pagamento. (9) Le disposizioni stabilite nel presente paragrafo per la fornitura e il termine di consegna trovano analoga applicazione per la messa a disposizione e il termine della messa a disposizione presso un punto di ritiro indicato nel nostro ordine o nella relativa conferma d ordine, ferme restando le norme sulla sopportazione e il trapasso del rischio ai sensi dei comma 4 e 5. 5 Denuncia dei vizi e garanzia per difetti del prodotto (1) Il nostro obbligo legale per il controllo e la denuncia dei vizi inizia solo quando la merce ordinata è stata scaricata completamente alla nostra rampa di scarico sul mercato all ingrosso di Stoccarda-Est o sul terreno del cliente da noi indicato. Una denuncia viene considerata sporta per tempo se è stata spedita per iscritto, via fax o e-mail, all ultimo indirizzo a noi conosciuto del fornitore, entro un termine di tre giorni lavorativi successivi allo scarico completo della merce e, in caso di vizi occulti, entro tre giorni lavorativi dalla loro scoperta. (2) Prima della consegna, il fornitore deve richiamare per iscritto la nostra attenzione su tutti i rischi che si devono tenere in conto quando si usa il prodotto. Se entro il termine di garanzia legale si presenta un difetto, spetta al fornitore l onere di dimostrare che tale difetto non esisteva all atto della consegna. (3) I diritti di garanzia legali ci competono integralmente. Abbiamo in particolare il diritto di esigere a nostra scelta dal fornitore l eliminazione del vizio o la fornitura di merce nuova. In caso di pericolo imminente o se si è in presenza di una particolare urgenza, siamo autorizzati a procedere in proprio all eliminazione del vizio a spese del fornitore. Si è in presenza di particolare urgenza se, in virtù di obblighi contrattuali, dobbiamo garantire la consegna, la lavorazione o la trasformazione della merce fornita entro un termine che esclude una fornitura supplementare in tempo utile da parte del fornitore. Siamo inoltre autorizzati all eliminazione in proprio dei vizi per minimizzare eventuali danni. Oltre al diritto di recesso, è fatto salvo il diritto di risarcimento danni, in particolare al risarcimento danni al posto della prestazione. Il risarcimento danni comprende anche il danno derivante da un acquisto di rimpiazzo. (4) Il fornitore risponde sia dei danni che sorgono in seguito a un difetto della merce (danni da vizi), sia di quelli che, a causa dei vizi, si verificano su altri beni giuridici nostri o di terzi (danni generati da vizi). Indipendentemente dal grado di responsabilità del venditore, il diritto di risarcimento danni si estende anche al rimborso del mancato margine di utile e al risarcimento di tutti i danni che dobbiamo risarcire a terzi in virtù di obblighi legali o contrattuali. 3

6 Responsabilità da prodotto (1) Il fornitore ha il dovere di dotare la sua fornitura di istruzioni per l uso e avvertenze nella sua lingua nazionale e in lingua tedesca, che consentano un uso sicuro della merce fornita. Tali avvertenze devono essere applicate ad ogni fornitura, in forma appropriata, direttamente sulla merce o sui pallet, e comunque quanto meno sui documenti di accompagnamento. (2) Se veniamo chiamati a rispondere a causa della merce fornita dal fornitore, indipendentemente da un eventuale responsabilità, il fornitore si impegna a risarcire tutti i danni da noi subiti e le spese da noi sostenute in virtù della responsabilità, comprese le spese pregiudiziali e giudiziali per l esercizio dei diritti nonché le spese sostenute per i periti. A tale riguardo abbiamo inoltre il diritto di compensare questi crediti con quelli del fornitore. (3) Se il fornitore è responsabile di un danno da prodotto, ha il dovere di esonerarci da diritti di risarcimento danni di terzi, nella misura in cui la causa risiede nel suo campo di dominio od organizzativo e il medesimo risponde in proprio nel rapporto con terzi. (4) Il fornitore si impegna a stipulare un assicurazione di responsabilità civile del fabbricante o venditore del prodotto, del tipo e dell ammontare che ci si può normalmente aspettare nei leali rapporti d affari, e tuttavia almeno per l ammontare di due milioni di Euro per ogni danno a persone o danno materiale. Su nostra richiesta, il fornitore ha il dovere di fornire la prova documentata dell assicurazione. I nostri diritti di risarcimento danni nei confronti del fornitore non vengono limitati dal tipo e dall ammontare dell assicurazione da lui stipulata. (5) Se in virtù della responsabilità da prodotto dovessimo o potessimo essere coinvolti in una controversia legale con un terzo, il fornitore ha il dovere di subentrare o di intervenire nella causa, se la causa della responsabilità da prodotto sostenuta dal terzo rientra nel suo campo di dominio od organizzativo. 7 Sicurezza della circolazione della merce, specifiche del prodotto (1) Il fornitore garantisce che le sue forniture soddisfano tutte le richieste legali della Repubblica Federale Tedesca, dell Unione Europea e di tutti i Paesi di destinazione indicati nel nostro ordine e che non violano diritti di terzi. Detto obbligo comprende, senza essere a ciò limitato, composizione, qualità, imballaggio, dichiarazione, denominazione del prodotto e specifiche della merce nonché le relative traduzioni e tutte le norme riguardanti la legislazione sugli alimenti e la loro marcatura, comprese le direttive dell Unione Europea. In caso di dubbi vale il testo legislativo o normativo nella lingua originale. (2) Per la garanzia dei requisiti indicati al comma 1 e della qualità della sua merce, il fornitore ha il dovere di programmare, attuare, verificare e documentare sistematicamente misure organizzative. Su richiesta, il fornitore si impegna a dare in qualsiasi momento la possibilità a noi ovvero a incaricati da noi nominati, anche senza preavviso, di raccogliere informazioni sul rispetto dei suddetti obblighi anche nelle sue aree agricole di produzione e nei suoi locali di produzione, di stoccaggio e aziendali. Il fornitore si impegna, dietro semplice richiesta, a presentare in qualsiasi momento una documentazione scritta relativa alle misure da lui prese per la garanzia della qualità. Detto obbligo del fornitore si estende come tutti i suddetti doveri anche ai subfornitori o fornitori a monte dei quali il fornitore si avvalga. Il fornitore 4

deve trasmettere gli obblighi sussistenti nei nostri confronti agli eventuali subfornitori o fornitori a monte. (3) Il fornitore ha il dovere di firmare un contratto di fornitura e di rispettare gli obblighi da esso derivanti (il contratto di fornitura viene inviato su richiesta). (4) Su richiesta, il fornitore ha il dovere di presentarci una perizia di esperti, redatta a sue spese, relativa al rispetto delle norme di legge e della qualità delle merci ordinate concordata per contratto e in particolare del contratto di fornitura. Il fornitore ha in particolare il dovere di dimostrare in forma documentata e univoca la rintracciabilità della merce fino alla coltivazione e la certificazione Global GAP della merce. (5) Il fornitore ha il dovere di rispettare per ogni fornitura i requisiti delle nostre specifiche del prodotto (vengono inviate su richiesta se non conosciute). Salvo altri espliciti accordi scritti, il fornitore garantisce che, nelle sue forniture ovvero forniture parziali, tutte le norme di legge, i requisiti del contratto di fornitura e delle specifiche del prodotto vengono rispettati. Se la merce consegnata non soddisfa detti requisiti, siamo autorizzati, anche senza preavviso, a recedere dal contratto e ad esigere una penale convenzionale pari al 20% forfettario del nostro prezzo d acquisto, fatto salvo il caso in cui siamo in grado di dimostrare di aver subito un danno maggiore. Ciò riguarda in modo particolare le spese per l eliminazione del difetto e i costi sostenuti per i danni generati dal vizio. È fatto salvo il diritto del fornitore di dimostrare che non si sono verificati danni o solo danni minori. (6) Il fornitore ha l obbligo, su nostra richiesta, di dimostrare il rispetto di tutte le norme riguardanti la legislazione sugli alimenti, le direttive del contratto di fornitura e le specifiche del cliente, soprattutto le quantità di residui di anticrittogamici e i fitofarmaci e le sostanze utilizzati sulla base di analisi di laboratorio secondo lo standard della QS GmbH. In assenza della prova, il fornitore ha il dovere, a prescindere da altri eventuali danni, di pagare come penale convenzionale il cinque percento del prezzo dell ordine, e comunque una penale minima di 1.000 EUR. In caso di mancato rispetto delle specifiche del cliente, la sanzione ammonta a 1.000 EUR per ciascuna violazione. In caso di violazione non sicura delle quantità massime di residui previste per legge, la sanzione ammonta a 1.500 EUR per ciascuna violazione. In caso di violazione sicura delle quantità massime di residui previste per legge, la sanzione ammonta a 2.000 EUR per ciascuna violazione. Nel caso di una possibile minaccia per la salute dei consumatori, la sanzione ammonta a 3.000 EUR per ciascun caso. Ciò non pregiudica il diritto di rivendicazione di un danno maggiore, fatto salvo il caso in cui il fornitore dimostri che non si sono verificati danni o solo danni minori. (7) Abbiamo il diritto di esigere dal fornitore controlli della merce da effettuarsi immediatamente prima della consegna. Qualora il fornitore non provveda a soddisfare la richiesta entro tre giorni dal suo arrivo, siamo autorizzati, senza preavviso, a esaminare la merce a spese del fornitore. (8) Il fornitore si impegna a sollevarci da tutti i diritti di terzi, comprese tutte le spese ad essi connesse, che vengono fatti valere nei nostri confronti a causa del mancato rispetto delle suddette richieste, in modo particolare delle norme riguardanti la legislazione sugli alimenti, del contratto di fornitura e delle specifiche del cliente. (9) Ferme restando le precedenti direttive, abbiamo in qualsiasi momento il diritto di effettuare anche più volte personalmente o con esperti da noi incaricati, controlli presso il 5

fornitore e di accedere a questo scopo, anche senza preavviso, alle aree di produzione agricole nonché ai locali di produzione, commerciali e di magazzino. Se durante i suddetti controlli si dovessero riscontrare violazioni degli obblighi del fornitore, quest ultimo è obbligato a farsi carico delle spese di tali controlli. (10) Durante i controlli, effettuati ad intervalli regolari dai clienti finali, di aziende biologiche, conformemente al contratto di fornitura o alle specifiche del cliente, salvo diversi accordi scritti le spese vengono sostenute da entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà. (11) Se veniamo chiamati a rispondere da un terzo a causa della violazione di norme di legge vigenti nella Repubblica Federale Tedesca o in un altro Paese di destinazione indicato nell ordine ovvero per la violazione delle direttive del contratto di fornitura o delle specifiche del cliente, il fornitore ha il dovere di esonerarci da dette rivendicazioni alla prima richiesta scritta. Prima di prendere accordi con un terzo in un simile caso, provvederemo a informare il fornitore. (12) Se il fornitore viola dette norme di legge o le direttive del contratto di fornitura ovvero le specifiche del cliente e noi o il nostro cliente siamo per questo obbligati a ritirare la merce, il fornitore si impegna a ritirare la merce a sue spese e a farsi carico di tutte le spese connesse al ritiro. 8 Codice a barre/numero PLU/ Simbolo Punto verde /Numero GGN (1) Salvo altri accordi scritti, il fornitore si impegna a fornire la sua merce senza codice a barre e/o numero PLU. Se, contrariamente a detto obbligo, il fornitore consegna la merce con codice a barre e/o numero PLU, siamo autorizzati, senza preavviso, a eliminare il codice a barre e/o il numero PLU a spese del fornitore. (2) Solo in forza di un esplicito accordo scritto il fornitore è autorizzato e obbligato a fornirci su nostra richiesta la merce ordinata con codice a barre e/o numero PLU da noi indicato. In questo caso il fornitore garantisce che la qualità del codice a barre corrisponda alle nostre indicazioni e a tutte le norme DIN pertinenti, con particolare riguardo alle norme CEN-ANSI DIN EN 1635 e DIN EN 797. (3) Le confezioni per i consumatori devono riportare in modo chiaramente visibile il simbolo Punto verde, salvo diversamente concordato diversamente per iscritto. Se, contrariamente a detto obbligo, il fornitore consegna la merce senza il simbolo Punto verde applicato in modo ben visibile, siamo autorizzati, senza preavviso, ad applicare in modo visibile il simbolo Punto verde a spese del fornitore. (4) Il fornitore si impegna ad applicare su tutte le merci il numero GLOBALGAP (GGN) centrale. In caso di merce preconfezionata, il GGN deve essere applicato in modo visibile sulla confezione e in caso di merce sfusa, sul cartone o sul plateau. Con l applicazione, il fornitore garantisce la validità del certificato conformemente al sito Internet della GLOBALGAP (https://database.globalgap.org). Il GGN deve essere applicato come sequenza numerica (non come codice a barre) e deve essere preceduto dalle lettere GGN. Qualora più produttori siano imballati in un unità di confezionamento, il GGN di ciascun 6

produttore deve essere indicato sull etichetta in modo corrispondente. Se, contrariamente a detto obbligo, il fornitore consegna senza GGN completo e valido, siamo autorizzati, senza preavviso, ad applicare il GGN a spese del fornitore. In aggiunta, deve risultare evidente dalla banca dati online che né la Germania né un altro Stato Membro dell Ue o l Europa sono previsti come luogo di destinazione della merce (punti di controllo GlobalGAP CB 8.6.1 e CB 8.6.2). Per GlobalGAP è possibile aggiungere il paese di destinazione anche in un secondo momento! 9 Imballaggi da trasporto riutilizzabili di Interseroh Ciascun fornitore/confezionatore che, su incarico di Andretta Fruchtimport GmbH, consegna la propria merce ai nostri clienti in imballaggi da trasporto riutilizzabili di Interseroh è tenuto a rispettare quanto segue: ciascun imballaggio Interseroh può essere utilizzato esclusivamente per il trasporto e la presentazione di frutta e ortaggi per i nostri clienti; è fatto DIVIETO di applicare etichette adesive di qualsiasi tipo o scritte permanenti sugli imballaggi Interseroh; le etichette di carta o cartone vanno infilate negli appositi supporti; tali imballaggi vengono consegnati tramite lo spedizioniere incaricato da Interseroh su Europallet scambiabili che alla consegna devono essere messi a disposizione dello spedizioniere per lo scambio nella stessa qualità e quantità; le giacenze di imballaggi Interseroh vanno saldate ad ANDRETTA una volta alla settimana. Eventuali differenze vanno chiarite immediatamente; gli imballaggi Interseroh consegnati devono essere sottoposti tempestivamente ad un controllo della merce in arrivo. Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto ad ANDRETTA entro un giorno lavorativo dalla consegna. Se non viene presentato alcun reclamo, la consegna s intende priva di vizi; eventuali imballaggi Interseroh danneggiati o su cui sono state applicate etichette saranno ritirati da Interseroh in occasione della successiva consegna a spese del fornitore/confezionatore, a meno che questi non sia in grado di provare che gli imballaggi Interseroh erano già danneggiati o presentavano etichettate incollate all atto della consegna. In ogni caso è fatto obbligo di restituire gli imballaggi Interseroh danneggiati. Gli imballaggi Interseroh (danneggiati) non restituiti saranno messi in conto al fornitore/confezionatore al costo di 10 EUR al pezzo; Interseroh è autorizzata ad effettuare in qualsiasi momento l inventario presso il fornitore/confezionatore con un preavviso di cinque giorni lavorativi. Il fornitore/confezionatore deve assicurarsi che in tale data sia garantito l accesso; se, nel corso dell inventario, vengono rilevate da parte di Interseroh quantità mancanti o danni agli imballaggi dovuti al fornitore/confezionatore, allora quest ultimo è tenuto al pagamento del danno subito come segue: o per ogni imballaggio Interseroh mancante è fatto obbligo di pagare ad Andretta un risarcimento danni forfetario attualmente pari a 10 EUR, o per gli imballaggi Interseroh danneggiati verranno messi in conto i costi di riparazione o, nel caso in cui una riparazione non sia possibile, un risarcimento danni forfettario attualmente pari a 10 EUR, o gli imballaggi Interseroh con scritte ed etichette incollate sono da intendersi danneggiati ai sensi della presente disposizione, 7

ANDRETTA è autorizzata a rivedere, a propria discrezione, il risarcimento del danno forfetizzato così come sopra fissato per gli imballaggi Interseroh mancanti o danneggiati/incollati; al fornitore/confezionatore verranno messi tempestivamente in conto gli imballaggi consegnati da Interseroh; qualora la quantità messa in conto non coincida con quella fornita, il fornitore/confezionatore è tenuto a contestare il conteggio tempestivamente, tuttavia entro e non oltre 3 giorni lavorativi, presentando la bolla di consegna firmata. 10 Mora e recesso (1) In caso di mora nella consegna siamo autorizzati, salvo altri diritti e senza preavviso, a recedere dal contratto e ad esigere una penale convenzionale pari al 20% forfettario del prezzo d acquisto, fatto salvo il caso in cui dimostriamo al fornitore un danno maggiore. In caso di un tale recesso nei limiti consentiti dalla legge sono esclusi diritti del fornitore. (2) Se dopo la stipulazione del contratto si verifica un notevole peggioramento delle condizioni economiche del fornitore, tale da poter mettere in pericolo l adempimento dei nostri diritti, siamo autorizzati, fermi restando altri diritti, a recedere dal contratto. Un notevole peggioramento delle condizioni economiche del fornitore si presume se nei suoi confronti vengono prese misure di esecuzione forzata ovvero se il fornitore non adempie ai suoi obblighi di pagamento correnti. (3) Siamo inoltre autorizzati al recesso se nei confronti del fornitore viene presentata domanda di fallimento, viene aperta una procedura fallimentare ovvero se l apertura viene rifiutata per mancanza di massa. 11 Diritti di protezione (1) Il fornitore garantisce che la fornitura delle sue merci non viola diritti di terzi. Non siamo obbligati a verificare l esistenza di diritti di terzi sulla merce. Se terzi dovessero esercitare diritti sulle merci a noi fornite ovvero sulla loro fornitura a terzi, il fornitore deve esonerarci da tali diritti di terzi e subentrare nelle controversie legali. (2) Fermi restando altri diritti, in caso di una violazione da parte del fornitore dell obbligo di cui al comma 1, siamo autorizzati a recedere dal contratto conformemente alla disposizione del 9 ovvero a rifiutare il ritiro di altre merci, a rispedire al fornitore, a sue spese, le merci ritirate e, per quanto riguarda il prezzo d acquisto complessivo, a far valere un diritto di ritenzione, fino al chiarimento dei diritti da esercitare. (3) In caso di una violazione del comma 1, il fornitore ha il dovere di esonerarci da eventuali diritti di terzi. 12 Segretezza 8

(1) Il fornitore ha l obbligo di non rivelare a terzi tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell ambito di un ordine o di una fornitura, salvo espressa autorizzazione scritta da parte nostra alla trasmissione di informazioni. (2) L obbligo di segretezza vale anche dopo la scadenza del contratto. (3) Dopo la scadenza del contratto il fornitore ha il dovere di restituire tutto il materiale informativo e i documenti ricevuti da noi. Al fornitore non compete alcun diritto di ritenzione. (4) Se il fornitore viola l obbligo di segretezza, anche dopo la scadenza del contratto è obbligato al pagamento di una penale convenzionale pari a 50.000,- per ogni singolo caso, escludendo il vincolo della continuazione. Ciò non esclude la rivendicazione di un danno ulteriore. 13 Luogo di adempimento, scelta del diritto e foro competente (1) Luogo d adempimento per tutte le prestazioni e controprestazioni del contratto di compravendita è Stoccarda. (2) Per i contratti stipulati con il fornitore trova applicazione il diritto tedesco. La validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG), della Convenzione Unidroit, delle condizioni del codice COFREUROP nonché le norme di conflitto del diritto privato internazionale viene esclusa. (3) Il foro competente per tutte le controversie con il fornitore connesse ai contratti è la pretura di 70190 Stoccarda e il tribunale di prima istanza di 70182 Stoccarda. Abbiamo comunque il diritto di citare in giudizio il fornitore anche presso la sua residenza. 9