CORSI ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



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CORSI ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TITOLO I - Principi comuni Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro SEZIONE IV Formazione, informazione e addestramento T.U. - D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 Art. 36 - Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (n. 64, Allegato VII, pt. 7.4), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi

SEGUE: CORSI ANTINCENDIO MINISTERO DELL INTERNO CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio 1.All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto. 2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7. 3. I lavoratori designati ai sensi del comma l, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX. ALLEGATO VII D. M. 10/03/1998 N. 64 INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 7.4. Esercitazioni antincendio Nei luoghi di lavoro ove,, ricorre l obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. ALLEGATO IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL ATTIVITA 9.1 Generalità I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio. 9.5 - Contenuti dei corsi di formazione Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) 1. l'incendio e la prevenzione (1 ora). - Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali. 2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora). - Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi. 3. Esercitazioni pratiche (2 ore). - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica.

SEGUE: CORSI ANTINCENDIO Segue ALLEGATO IX Segue: D.M. 10/03/1998 N. 64 Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 1. L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore). - Principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore). - Le principali misure di protezione contro gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i vigili del fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza. 3. Esercitazioni pratiche (3 ore). - Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore). 1. L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) - Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 2. La protezione antincendio (4 ore) - Misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di sicurezza. 3. Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) - Procedure da adottare quando si scopre un incendio; - procedure da adottare in caso di allarme; - modalità di evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative. 4. Esercitazioni pratiche (4 ore). - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

AGGIORNAMENTO CORSI ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE FORMAZIONE ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE. CORSI DI AGGIORNAMENTO. Com'è noto il D.lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze. Poiché sempre più numerose sono le richieste di attivazione dei medesimi corsi, sia da parte degli Enti esterni che dal territorio, la scrivente Direzione, acquisito il parere della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica per quanto di competenza, trasmette in allegato il programma, i contenuti e la durata dei predetti corsi distinti per tipologia di rischio ai fini di un uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale. Corso A: Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio basso (durata 2 ore) Esercitazioni pratiche (2 ore): - Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione. Circolare 23 /02/2011 N. 12653 Corso B: Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio medio (durata 5 ore) 1) L'incendio e la prevenzione (1 ora) - Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali. 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (1 ora) - Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi. 3) Esercitazioni pratiche (3 ore) - Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. Corso C: Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio elevato (durata 8 ore) 1 ) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) - Principi sulla combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (3 ore) - Le principali misure di protezione contro gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i Vigili del Fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza. 3) Esercitazioni pratiche (3 ore) - Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

CORSO COMPLETO 4 ORE D.M. 10/03/1998 N. 64 Parte teorica: 2 ore Parte pratica: 2 ore RIEPILOGO DURATA CORSI ANTINCENDIO E AGGIORNAMENTO CORSO DI AGGIORNAMENTO 2 ORE CIRCOLARE 23/02/2011 N. 12653 Parte teorica - Parte pratica: 2 ore RISCHIO BASSO RISCHIO BA SSO CORSO COMPLETO 8 ORE D.M. 10/03/1998 N. 64 Parte teorica 5 ore Parte pratica 3 ore RISCHIO MEDIO CORSO DI AGGIORNAMENTO 5 ORE CIRCOLARE 23/02/2011 N. 12653 Parte teorica: 2 ore Parte pratica: 3 ore CORSO COMPLETO 16 ORE D.M. 10/03/1998 N. 64 Parte teorica: 12 ore Parte pratica: 4 ore CORSO DI AGGIORNAMENTO 8 ORE CIRCOLARE 23/02/2011 N. 12653 Parte teorica: 5 ore Parte pratica: 3 ore RISCHIO ELEVATO

CORSI DI PRIMO SOCCORSO MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE T.U. - D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; Art. 45 - Primo soccorso 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. MINISTERO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 15, COMMA 3 DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994 N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI D.M. 15/07/2003 N.388 Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. 3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. 4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto. 5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. Art. 4 - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. 2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Segue: CORSI DI PRIMO SOCCORSO ALLEGATO 3 E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A D.M. 15/07/2003 N.388 Allertare il sistema di soccorso Riconoscere un emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo soccorso Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Acquisire capacità di Intervento pratico Prima giornata MODULO A - Totale n. 6 ore a) Cause e circostanze dell infortunio (luogo dell infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 1) Scena dell infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica,; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Seconda giornata MODULO B - Totale n. 4 ore 1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali. 1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne Terza giornata MODULO C - Totale n. 6 ore 1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Segue: CORSI DI PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 4 E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C. D.M. 15/07/2003 N.388 Allertare il sistema di soccorso Riconoscere un emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo soccorso Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Acquisire capacità di Intervento pratico Prima giornata MODULO A - Totale n. 4 ore a) Cause e circostanze dell infortunio (luogo dell infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 1) Scena dell infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. 1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno; 2) Riconoscimento e limiti d intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica,; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico. Seconda giornata MODULO B - Totale n. 4 ore 1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) traumi e lesioni toraco-addominali. 1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne Terza giornata MODULO C - Totale n. 4 ore 1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.