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Corso di abilitazione per Coordinatori

Dr.ssa I.Elena Sapia Obblighi del datore di lavoro Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro: - designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli eventuali addetti al servizio stesso, gli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso ed il medico competente; - aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; - richiede l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; - fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);

- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ed informa i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale in materia; - prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno; - adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda, ovvero dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti; - si assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione dell assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Denuncia degli infortuni Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è la denuncia degli infortuni. Infatti il datore di lavoro è tenuto a denunciare all INAIL gli infortuni da cui siano stati colpiti i dipendenti, che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni dall infortunio, indipendentemente da ogni valutazione sulla indennizzabilità del caso. La denuncia deve essere presentata nella Sede circoscrizionale INAIL nella quale si svolgono i lavori o anche nella Sede nel cui ambito territoriale rientra il domicilio

dell assicurato, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia notizia e deve essere corredata dal certificato medico. In caso di infortunio mortale, o quando per la gravità dell accaduto si prevede tale pericolo, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro 24 ore dall infortunio. La denuncia per le malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all INAIL, sempre corredata dal certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il datore di lavoro è venuto a conoscenza del caso. La denuncia di infortunio ed il certificato medico devono indicare, oltre alle generalità dell infortunato, compreso il codice fiscale, il giorno e l ora in cui è avvenuto l infortunio, la causa e le circostanze del medesimo, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate e le eventuali Il datore di lavoro deve tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto ministeriale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell organo di vigilanza. Il registro infortuni deve essere intestato all azienda e, prima di essere messo in uso, vidimato dalla competente ASL. Nel registro infortuni devono essere annotati: -il nome, il cognome e la qualifica professionale dell infortunato; -le cause e le circostanze dell infortunio; -la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni deve essere tenuto sul luogo di lavoro e conservato per almeno 4 anni dall ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione. Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all aperto in genere, le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica ecc.) e per le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell impresa, anche se questa sia ubicata fuori della provincia nella quale si svolgono temporaneamente i lavori. Ugualmente avviene per le sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa.

Obblighi dei lavoratori Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori devono: - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; - utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento di tutti gli obblighi imposti dall autorità competente o

comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro Sorveglianza Sanitaria La sorveglianza sanitaria è effettuata da un medico competente, designato dal datore di lavoro, in presenza delle lavorazioni elencate nella tabella allegata al D.P.R. n. 303/1955 e di lavorazioni che espongono a rischi particolari (come ad es. amianto, piombo, rumore, agenti cancerogeni, chimici e biologici) o che comportano l uso di videoterminali. È prevista l effettuazione di visite mediche: - prima dell ammissione al lavoro (APPRENDISTI) - periodicamente durante lo svolgimento del lavoro. La visita medica è obbligatoria anche per gli addetti a lavorazioni diverse da quelle indicate che espongono a rischi della stessa natura. Il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di: - dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l imprenditore; - libero professionista; - dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza. I compiti del medico competente non si limitano all effettuazione delle visite preassuntive e periodiche, ma sono più complessi e articolati e conferiscono a tale soggetto un ruolo attivo nella gestione del sistema complessivo della sicurezza nell azienda. La legge gli attribuisce infatti il compito di: - collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione dell azienda ovvero dell unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori;

- effettuare gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; - istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire in azienda con salvaguardia del segreto professionale; - fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria; - comunicare, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati; - visitare almeno una volta all anno, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; - effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; - collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso ed all attività di formazione e informazione dei lavoratori. Giudizio di idoneità Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti preventivi e periodici esprima un giudizio sull inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Avverso il giudizio del medico è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Attività dell ASL

La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle ASL. I compiti dello PSAL sono: Informazione Trasferimento a tutti i soggetti interessati, singoli o associati, pubblici o privati, di conoscenze, dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnicoscientifico, utili all avvio e alla realizzazione del processo di prevenzione Assistenza Attività tesa a favorire indirizzi e procedure operative e a coordinare l attuazione di quanto previsto dalla normativa prevenzionale e più in generale delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro Vigilanza e attività di ispezione/controllo Attività di Polizia Giudiziaria Attività di verifica delle conformità dell organizzazione dei processi lavorativi alla legislazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro Consulenza Svolgimento di prestazioni il cui obbligo compete al Datore di Lavoro, effettuate su incarico e per conto dello stesso, in tema di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, progettazione delle misure di bonifica e/o progettazione di ambienti di lavoro, di impianti e apparecchiature Art 21 D.Lgs 833/78 Alle ASL sono attribuiti, con decorrenza 1.1.1980, i compiti attualmente svolti dall Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di Igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.assumano la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo relativamente all applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

L inosservanza dei molteplici obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro sono punite con sanzioni di natura penale e amministrativa. Le violazioni delle norme danno luogo ad ILLECITI Penali o Reati che prevedono l azione della Polizia Giudiziaria Il reato è un fatto punito dalla legge con sanzioni penali: Arresto e/o Ammenda Reclusione e/o Multa Nel 1 caso si parla di Reato-Contravvenzione Nel 2 caso Reato-Delitto Le fasi di un sopralluogo ispettivo e le attività che vengono svolte durante lo stesso: 1 - Accesso in azienda : il personale ispettivo delle ASL, può sempre accedere in una azienda 2 - Sopralluogo aziendale: il personale di cui al punto 1 può visitare qualunque zona dell azienda, facendosi accompagnare da un delegato del datore di lavoro (dopo l avvento della 626/94 si predilige la presenza del RSPP) 3 - Presenza di uno o più rappresentanti dei lavoratori: sia nella Legge 833/78 che nel 81/2008, si evidenzia la necessità della partecipazione dei lavoratori nelle attività di prevenzione e durante le ispezioni 4 - Individuazione delle irregolarità durante la visita possono emergere delle irregolarità delle attrezzature, macchine o locali rispetto alle normative vigenti. L organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce al contravventore un apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario. L organo di Vigilanza comunica al PM la notizia di reato che viene iscritta nel registro, ma congelata (sospensione del procedimento). Tale termine, può essere prorogato a richiesta del contravventore, per la particolare complessità, per l oggettiva difficoltà dell adempimento, non può in nessun caso

superare i sei mesi. Con la prescrizione l organo di vigilanza può porre specifiche misure atte a far cessare pericoli per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Fattori di rischio in ambito lavorativo Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento dannoso. Il "fattore di rischio" è la causa che può determinare un simile evento. I fattori di rischio in ambito lavorativo possono essere classificati in quattro gruppi principali: 1. Primo Fattore di Rischio (rischi di tipo fisico) Rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, illuminazione, pressione barometrica, etc. 2. Secondo Fattore di Rischio (rischi di tipo chimico e biologico) I rischi chimici sono a loro volta suddivisi secondo lo stato fisico (solidi, liquidi e gassosi, polveri, fumi, nebbie, gas e vapori); secondo l'origine (naturali e sintetici); secondo la composizione (sostanze organiche ed inorganiche); secondo il loro effetto sull'organismo (irritanti, allergizzanti, tossici, fibrogeni, cancerogeni, mutageni, teratogeni). Al rischio di natura biologica sono riconducibili virus, batteri, protozoi, parassiti. 3. Terzo Fattore di Rischio (rischi legati alla fatica fisica) I rischi legati alla fatica fisica sono suddivisi in rischi di "fatica dinamica" (spostamento manuale di carichi, movimenti anomali) e rischi di "fatica statica" (posture incongrue obbligate). 4. Quarto Fattore di Rischio (rischi legati all'organizzazione del lavoro) Si tratta di rischi legati ad aspetti di progettazione, di organizzazione e di gestione del lavoro (carichi di lavoro, responsabilità, ecc.)

Decreto interministeriale 15 luglio 2003, n.388 Criteri organizzativi generali classificazione delle aziende secondo il numero dei dipendenti e la tipologia delle attività svolte; provvedimenti di pronto soccorso commisurati alla possibilità di raggiungere le aziende da parte dei servizi pubblici di assistenza sanitaria di emergenza entro 20 minuti Classificazione aziendale Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Aziende di gruppo A I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. Aziende di gruppo B aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Aziende di gruppo C aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Presidi sanitari aziende tipo A e B raggiungibili in 20 minuti: cassetta di P.S. a contenuto minimo; completezza e corretto uso della cassetta; individuare presidi sanitari specifici in base alla tipologia dei rischi aziendali; designare uno o più addetti al primo soccorso; rendere disponibile almeno un telefono collegato con l'esterno;

concordare modalità idonee per accedere ai servizi di emergenza pubblici o privati. aziende tipo A non raggiungibili in 20 minuti: quanto previsto per le precedenti aziende; istituire un sistema di pronto soccorso con personale, locali, farmaci, presidi, attrezzature e mezzi, concordando idonee modalità di accesso alla rete dei servizi di assistenza sanitaria. aziende tipo B non raggiungibili in 20 minuti: quanto previsto per le precedenti aziende; concordare le modalità di accesso alla rete dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, anche attraverso la costituzione di consorzi fra aziende e l'eventuale ricorso a strutture private. Linee guida del Coordinamento delle Regioni (Allegato 2 ) Contenuto del pacchetto di medicazione guanti sterili monouso in vinile o lattice (2 paia) confezione di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml confezione di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3) compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1) pinzette da medicazione sterili monouso confezioni di cotone idrofilo confezione di cerotti pronti all uso (di varie misure) rotolo di benda orlata alta cm 10

rotolo di cerotto alto cm 2,5 un paio di forbici un laccio emostatico confezione di ghiaccio pronto uso sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari termometro istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza Contenuto della cassetta di pronto soccorso guanti sterili monouso in vinile o lattice (5 paia) visiera paraschizzi confezione di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro confezione di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10) compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2) pinzette da medicazione sterili monouso confezioni di cotone idrofilo confezione di cerotti pronti all uso (di varie misure)

rotolo di cerotto alto cm 2,5 (2) confezione di rete elastica di misura media un paio di forbici lacci emostatici (3) confezione di ghiaccio pronto uso (2) sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari teli sterili termometro apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa