2014»X REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA



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Coltivazione e manutenzione del fondo di proprietà esclusiva di un coniuge; disinteresse a seguito della separazione; domanda di risarcimento del danno; responsabilità aggravata per lite temeraria TRIBUNALE DI TARANTO SENTENZA N, 2914 dei O71O2O14 E fonte di responsabilità aggravata per lite temeraria, l aver citato in giudizio un coniuge che a seguito della separazione si è disinteressato della coltivazione e manutenzione del fondo di proprietà esclusiva dell altro, essendo esclusa la possibilità che il gestore, possa essere obbligato a proseguire la gestione anche in presenza di un gerito in grado di provvedervi autonomamente, i

2014»X REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11 Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d ordine promossa da: elettivamente domiciliata in alla via presso Io studio dell avv. rappresentata e difesa dall avv. come da procura a margine dell atto di citazione in. - attore nei confronti di: domiciliato in cancelleria, rappresentato e difeso da1lavv. giusta procura a margine della comparsa di costituzione; -convenuto - OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSJONI: (verbale di udienza del 25 marzo 2014) per l attice... in sos2 ituzione dell avv,, l avv..precisa le conclusioni co me segue. Vaglia il Tribunale: 1) condannare o corrispondere all attrice i costi e le somme necessarie ad eseguire le opere occorrénti alla pulizia del terreno con io svelil nento del vignefo e per riportare ilfondo allo stato produt tivo determinandone l ammontare in base alle quan!/icazioni operate dai consulen te tecnico d ufficio con rivalutazione ed interessi; 2) condannare il convenuto a corrispondere all attrice le somme occorrenti al ripristino dell immobile (terreno a vigneto) quantfflcandone l ammontare nelle somme indicate dal clu con rivaluta zione ed interessi; 3) subordinatamente, ed in via istruttoria, ammettere la prova per lesti la cui ammissione è stata già richiesta con memoria datata 18 luglio 20]] e con glt stessi testi colà indicati; 4) condannare il convenuto al pagamento delle I

spese e competenze del giudizio, tenendo anche conio della proposta di conciliazio ne formulata dall attrice con la memoria di chiarimento datata 10 aprile 2012 ; per il convenuto.. in sostituzione del! avv. tare precisa le proprie conclusioni reiterando quelle già rassegnate alla prece dente udienza del 10 dicembre 2013, qui da intendersi per interamente riportate e trascritte e costituenti parte integrale delpresente verbale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato innanzi al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, conveniva in giudizio Esponeva l attrice di essere la proprietaria del fondo agricolo sito nel Comune di Ginosa, contrada,podere, ereditato dalla madre il 20 febbraio Esponeva, altresì, che detto terreno era stato gestito e condotto in via esclusiva dall odierno convenuto, suo marito, 11 quale, però, a seguito della se parazione dalla moglie, aveva abbandonato il fondo, lasciandolo incolto, non aveva provveduto alla manutenzione del capannone ivi insistente, determinandone il crol lo, e non aveva neppure reso il conto della propria gestione. Chiedeva, pertanto, la còndanna di controparte al risarcimento di tutti i danni sofferti e all esecuzione dei lavori necessari per riportare fifondo allo stato produttivo. Vinte le spese di lite. Con comparsa depositata il 9 maggio 2011 si costituiva -, il qua le chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. In par ticolare, deduceva di avere curato la coltivazione e la manutenzione del fondo nell ambito di quell obbligo di collaborazione di cui ail art. 143 c.c., sicché, cessata la convivenza coniugale a seguito della separazione, non aveva più proseguito nella predetta gestione, non essendo in alcun modo obbligato a farlo. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell attrice al risarcimento danni per lite teme raria. Vinte le spese dl lite. Rigettate le richieste istruttorie con ordinanza del 23 dicembre 2011, all udienza del 25 maizo Ql 4 le parti precisavano le conclusioni e, all esito, il Giudice si riservava per la decisione, assegnando i termini di cui all art. 190 epe. 2

avrebbe MOTiVAZIONE Sono circostanze incontestate sia l attività di coltivazione e manutenzione del fondo oggetto di causa da parte dell odierno convenuto sia il di lui disinteresse a seguito della separazione dalla moglie. Tale atteggiamento di colpevole inerzia avrebbe de terminato gravi danni- e ai terreni, oramai asseritamente improduttivi, e al capanno ne ivi insistente-, dei quali l attrice richiede il risarcimento. Seunonché, nel corso del procedimento non è emerso alcun rapporto obbligatorio in forza del quale il - dovuto continuare la cura del fondo anche dopo la separazione dalla moglie. Anche parte attrice non ha neppure dedotto la fonte giuridica che avrebbe colorato di illiceità il comportamento del convenuto, avendo solamente in comparsa conclusionale ritenuto opportuno richiamare l istituto della negoriorum gestio al dichiarato scopo dì individuare un fondamento giustificativo alla propria pretesa. Proprio tale richiamo, però, per un verso, presuppone per l appunto l inesistenza di un pregresso obbligo da parte del (in caso con trario, infàtti, difetterebbe il necessario requisito della spontaneità dell intervento gestorio), per altre verso, contiene in s6 te-ragioni dewinfondatezza della domanda, ossia l impossibilità a provvedere del gerito. Ed invero solamente l impedimento dejl interessato giustifica la deroga al principìo dell intangibilità della sfera giuridi ca altrui in forza di quel principio di solidarietà- di rilievo costituzionale- che confe risce al gestore il potere legale rapprcsentativo di cui all art. 2028 c.c.; nel caso di specie, l attrice non ha mai affermato una propria impossibilità a curare il proprio fondo, n ha anche solo dedotto che ciò non gli sia stato consentito da taluno. In al tri termini, la norma esclude la possibilità che il gestore possa essere a proseguire la gestione anche in presenza di un gerito in grado di provvedervi auto nommnente. D altronde, il disinteresse del convenuto si sarebbe manifestato succes sivamente alla separazione dalla moglie, evento che ragionevolmente può i!ue un coniuge a non occuparsi più dei beni dell altro coniuge, né risulta che ù abbia anche solo inconsapevolmente ingenerato in controparte l affidamento ad una prosecuzione della propria attività gest.ria (non senza osservare che dalla do cumentazione in atti emerge che l attrice non era certo estranea alla gestione dei 3

fondi, avendo talvolta alienato direttamente a terzi l uva prodotta- all. D del fascico lo di parte convenuta). Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda. L assoluta inconsistenza delle ragioni della domanda rende, piuttosto, fondata la pretesa risar citoria formulata dal convenuto ai sensi dell art. 96 cpc. Ed invero appare del tutto evidente la malafede dell attrice, la quale, ben consapevole della mancanza di un qualsivoglia obbligo giuridico del marito, nonché della possibilità di provvedere di rettamente alla cura del fondo di sua proprietà, ha financo rigettato la proposta di una definizione conciliativa della controversia fondata sulla rinunzia alla domanda, ma con la compensazione delle spese di lite. È noto clic in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui alvart. 96 c.pc. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell an che del quarnum debea-tur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., 30 lu glio 2Ol, n. 17902; Cass, 15 febbraio 2007, a 3388). Orbene, non v è dubbio che la- parte -che- debba sostenere una lite va incontro...id una- serie dtdlragi qualf Papprensione connessa all esito del giudizio, la perdita di tempo e dì dat7aro per la ricerca della documentazione probaroria e per la consultazione del proprio legale. Ove, quindi, tali aggravi non siano quelli normali, frutto di una normale dialetticq processuale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati e odiosi connessi ad una subita aggressione con una lite del tutro temeraria (Trib. Bari, 7 giugno 2010 n. 2015), in mancanza di una precisa prova sull ammontare del danno, questo va li quidato secondo equità (Trib. Milano, 22 marzo 2006, a 3662). La giurisprudenza di merito ha, in particolare, evidenziato che le condotte di cui ali art. 96 c.p.c. co stringono la parte avversa a subire un processo ingiustifica±o e perciò qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione Ca gionata si presenta del tutto analoga a quella correlata all irragionevole durata del processo. 11 danno allora può essere considerato come conseguenza normale della violazione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo (Corte 4

app. Firenze, 3 marzo 2006; Trib. Firenze, 20 giugno 2008). Conseguentemente, in coerenza con tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, l odierna attrice va condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria, che vanno liquidati in via equitativa in complessivi euro 3.500,00, pari ad euro 1.000,00 per ciascun anno di causa (né, in senso contrario, si può eccepire una tardivìt dell istanza, stante la co stituzione soltanto all udienza di prima comparizione del convenuto, in quanto, co me noto, essa non individua una domanda riconvenzionale in senso stretto, ma una mera estensione della decisione sulle spese, che può essere proposta per la prima volta persino in sede di precisazione delle conclusioni). Le spese- ivi compresi gli oneri perilail- seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. 11 Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del dott. -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello ritualmente notificato da nei confronti di -. disattesa ogni altra istanza, deduzione ed ecce zione, così.provvede: i) REGErr ogni domanda di parte attrice; 2) CONDANNA. al pagamento in favore del convenuto di euro 3.500,00 a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria;.) CONDANNA -. al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.385,00 (di cui euro 195,00 per esborsi), oltre rimborso forfetario spese gen., IVA e CAP conte per leg ge, da di strarsi in favore del difensore dichiarato si antistatario; 4) PoNE integralmente a carico dell attrice gli oneri peritalì, liquidati come cia separato provvedimento. Taranto, 29 settembre 2014 PDSTtATA 0B B3LWA Dc 5