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Sistema Risparmio Flessibile L'investimento che ti dà spazio Condizioni contrattuali Tariffa 48UR31-32 Mod. 7351 - Edizione Aprile 2008

SISTEMA RISPARMIO Flessibile Sommario 1 Disciplina del contratto 2 Condizioni Contrattuali NEUTROV - D05 pagina 2 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

SISTEMA RISPARMIO Flessibile Condizioni Contrattuali 1 Disciplina del contratto Il contratto è disciplinato dalle: Condizioni Contrattuali; Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato. 2 Condizioni Contrattuali Art. 1 - Prestazioni assicurate SISTEMA RISPARMIO Flessibile è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked che, a fronte del versamento di un premio unico (versione CAPITAL) o di un piano programmato di premi ricorrenti (versione PLAN), con possibilità di versamenti aggiuntivi, prevede la liquidazione di un capitale espresso in quote di uno o più fondi interni scelti dal Contraente, le cui caratteristiche sono indicate nel Regolamento dei fondi, una copia del quale può essere ricevuta gratuitamente dal Contraente. Art. 2 - Durata Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato. L'età minima per poter sottoscrivere il contratto è di 18 anni mentre quella massima è di 80 anni (in entrambi i casi si considera l'età computabile). Art. 3 - Prestazione in caso di decesso dell'assicurato In caso di decesso dell'assicurato, il contratto si scioglie e ai Beneficiari sarà liquidato il controvalore delle quote possedute che, nel caso in cui sia decorso almeno un anno (periodo di carenza) dalla decorrenza del contratto, sarà maggiorato della seguente percentuale: Età dell'assicurato (in anni interi) al momento del decesso Misura % di maggiorazione da 18 a 74 anni 1,00% da 75 a 80 anni 0,50% oltre 80 anni 0,10% Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all'art. 5. Art. 4 - Riscatto totale, parziale o "parziale programmato" Il controvalore delle quote può essere disinvestito totalmente, su richiesta scritta del Contraente, dal momento in cui è decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto, purché l'assicurato sia in vita. NEUTROV - D05 pagina 3 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

Il valore liquidato sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato alla data di riferimento definita all'art. 5. Tale importo sarà ridotto di una penale pari allo 0,50% per i primi tre mesi di contratto e allo 0,25% per i successivi tre. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza non è applicato alcun costo di riscatto. Il Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione parziale con le stesse modalità della liquidazione totale. Il Contraente deve specificare da quali fondi interni devono essere riscattate le quote. In caso di mancata indicazione dei fondi dai quali disinvestire, si procederà ad uno smontamento da tutti i fondi attivi, mantenendo la stessa proporzione posseduta dal Contraente al momento della richiesta di riscatto parziale. Il controvalore minimo delle quote residue possedute sul singolo fondo, calcolato al momento della richiesta, non potrà essere inferiore a 2.500 euro mentre il controvalore minimo delle quote riscattate parzialmente non può essere inferiore a 500 euro. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza il Contraente può inoltre attivare il "riscatto parziale programmato", che prevede una serie di riscatti parziali a cadenza annuale, definiti nell'importo o nel numero di quote da riscattare. Al momento dell'attivazione del "riscatto parziale programmato" viene effettuato uno switch gratuito da tutti gli altri fondi verso il fondo ALLIANZ CONSERVATIVO in base al valore unitario delle quote rilevato il primo giovedì successivo alla data in cui perviene la richiesta di attivazione. L'importo minimo del riscatto programmato è pari a 500 euro annui mentre il numero di quote minimo riscattabile è quello che, al momento della richiesta di attivazione del programma, corrisponde ad un controvalore di 500 euro; successivamente, fermo restando il numero di quote, il controvalore in euro potrà essere anche inferiore a 500 euro. Il programma di riscatti parziali è disattivabile in qualunque momento. Il controvalore in euro dei riscatti parziali programmati è calcolato in base al valore unitario delle quote rilevato alla data di riferimento definita all'art. 5. Date le particolarità del contratto non è prevista la concessione di prestiti. Art. 5 - Data di riferimento La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito. Per la determinazione del numero di quote attribuite in relazione ai premi versati dal Contraente, la data di riferimento è: per il primo premio: il giovedì della settimana successiva alla data di decorrenza; per i premi successivi versati tramite RID: il primo giovedì a partire dalla data di addebito sul conto corrente del Contraente della rimessa interbancaria diretta; per i premi successivi versati tramite assegno, bonifico o carta di debito/credito: il giovedì della settimana successiva a quella di pagamento del premio. Per la determinazione, invece, del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per il trasferimento volontario di quote tra fondi, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta. NEUTROV - D05 pagina 4 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

L'operazione di switch automatico per effetto di "Opzione DEFENDER" avviene lo stesso giorno di valorizzazione delle quote in cui si verifica il superamento del livello soglia di attivazione utilizzando i valori delle quote ivi rilevati. Il servizio di investimento progressivo del premio "Partenza Intelligente" avviene con 4 operazioni di switch gratuite a cadenza bisettimanale, utilizzando i valori delle quote rilevati il secondo giovedì successivo a quello di valorizzazione del premio versato (per il primo switch) oppure a quello di valorizzazione dello switch precedente (per il secondo, terzo e quarto switch). Per il primo "riscatto parziale programmato" la data di riferimento è il primo giovedì successivo alla data in cui perviene la richiesta di attivazione, mentre per i riscatti programmati successivi la data di riferimento è il primo giovedì successivo alla ricorrenza annua della data in cui perviene la richiesta di attivazione. Se il giovedì cade in un giorno festivo, la data di riferimento è il primo giorno lavorativo successivo. Art. 6 - Premio Nella versione CAPITAL il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo minimo (incluso) pari a 500,00 euro e di importo massimo (escluso) pari a 250.000,00 euro. Nella versione PLAN il contratto prevede il versamento di un piano programmato di premi ricorrenti di importo minimo pari a: 1.200 euro annui, 600 euro ogni sei mesi, 300 euro ogni tre mesi o 100 euro al mese. L'ammontare massimo del premio annuo è pari a 240.000,00 euro. Sia nella versione CAPITAL che nella versione PLAN è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi a condizione che: l'importo di ogni singolo premio aggiuntivo sia almeno pari a 500,00 euro; l'importo complessivo dei premi aggiuntivi versati nello stesso anno solare sia inferiore a 250.000,00 euro. I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti: assegno bancario o circolare non trasferibile; bonifico bancario; carta di debito/credito, se accettata dall'intermediario assicurativo; RID (Rimessa Interbancaria Diretta) - obbligatorio in caso di frazionamento trimestrale e/o mensile; fermo restando che le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. Si segnala che in caso di frazionamento del premio trimestrale o mensile è prevista l'attivazione obbligatoria dell'addebito tramite RID (Rimessa Interbancaria Diretta). L'avvenuto investimento del premio versato ed i conseguenti valori contrattuali verranno comunicati al Contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione, per mezzo di una lettera inviata direttamente dalla Società. Art. 7 - Ripartizione del premio investito nei fondi interni Il Contraente deve indicare alla Società in quali percentuali ripartire il premio investito tra i fondi interni scelti dallo stesso. Tali criteri possono essere modificati dal Contraente nel corso del contratto. NEUTROV - D05 pagina 5 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

Il premio investito si determina riducendo il premio versato dei costi di caricamento pari al 3%. Il caricamento applicato è riportato sul documento di polizza. Art. 8 - Attribuzione delle quote Il premio investito, ripartito tra i fondi interni scelti dal Contraente, diviso per il valore unitario delle quote del relativo fondo, dà luogo al numero di quote di ciascun fondo attribuite al contratto. Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all'art. 5. Il contratto prevede un servizio di investimento progressivo del premio, denominato "Partenza Intelligente" (obbligatorio per il premio unico iniziale della versione CAPITAL e facoltativo per i versamenti aggiuntivi di entrambe le versioni) che permette di spalmare l'investimento nei fondi più rischiosi nell'arco temporale di 2 mesi (20% ogni 2 settimane) invece che in un'unica soluzione, al fine di ridurre il rischio di investire nel mercato azionario in un momento di picco delle quotazioni. Secondo tale meccanismo il premio versato, o la porzione di premio versato, destinato dal Contraente ad un fondo interno diverso dai fondi ALLIANZ CONSERVATIVO e ALLIANZ MONETARIO, sarà investito inizialmente per l'80% nel fondo ALLIANZ CONSERVATIVO e per il restante 20% nel fondo scelto dal Contraente. Successivamente, nell'arco temporale di 2 mesi (20% ogni 2 settimane), l'intero premio versato, o l'intera porzione di premio versato, sarà investito nel fondo interno scelto dal Contraente tramite switch gratuiti dal fondo ALLIANZ CONSERVATIVO al fondo scelto dal Contraente. Art. 9 - Fondi interni Le caratteristiche dei fondi interni sono riportate nel Regolamento dei fondi, una copia del quale può essere richiesta gratuitamente alla Società. Allianz S.p.A. si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi disponibili all'investimento. Art. 10 - Valore unitario delle quote dei fondi interni Il valore unitario delle quote dei fondi interni viene determinato settimanalmente, in base ai criteri indicati dal Regolamento dei fondi interni, ed è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della propria Divisione Commerciale di riferimento: www.allianzras.it; www.allianzsubalpina.it. Qualora dovessero verificarsi delle circostanze per le quali non fosse possibile procedere alla valorizzazione delle quote, la predetta operazione sarà effettuata il primo giorno di calendario utile successivo. Art. 11 - Operazioni di passaggio tra fondi interni (c.d. switch) Il Contraente, previa richiesta scritta, può chiedere alla Società di disinvestire, totalmente o parzialmente, le quote possedute di uno o più fondi interni per reinvestirle contestualmente in un altro o più fondi interni collegati alla presente polizza SISTEMA RISPARMIO Flessibile. In caso di trasferimento parziale, il controvalore minimo delle quote residue possedute sul singolo fondo, calcolato al momento della richiesta di switch, non deve essere inferiore a 2.500 euro. NEUTROV - D05 pagina 6 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

Per ogni anno di contratto, la prima di tali operazioni è gratuita. Ogni switch successivo al primo effettuato nel corso della singola annualità contrattuale, prevede il pagamento di una commissione pari a 5 euro, che viene detratta dal controvalore delle quote trasferite. In qualsiasi momento il Contraente può richiedere gratuitamente l'attivazione (e successivamente anche la modifica e l'eventuale disattivazione) del servizio di switch automatico denominato "Opzione DEFENDER". Tale strumento può consentire di limitare le perdite in presenza di rendimenti negativi attraverso delle operazioni di switch automatico: in particolare, qualora il controvalore delle quote dei fondi unit linked possedute sia inferiore ad un importo di entità predeterminata (c.d. livello di attivazione), si verifica uno switch automatico da tutte le quote possedute degli altri fondi (escluse quelle del fondo ALLIANZ MONETARIO) al fondo ALLIANZ CONSERVATIVO. Il livello di attivazione dello switch automatico è pari al 95% del controvalore delle quote possedute all'atto della richiesta, calcolato su tutti i fondi posseduti e non singolarmente per ciascuno di essi. Se la richiesta avviene nei primi 2 mesi di contratto, il livello di attivazione sarà pari al 95% del controvalore delle quote possedute trascorsi 2 mesi dalla data di decorrenza. Pertanto nei primi 2 mesi di contratto non è operativo il servizio di switch automatico "Opzione DEFENDER". La verifica del superamento o meno del livello di attivazione avviene settimanalmente in occasione della valorizzazione delle quote (attualmente è il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente): è pertanto probabile che per effetto dell'ultima valorizzazione lo switch automatico si applichi ad un controvalore delle quote inferiore al livello di attivazione del 95%. Successivamente all'operazione di switch automatico il Contraente può decidere in qualsiasi momento di riposizionere il suo investimento tramite switch volontari dal fondo ALLIANZ CONSERVATIVO verso gli altri fondi. In caso di versamenti aggiuntivi il livello di attivazione non si adegua automaticamente ma solo su richiesta esplicita del Contraente. In caso di riscatto parziale invece, il livello di attivazione si assesta automaticamente al nuovo importo, pari al 95% del controvalore delle quote residue. In caso di switch volontari dal fondo ALLIANZ CONSERVATIVO successivi allo switch automatico il livello di attivazione non viene adeguato automaticamente ma soltanto su esplicita richiesta del Contraente. In caso di attivazione di "Opzione DEFENDER", il costo che si applica agli switch automatici dagli altri fondi al fondo ALLIANZ CONSERVATIVO è pari allo 0,10% del controvalore delle quote trasferite mentre gli switch volontari in uscita dal fondo ALLIANZ CONSERVATIVO sono gratuiti. Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all'art. 5. La Società informerà il Contraente dei nuovi valori contrattuali. Art. 12 - Opzioni contrattuali A condizione che siano trascorsi 5 anni dalla decorrenza, il Contraente può richiedere di convertire il rimborso del capitale in forma di rendita, secondo le seguenti modalità: a) rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita; b) rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita; NEUTROV - D05 pagina 7 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

c) rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona, designata dal Contraente, fino a che questa è in vita. In ogni caso la conversione del capitale in rendita è concessa a condizione che: l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 euro annui; l'assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 85 anni di età computabile. I coefficienti applicati dalla Società per la determinazione della rendita di opzione e le relative condizioni di rivalutazione saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita. La rendita annua vitalizia rivalutabile non può essere riscattata durante il periodo di godimento. La Società fornisce per iscritto al Contraente che lo richieda una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Fascicolo Informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali di tutti i prodotti offerti in opzione. Art. 13 - Beneficiari in caso di decesso dell'assicurato Il Contraente designa i Beneficiari contestualmente alla conclusione del contratto e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 Cod. Civ.): dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente (se persona fisica); dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; In tali casi le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Art. 14 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sul documento di polizza le firme della Società e del Contraente (nonché dell'assicurato - se persona diversa dal Contraente) e quest'ultimo provvede contestualmente al pagamento del premio di perfezionamento. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurative hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. La maggiorazione caso morte prevista dal contratto decorre trascorso un anno dalla decorrenza. Art. 15 - Recesso dal contratto Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. NEUTROV - D05 pagina 8 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

A tal fine, il Contraente deve inviare alla Società una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà, indirizzata alla propria Divisione Commerciale di riferimento: Allianz Ras: Ufficio Vita - Corso Italia, 23-20122 Milano; Allianz Subalpina: Ufficio Vita - Via Alfieri 22-10121 Torino; contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando preferibilmente le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote possedute aggiunti i caricamenti. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote indicato all'art.5, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente. Art. 16 - Cessione, pegno, vincolo Il Contraente può cedere a terzi il contratto, costituirlo in pegno e vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo nel momento un cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di polizza, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno e di vincolo, le richieste di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario. Art. 17 - Pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. Per tutti i pagamenti della Società dovranno essere preventivamente consegnati all'agenzia competente ovvero inviati alla Società stessa - unitamente alla richiesta scritta di liquidazione - tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: a) in caso di riscatto e per ogni altra forma di pagamento in caso di vita dell'assicurato: copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto o del rappresentante pro tempore se l'avente diritto non è una persona fisica; qualora l'assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo; in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. b) in caso di premorienza dell'assicurato: certificato di morte dell'assicurato in originale, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice; certificato medico attestante la causa del decesso; NEUTROV - D05 pagina 9 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

qualora l'assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari; qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di richiedere un'ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie. Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'agenzia interessata, se anteriore). Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. Art. 18 - Rinvio alle norme di legge L'assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art. 19 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Art. 20 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'assicurato o del Beneficiario parte in causa. Art. 21 - Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato debbono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'articolo 3. In particolare il Contraente deve fornire ad Allianz S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela. NEUTROV - D05 pagina 10 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

Art. 22 - Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile). NEUTROV - D05 pagina 11 di 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER L'AGENZIA

PFAU Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.