Milano Roma. News fiscali e societarie



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Milano Roma News fiscali e societarie Marzo 2011

FISCALITA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Pagamento telematico dell imposta sostitutiva sul leasing immobiliare Con provvedimento del 4 marzo 2011 l Agenzia delle Entrate ha stabilito che da lunedì 8 marzo è possibile effettuare il pagamento in via telematica dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali dovuta sui contratti di leasing immobiliare e il cui termine di scadenza è fissato dalla Finanziaria 2011 (Legge 13 dicembre 2011, n. 220) in data 31 marzo 2011. Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto la modifica grafica, nei contenuti e/o delle specifiche tecniche di trasmissione telematica, del modello 69 da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili, del modello CDC per comunicare i dati catastali in caso di cessione, risoluzione e proroga di quesiti ultimi e delle modalità tecniche per registrare telematicamente i contratti di affitto di fondi rustici. (Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011, prot. 35830) Avviamento e marchi d impresa: quote di ammortamento più elevate nei casi di riallineamento speciale Il riallineamento speciale è il maggior valore fiscale che viene riconosciuto all avviamento e ai marchi d impresa nell ambito di operazioni straordinarie (conferimento d azienda, fusione e scissione) mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 16%. 2

La novità introdotta dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, consiste nella possibilità di dedurre le poste di avviamento e di marchio riallineate tramite quote di ammortamento annuali pari ad un decimo anziché ad un nono, come avveniva in base alla previgente disciplina. (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225,convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10) Terreni soggetti a lottizzazione: proroga del termine per il bonus Il decreto milleproroghe è intervenuto in tema di agevolazione sull imposta di registro prevista per il trasferimento di terreni soggetti a lottizzazione. L aliquota dell imposta è pari all 1% rispetto quella generale dell 8% prevista per i terreni edificabili, affiancata da imposte ipotecaria e catastale complessivamente al 3%. In particolare, l art. 2, comma 23, del D.L. del 29 dicembre 2010, ha previsto un allungamento da 5 ad 8 anni del termine posto per realizzare l intervento di edificazione per il quale è previsto il trasferimento di proprietà degli immobili. (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10) DOCUMENTI INTERPRETATIVI Nuova territorialità per i servizi culturali Il 24 marzo è stato approvato un regolamento interpretativo dell Iva comunitaria che chiarisce la disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, la quale è stata oggetto di modifica a decorrere dal 1 gennaio 2011. 3

Secondo la vigente normativa dal 1 gennaio 2011 le sudette prestazioni, quando sono rese ad un soggetto passivo, seguono l ordinaria regola della committenza, mentre fino allo scorso anno seguivano la regola del luogo di svolgimento. Fanno eccezione i sevizi per l accesso alle manifestazioni in parola e le relative prestazioni accessorie che rimangono legati alla regola del luogo di svolgimento. Il regolamento chiarisce inoltre il concetto di servizi relativi all accesso, riferendolo alle prestazioni le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, anche se sottoforma di abbonamento, biglietto stagionale o quota periodica. (Regolamento interpretativo n. 282, G.U. 23 marzo 2011, n. 77) Compensazioni errate: sanzione fino al 100% della somma saldata L Agenzia delle Entrate ha affermato che in caso un soggetto compensi dei debiti tributari pur in presenza di cartelle esattoriali scadute, superiori a 1.500 euro, rischia di pagare una sanzione pari al 100% di quanto compensato nell F24. Questa è la novità più rilevante emersa dalla circolare dell 11 marzo, n. 13/E, la quale richiama l art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, che ha previsto l applicazione di una sanzione pari al 50% dell importo dei debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento e fino a concorrenza dell ammontare compensato. La sanzione applicata, quindi, sarà pari al minore importo tra la sanzione del 50% del debito scaduto e la somma irregolarmente compensata. Nessun blocco scatta invece per le compensazioni verticali, ovvero quelle nell ambito dello stesso tributo, e per le compensazioni effettuate durante una procedura concorsuale in caso di debiti sorti ante procedura. Infine, come già anticipato dal comunicato stampa del 14 gennaio 2011, non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 18 febbraio 4

2011, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, a condizione che il credito residuo copra almeno l importo del ruolo scaduto. (Agenzia delle Entrate, Circolare 11 marzo 2011, n. 13/E) Imposta sostitutiva sui contratti di leasing di impianti fotovoltaici L Agenzia delle Entrate ha stabilito, mediante circolare, che l imposta sostitutiva applicata sui contratti di leasing immobiliare in corso dal 1 gennaio 2011 è dovuta anche in presenza di impianti fotovoltaici censiti o da censire come opifici industriali (categoria D1). Con tale interpretazione l Agenzia delle Entrate ha considerato gli impianti fotovoltaici dei beni immobili. L imposta sostitutiva da applicare è pari al 2% e la scadenza è prevista per il 31 marzo 2011. L Agenzia ha però precisato che il leasing di un impianto fotovoltaico rientra nell ambito del leasing immobiliare solo se la società di leasing ha anche acquisito il terreno o il lastrico solare di sedime dell impianto. (Agenzia delle Entrate, Circolare 11 marzo 2011, n. 12/E) La scissione parziale di attività aziendale e immobiliare non è elusiva La scissione parziale proporzionale di una società che divide l attività aziendale da quella immobiliare non è considerata operazione elusiva. Questo è quanto ha stabilito l Agenzia delle Entrate nella risoluzione dell 8 marzo 2011, affermando che la presenza di valide ragioni economiche, quali, ad esempio, la possibilità di sviluppare un attività di tipo immobiliare in una zona in cui si stanno estendendo svariate attività commerciali e professionali, è sufficiente per considerare l operazione valida. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 marzo 2011) 5

Rimborsi Iva: contano anche i contributi Inps L Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare del 4 marzo 2011 le modalità di determinazione dell importo massimo di Iva rimborsabile senza fideiussione ai cosiddetti contribuenti virtuosi, ovvero quei soggetti che soddisfano i requisiti di affidabilità e solvibilità stabiliti dall art. 38-bis, comma 7, del decreto Iva. Il limite al rimborso è pari al 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente, al netto dei rimborsi erogati nello stesso periodo senza garanzia. Nel conteggio del limite rimborsabile, precisa l Agenzia, si comprendono anche i versamenti dei contributi Inps effettuati mediante modello F24, anche attraverso la compensazione con crediti di natura tributaria. In parallelo, però, in riduzione della somma stessa, concorrono al calcolo dell ammontare dei rimborsi eseguiti nei due anni precedenti i rimborsi dei tributi e dei contributi Inps utilizzati in compensazione o rimborsati dall ente. (Agenzia delle Entrate, Circolare 4 marzo 2011, n. 10) Somme soggette a ritenuta del 20% in caso di pignoramento presso terzi La circolare n. 8/E dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di pignoramento presso terzi, devono essere assoggettate alla ritenuta del 20% anche le somme originariamente dovute da un privato che, in quanto tale, non riveste la qualifica di sostituto d imposta. La ritenuta non è operata se il creditore rilascia una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la natura non reddituale delle somme dovute e il relativo importo da versare. In tal caso il terzo erogatore dovrà comunque inserire i dati del creditore nel modello 770, consentendo il controllo incrociato da parte dell Amministrazione. (Agenzia delle Entrate, Circolare 2 marzo 2011, n. 8/E) 6

GIURISPRUDENZA Accertamento nullo se si viola lo studio-abitazione del commercialista del contribuente La Cassazione, con sentenza del 25 marzo 2011, ha stabilito che l accertamento basato su documenti sequestrati nell abitazione-studio del commercialista del contribuente è nullo, se non vi è un apposita autorizzazione della Procura. (Cassazione, Sez. Trib., sentenza 25 marzo 2011, n. 6908) Aumento di capitale in natura: il notaio rogante deve pagare l imposta L aumento di capitale mediante conferimenti in natura è soggetto, in alcuni casi, al pagamento dell imposta di registro in misura proporzionale. La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza del 23 marzo 2011, l obbligo solidale del notaio rogante di effettuare il pagamento dell imposta proporzionale, anche nelle ipotesi di atti soggetti a condizione sospensiva nel momento in cui si verifica la condizione. (Cassazione, Sez. Trib., sentenza 23 marzo 2011, n. 6606) Il domicilio eletto prevale sul domicilio fiscale Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui l amministrazione finanziaria deve assicurare l effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. In base al suddetto principio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica degli atti impositivi deve avvenire presso il domicilio fiscale eletto dal contribuente, in caso contrario la notifica è nulla. (Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 marzo 2011, n. 6114) 7

Sale and leaseback: abuso di diritto Nella sentenza del 9 marzo 2011 la Corte di Cassazione ha statuito che un'operazione di sale and leaseback per la quale non vengono fornite motivazioni differenti dal risparmio fiscale costituisce abuso del diritto, e nulla rileva che l'operazione non rientri tra quelle espressamente indicate per l'applicazione della disposizione antielusiva. (Cassazione, Sez. Trib., sentenza 9 marzo 2011, n. 5583) SOCIETA E IMPRESA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI Non conta più lo statuto per le assemblee societarie annuali Con un provvedimento d urgenza, il legislatore ha previsto per le società quotate di prorogare la convocazione assembleare nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell esercizio 2010. Tale scelta supera le previsioni dell art. 2364 c.c. secondo il quale l assemblea deve essere convocata una volta all anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio; lo statuto, tuttavia, può consentire un termine superiore, purché entro 180 giorni, quando la società deve redigere il bilancio consolidato o quando sussistono particolari esigenze legate alla struttura o all oggetto della società stessa. (D.L. del 25 marzo 2011, n. 26, G.U. 26 marzo 2011, n. 70) 8

Conciliazione obbligatoria dal 21 marzo 2011 Il D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, ha previsto l obbligatorietà della procedura di conciliazione per le cause civili e commerciali a partire dal 21 marzo 2011, confermando però il rinvio di un anno (dal 20 marzo 2012) per le sole controversie in materia di condominio e incidenti stradali. Per alcune materie, dalle locazioni all affitto di aziende, dalle successioni ai contratti assicurativi, il passaggio da uno dei 160 organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia diventa condizione di procedibilità. L istituto della conciliazione si esplica in un procedimento stragiudiziale attraverso cui un soggetto, detto conciliatore, funge da mediatore aiutando le parti a comporre una lite. La novità sta nel fatto che il cittadino non è più obbligato a rivolgersi ad un avvocato ma ad un mediatore civile, cioè ad un professionista (consulente del lavoro o commercialista), che abbia fatto un apposito corso di formazione e che sia accreditato presso il Ministero della Giustizia, il quale cercherà di giungere ad un accordo tra le parti orientandole verso una soluzione ottimale per tutti. Se l accordo viene raggiunto deve essere omologato dal tribunale, che prima ne verifica la regolarità formale, altrimenti, in caso di mancata conciliazione tra le parti o di fallimento della conciliazione, è possibile procedere con la via ordinaria davanti al giudice. Lo scopo è quello di alleggerire i tribunali da tutti quei processi per cause civili pendenti e cercare di ridurre anche i tempi di soluzione delle liti e conseguentemente i costi della giustizia. (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in Legge 26 febbraio 2011, n. 10) 9

GIURISPRUDENZA Prescrizione ridotta solo nei processi pendenti in primo grado Le norme sulla prescrizione ridotta, previste dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai processi giunti in appello o in Cassazione, ma solo ai processi pendenti in primo grado. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza del 28 marzo 2011, n. 12400. Tale scelta discende dal fatto oggettivo e inequivocabile dello stadio avanzato in cui tali processi si trovano, a differenza della sentenza di condanna di primo grado, che risulta correlata all istituto della prescrizione, dato che il materiale probatorio è stato già acquisito nel corso del relativo dibattimento. In appello la rinnovazione dell istruttoria dibattimentale è ammessa soltanto in casi eccezionali. (Corte di Cassazione, Sez. VI pen., sentenza 28 marzo 2011, n. 12400) Il decreto ingiuntivo contro la Snc si estende al socio che non si oppone Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l'onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l'eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza del 24 marzo 2011 che ha dichiarato il diritto dell'inail di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società. (Corte di Cassazione Sezione III civ., sentenza 24 marzo 2011, n. 6734) CONSOB condannata a risarcire i risparmiatori La Cassazione stringe il cerchio sugli obblighi di vigilanza della Consob. L'ente di controllo e vigilanza, deve essere tale non solo di nome ma anche di fatto. 10

Con la sentenza del 9 gennaio 2011, n. 6681, i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna della Consob al risarcimento del danno subito da un gruppo di risparmiatori, truffati tra il 1990 e il 1992 da una Società di intermediazione mobiliare (Sim), perché la Commissione è intervenuta soltanto tardivamente a sospenderne l'attività. Una condanna per responsabilità extracontrattuale, prevista dalla articolo 2043 del c.c., che si fonda sull'obbligo della pubblica amministrazione, riconosciuto dalla Cassazione, di improntare la propria attività al principio generale del neminem ledere. (Corte di Cassazione, Sez. III civ., sentenza 23 marzo 2011, n. 6681) Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa. www.simonelliassociati.it 11