LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE PEDAGOGICHE. Classe 87/S : Laurea specialistica in Scienze Pedagogiche



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7. LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE PEDAGOGICHE Classe 87/S : Laurea specialistica in Scienze Pedagogiche

PROFILO Obiettivi formativi Il laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono acquisire: solide e approfondite competenze e conoscenze teoriche e pratiche nelle scienze dell'educazione e della formazione, che tengano in conto la dimensione di genere; competenze concettuali e procedurali dovranno essere acquisite in relazione ai vari ambiti educativi (sia scolastici che extrascolastici) in cui è previsto l'intervento di queste figure; capacità di analisi pluriarticolata rispetto ad una precisa tematica; si richiede inoltre un'adeguata conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'unione Europea oltre l'italiano, con riferimento ai lessici disciplinari. Le attività formative, finalizzate a favorire l acquisizione di tali competenze e conoscenze, comprendono seminari e tirocini formativi. Caratteristiche della prova finale E' richiesta la stesura di una dissertazione (150-200 cartelle) in cui si dimostri di aver acquisito un rigoroso metodo di ricerca in un preciso ambito delle scienze dell'educazione (e con una specifica declinazione: teoretica o storica o empirica) e di aver sviluppato adeguate competenze argomentative. Ambiti occupazionali previsti per i laureati I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare attività di consulenza pedagogica, in strutture pubbliche e private, relativamente a tutte le dimensioni dei problemi educativi (famiglia, scuola, tribunali e strutture rieducative per minori e i giovani, adozione e interventi sociali rivolti all'infanzia); di consulenza pedagogica e coordinamento di attività di servizio, di progetti di programmi culturali, direttamente o indirettamente destinati all'infanzia; di consulenza pedagogica e coordinamento di attività, direttamente o indirettamente educative, in contesti multiculturali; di valutazione e monitoraggio di interventi educativi e formativi di vario livello; di campagne informative nei campi predetti. 2

7.1. REGOLAMENTO DIDATTICO Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento, disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi degli artt. 11, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 31, 12 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e del Regolamento didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi del Corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche, svolto nella Facoltà di Scienze della formazione dell Università di Verona, per il conseguimento della laurea specialistica in Scienze pedagogiche (Classe 87/S delle lauree universitarie specialistiche). Art. 2 Obiettivi formativi qualificanti il Corso di laurea specialistica I laureati nel Corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche devono possedere: a) una solida preparazione nelle scienze dell educazione anche per ciò che concerne la dimensione di genere; b) competenze concettuali e procedurali in relazione ai vari ambiti educativi (scolastici ed extrascolastici); conoscenze avanzate delle teorie, modelli operativi e principi metodologici della gestione di servizi educativi e formativi, dei metodi e tecniche di progettazione e valutazione delle iniziative nel campo dell educazione e della formazione, c) capacità di progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione, a diversi livelli, relativamente alle varie dimensioni dei problemi educativi, in particolare dell individuazione di progetti di eccellenza da rivolgersi a figure e a profili lavorativi a contenuto innovativo; d) un adeguata conoscenza, in forma scritta ed orale, di una delle lingue dell unione europea. Art. 3 Durata del Corso di laurea specialistica Il Corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche (di seguito denominato Corso di laurea specialistica) ha durata di due anni. Art. Titoli di ammissione al Corso di laurea specialistica E titolo di ammissione al Corso di laurea specialistica il possesso della laurea. Art. 5 Crediti formativi universitari per il conseguimento della laurea specialistica 1. Per conseguire la laurea specialistica in Scienze pedagogiche lo studente deve aver acquisito, complessivamente, 300 crediti formativi universitari (di seguito 3

denominati CFU), ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea di provenienza. 2. Ai sensi dell art. 9, comma 3, del D.M. n. 509 del 1999 i CFU conseguiti dallo studente che abbia ottenuto la laurea per Educatori professionali presso l Università di Verona vengono riconosciuti integralmente per ottenere la laurea specialistica. 3. Per le attività di tirocinio esterne alla struttura didattica di appartenenza, allo studente viene attribuito 1 CFU per ogni 25 ore di presenza nella struttura in cui si svolgono tali attività. Art. 6 Passaggi da altri Corsi di studio e trasferimenti da altre Università Il Consiglio di Corso di laurea, ai sensi dell art. 5, comma 5, del D.M. n. 509 del 1999, in conformità all art. 8, comma 1, del D.M. 28 novembre 2000 e al Regolamento didattico di Ateneo, previa verifica della coerenza dei corsi di insegnamento seguiti dagli studenti con l ordinamento didattico della laurea specialistica, delibera per quanto di competenza in ordine al loro accesso. In particolare il Consiglio di Corso di Laurea, sulla base della verifica di cui al comma 1, provvede: 1. al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altro corso di studi dell Università di Verona o in corsi attivati in altri Atenei. 2. all indicazione delle conoscenze da acquisire e, all occorrenza, degli eventuali corsi di insegnamento, dei moduli didattici, delle esercitazioni pratiche, dei seminari e attività di tirocinio da frequentare, in tutto o in parte, per integrarle. Art. 7 Riconoscimento di studi compiuti all estero 1. Il Consiglio del Corso di laurea specialistica, in conformità all art. 6, comma 2, del D.M. n. 509 del 1999 e al Regolamento didattico di Ateneo, delibera e formula proposte, per quanto di competenza, sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all estero. Art. 8 Manifesto degli studi 1. Il Manifesto degli studi presenta, coerentemente con gli obiettivi del corso, l articolazione degli insegnamenti e delle attività formative necessarie per il conseguimento della laurea specialistica, indicando i corrispondenti settori scientifico-disciplinari, il numero di crediti formativi universitari (CFU) ad essi assegnati, il numero complessivo dei CFU attribuito ai corsi di insegnamento a scelta dello studente. 2. Il Manifesto degli Studi determina inoltre annualmente il quadro dettagliato delle attività formative, indicando gli insegnamenti attivati e la loro ripartizione nel biennio di studio, l attivazione di eventuali esercitazioni, laboratori, seminari tirocini o stage coordinati ai corsi già previsti e l eventuale attivazione di corsi complementari a scelta dello studente.

3. Fra le attività formative a scelta dello studente possono essere compresi tutti gli insegnamenti attivati presso l Università di Verona e le altre attività riconosciute dall Ateneo.. Sarà cura del Presidente di Corso di laurea fornire adeguata pubblicizzazione del Manifesto degli Studi e di ogni altra informazione relativa all organizzazione della didattica in accordo con il preside di facoltà. Art. 9 Organizzazione della didattica, di assistenza e tutorato a distanza 1. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, al fine di favorire gli studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili e/o lavoratori, su proposta dei docenti interessati, determina annualmente quali corsi ufficiali e/o attività formative integrative possano svolgersi, in tutto o in parte, a distanza, tramite supporti telematici, multimediali e materiali didattici interattivi. 2. Il Consiglio del Corso di laurea, per lo stesso fine, indica, ove possibile, forme di assistenza e tutorato anche a distanza. Art.10 Attività di tirocinio 1. Le attività di tirocinio si svolgono presso strutture dell Università di Verona o con essa convenzionate. 2. Nelle strutture esterne gli studenti svolgono le attività di tirocinio sotto la responsabilità di un tutor, appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica competente. 3. I responsabili delle attività di tirocinio presso la struttura competente accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente.. Al termine del tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta. Tale relazione, controfirmata dal tutor, viene valutata dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica. La valutazione è riportata nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti per l attività svolta. Art. 11 Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti 1. Il Consiglio di Corso di laurea, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, prima dell inizio di ogni anno accademico propone al Consiglio di Facoltà l affidamento ai docenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, dei compiti formativi previsti, stabilendo l articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento. 2. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle specifiche disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. 5

Art. 12 Calendario-orario delle lezioni 1. L anno accademico inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre. 2. I periodi delle attività didattiche sono determinati annualmente dal Consiglio di Corso di laurea. 3. I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni.. L orario delle lezioni deve essere comunicato dai singoli docenti al Preside di Facoltà, o ad un suo delegato, che ne cura il coordinamento, entro il 31 luglio di ogni anno. Art. 13 Prove di valutazione del profitto degli studenti 1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, le prove di valutazione devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato. 2. Le prove di valutazione devono comunque rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative. 3. Le prove di valutazione possono essere orali, scritte o pratiche ed articolarsi in più fasi.. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove orali, scritte o pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento o alla conclusione di esso. 5. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o non l abbia superata, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi. 6. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto. 7. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti. Art. 1 Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti 1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Consiglio di Corso di laurea, su proposta dei titolari dei rispettivi insegnamenti, nomina apposite commissioni all inizio di ogni anno accademico. 2. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all unanimità, la lode. Art. 15 Prova finale per il conseguimento della laurea specialistica e relativi CFU 1. Per il conseguimento della laurea specialistica, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 22 CFU. 6

2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Quest ultimo deve essere un docente, con il quale lo studente abbia superato una prova di valutazione in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso. 3. L argomento della tesi, scelto dallo studente, deve consentire di approfondire, sotto il profilo teorico o metodologico, le conoscenze acquisite nell ambito del percorso formativo specialistico. Art. 16 Commissioni per la valutazione della prova finale 1. Le commissioni che, in seguito allo svolgimento della prova finale, conferiscono la laurea specialistica, vengono nominate dal Preside all inizio di ogni sessione di laurea. 2. Dispongono di centodieci punti, qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere conferita, all unanimità, la distinzione della lode. Art. 17 Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti e delle prove finali 1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove di valutazione del profitto vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Corso di laurea. Le prove di valutazione devono essere almeno sei, distribuite in almeno tre sessioni nel corso dell anno accademico, rispettando il principio di non sovrapposizione delle prove di valutazione, anche se parziali, alle lezioni. 2. Il calendario e l orario delle eventuali prove di valutazione parziali vengono comunicati agli studenti e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Corso di laurea e agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, rispettando il principio di non sovrapposizione alle lezioni. 3. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti. Non possono comunque essere anticipate. Qualora non sia possibile concludere l appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all inizio dell appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi.. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica vengono deliberati, per quanto di competenza, dal Consiglio di Facoltà che deve prevedere almeno tre sessioni, distribuite nel corso dell anno accademico. 7

Art. 18 Commissione didattica paritetica docenti-studenti 1. Il Consiglio del Corso di laurea, su proposta del Presidente del Consiglio di Corso di laurea e sentiti i rappresentanti degli studenti, istituisce una Commissione didattica paritetica docenti-studenti, formata da non più di tre membri per ciascuna componente e coordinata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea o da un suo delegato. 2. La Commissione didattica paritetica dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di Corso di laurea. La sostituzione di uno o più membri avviene nel rispetto della procedura descritta nel comma precedente. 3. La Commissione didattica paritetica, in conformità con l art. 6 comma 2 del regolamento didattico di Ateneo, ha il compito di esprimere parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.. La Commissione si riunisce almeno una volta all anno, prima dell inizio dell anno accademico, e comunque in tempo utile per far sì che le sue eventuali proposte alle strutture didattiche competenti possano essere prese in considerazione. Art. 19 Orario di ricevimento degli studenti e modalità di ricevimento a distanza 1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, i docenti sono tenuti a dedicare un minimo di due ore settimanali al ricevimento degli studenti, secondo un calendario approvato dal Preside. Art. 20 Norme finali Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell Università di Verona. 8

7.2. PIANO DI STUDIO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE PEDAGOGICHE In questa tabella si presenta il piano didattico biennale del Corso di laurea specialistica in Scienze pedagogiche proposto dalla Facoltà. Tipologia dell'attività formativa Ambiti disciplinari Cfu Insegnamenti Docente Cfu base caratterizz ante pedagogiche psicologiche filosofiche pedagogiche e metodologicodidattiche antropologiche 12 M-PED/01 Pedagogia Portera generale M-PED/01 Filosofia Silvestri dell'educazione M-PED/02 Storia dell'educazione familiare Butturini 8 M-PSI/0 Teorie e Lavelli tecniche di osservazione del comportamento infantile M-PSI/07 Psicologia Sanvitto dinamica 8 M-FIL/03 Etica sociale Panattoni M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea 20 M-PED/01 Educazione, cultura e personalità Longo Sala Gabriel M. M-PED/01 Educazione e Non psicanalisi Attivato M-PED/01 Pedagogia e Piussi differenza sessuale M-PED/01 Epistemologia Mortari della ricerca pedagogica M-PED/03 Teorie e Passuello metodi della progettazione educativa e didattica M-PED/03 Pedagogia speciale Larocca M-DEA/01 Antropologia Maher dell'educazione 9

Affine sociologiche filosofiche psicologiche scientifiche Lingue e letterature 8 SPS/07 Metodologie e Niero tecniche delle scienze sociali SPS/08 Sociologia dei sistemi simbolici Di Nicola M-FIL/01 Filosofia Giuspoli teoretica II 8 M-PSI/01 Psicologia Massironi dell'arte e dei processi creativi M- PSI/05 Psicologia dei Inghilleri gruppi INF/01 Informatica Chiamulera L-LIN/03 Letteratura francese Dal Corso iscipline storiche e geografiche L-LIN/12 Lingua inglese 8 M-GGR/01 Principi e metodi della ricerca geografica Facchinetti Gamberoni M-STO/01 Metodologia della ricerca storica Golinelli A scelta dello studente* 6 M-STO/02 Storia della storiografia Laboratorio Laboratorio di ricerca pedagogica Tirocinio 6 Prova 16 finale Totale 120 * Crediti F: Vedi allegato A Romagnani Mortari 10