Gli allergeni: dall etichettatura al sanzionatorio per la sicurezza alimentare



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REAZIONI AVVERSE Gli allergeni: dall etichettatura al sanzionatorio per la sicurezza alimentare Cosimo Nicola Pagliarone* Costantina Capozzo** Fondamentale importanza assume, nella trattazione che segue, l art.18 comma 4 del Reg. CE 178/2002,dove si chiarisce che «Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno, devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche». Il quarto comma si rifà, quindi, ai criteri previsti dalle specifiche disposizioni in materia di etichettatura, che dovranno essere applicati al fine di consentire la rintracciabilità. L etichettatura diviene un mezzo per tutelare il diritto dei consumatori all informazione come sancito dalla Comunità Europea all art. 153 del Trattato di Roma/57, che dispone che: «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all informazione, all educazione e all organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi». Ruolo principale in questa situazione devono averlo tutte le Autorità predisposte al controllo ufficiale come evidenziato nel Reg. CE 882/04 nel quale è sancito che i controlli ufficiali sono «intesi a verificare la conformità alle normative volte a prevenire,eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani» e «garantire pratiche commerciali leali» e «tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori». In tal modo si era voluto riconoscere a favore del consumatore un diritto ad una corretta informazione pari a quello della sicurezza del prodotto alimentare, corretta informazione che è indispensabile soprattutto per proteggere le fasce più deboli della popolazione come i soggetti allergici o intolleranti.

REAZIONI AVVERSE AI CIBI Secondo una classificazione del 2001 dell E.E.A.C.I. tutte le reazioni avverse, di natura non tossica, ad un alimento dovrebbero essere considerate delle reazioni di ipersensibilità. Qualora si riesca a dimostrare una patogenesi immunologica della reazione si può parlare di allergia alimentare. A seconda del meccanismo patogenetico coinvolto si possono distinguere un allergia alimentare IgE mediata ed una allergia alimentare non IgE mediata. Se non è possibile dimostrare il coinvolgimento del sistema immunitario occorre utilizzare l espressione reazione da ipersensibilità non allergica. Questo gruppo di reazioni agli alimenti comprende attualmente quelle che in passato venivano chiamate intolleranze alimentari. ALLERGIA ALIMENTARE: è una patologia legata ad una reazione eccessiva e anomala del sistema immunitario nei confronti di particolari proteine presenti negli alimenti, dette allergeni, considerate estranee dall organismo, e può comprendere reazioni IgE mediate e non IgE mediate. Infatti, nelle allergie IgE mediate viene coinvolto il sistema immunitario con la formazione di anticorpi specifici (IgE) attraverso la via classica delle allergie. Alla prima ingestione di alimento (ne bastano pochi grammi), nelle persone sensibili, si ha la formazione di anticorpi; con la successiva esposizione allo stesso allergene, si libera una sostanza, l istamina, che è responsabile della sintomatologia che presentano le persone allergiche. Si può avere prurito, vomito, nausea, crampi, diarrea. Nei casi gravi si arriva ad avere uno shock anafilattico con difficoltà respiratorie, perdita di coscienza dell individuo e morte. I sintomi di un allergia alimentare si manifestano entro pochi minuti dall assunzione dell alimento. I maggiori allergeni li troviamo nel latte, nelle uova, nei crostacei, nel pesce, nella soia, nella frutta a guscio come arachidi e noci, nel sesamo, sedano e senape. Per cui l unico modo per i soggetti allergici per non andare incontro alla sintomatologia allergica, è quella di escludere completamente dalla loro dieta gli alimenti coinvolti. Le allergie non IgE mediate o anche dette comunemente intolleranze alimentari sono causate, secondo la classificazione di Gell e Coombs, da reazioni immunitarie dovute a: a) Anticorpi diversi dalle IgE ( IgG, IgA, IgM); b) Immunocomplessi che possono depositarsi in qualsiasi organo provocando lesioni e quindi una sintomatologia correlata; c) Immunità cellulo-mediata con reazioni di ipersensibilità ritardata e attivazione di linfociti T. Tra il 2005 e il 2007 numerosi ricercatori, fra cui Hugh Sampson, misero in evidenza come le intolleranze fossero dovute ad uno stimolo continuo dell allergene sulle cellule intestinali per 2-3 giorni consecutivi, infatti oggi esse vengono definite allergie alimentari ritardate e gli effetti sono di tipo immunologico come quelli dovuti alle IgE. Il loro meccanismo d azione prevede il superamento di un livello soglia cioè l organismo riconosce l allergene e lo tiene sotto controllo,

cercando di limitarne i danni, i sintomi si manifestano solo se l introduzione dell alimento allergenico prosegue fino ad oltrepassare le possibilità di controllo dell individuo. Tra queste reazioni di ipersensibilità al cibo di tipo non IgE mediato vi è il Morbo Celiaco, che colpisce soggetti geneticamente predisposti ed è una patologia di tipo autoimmune. Nella celiachia l introduzione di alimenti come frumento, orzo, segale, avena, contenenti un allergene (gliadina), determina una risposta immunitaria di tipo cellulo-mediata a livello della mucosa intestinale con reclutamento dei linfociti T e quindi un aumento dei linfociti CD4+ intraepiteliali, con produzione di anticorpi IgA e IgG, che sono in grado di cross-reagire con componenti della parete intestinale; avremo quindi iperplasia delle cripte e atrofia dei villi intestinali. La celiachia, inoltre, è da distinguere dalla intolleranza al glutine non celiaca (Gluten Sensitivy) che è l espressione di una infiammazione da cibo dovuta al contatto con il glutine e che si sviluppa in soggetti che hanno perso o non sviluppato la tolleranza al glutine. INTOLLERANZE ALIMENTARI O IPERSENSIBILITA ALIMENTARI NON ALLERGICHE: sono dovute solitamente all accumulo di specifiche sostanze dannose all organismo, e i meccanismi in grado di provocarle possono essere di natura enzimatica, di tipo farmacologico o rimanere sconosciuti (idiosincrasici). Situazioni d intolleranza possono verificarsi a seguito di una carenza enzimatica, come nel caso dell intolleranza al lattosio. Le intolleranze farmacologiche sono quelle causate dalla presenza di ammine vasoattive nell alimento, alcune delle quali manifestano attività farmacologica (istamina, tiretamina ). Possono, anche, essere dovute alla presenza di specifici additivi nell alimento (es. solfiti nel vino), i quali possono stimolare la liberazione di istamina da parte dei mastociti. Le intolleranze indefinite sono reazioni in cui le cause non sono ben note (reazioni idiosincrasiche), tra esse sono comprese tutte quelle forme in cui eliminando completamente un cibo dall alimentazione, si verifica il miglioramento di un sintomo. Il meccanismo d azione è sconosciuto, probabilmente sono legate ad una maggiore suscettibilità in individui predisposti verso additivi come solfiti, nitrati, nitriti, glutammato monosodico e coloranti. ETICHETTATURA L etichetta è la carta di identità di un prodotto, essa si avvale di immagini, marchi, colori, messaggi per richiamare l attenzione e l acquisto da parte dei consumatori. L etichettatura degli alimenti deve: fornire una corretta informazione sulle caratteristiche di un prodotto; non deve trarre in inganno il consumatore su proprietà e caratteristiche che il prodotto non ha; promuovere la libera circolazioni dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e nazionali

nel rispetto della correttezza delle operazioni commerciali; promuovere commercialmente il prodotto (funzione di marketing). NORMATIVA SULL ETICHETTATURA La storia dell etichettatura a livello europeo inizia nel 1978, con l emanazione di una direttiva, oggi abrogata, la 79/112/CEE, tale Direttiva fu recepita in Italia prima con il DPR n.322 del 18 maggio 1982 e successivamente con il Decreto Legislativo 109 del 27 gennaio 1992. Questo Decreto, successivamente modificato dal D. Lgs. 68/2000 e dal D. Lgs. 181/2003, regolamenta l etichettatura del prodotto alimentare, la sua presentazione e la relativa pubblicità. La normativa sull etichettatura ha subito ulteriori modifiche con la pubblicazione del Decreto Legge del 31 gennaio 2007 n.7 (il così detto Decreto Bersani -art.4 data di scadenza,tmc ), convertito in Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, con la finalità di rendere più comprensibili le etichette. DECRETO LEGISLATIVO 109/1992 All art.1 viene riportata la definizione di etichettatura e cioè «l insieme di tutte le menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare» e che possono essere applicate sulle confezioni o sui documenti accompagnatori degli alimenti. E importante ai fini dell etichettatura distinguere tra prodotti alimentari (pre)confezionati, preicartati, incartati e sfusi, perché cambiano le indicazioni obbligatorie richieste. All art. 2 viene trattata la pubblicità ingannevole sui prodotti e sull etichetta All art. 3 del D. Lgs. 109/92 si tratta dell Etichettatura dei prodotti (pre)confezionati o (pre)imballati e sono riportate le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i prodotti alimentari preconfezionati e cioè: la denominazione di vendita; l elenco degli ingredienti secondo il peso percentuale decrescente; la quantità netta o la quantità nominale per i prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza per i prodotti molto deperibili (devono figurare in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore); il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; il titolo alcolimetrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; una dicitura che identifica il lotto di appartenenza del prodotto; le modalità di conservazione e utilizzazione; il luogo di origine o di provenienza del prodotto; la quantità di taluni ingredienti o di categorie di ingredienti. All art.4 del D. Lgs. 109/92 viene esplicitata cosa è la denominazione di vendita e cioè essa è il nome dell alimento consacrato da usi e consuetudini.

All art 5. viene riportata la definizione di ingrediente: le etichette alimentari devono riportare l elenco di tutti gli ingredienti con il loro nome specifico in ordine di peso percentuale decrescente al momento della loro utilizzazione e preceduto dalla dicitura Ingredienti o Ingr.. Viene ribadito che gli ingredienti indicati nell Allegato 2 Sezione III del presente D. Lgs. 109/1992 ( Allergeni alimentari ) (ad esclusione di quelli temporaneamente sospesi e riportati in Sezione IV dello stesso allegato) devono essere indicati nell elenco degli ingredienti, se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. All art.8 si parla di ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID Quantitative Ingredient Declaration) cioè l etichetta deve riportare la quantità di un ingrediente se esso viene evidenziato nella denominazione di vendita oppure in etichetta tramite immagini o frasi. Etichettatura dei prodotti preincartati o sfusi Nel caso di questi prodotti è obbligatorio fornire al consumatore tutte le indicazioni circa: la denominazione di vendita; l elenco degli ingredienti, salvo i casi in cui il prodotto ne è esente (vini, birra e distillati; prodotti costituiti da un solo ingrediente; ortofrutticoli freschi; le acque; gli aceti; il latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggio e burro); le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili; la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno; il titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti alcool in quantità superiori a 1,2 % in volume; la percentuale di glassatura (tara) per i prodotti congelati glassati. Queste informazioni devono essere presenti sul prodotto o sui banchi di vendita, munendo l alimento di un apposito cartello, il cartello unico degli ingredienti, tenuto ben in vista o tenendo a disposizione dei consumatori il così detto libro degli ingredienti o registro a libro in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti.(gdo) NORMATIVA ALLERGENI Per una maggior tutela dei consumatori non bastava più la Direttiva 2000/13/CE, cosidetta Direttiva Etichettatura recepita in Italia,dopo il D.Lgs 68/2000, con il D.Lgs181/2003(entrambi a modifica ed integrazione al D.Lgs109/1992), in quanto in essa vi erano alcune deroghe sull indicazione in etichetta degli ingredienti, cioè il Legislatore consentiva che per un ingrediente composto (es. crema pasticcera) era possibile non indicare in etichetta i singoli ingredienti costituenti lo stesso i.c., quando esso ingrediente composto costituiva meno del 25% (percentuale obbligatoriamente segnata vicino all ingrediente composto in etichetta) del prodotto finale (così detta regola del 25% ). Questo metteva a rischio la salute dei soggetti sensibili che dovevano

capire da loro se in un ingrediente composto indicato in etichetta era presente la sostanza a cui loro erano allergici o intolleranti. Per questo il Legislatore ha rivisto la normativa ed emanato la Direttiva 2003/89/CE, la così detta Direttiva Allergeni recepita in Italia col D.Lgs114/2006 nella quale è stato redatto un elenco di sostanze aventi un potenziale allergenico accertato scientificamente. Ogni sostanza che appartenga all'elenco dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, ove impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residuata nel prodotto finito dovrà venire indicata obbligatoriamente in etichetta con il nome specifico dell'allergene. Gli allergeni da dichiarare in etichetta sono: Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, kamut, farro o loro ceppi ibridati come es. tritordeum) e prodotti derivati; Crostacei e prodotti derivati; Uova e prodotti derivati; Arachidi e prodotti derivati; Soia e prodotti derivati; Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio); Frutta a guscio e prodotti derivati; Sedano e prodotti derivati; Pesci e prodotti derivati; Senape e prodotti derivati; Semi di sesamo e prodotti derivati; Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10ml/lt espressi come SO2. Secondo le nuove regole si potrà evitare di specificare la composizione degli ingredienti composti solo se sono «ingredienti composti definiti nelle legislazione comunitaria vigente», purché rappresentino «meno del 2% del prodotto finito (così detta regola del 2% )» e «ingredienti composti costituiti da un miscuglio di spezie e/o erbe che costituiscono meno del 2% del prodotto finito, ad eccezione degli additivi». NB.(Qualche produttore può abbassare i propri costi di produzione usando,sempre in quantità sotto il 2% del peso del prodotto finale,carni varie cavallo ecc.-non dichiarandole in etichetta,secondo norma!!.) Per gli ingredienti elencati nelle sezioni III e IV, Allegato I al D.Lgs114/2006 è stato introdotto l obbligo di segnalarne la presenza inserendoli sempre nella lista degli ingredienti a prescindere anche dalla regola del 2%. Se, invece, l allergene o una sostanza da esso derivata, non è presente nella denominazione di vendita, essa dovrà essere dichiarata in etichetta tra gli ingredienti o indicando contiene o può contenere. La presenza di allergeni negli alimenti deve essere presa in considerazione dall OSA, anche a causa di contaminazioni crociate, quindi un alimento che non contiene allergeni potrebbe potenzialmente contenerlo se viene lavorato in uno stabilimento che li contiene, è per questo che molti produttori si tutelano indicando in etichetta Può contenere tracce di... o prodotto in un impianto che impiega...

Successivamente con la Direttiva 2006/142/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 178/2007, fu modificato l allegato III bis della Direttiva Etichettatura infatti sono state aggiunti altri alimenti che possono determinare effetti indesiderati e cioè: Lupino e prodotti da esso derivati; Molluschi e prodotti da essi derivati La Legge Comunitaria 2008 - Legge n.88 del 7 Luglio 2009 ha nuovamente aggiornato l elenco degli ingredienti che debbono essere obbligatoriamente segnalati ai consumatori. Con il recente Regolamento UE 1169/2011,di cui si tratterà in un prossimo lavoro, il Legislatore comunitario ha ridisciplinato il quadro normativo riguardante l etichettatura dei prodotti alimentari. Questa normativa sarà applicabile dal 13.12.2014 e contiene delle disposizioni in materia di etichettatura degli allergeni (art.21). L elencazione degli allergeni rimane invariata rispetto al passato, ma dovranno essere indicati anche per gli alimenti non imballati. In particolare, l indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze dovrà figurare nell elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante, inoltre la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In mancanza di un elenco degli ingredienti, bisogna indicare il termine contiene seguito dalla denominazione della sostanza allergenica. Non si ammette più la dizione che nel laboratorio si lavorano anche altre sostanze allergiche con la possibilità che possano contaminare il prodotto alimentare in questione. CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DEL PERICOLO ALLERGENI ALIMENTARI Le imprese sono chiamate a gestire il pericolo allergeni visto che la presenza di un ingrediente potenzialmente allergenico, che va dichiarato obbligatoriamente in etichetta, potrebbe avere un effetto negativo sul consumatore. L OSA avrà il problema di valutare la quantità di allergeni presenti nel proprio prodotto, in quanto gli allergeni possono essere presenti negli alimenti a livelli molto bassi perché residuati da processi tecnologici o per contaminazioni involontarie (cross contamination) durante la produzione, ma comunque potenzialmente pericolosi. Quindi ogni OSA dovrebbe mettere in atto alcuni accorgimenti: Descrizione delle caratteristiche che devono avere gli ingredienti di un prodotto finito in un apposito documento (manuale HACCP, schede prodotto, capitolati di fornitura ); Identificare i pericoli fra i quali anche quello da allergeni, eseguire la valutazione del rischio di contaminazione da allergeni e mettere in atto delle misure di controllo; Acquisire informazioni dettagliate dai fornitori, unitamente alla loro qualifica, e facendo produrre loro dei questionari o delle schede da compilare nelle quali dichiarano, sotto la

propria responsabilità, l assenza o la presenza di un dato allergene in una materia prima o ingrediente venduto. VALUTAZIONE RISCHIO ALLERGENI a) Identificazione pericoli: Il primo problema si pone quando il pericolo allergene in un alimento, che non dovrebbe contenerne, deriva da contaminazioni crociate che avvengono nello stesso stabilimento dove ad es. si lavorano alimenti che invece ne contengono. Quindi sta all OSA considerare tale evenienza nell ambito delle procedure di autocontrollo aziendale, secondo il metodo HACCP. Dovrebbe richiedere al proprio fornitore un analisi delle materie prime fornitagli per comprendere meglio la loro composizione (qualifica dei fornitori). b) Caratterizzazione pericolo: il passo successivo sarà quello di capire quale sia il limite di accettabilità di un determinato allergene, sotto il quale la sua presenza non presenta pericolo per il consumatore, cioè bisogna stabilire un valore soglia che possa rappresentare un limite di sicurezza per la popolazione dei soggetti allergici. c) Valutazione dell esposizione al pericolo: bisogna tener conto delle diverse fonti di esposizione e della quantità di allergeni presenti nei diversi alimenti. Le fonti possono essere o alimenti nei quali essi si trovano perché utilizzati nella preparazione (quindi li conosciamo), o sono presenti negli alimenti che in realtà non dovrebbero contenerli (allergeni nascosti o nulli ) per contaminazioni crociate. d) Categorizzazione del rischio: per la categorizzazione del rischio vengono utilizzati diversi metodi, tra i quali il più utilizzato è quello probabilistico. GESTIONE RISCHIO ALLERGENI L OSA deve mettere in atto tutte quelle misure atte a tenere sotto controllo gli allergeni, in primis, attraverso le così dette GMP (Good Manifacturing Practice) o Buone Pratiche di Fabbricazione e successivamente tramite un approccio sistematico basato sul sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), con lo scopo di individuare i punti critici di controllo della produzione e predisporre procedure in grado di mantenere sotto controllo questi punti in modo da eliminare o almeno ridurre al minimo i possibili rischi come disposto nel Reg. CE 852/2004 e nel Reg. CE 853/2004. Questo approccio secondo i principi dell HACCP è di vitale importanza per evitare le cause della presenza involontaria di allergeni in un prodotto alimentare. Altro aspetto importante da considerare è la formazione ed informazione del personale. Infatti i lavoratori devono essere a conoscenza delle buone pratiche di lavoro da osservare, al fine di evitare contaminazioni crociate con allergeni.

Bisognerebbe anche gestire il rischio allergeni negli esercizi di vendita e somministrazione dei prodotti alimentari nei quali sono importanti tre aspetti: la comunicazione; la formazione del personale; le informazioni sugli ingredienti che compongono un alimento. COMUNICAZIONE RISCHIO ALLERGENI L operatore dovrebbe comunicare al cliente la presenza di allergeni in alimenti tramite apposite note sul menù o tramite avvisi posti nei locali di somministrazione. Anche il cliente dovrebbe informare l operatore della sua condizione di allergico per richiedere allo stesso preparazioni esenti da allergeni. Quindi è importante la formazione del personale a contatto diretto o indiretto con gli alimenti, il quale deve essere informato dei rischi a cui vanno incontro le persone allergiche se ingeriscono cibo contenente un allergene. CONTROLLI E REGIME SANZIONATORIO Il Ministero della Salute ha affidato a degli Organi specializzati l attività di controllo ufficiale, che ha come fine la verifica della conformità dei prodotti alimentari e delle bevande alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e ad assicurare la lealtà delle transazioni. Il Ministero della Salute affida il compito di tali attività agli Assessorati alla Sanità di ogni Regione, che coordinano queste attività, affidando il controllo sulle attività di produzione, commercio e somministrazione degli alimenti e delle bevande alle Aziende Sanitarie Locali. Le ASL, vengono affiancate nel loro lavoro di controllo da altri organi di vigilanza: Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti agroalimentari (ICQ), del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali (questo è il vecchio Ispettorato Repressioni Frodi); Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri (Nuclei Carabinieri Tutela salute); Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA); Polizia Municipale (Annonaria); Nucleo antifrode Carabinieri (NAC). Le principali fonti normative del regime sanzionatorio sono, oltre al D. Lgs. 109/92, D. Lgs. 68/2000 e D. Lgs. 181/2003, anche il D. Lgs. 146/2007 (Codice del Consumo), gli articoli 515 (Frode nell esercizio del commercio - aliud pro alio) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 516 (vendita di alimenti non genuini per genuini) del Codice Penale e gli articoli 1218 e 2043 (Risarcimento per fatto illecito) del Codice Civile. In Tabella sono riassunte le sanzioni del D. Lgs. 109/92 Riferimenti al D.Lgs. 109/92(art.18) Importo Fattispecie modif.e integr.d.lgs 68/2000(art.8) sanzione e D.Lgs181/2003(art.16) Da euro 600 Irregolarità nei contenuti delle dichiarazioni Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

a euro 3.500 Favor rei 1166 riportate in etichetta per una o più delle indicazioni previste ed errori di natura formale 16 e 17 Da euro 1600 a euro 9.500 Favor rei 3166 Da euro 3.500 a euro 18.000 Favor rei 6000 Irregolarità nelle informazioni di maggiore rilievo che devono essere contenute nelle etichette (es. data di scadenza, denomin.divendita o assenza di una o più delle indicazioni obbligatorie Mancanza di etichettatura Violazione dei principi dell etichettatura, informazioni false ingannevoli al consumatore, infrazioni in materia di messaggi. Artt. 3, 10-bis, 14 Art.2 In caso di mancanza (totale assenza!!) di etichettatura non viene tracciato l alimento e quindi viene a mancare la possibilità da parte dell OSA di fornire, all uopo, informazioni sulla tracciabilità dell alimento(alimento non tracciato) e quindi diventa impossibile la rintracciabilità del prodotto come espresso dall art. 18 comma 1 e 4 del Reg. CE 178/2002. Il sanzionatorio in caso di violazione dell art. 18 è espresso all art. 2 del D. Lgs. 190/2006, avremo una sanzione di tipo amministrativa pecuniaria da euro settecentocinquanta a euro quattromilacinquecento, quindi la sanzione ingiunta sarà (doppio del minimo edittale o un terzo del massimo edittale) di euro millecinquecento (PMR=favor rei). Però gli organi ufficiali di controllo potrebbero trovarsi nel caso di posta in commercio di alimenti già scaduti secondo data di scadenza perentoria. In questo caso si sarebbe tentati di applicare oltre all art.18 del D. Lgs. 109/92,modif.ed integr. Dall art.8 c.2 D.Lgs68/2000 e art.16 c.2 D.Lgs181/2003, anche la sanzione penale da C.P., ma in effetti il reato non esiste, in quanto sembra arbitrario ritenere che un alimento scaduto, sia necessariamente anche un prodotto in stato di alterazione ( art. 444 C.P.: nocività = attitudine concreta a determinare un danno). Se, invece, viene falsificata la data di scadenza o qualsiasi altra indicazione in etichetta ci troviamo di fronte al reato di frode nell esercizio del commercio che è previsto dall art. 515 del Codice Penale. (Aliud pro alio)

L alimento in vendita, se alterato in qualche suo costituente la composizione intrinseca o estrinseca cioè inerente all etichettatura, alla sua presentazione,al pakaging, integrerebbe oltre all illecito dell art. 515 del Codice Penale, anche il reato previsto dall art. 5 della Legge 283/62 in stato di alterazione o comunque nocivo punito con l arresto fino ad un anno o l ammenda che può arrivare anche a 46 mila euro. In tal caso ci troveremo di fronte ad un concorso formale di norme in quanto queste due norme tutelano oggettività giuridica diversa: la prima tutela la buona fede del consumatore e l altra la salute pubblica essendo quindi entrambe entrambe applicabili. * già Direttore Struttura Complessa SIAN ASL TA ** Veterinaria L.P. specialista in ispezione alimenti di O.A.