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NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 1 Ambito di applicazione La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette ad una imposta e, rispettivamente al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento. Art. 2 Classificazione del Comune In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune di Apricena è da considerarsi appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente di n. 13.769 abitanti al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto Centrale di Statistica. Art. 3 Categoria delle località 1. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n 507 del 15.11.1993, il Comune di Apricena suddivide le località del proprio territorio in due categorie: una categoria normale ed una categoria speciale, a quest ultima si applica la maggiorazione tariffaria del 50% (cinquanta per cento) della tariffa base. Sono in categoria normale tutte le località del territorio comunale non comprese nella categoria speciale. 2. Le località in categoria speciale sono quelle definite nell'allegato A del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale. 3. Le località comprese nella categoria speciale non superano il 35% del centro abitato, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285. 4. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva; Art. 4 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni E' competenza della Giunta Comunale definire e approvare la tipologia e le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del codice della strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale ed alle esigenze di pubblico interesse. La Giunta Comunale, previo parere favorevole della competente commissione consiliare, elabora ed approva il Piano Generale degli Impianti da localizzarsi nell'intero territorio comunale tenendo conto della concentrazione demografica, delle zone con insediamenti produttivi ed economici, delle zone di circolazione pedonale. Art. 5 Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.lgs. n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93 è consentito, per le affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare). Tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il concessionario. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 Rettifica e accertamenti d'ufficio e funzionario responsabile Per la rettifica ed accertamenti d'ufficio e per la designazione del funzionario responsabile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del D.Lgs 15.11. 1993, nr.507, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7 Concessione installazione impianti pubblicitari E fatto divieto di installare impianti pubblicitari senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato. Art. 8 Domanda di concessione per i installazione

Chiunque intenda installare impianti pubblicitari, anche temporaneamente su spazi pubblici o privati deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. La domanda deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale; b) l'ubicazione esatta dell'impianto pubblicitario che si intende installare nonché la durata, la descrizione tecnica dell'impianto e la sua rappresentazione grafica; c) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, pena l'archiviazione. Art. 9 Pronuncia della domanda Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della legge 241/90 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7.9.90, nr.241, o dalle disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale per l'accesso. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego. Art. 10 Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, sottopone al Sindaco il rilascio del formale atto di concessione. In esso sono indicate: la durata e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni. La concessione viene sempre accordata: a) a termine, per la durata massima di anni 9; b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni sulla base di regolamenti e provvedimenti generali entrati successivamente in vigore ovvero imposte da esigenze di pubblico interesse, di salvaguardia della pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica, di decoro e di ornato urbano ed ambientale. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dell'impianto installato e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini di giorni 10 successivi alla scadenza della concessione, pena l'esecuzione d'ufficio con spese a totale carico del concessionario da recuperare ai sensi e con il procedimento di cui al T.U. 14.4.1910, nr.639. Quando l'installazione, anche senza titolo, ricade in aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16.12.1992, n.495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Art. 11 Obblighi del concessionario Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione dell'installazione dell'impianto pubblicitario. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine, pulizia e decoro l'impianto pubblicitario. Qualora l'installazione dell'impianto pubblicitario comporta l'occupazione del suolo pubblico e ne derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento dei luoghi, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso. Art. 12 Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione: a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato; b) le reiterate violazioni delle norme di legge o regolamenti dettate in materia;; c) l'uso improprio dell'impianto o il suo esercizio in contrasti con le norme e i regolamenti vigenti; d) la mancata installazione dell'impianto, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento della concessione; e) mancato pagamento del tributo. Art. 13 Revoca della concessione La concessione è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse o per necessità dei pubblici servizi; La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità. Art. 14 Rinnovo I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza; Il mancato pagamento del tributo già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo. Art. 15 Rimozione dei materiali relativi alle installazioni abusive Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di installazioni abusive il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. Art. 16 Autorizzazione ai lavori Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell' autorizzazione ai lavori. Art. 17 TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Oggetto - Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs n.507/93 si intende per attività economica la produzione e lo scambio di beni o di servizi o, comunque, una attività avente scopo di lucro. Art. 18 Modalità di effettuazione della pubblicità La diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. Nei limiti e nelle forme consentite dal codice della strada, dal D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 o da altro disposizioni, la pubblicità fonica eseguita con qualsiasi mezzo acustico è consentita dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle 15,00 alle ore 17,00. nel periodo dal 10 ottobre al 31 marzo e dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30, nel periodo dal 10 aprile al 30 settembre. E' vietata la pubblicità fonica durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto. Art. 19 Divieti e limitazioni Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal codice della strada e dalle determinazioni adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. L autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità. E altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sotto forma, a titolo esemplificativo di consegna a mano, inserimento sotto il tergicristallo delle autovetture, inserimento in pacchi, ecc.. L autorizzazione a distribuire volantini pubblicitari, opuscoli e foglietti da parte di ditte commerciali, artigianali ed organizzazioni varie, con il sistema cosiddetto porta a porta e nelle cassette della posta, viene rilasciata alle seguenti condizioni: -domanda preventiva da inoltrare all Ufficio comunale commercio almeno 7 (sette) giorni prima della effettuazione della distribuzione del materiale pubblicitario; -impiego di una sola persona al giorno, con tesserino di riconoscimento visibile rilasciato dall Ufficio comunale commercio, per l effettuazione della distribuzione del materiale pubblicitario; -indicazione del quartiere e delle vie in cui viene effettuata la distribuzione del materiale pubblicitario;

Ai trasgressori, sia soggetto fisico o giuridico a cui è intestato il materiale pubblicitario, viene applicata la sanzione amministrativa di.105, oltre alle sanzioni civili e penali previste dalle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese le aggravanti in caso di danni a terzi oppure al patrimonio comunale. E consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali o di categoria. L autorizzazione viene rilasciata la Comando polizia Municipale, previa richiesta dell interessato, con l indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, sarà disciplinata ed autorizzata dall Amministrazione Comunale. Art. 20 Pubblicità effettuata attraverso impianti pubblicitari Gli impianti pubblicitari, o impianti per le le affissioni, sono sottoposti all imposta sulla pubblicità, e non alla TOSAP o COSAP, anche se non vengono utilizzati (Cass. Civ. Sez. V, 01-09-2004, n. 17614); Art. 21 Tariffe Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt.12, 13, 14, 15 e 7, comma 7, del D..Lgs n.507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute negli artt.16 e 17 del D.Lgs 507/93. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: Le riduzioni non sono cumulabili. Art. 22 TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Oggetto - Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. E' garantita l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, nonché dei messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Sono riservati distinti spazi per ciascuna delle categorie di cui al precedente comma 2 e sono individuati nel Piano Generale degli Impianti formato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. La superficie totale degli impianti pubblicitari è destinata come segue: A. 10% Impianti di affissioni di carattere sociale, non a rilevanza economica; B. 90% Impianti di affissioni per l'esercizio di attività economiche, di cui: B1 60% Impianti di proprietà comunale per pubbliche affissioni di attività economiche; B2 40% Impianti di proprietà privata per affissioni dirette. Art. 23 Superficie delle pubbliche affissioni La superficie complessiva degli impianti di cui al precedente art. 22 è stabilita in mq. 80 (ottanta) per ogni mille abitanti o frazione superiore a cinquecento. Art. 24 Diritti sulle pubbliche affissioni Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata è quella stabilita nell'art.19 del D.Lgs nr.507/93, per i Comuni di classe IV cui appartiene il Comune di Apricena. Art. 25 Affissioni dirette Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti di cui al precedente art. 22, nonché delle prescrizioni risultanti dal piano generale degli impianti di cui al precedente art. 4, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti adibiti all affissione diretta di manifesti. La concessione di cui al comma 1 è regolata da apposita convenzione nella quale dovranno essere previsti il numero e la ubicazione degli impianti da installare, il formato degli stessi, la durata della concessione, fermo restando la corresponsione dell imposta sulla pubblicità, nonché tutte le altre condizioni necessarie al corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per danni a cose e persone, rinnovo e revoca della concessione, ecc.); Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comrna 1 e 4 del D.Lqs.. 507/93. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1) nelle more dell approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, la Giunta Comunale, previo pareri acquisiti dai competenti uffici comunali e nei limiti previsti dal precedente art. 22, autorizza, in via transitoria, i soggetti privati richiedenti secondo l ordine cronologico delle istanze presentate e previa verifica di disponibilità di spazi e luoghi su cui istallare i nuovi impianti. Art. 26 Pagamento del diritto Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato secondo le modalità di 'cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del citato decreto legislativo. Art. 27 Riduzione ed esenzione del diritto Si applicano le disposizioni degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.507/93. Art. 28 Maggioraz ioni Le maggiorazioni di cui all'art.22, comma 9, sono attribuite per l'80% al Comune e per il 20% al concessionario. Art. 29 Gestione del servizio La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata con affidamento in concessione ai soggetti previsti dal D..Lgs n.507/93, art.28 e seguenti. Art. 30 Durata del la concessione La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata prevista dall apposito appalto. Art. 31 Sanzioni amministrative Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art.24 del D..Lgs n.507/93. Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs 507/93. Verrà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del decreto 507/93. Art. 32 Contenzioso Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: a) all'intendenza di finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale; b) alla detta commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dellart.80 del D.Lgs 31.12.92, n.546, recante:"disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30.12.91, n. 413". Art. 33 Disposizioni di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D.Lgs n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni. ===