LICEO STATALE REGINA MARGHERITA



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LICEO STATALE REGINA MARGHERITA Scienze Umane Linguistico Scientifico Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale Liceo Linguistico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588 Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654 e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it ; www.liceoreginamargheritasalerno.it Criteri di valutazione e di attribuzione dei crediti scolastici L ammissione dello studente alla classe successiva è subordinata al raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi previsti per la classe, ivi compresi quelli relativi al comportamento; l ammissione è negata in caso di gravi insufficienze in una o più discipline non recuperate entro i termini previsti dalle norme scolastiche disciplina o se si riporta meno di sei in condotta. Il voto di condotta fa media con i voti riportati nelle discipline. Nei confronti degli alunni che presentino un insufficienza non grave in non più di tre discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe terrà conto della possibilità dello stesso di recuperare, durante i mesi estivi, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, previo adeguato studio personale e mediante attività di recupero obbligatorio, che il consiglio di classe realizzerà nei mesi estivi. In tal caso, a giugno, l allievo comparirà ammesso ma con Giudizio Sospeso (G.S.) nelle materie in cui ha riportato risultati insufficienti. La media dei voti e il credito saranno attribuiti a settembre qualora l allievo sia promosso alla classe successiva. Nella valutazione, si terrà conto altresì dei livelli di partenza degli allievi, della motivazione allo studio, della costanza nell impegno, dell interesse, dell assiduità nella frequenza, dei progressi compiuti. Per la valutazione, ferme restanti le tipologie delle esperienze che possono dar luogo ai crediti di cui al D.M. n.34 del 10.02.99 (G.U. n.67 del 23.03.99), non saranno prese in considerazione: a. esperienze generiche, b. quelle non validamente documentate, c. quelle la cui attestazione non ne contenga solo una sintetica descrizione, d. quelle non coerenti con l indirizzo e con le finalità dell Istituto. Il credito scolastico da attribuire agli alunni in sede di scrutinio finale sarà espresso con numero intero, secondo il prospetto sottoriportato e tenendo conto di: a. media dei voti, b. assiduità della frequenza scolastica, c. impegno nella partecipazione al dialogo e alle attività complementari, d. eventuali crediti formativi, e. voto di condotta.

Gli studenti che avranno superato 25 assenze in un anno non avranno diritto al punteggio indicato nella fascia superiore della banda di oscillazione. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99: Attribuzione del credito scolastico, si precisa quanto segue: Art. 1 Attribuzione del credito scolastico 1. Nell anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. 2. Nell anno scolastico 2010/2011, l applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe e nell anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell ultima classe. Art.2 Attribuzione della lode 1. Con l attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007,n. 1 art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d esame. Art. 3 Criteri per l attribuzione della lode 1. La commissione, all unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni. 2. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a. abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b. abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 3. Ai fini dell attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all unanimità. 4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, è attribuito, per l anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. 5. La commissione può attribuire la lode ai candidati di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire

della integrazione di cui all art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni. 6. La lode può essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a. abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b. abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 7. Ai fini dell attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all unanimità. Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei". Per tutti i candidati esterni, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto. Viene riportata, di seguito, la tabella di attribuzione del credito scolastico: TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio1998, n. 323, così Candidati interni Media dei voti Credito scolastico (Punti) I Anno II Anno III Anno M = 6 3-4 3-4 4-5 6 < M 7 4-5 4-5 5-6 7 < M 8 5-6 5-6 6-7 8 < M 9 6-7 6-7 7-8 9 < M 10 7-8 7-8 8-9 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell ammissione alla classe successiva e dell ammissione

all esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). TABELLA B (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così Candidati esterni Esami di idoneità Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) M = 6 3 6 < M 7 4-5 7 < M 8 5-6 8 < M 9 6-7 9 < M 10 7-8 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così Candidati esterni Prove preliminari Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) M = 6 3 6 < M 7 4-5 7 < M 8 5-6 8 < M 9 6-7 9 < M 10 7-8 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.