1 LA DISCIPLINA GENERALE DEL B&B



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IN PRATICA 1 LA DISCIPLINA GENERALE DEL B&B Il Bed & Breakfast (B&B), la cui traduzione letterale dall inglese significa «letto e colazione», consiste nell offrire ospitalità a pagamento nella propria abitazione. Questa forma di accoglienza è, per molti turisti, una ottima alternativa ad un soggiorno in albergo, in quanto permette di visitare un area, una città, una regione a costi contenuti e, nello stesso tempo, di conoscere da vicino le abitudini e i costumi dei paesi in cui si soggiorna. L attività di B&B è, inoltre, una valida occasione di reddito per chi dispone di un alloggio o di una casa ampia in città, in aree rurali caratterizzate da forme di turismo verde, in montagna ecc. In questo capitolo si affronterà quella che è la disciplina generale per questo tipo di attività sottolineando gli adempimenti e gli obblighi per i gestori. 1. Il B&B in generale Il B&B è una forma di ospitalità rivolta ad un turista desideroso di avere un contatto più diretto e personale con i luoghi che visita e con le persone che incontra. L accoglienza è offerta in case private in cui un numero limitato di stanze è riservata agli ospiti. La colazione in un B&B è servita seguendo le tradizioni locali cercando, nel frattempo, di soddisfare le esigenze dell ospite, mantenendo uno standard qualitativo alto. Importanti per i gestori dei B&B sono anche la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni locali, l ambiente, la cultura e l alimentazione con l obiettivo di migliorare la qualità del soggiorno in B&B Il B&B è una forma di ospitalità che è molto diffusa nei paesi di lingua inglese, come Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti e Australia. In questi paesi, ormai da tempo, il B&B è una componente essenziale dell accoglienza turistica ed è, spesso, preferita agli alberghi, soprattutto per il contatto diretto che permette di stabilire con il paese visitato e i suoi abitanti. Il B&B consiste in una formula di accoglienza indirizzata a tutti coloro che desiderano unire al soggiorno la possibilità di entrare in contatto con la cultura e le abitudini locali e, quindi, può rappresentare uno strumento per un notevole arricchimento umano e culturale. Turisti e viaggiatori che scelgono questo tipo di sistemazione, oltre al risparmio economico, hanno la possibilità di trovare calore, tranquillità e familiarità, cosa che spesso non accade in altri tipi di strutture ricettive. Alloggiando in un B&B si ha la sensazione di vivere il luogo al ritmo della sua gente e si può fare «turismo» vivendo nella quotidianità la cultura e le abitudini locali, entrando nel vivo di un paese, nelle sue case, vivendo così i suoi usi, i suoi costumi e la sua gastronomia. QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 11

Parte Prima: Il B&B in generale 2. Il campo di applicazione Gli operatori che, nell ambito della propria residenza, offrono un servizio di B&B devono svolgere il proprio servizio seguendo alcune prescrizioni. In particolare l attività deve: essere svolta per numero, massimo e minimo di posti letto, che varia da Regione a Regione; avere carattere saltuario o essere effettuata per periodi ricorrenti stagionali; deve essere assicurata avvalendosi della normale organizzazione familiare; deve essere assicurato fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione; Le norme in materia di B&B sono prevalentemente a carattere regionale. La prima regione che è intervenuta è stata Regione Lazio, con la legge 18/1997, ora anche le altre regioni italiane, hanno emanato una normativa in materia. 3. Le competenze Il Comune competente per territorio deve: accogliere le comunicazioni degli operatori dei B&B; istituire un albo apposito per gli operatori del B&B, che viene trasmesso periodicamente (almeno tre volte l anno) alle Aziende di Promozione Turistica competenti per territorio; effettuare un sopralluogo ai fini della conferma dell idoneità all esercizio della attività, al fine di iscrivere l operatore all apposito albo; pubblicizzare l elenco degli operatori B&B in apposite bacheche nei pressi del municipio o in altri luoghi di pubblico passaggio. 4. Gli adempimenti per l apertura di un B&B Il peso delle procedure burocratiche per la gestione di un B&B è sicuramente limitato. Tuttavia sono necessari alcuni adempimenti. Innanzitutto chi intende esercitare un attività di B&B deve si deve presentare una denuncia di inizio attività o dichiarazione di inizio attività, (art. 19, legge 241/1990). Compente a ricevere la denuncia, o domanda, di inizio attività è il Comune in cui l esercente attività di B&B ha la residenza, anche se, in alcuni casi, le leggi regionali prevedono una competenza a ricevere la denuncia della Provincia o della Associazione Turistica Territoriale, soprattutto per quanto attiene alle comunicazioni relative ai prezzi. Di solito il modulo per la domanda o denuncia è già predisposto dagli enti e, altrettanto spesso, al modulo bisogna aggiungere degli allegati. 12 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE

IN PRATICA F.A.Q. Capitolo Primo: La disciplina generale del B&B Quali sono i documenti da allegare alla denuncia di inizio attività? Di solito si deve allegare la planimetria dell abitazione, una autocertificazione o una certificazione degli impianti, e una dichiarazione con cui si attesta che l immobile possiede determinati requisiti (ad esempio igienico sanitari ed edilizi); devono essere indicati i prezzi che verranno praticati. In alcuni casi le leggi regionali prevedono l autocertificazione riguardo alla mancanza di condanne penali. La comunicazione di inizio esercizio viene rinnovata annualmente mediante la presentazione di una semplice dichiarazione al Comune, salvo modifiche nelle caratteristiche della struttura. In quest ultimo caso deve essere ripresentato al Comune il modello iniziale. La dichiarazione di inizio attività deve contenere: le generalità ed indirizzo di chi intende svolgere l attività; il numero dei vani e dei posti letto destinati all attività ricettiva; i servizi igienici a disposizione degli ospiti; il periodo di esercizio dell attività, che non deve essere complessivamente superiore a duecentoquaranta giorni all anno, con indicazione dei giorni obbligatori di interruzione (anche non consecutivi); le dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall art. 11 del TULPS.; le tariffe che si intendono praticare; una dichiarazione da cui risulti che il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione; una dichiarazione di essere a conoscenza che durante il periodo di svolgimento dell attività deve abitare nell immobile in cui intende svolgere l attività stessa; la denominazione dell esercizio. Il Comune, in seguito ad apposito sopralluogo, rilascia una presa d atto per confermare l idoneità dell appartamento all esercizio dell attività. Da quel momento la struttura è idonea ed entra a far parte di un apposito elenco. Le abitazioni ritenute idonee sono, infatti, inserite in appositi elenchi della Regione e dell Azienda di Promozione Turistica competente per territorio che ne curano la diffusione e la pubblicizzazione. L elenco dovrebbe essere pubblicato anche nel sito Internet del Comune. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell attività essere comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità. QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 13

Parte Prima: Il B&B in generale Le presenze degli ospiti devono essere dichiarate all ufficio di pubblica sicurezza come disposto dall art. 8 della legge 135/2001, di solito, sono anche comunicate agli uffici provinciali, ai fini dei rilevamenti statistici. In alcune regioni, tra cui la Basilicata e la Lombardia, si richiede anche un apposita polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni ai clienti. 5. I contributi regionali In cinque Regioni (Calabria, Basilicata, Piemonte, Sicilia e Umbria) sono previsti contributi a favore dei gestori. Per ottenere questi contributi le leggi regionali richiedono particolari adempimenti L attività di B&B non può essere subordinata a autorizzazioni dell assemblea di come, ad esempio, coordinarsi con un associazione. In Piemonte è, ad esempio, condominio. Lo sostiene la Corte costituzionale la quale è intervenuta sull eser- richiesto l impegno a continuare l attività almeno per 10 anni. cizio di questa attività con una sentenza In Sicilia lo stesso obbligo è di soli cinque anni (con almeno 50 presenze annue) che dichiara incostituzionale la legge regione Lombardia 15/2007 che, dal 2007, ha obbligato i proprietari degli appartamenti trasformati in B&B a chiedere il e bisogna prestare un apposita fideiussione: i finanziamenti una tantum vanno da nulla osta dei condomini per avviare o circa 2000 a 3100 euro a posto letto, secondo le «stelle» di categoria. proseguire l attività (Cass. n. 369/2008). In Calabria si è data priorità ai piccoli centri delle aree interne con contributi a fondo perduto del 50% della spesa nel limite di 25 mila euro. In Umbria, infine, la formula è quella del tasso agevolato. In Basilicata, in conformità con le strategie delineate nel Piano Turistico Regionale, è possibile utilizzare fondi regionali, nazionali e comunitari e possono essere concessi contributi per l adeguamento, la ristrutturazione, l ammodernamento e l arredamento dei locali destinati all attività di B&B. 5.1 I prezzi Dopo l entrata in vigore della legge 284/1991 i prezzi del settore turistico sono stati liberalizzati per cui, anche per i B&B i prezzi possono essere determinati liberamente dai gestori ma devono, comunque, essere affissi in casa e ogni loro variazione deve essere comunicata annualmente, per l anno dopo. In mancanza, restano validi quelli già in vigore. Il controllo dei prezzi dei B&B è affidato al Comune e, talora, alla Provincia e sono sempre previste sanzioni a cui si può aggiungere anche la chiusura temporanea, e poi definitiva, dell attività, in caso di violazioni reiterate. 14 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE IL CAVILLO

F.A.Q. Capitolo Primo: La disciplina generale del B&B Gli esercenti l attività di B&B che hanno l obbligo di comunicare i prezzi alla Provincia di appartenenza possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi? Sì, secondo quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991 ci sono delle eccezioni. I prezzi possono essere diversi nel caso di: gruppi organizzati composti di almeno dieci persone; guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati composti almeno da dieci persone; ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni; bambini al di sotto di sei anni. Modulo comunicazione obbligatoria e supplementare dell attrezzatura e dei prezzi Provincia di Comune di «BED & BREAKFAST» Comunicazione dell attrezzatura e dei prezzi anno- denominazione della struttura ricettiva indirizzo Comune Dati generali Proprietario dell immobile (1) Gestore ( ) Denominazione Codice fiscale (Segue) QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 15

Parte Prima: Il B&B in generale Via n. c.a.p. Comune telefono fax sito Internet: www email @ Recapito periodi di chiusura: Via n. c.a.p. Comune telefono fax sito Internet: www email @ Estremi dell autorizzazione comunale: n. rilasciata il ultimo rinnovo (1) Inserimento generalità complete. apertura: dal: dal: dal: dal: dal: dal: Al: al: al: al: al: al: Ricettività camere singole camere doppie camere triple Camere TOTALE CAMERE n. n. n. quadruple (max. 4) n. n. posti letto posti letto posti letto posti letto TOTALE POSTI n. n. n. n. LETTO (max. 10) n. bagni in bagni in bagni in bagni in BAGNI COMUNI camera camera camera camera n. n. n. n. n. Camere con aria condizionata n. Camere con radio o filodiffusione n. Camere con telefono n. Camere con apparecchio TV n. Servizi dell esercizio (indicare con una «X» solo i servizi esistenti) AS - Ascensore AM - Accesso con LI - Lingua inglese LT - Lingua PP - Proprio parco o mezzi privati LF - Lingua francese tedesca giardino AU - Autorimesse Altri servizi:...... AA - Accettazione ST - Sala televisione LS - Lingua spagnola... animali domestici... 16 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE (Segue)

Capitolo Primo: La disciplina generale del B&B (denominazione struttura ricettiva) TARIFFE CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA (a persona) STAGIONE senza bagno con bagno Senza bagno con bagno privato privato privato privato min. max. min. max. min. max. min. max. BASSA.000.000.000.000.000.000.000.000 ALTA O UNICA.000.000.000.000.000.000.000.000 CAMERA TRIPLA (a persona) CAMERA QUADRUPLA (a persona) BASSA.000.000.000.000.000.000.000.000 ALTA.000.000.000.000.000.000.000.000 O UNICA PREZZI INFERIORI AI MINIMI ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni riduzione del...% sulle tariffe Bambini al di sotto di sei anni riduzione del...% sulle tariffe data... Timbro e firma... (1) Riportare obbligatoriamente la consistenza autorizzata dal Comune. 6. Il servizio di B&B Il servizio di B&B deve essere curato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Il che non vuol dire che si devono servire alimenti confezionati industriali, né che l inderogabilità a questa regola sia assoluta: eccezioni e prassi oramai consolidate sono note agli operatori e delle varie regioni italiane. 7. I requisiti minimi da rispettare L esercizio di B&B non costituisce cambio della destinazione d uso residenziale già in atto nell unità abitativa. Possono essere utilizzate un massimo di tre camere da letto. QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 17

Parte Prima: Il B&B in generale A seconda delle Regioni, poi, il numero massimo di posti letto totali può variare. Le superfici delle camere, di norma, sono le seguenti: 14 metri quadri di superficie minima per camera doppia al netto di ogni locale accessorio; 8 metri quadri di superficie minima per camera singola al netto di ogni locale accessorio; 6 metri quadri di incremento per l aggiunta di un letto di tipo tradizionale (80 190 cm.); 1 metri quadri di incremento per l aggiunta di un letto a castello; cubature ed altezza delle camere secondo le previsioni dei regolamenti comunali; la cucina, se luogo adibito a breakfast, dovrà misurare 6 metri quadri + 0,5 metri quadri per ogni persona alloggiata. Se il breakfast si fa in un altro locale basteranno i 6 metri quadri; il vano adibito a sala breakfast, se esistente, dovrà misurare 1 metro quadro per ogni persona alloggiata. I criteri di fissazione delle superfici delle camere in rapporto ai letti sono definiti dal D.P.R. 1437/1970 e dal successivo D.M. 5 luglio 1975. C è da precisare, tuttavia, che tali parametri sono uguali nella gran parte dei Comuni d Italia, ma non in tutti. Basterà informarsi presso la ASL di competenza per conoscere i requisiti di abitabilità del proprio Comune. 7.1 I requisiti igienico-sanitari Il bagno (almeno uno per il totale delle tre camere), dovrà essere completo di: water; bidet; lavabo; vasca o doccia; specchio; presa di corrente; pulsante di chiamata allarme. Inoltre dovranno essere erogate in tutti i locali energia elettrica, acqua calda, riscaldamento. Detti impianti dovranno soddisfare i requisiti di legge per la «messa a norma» degli stessi. Per ognuno di essi dovrà essere rilasciata, a cura di un tecnico o di un installatore di impianti, la cd. «dichiarazione di conformità». 18 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE

IN PRATICA F.A.Q. Capitolo Primo: La disciplina generale del B&B Che cosa riguarda esattamente la «messa a norma degli impianti» La «messa a norma», come per tutte le abitazioni civili, riguarda: l impianto di distribuzione di energia elettrica quanto ai materiali adottati, componentistica, corretto posizionamento delle utenze finali rispetto ai luoghi di pericolo (vicino a lavabi, docce, punti gas), dimensionamento di cavi e interruttori; l impianto di messa a terra e l impianto di protezione dalle scariche atmosferiche; l impianto idrico - sanitario; l impianto di distribuzione del gas quanto a dimensionamenti valvole e tubazioni, posizionamento utenze e contatore, corretta aerazione dei locali; l impianto di produzione di calore (caldaie domestiche a gas) con riferimento alla componentistica, alla corretta installazione e al corretto posizionamento, alla aerazione dei locali e allo scarico dei fumi. Gli appartamenti utilizzati per l esercizio di un B&B: devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di un abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale; devono avere un numero di camere minimo che varia da Regione a Regione; devono avere almeno un bagno per le tre camere; il bagno può essere coincidente con quello dell abitazione. 8. I mezzi necessari per l avvio dell attività La persona che decide di intraprendere l attività di B&B deve essere in possesso di una casa o di in appartamento adatto o adattabile all attività ricettiva. Può anche trattarsi di una «dependance» della propria abitazione, quale ad esempio un ex fienile. Per l avvio del B&B, si deve prevedere l acquisto di: reti e materassi, optando preferibilmente per reti a doghe e materassi di buon livello (meglio singoli e che si possano unire, piuttosto che matrimoniali, difficili da maneggiare); biancheria da letto e da bagno nuova in quantità sufficiente (almeno tre cambi per ogni posto letto); tovaglie e tovaglioli o set da utilizzare per la prima colazione (prevedendo almeno quattro o cinque ricambi); piumoni, plaid, copriletto, tende mobili e complementi di arredo per le decorazioni delle stanze; QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 19

Parte Prima: Il B&B in generale stoviglie e vasellame assortiti per il servizio di prima colazione; tavoli e sedie in numero sufficiente per la presenza in contemporanea di 12 persone; un computer collegato ad Internet e dotato di programma di videoscrittura, un faxfotocopiatrice e una stampante per gestire le prenotazioni, stampare informazioni e fatture, preparare pieghevoli personalizzati da distribuire durante particolari eventi, gestire una piccola banca dati relativa agli ospiti, e così via; una segreteria telefonica e un telefono cellulare sul quale trasferire le chiamate in caso di assenza. È inoltre opportuno investire in materiale promozionale: brochure di presentazione, biglietti da visita, sito Internet, link o inserimento di informazioni in siti relativi ai B&B e in siti istituzionali, iscrizioni ad associazioni e a consorzi di promozione turistica ecc. 9. I doveri di chi offre l ospitalità L esercente del B&B deve garantire: la pulizia quotidiana dei locali; la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno due volte alla settimana; la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione. A questo proposito si noti che non sono necessarie autorizzazioni da parte dell Azienda Sanitaria, e non è obbligatorio disporre del libretto sanitario. 10. Gli altri adempimenti dell esercente L art. 109 del T.U.L.P.S. stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d identità o di altro documento idoneo ad attestarne l identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l esibizione del passaporto o di altro documento equivalente. Il gestore di un B&B, come quello di qualsiasi struttura ricettiva, deve comunicare giornalmente alla Questura, o all ufficio indicato dal Questore, l arrivo delle persone 20 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE

Capitolo Primo: La disciplina generale del B&B alloggiate. La comunicazione avviene, di solito, tramite la compilazione di schede fornite dallo stesso ente. Una copia di tali schede deve essere sempre conservata presso l abitazione in cui viene svolta l attività per gli eventuali controlli. Il gestore ha, inoltre, l obbligo di comunicare mensilmente il movimento degli ospiti alla Provincia su apposito modello ISTAT fornito dallo stesso istituto, al fine di permettere le rilevazioni statistiche. L operatore deve altresì comunicare all Azienda di Promozione Turistica competente per territorio entro il 1 ottobre di ogni anno, su modello predisposto dalla Regione, le caratteristiche e i prezzi che intende applicare dal 1 gennaio dell anno successivo ai fini della pubblicità. 10.1 I controlli di polizia e il B&B Il Ministero dell interno, con la circolare del 29 luglio 2005, n. 557 (pubblicata G.U. del 30 agosto 2005, n. 201), al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, ha chiarito alcuni punti riguardanti il controllo su tutte le strutture ricettive, soffermandosi in particolare sui B&B. Secondo quanto stabilito dall art. 16 del T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno, infatti, «facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall autorità». Prima di procedere ad eventuali verifiche, i Questori dovranno accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive Regioni «Al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo» appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in questione. Dunque, le verifiche in questione, in questo specifico caso, potranno essere attivate solo nel caso in cui l attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza, naturalmente sempre nell assoluto rispetto delle attività private. In caso negativo e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, «si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all occorrenza, l autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata». QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 21

10 IL B&B NELLE MARCHE Nelle Marche l attività B&B è disciplinata dalla legge regionale 9/2009. Per B&B si intende l offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. 1. La denuncia di inizio attività L esercizio della attività di (B&B) è, nelle Marche, subordinata alla denuncia di inizio attività che deve contenere anche l indicazione del periodo in cui l attività non è esercitata. Dichiarazione di inizio attività per l esercizio saltuario di alloggio e prima colazione Al Sindaco del Comune di Servizio Attività Economiche Denuncia di inizio attività di «bed & breakfast» Legge regionale 9/2006 art. 34 - ai sensi della legge 241/1990 la/il sottoscritta/o nata/o a il residente a in via n. codice fiscale Tel. Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell art. 13 del D.Lgs 196/2003 e DICHIARA che svolgerà l attività di BED & BREAKFAST nell unità immobiliare sita in in via n. denominata dove il sottoscritto (1) Dimora Risiede Risiede da essa a distanza non superiore di 200 metri; di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l esercizio dell attività ( art. 11 del TULPS); QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 113

Parte Seconda: Le norme regionali del B&B che l attività viene esercitata in n. camere e con n. posti letto; che i locali destinati all attività hanno i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale vigente (vedi tabella A); che le caratteristiche e le dotazioni delle camere da letto rispondono ai requisiti come indicati nell allegata tabella A ; di non ospitare più di trenta gironi consecutivi ogni ospite; di stipulare una polizza assicurativa per danni da e verso terzi; che non sussistono nei propri confronti «cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 dalle legge 31 maggio 1965, n. 575»; COMUNICA L inizio dell attività di BED & BREAKFAST (alloggio e prima colazione) nella suddetta unità immobiliare dal giorno Ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990 verificherà d ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti in mancanza dei quali disporrà la cessazione o sospensione dell attività. (firma) Ai sensi dell art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono (2): Se l istante è spedita a mezzo posta, o presentata tramite un incaricato, allegare copia fotostatica di un documento identificativo del dichiarante. Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante documento di riconoscimento. lì, L IMPIEGATO ADDETTO (1) Barrare la voce del caso. (2) Barrare con una X. 2. Modalità di esercizio dell attività di B&B L esercizio dell attività B&B non costituisce cambio di destinazione d uso dell immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall abitazione in cui si dimora. L attività di B&B può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata; i servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare. 114 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE

Capitolo Decimo: Il B&B nelle Marche Coloro che esercitano l attività di B&B devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell idoneità all esercizio dell attività e trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l elenco delle attività. L esercizio dell attività di B&B non costituisce attività d impresa. È opportuno stipulare apposita polizza assicurativa per danni da e verso terzi, onde cautelarsi durante lo svolgimento dell attività di B&B. 3. I requisiti dei locali da adibire a B&B I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale. L altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali per l uso abitativo. La superficie minima delle camere è di sette metri quadrati per le camere ad un letto, undici metri quadrati per le camere a due letti, in quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto. L accesso alla camera deve essere indipendente da altri locali e il letto deve essere adeguatamente corredato, da armadio commisurato al numero dei posti letto della camera, specchio e presa di corrente, comodino, sedia e cestino per i rifiuti. È necessario predisporre un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni annessi. Le stanze devono essere dotate dei seguenti servizi minimi: water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d allarme. Deve essere fornita l energia elettrica, l acqua calda ed il riscaldamento. Il Comune effettuerà apposito sopralluogo per verificare la congruità dei locali. 4. Le prescrizioni e le sanzioni Il primo ottobre di ogni anno devono essere comunicati al comune i prezzi praticati, per l anno successivo. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall articolo 40, comma terzo della legge regionale 9/2006, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 750. QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 115

Parte Seconda: Le norme regionali del B&B L omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l applicazione della sanzione amministrativa da euro 350 a euro 1.050; l applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l applicazione della sanzione da euro 750 a euro 2.250. In caso di recidiva le sanzioni appena indicate sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell autorizzazione o dell attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, alla revoca dell autorizzazione o al divieto di prosecuzione dell attività. Se si esercita l attività di B&B senza aver inoltrato la denuncia di inizio attività, si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 300. Chi, invece, esercita la stessa attività in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. 116 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE

Capitolo Decimo: Il B&B nelle Marche QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE 117

Parte Seconda: Le norme regionali del B&B 118 QUADERNI DI DIRITTO IMMOBILIARE