N. 440 Data 28.12.2006 Oggetto: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. IL SINDACO Su proposta dell'assessore alle Politiche Ambientali Luca Dallorto di concerto con l'assessore al Traffico Arcangelo Merella. PREMESSO CHE - il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n.163 del 21.06.1999, modificato con decreto n. 60 del 02.04.2002, ha previsto per i Sindaci dei Comuni compresi nelle zone in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme individuate dalla vigente normativa, la possibilità di adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all art. 7, c.1, lett. a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni; - con Ordinanza n.5 del 08.01.1999 e successive modifiche è stata vietata la circolazione nell ambito del territorio comunale a tutti gli autoveicoli non in grado di attestare (con l esposizione di apposito bollino blu) il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 05.02.96 e successive modificazioni; - con Ordinanza n. 573 del 24.09.1999 e successive modificazioni, sono state adottate ulteriori restrizioni alla circolazione e sosta di alcune tipologie di veicoli a motore, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell Ambiente 21.06.1999 n. 163;
RILEVATO CHE - ai sensi del D.Lgs. n. 351 del 04 agosto 1999, e dei successivi decreti del Ministro dell ambiente n 60/2002 e 261/2002, attuativi della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente e seguenti, è compito delle Autorità competenti mantenere la qualità dell aria ambiente laddove è buona e migliorarla negli altri casi, secondo quanto previsto agli art. 7 e 8 del decreto stesso; - nel corso del 2005, a seguito del superamento de limite previsto per l inquinante PM10 è stata adottata l Ordinanza n. 342 del 27.09.2005 con la quale viene introdotto il divieto di circolazione per gli autoveicoli ad uso privato immatricolati prima del 01.01.1993, non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE, nella zona centrale della città indicata dalla predente Ordinanza n. 338 del 07.11.2001 con scadenza in data 31.12.2006; - L ordinanza stessa prevede l adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi in caso di persistenza del superamento dei limiti di cui al DM 60/02. CONSIDERATO CHE: - A partire dal 15/10/2005, in collaborazione con la Provincia di Genova, sono specificamente monitorati i risultati ottenuti a seguito dell attuazione della precedente Ordinanza n.342 del 27/09/2005. - Ai fini delle predette elaborazioni sono state prese in considerazioni le seguenti stazioni di rilevamento: Quarto: rappresentativa del fondo cittadino C.so Firenze: rappresentativa di una zona densamente abitata C.so Europa: rappresentativa di una zona ad intenso flusso di traffico veicolare. - Il trend storico della serie di dati rilevati presso le suddette centraline ha registrato la persistenza dei superamenti intesa come assenza di riduzione dei superamenti del valore limite di cui al DM 60/02 per l inquinante PM10;
- Con Deliberazione del Consiglio Regionale del 21.02.06 n. 4 è stato approvato i Piano di Risanamento della Qualità dell Aria dal quale emerge che il Comune di Genova è stato classificato come ZONA 1 Agglomerato, ossia come zona maggiormente critica, con superamenti, per alcuni inquinanti, dei limiti individuati dal DM 60/02 ed entro la quale le emissioni più rilevanti sono causate da sorgenti di natura produttiva e antropica (traffico e riscaldamento domestico). - ai sensi della predetta Deliberazione, il Comune di Genova sulla base dei dati misurati dalla rete di monitoraggio o stimati, è vincolato ad adottare interventi per il risanamento della qualità dell aria entro termini di tempo fissati e basandosi sulle indicazioni strategiche fornite dal Piano Regionale, al fine di conseguire nel tempo sul proprio territorio il sicuro rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente - Il Piano anzidetto individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d allarme di cui al DM 60/02. - L esame dei dati contenuti nell inventario regionale evidenzia, in maniera inequivocabile che il traffico cittadino è una delle sorgenti emissive che concorrono al superamento dei limiti degli inquinanti. - In particolare per quanto riguarda il trasporto su strada dall inventario regionale si evince che: o i veicoli commerciali e gli autobus sono la fonte maggiore di emissioni per quanto concerne gli NOx (55%) e PM10 (43%). o i motoveicoli contribuiscono per il 28% alle emissioni di PM10, per il 43% alle emissioni di CO e per il 58% alle emissioni di COV, risultano trascurabili per le emissioni di NOx; o le automobili contribuiscono mediamente a seconda del combustibile utilizzato per circa il 51% alle emissioni di CO, per il 20% alle emissioni di COV e per il 16% alle emissioni di PM10; o per il PM10 una quota complessiva non trascurabile è dovuta all usura freni, gomme ed erosione delle strade (13% del totale). - Sul territorio comunale risultano circolanti in totale 59282 motoveicoli pre Euro non omologati ai sensi della direttiva comunitaria 97/24/CE, di cui 26807 motoveicoli 2 tempi e 32475 4 tempi.
- I motoveicoli anzidetti risultano avere i seguenti fattori di emissione in relazione ai gas di scarico prodotti: Dati Istituto Motori Fattori di emissione Motocicli 2T pre Euro Motocicli 4T pre euro 250<cc<750 PM 10 (mg/km) 200 20 10 Motocicli 4T 97/24 Euro 1 - Il Comune di Genova ha approvato con DGC n. 924 del 28.09.2006 un Documento d interventi a risanamento della qualità dell aria, nei tempi previsti dal Piano Regionale, con contenuti riguardanti il trasporto pubblico e la mobilità urbana e gli impianti termici, nonchè provvedimenti restrittivi e di controllo sul trasporto privato. - con bando indetto dalla Società Filse S.p.A. del luglio 2006, la Regione Liguria ha stanziato una prima tranche di finanziamenti a favore dei Comuni per interventi di risanamento della qualità dell aria e che con nota n. INQ/25 del 05.10.06, Filse S.p.A., ha avviato il procedimento relativo alla valutazione della richiesta di contributo inoltrata dal Comune di Genova, fissando in 180 giorni il termine di conclusione dello stesso. - le richieste di contributo presentate dalla Civica Amministrazione riguardano, per questa prima tranche, l erogazione di finanziamenti per l installazione di filtri antiparticolato sia per i mezzi commerciali privati che per i mezzi di trasporto pubblico di tipo - pre euro che consentono l abbattimento delle emissioni di PM10 dell 85% circa. - Per quanto concerne i motocicli e ciclomotori si è in attesa delle determinazioni ministeriali in ordine all erogazione di contributi per la rottamazione; - Sono in corso le valutazioni da parte della Regione Liguria in ordine alla proposta d interventi di cui alla DGC n. 924 del 28.09.2006 riguardanti sia il trasporto pubblico che privato e gli impianti termici.
PRESO ATTO CHE: - Con decisione n. 323/2006/AP del 23.11.2006 Giunta Comunale ha stabilito che a partire dal 15.09.2007, qualora persistessero le attuali condizioni di supero dei limiti previsto dalla legge per le emissioni di PM10, i mezzi euro 0, compresi i mezzi a due ruote ed i mezzi adibiti al trasporto delle merci, non potranno più circolare in tutto il territorio comunale dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) come gia previsto dall Ordinanza Sindacale 342/05, valida sino al 31.12.2006. RITENUTO NECESSARIO In attesa delle valutazioni sia della società Filse S.p.A. circa l assegnazione dei contributi che della Regione Liguria per la validazione delle proposte d intervento di cui alla DGC n. 924 anzidetta: - confermare, a far data dall 01.01.2007, il contenuto della precedente ordinanza n. 342 del 27 settembre 2005 e precisamente: a) il divieto della circolazione, nella zona individuata dalla precedente ordinanza n. 338 del 7 novembre 2001, a tutti gli autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1993, ad accensione sia spontanea che comandata, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì. b) il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, nelle seguenti strade: Via Pieragostini, Via Pacinotti, Via Molteni, Via Avio, interessanti il centro abitato di San Pier d Arena, con eccezione dei mezzi che effettuano pubblici servizi; - estendere, con successivo provvedimento, a far data dal 15.09.2007 in caso di persistenza o amento dei superi, il divieto di il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli: a) autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1993, ad accensione sia spontanea che comandata, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE; b) veicoli adibiti al trasporto delle merci ad accensione sia spontanea che comandata, non omologati ai sensi delle Direttive 91/441/CE e/o 93/59/CE; c) il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli a due tempi, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE e immatricolati prima del 17/06/1999.
VISTI la precedente Ordinanza Sindacale n. 342 del 27.09.2005; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 15.10.2004; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 21.02.2006; il Decreto Legislativo 267/2000 in particolare agli artt. 50 e 54; la legge 23.12.1978 n. 833; il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni; il Decreto Legislativo 04.08.1999 n.351; il Decreto Ministero dell'ambiente 12 aprile 2002 n.60; l'art. 44 dello Statuto del Comune di Genova; ORDINA 1. a partire dall 01.01.2007, il divieto della circolazione, nella zona individuata dalla precedente ordinanza n. 338 del 7 novembre 2001, allegata alla presente quale parte integrante, a tutti gli autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1993, ad accensione sia spontanea che comandata, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì. 2. a partire dall 01.01.2007, il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati e autosnodati, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, nelle seguenti strade: Via Pieragostini, Via Pacinotti, Via Molteni, Via Avio, interessanti il centro abitato di San Pier d Arena, con eccezione dei mezzi che effettuano pubblici servizi; Sono esclusi dal divieto di cui sopra: - autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successive; - veicoli a trazione elettrica o ad emissioni nulle ; - autoveicoli alimentati a metano, GPL; - autoveicoli ibridi; - tutti gli autoveicoli destinati al trasporto delle merci
- autoveicoli destinati al servizio pubblico di trasporto - veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali; - veicoli in servizio di emergenza, anche per l assistenza a impianti tecnologici e di comunicazione; - autoveicoli a servizio o in uso di persone portatrici di handicap con esposto il contrassegno relativo; - veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo ad una chiamata di reperibilità, da artigiani della manutenzione e dell assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico operativi urgenti ed indilazionabili; - veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali; - veicoli adibiti al trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità; - veicoli utilizzati da personale medico o paramedico o medici veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo, in attività di servizio domiciliare; - veicoli che si recano alle strutture ospedaliere presenti sul territorio cittadino per comprovate esigenze di urgenza sanitaria; - veicoli impegnati in riti civili e religiosi con relativi veicoli al seguito; - veicoli al servizio di testate televisive, con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, ecc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all ordine, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano; - veicoli residenti in altre regioni italiane muniti di copia della prenotazione alberghiera, limitatamente all idoneo percorso dall albergo ai confini dell area interessata dalla limitazione del traffico; - veicoli di proprietà di dipendenti o titolari di aziende che operano all interno dell area portuale muniti di apposito contrassegno rilasciato dall Autorità Portuale, o convalidato da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rapporto di lavoro e che esso viene esercito in un area non servita da mezzo pubblico;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria e/o all effettuazione del controllo delle emissioni, con i documenti dell ufficio della Motorizzazione Civile, dei Centri di revisione autorizzati o dell officina autorizzata, limitatamente al percorso strettamente necessario; - i veicoli regolarmente inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici, che siano in possesso del Certificato di identità rilasciato dalla Commissione Tecnica dell ASI, per la partecipazione a manifestazioni che abbiano luogo nel territorio comunale; - veicoli aventi targa estera; DEMANDA A successivo provvedimento da adottarsi, fatte salve diverse determinazioni della Giunta, a far data dal 15.09.2007, in caso di persisistenza o aumento dei superi, l estensione del divieto di circolazione su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli: a) autoveicoli immatricolati prima del 01.01.1993, ad accensione sia spontanea che comandata, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CE; b) veicoli adibiti al trasporto delle merci ad accensione sia spontanea che comandata, non omologati ai sensi delle Direttive 91/441/CE e/o 93/59/CE; c) il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli a due tempi, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE e immatricolati prima del 17/06/1999. AVVERTE - che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall art. 7 comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, da parte della Polizia Municipale, e degli altri organi di controllo competenti;
MANDA 1. al Settore Mobilità e Traffico per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza; 2. alla Polizia Municipale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l applicazione delle sanzioni conseguenti; 3. al Settore Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con la Provincia di Genova, l andamento della qualità dell aria relazionando periodicamente il Sindaco; 4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini. 5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Alfredo Gracili IL SINDACO Prof. Giuseppe Pericu
Oggetto: INTEGRAZIONE ALL ORDINANZA N. 440 DEL 28.12.2006 AD OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. IL SINDACO Su proposta dell'assessore alle Politiche Ambientali Luca Dallorto. VISTA L ordinanza n. 440 del 28.12.2006 ad oggetto Limitazione della circolazione nell ambito del territorio comunale per alcune tipologie di autoveicoli al fine di prevenire e ridurre l inquinamento atmosferico, a tutela della salute pubblica DATO ATTO Che per mero errore materiale non sono stati esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli: - autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling); - autoveicoli condivisi (car sharing). - autoveicoli a servizio o in uso di persone portatrici di handicap con esposto il contrassegno relativo;
- veicoli di servizio nell ambito dei compiti d istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; - veicoli residenti in altre regioni italiane muniti di copia della prenotazione alberghiera, limitatamente all idoneo percorso dall albergo ai confini dell area interessata dalla limitazione del traffico; Ritenuto pertanto di dover integrare la precedente Ordinanza n. 440 del 28.12.2006 VISTI la precedente Ordinanza Sindacale n. 342 del 27.09.2005; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1144 del 15.10.2004; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 21.02.2006; il Decreto Legislativo 267/2000 in particolare agli artt. 50 e 54; la legge 23.12.1978 n. 833; il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni; il Decreto Legislativo 04.08.1999 n.351; il Decreto Ministero dell'ambiente 12 aprile 2002 n.60; l'art. 44 dello Statuto del Comune di Genova; ORDINA Di integrare l elenco dei veicoli esclusi dal divieto di circolazione di cui alla precedente ordinanza n. 440 del 28.12.2006 come di seguito riportato: - autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling); - autoveicoli condivisi (car sharing). - autoveicoli a servizio o in uso di persone portatrici di handicap con esposto il contrassegno relativo;
- veicoli di servizio nell ambito dei compiti d istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; - veicoli residenti in altre regioni italiane muniti di copia della prenotazione alberghiera, limitatamente all idoneo percorso dall albergo ai confini dell area interessata dalla limitazione del traffico; MANDA 1. al Settore Mobilità e Traffico per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza; 2. alla Polizia Municipale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l applicazione delle sanzioni conseguenti; 3. al Settore Ambiente affinché provveda a monitorare, in collaborazione con la Provincia di Genova, l andamento della qualità dell aria relazionando periodicamente il Sindaco; 4. alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini. 5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Alfredo Gracili IL SINDACO Prof. Giuseppe Pericu