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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma - Sezione III Ter composto dai seguenti magistrati: Dr. Francesco Corsaro Dr. Linda Sandulli Dr. Giulia Ferrari - Presidente - Consigliere relatore - Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 8651 del 2002 proposto dall Ordine Nazionale dei Biologi e dal dottor Podico Maurizio, rappresentati e difesi dall avvocato Giuseppe Barone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell avvocato Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2; CONTRO Il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, Roma, e La Regione Emilia Romagna, in persona del presidente pro tempore, e l Assessorato alla Sanità della medesima Regione, in persona dell assessore in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Bogino e Giuseppe Caligiuri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo Viale Ippocrate 104, Roma; per l annullamento

della determinazione 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, prot. IX/406/AG2.10/639 e del provvedimento prot. Ass./Vet/02/ del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti dell Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna con i quali è stato escluso che la direzione tecnica di uno Stabilimento di imbottigliamento di acque minerali potesse essere affidata ad un laureato in Biologia; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti della causa; Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 17 marzo 2005 il consigliere dr. Linda Sandulli ed uditi gli avvocati come da verbale di udienza. ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con un ricorso ritualmente e tempestivamente notificato l Ordine Nazionale dei Biologi ed il dottor Podico Maurizio impugnano, chiedendone l annullamento, gli atti con i quali è stata esclusa la possibilità di affidamento, ad un laureato in Biologia, della direzione tecnica di uno stabilimento per l imbottigliamento delle acque minerali. Deducono i seguenti motivi di illegittimità: 1) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta. 2

2) Violazione dell articolo 3 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/1993 e dei principi giurisprudenziali in materia. Si sono costituite in giudizie entrambe le Amministrazioni intimate che hanno controdedotto nel merito delle argomentazioni svolte dai ricorrenti chiedendo il rigetto del gravame. All udienza del 17 marzo la causa è stata posta in decisione. DIRITTO Va, preliminarmente, osservato che contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, la nota con la quale la stessa ha trasmesso alla ditta Fonti di Ramiola srl, il parere espresso dal Ministero della Salute sulla possibilità di attribuire la direzione tecnica di uno stabilimento per l imbottigliamento delle acque ad un biologo, non si configura come mera comunicazione ma come provvedimento considerato che con essa la predetta Regione ha inteso adeguarsi a tale parere esprimendo, in una materia di sua competenza (Sanità pubblica), una volizione conforme. Con due motivi di gravame l Ordine Nazionale dei Biologi ed il dottor Podico Maurizio, biologo al quale è stata negata la possibilità di assumere la direzione tecnica di uno stabilimento per l imbottigliamento delle acque minerali perché privo del titolo di studio compreso tra le figure professionali alle quali ciò sarebbe consentito, lamentano l eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta e la violazione dell articolo 3 della legge n. 396 3

del 24 maggio 1967, del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/1993 e dei principi giurisprudenziali in materia. Assumono che, contrariamente a quanto affermato dalle amministrazioni resistenti, le figure professionali di medico e chimico, previste dal Regio Decreto del 28 settembre 1919, sarebbero state integrate da quella del biologo, ad opera della legge n. 396 del 1967. Tale legge, istitutiva dell Ordine dei Biologi, avrebbe affidato ai biologi, in forza dell articolo 3, le analisi e i controlli delle acque potabili e minerali, così inserendo, al fianco della figura professionale del medico e del chimico, anche tale ultima figura professionale, alla quale, pertanto, deve essere riconosciuta la possibilità dello svolgimento delle medesime funzioni riservate dal R.D. del 28 settembre 1919 alle prime due figure professionali. Le censure sono fondate. Precisato il diverso ambito di operatività delle tre figure professionali prima citate, consistente, per il medico, nella diagnosi e la cura di un soggetto ammalato, per il chimico, nello svolgimento di perizie, di analisi chimiche e dei processi per l estrazione o la realizzazione artificiale di sostanze, e per il biologo, nello svolgimento di analisi biologiche, sierologiche, immunologiche, istologiche, metaboliche, tra le quali (lettera h) dell articolo 3, della legge 396 prima citata) l analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali, deve osservarsi che i compiti riservati al biologo, secondo quanto ha precisato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 345 del 12 luglio 1995, oltre alle attività espressamente enunciate si estendono 4

anche alle attività all'interno delle strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità Sanitarie Locali. Viene, infatti, riservata loro una competenza ulteriore attraverso una disposizione di chiusura (articolo 3, comma 2, legge n. 396 del 1967) sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre... alla salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo. Senza che da questo derivi, ad avviso della Corte, confusione con le altre figure professionali che concorrono alla tutela della salute, ma più semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, come già affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990), concorrenza parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica.. Il che porta ad escludere una 5

interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica ( ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane). Orbene, se sulla scorta delle precisazioni contenute nella citata sentenza della Corte Costituzionale, al biologo, oltre alle attività espressamente indicate nell articolo 3, comma primo, della legge n. 396 del 1967, compresa quella specifica relativa all analisi dell acqua minerale, sono consentite le altre attività necessarie per la salvaguardia e la tutela della salubrità degli alimenti e bevande e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo allora deve ammettersi che allo stesso professionista è consentita l attività di direzione di uno stabilimento delle acque minerali. Si tratta, infatti di un luogo privato, all interno del quale si svolge un attività che presenta profili di interesse della salubrità e dell igiene dell ambiente di vita e di lavoro e degli alimenti e delle bevande, come prima riferite. E deve dedursi che soltanto l inesistenza della professione di biologo venuta ad esistenza con la legge istitutiva n. 396 nel 1967, ha portato 6

alla sua non considerazione da parte del R.D. del 28 settembre 1919 contenente norme disciplinanti l uso delle acque minerali e degli stabilimenti termali. La ricostruzione interpretativa condotta dalla Corte Costituzionale e fin qui riportata si rivela, del resto, perfettamente in linea con il principio comunitario della libera prestazione dei servizi. Secondo un consolidato orientamento della Corte di giustizia, l articolo 49 del trattato CE ed il connesso principio di libera prestazione dei servizi, inclusi quelli aventi carattere professionale, ex articolo 50, lettera d) non solo comportano l eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in un altro Stato membro, nel caso in cui ciò avvenga in base alla cittadinanza di quest ultimo, ma comportano anche l eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti dei prestatori nazionali nel senso che deve essere eliminata ogni discriminazione che possa impedire, ostacolare o rendere meno attraente l attività del prestatore d opera anche solo all interno di uno dei Paesi della Comunità. Con la conseguenza che il principio di libera prestazione, in quanto principio fondamentale del trattato, può ammettere limitazioni solo se derivanti da norme imperative di interesse generale, tenuto conto, in ogni caso, che l applicazione di esse sia proporzionata allo scopo avuto di mira dal legislatore nazionale (CdS, sezione IV, 4 aprile 2002 n. 1868). Nel caso in esame non esistono norme imperative in tal senso né esiste un interesse generale di pari portata. La direzione tecnica di uno 7

stabilimento di imbottigliamento di acque minerali non ha come sua finalità che quella della commercializzazione di acque il cui contenuto biologico deve essere accertato da un biologo sicchè un eventuale restrizione nell affidamento della direzione dello stabilimento si rivelerebbe incomprensibile. A soluzione diversa deve, invece, pervenirsi per gli stabilimenti termali, richiamati dalla Regione Emilia Romagna a dimostrazione della legittimità di una recente legislazione regionale che ne esclude l affidamento ad un laureato in biologia. Tali stabilimenti, ai sensi dell articolo 14 del R.D. 28 settembre 1919, sono destinati alle cure fisiche e a scopo terapeutico sicchè, correttamente, tenendo conto dell ambito di operatività della professione medica come prima indicato, se ne affida la direzione ad un dottore in medicina, preferibilmente versato in idrologia, terapia fisica o igiene e non ad un biologo, essendo lo scopo in esse perseguito, non quello dell accertamento della composizione di una sostanza ma un altro, ed esattamente la cura e il benessere dell individuo. Le argomentazioni svolte portano all accoglimento del ricorso. Le spese di lite, in ogni caso, possono essere compensate tra le parti. PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III ter 8

Accoglie il ricorso proposto dall Ordine dei Biologi e dal dr. Podico Maurizio, meglio specificato in epigrafe e per l effetto annulla gli atti impugnati Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2005 Dr. Francesco Corsaro - Presidente Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore 9