nuovi libretti di impianto in vigore dal 15 Ottobre 2014



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I nuovi libretti di impianto in vigore dal 15 Ottobre 2014 nutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o in manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b. con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono esser effettuate." La novità in questo comma è che viene obbligata anche la ditta di manutenzione a stabilire le operazioni di controllo e le periodicità di manutenzione ai fini della sicurezza dell impianto se la ditta installatrice non l avesse fatto Torniamo a parlare dei nuovi libretti di climatizzazione che entraranno ufficialmente sul mercato impiantistico il 15 ottobre 2014. Infatti da tale data i vecchi libretti andranno in pensione ma dovranno comunque essere ancora conservati insieme a quello nuovi. Nel frattempo molti dubbi sono emersi agli operatori del settore sia riguardo la compilazione dello stesso che la stesura e l'invio del Rapporto di efficienza energetica. Una delle novità in effetti introdotte dal D.P.R. 74/2013 riguarda proprio la compilazione del Rapporto di efficienza energetica, ogni quanto bisogna compilarlo e inviarlo agli uffici competenti? Il DPR 74/2013 All'Art. 7, Comma 4) afferma che: "gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati dal D.M. 37/08, devono dichiarare all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a. quali siano le operazioni di controllo e ma- In sostanza, la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore per i nuovi impianti e del manutentore per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. Quindi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a. il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo; b. a verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Esplicitato tutto ciò, dobbiamo però considerare l applicazione dall art. 10 "Competenze delle Regioni e delle Province autonome" riportat nel D.P.R. 74/13. 6 Settembre/Ottobre 2014

La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono. La periodicità con cui inviare i rapporti di controllo di efficienza energetica, come previsto nell'allegato A del D.P.R 16 aprile 2013, n. 74, sono riportate nella seguente tabella: Innanzututto viene stabilito che il D.P.R. 74/13 si applica in toto solo in quelle Regioni che non hanno adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti. In caso contrario èobbligatorio verificare la coerenza dei propri atti con i contenuti del nuovo D.P.R. che devono essere assunti come riferimento minimo inderogabile. In sostanza, il D.P.R. 74/13 prevede che le Regioni possano adottare criteri di controllo più restrittivi sulla scorta delle peculiarità del proprio territorio e/o delle locali specificità ambientali nonché del contesto socio-economico nel quale il servizio viene ad essere erogato con l obiettivo di conseguire un corretto rapporto costi-benefici per la cittadinanza. Viene quindi consentito alle Regioni la possibiltà di: 1. ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido; 2. fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi 7 rispetto a quelli previsti dal presente decreto; 3. differenziare le modalita' e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5; Tanto per fare un esempio: la Provincia di Lecce sotto contratto con la società NUOVA SALENTO ENER- GIA, ha voluto un controllo dell'efficienza energetica annuale, mentre il Comune di Fasano, che ha in corso un contratto con Itambiente srl, società cui è stato appaltato il servizio di controllo e verifica degli impianti termici presenti sul territorio comunale con contratto dell 8 luglio 2010, ha specificato, tramite il dirigente co-

munale di settore Fernando Virgilio, che: «l entrata in vigore del Dpr n.74 del 16 aprile 2013 (recepente una direttiva comunitaria) non ha apportato, per quel che riguarda la Regione Puglia, alcuna variazione sulla periodicità dei controlli sugli impianti termici; pertanto allo stato in tutta la Regione Puglia vige il Regolamento n.24 del 27 settembre 2007 che stabilisce la cadenza biennale di detti controlli, in attesa del nuovo Regolamento in materia». In Umbria invece, è appena stata pubblicata la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 961 DEL 28/07/2014, la quale afferma che "I rapporti di controllo tecnico devono essere compilati dall operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici". Tutto questo, se da una parte appare logico considerare che un impianto di riscaldamento installato in sicilia è sicuramente meno utilizzato rispetto ad uno equivalente installato in Trentino, dall altra tutto ciò ha determinato disparità di trattamento da Regione a Regione creando inevitabilmente una certa confusione negli operatori in termini di chiarezza costretti a comportarsi in modo diverso circa la corretta gestione del proprio impianto termico e gli adempimenti cui sono chiamati i cittadini. Passiamo ora ad alcuni punti interessanti relativi il Libretto di Climatizzazione. Il libretto di impianto è obbligatorio per qualsiasi impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, (vedere definizione impianto termico) esistente o di nuova installazione, indipendentemente dalla potenza termica. La legge 3 agosto 2013, n. 90 ha modificato la definizione di impianto termico, precedentemente contenuta nel DM 22 novembre 2012: "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparec- chi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate Se l impianto di climatizzazione invernale e quello di climatizzazione estiva sono distinti, allora sarà necessario compilare due diversi libretti d impianto. Se sono nella stessa singola unità immobiliare è consentito ma non obbligatorio - tenere un solo libretto (in Lombardia, se gli impianti non hanno in comune il sistema di distribuzione, allora necessitano di due libretti). Le apparecchiature fisse di condizionamento aria o a pompa di calore, compreso gli split, non avendo un focolare e non essendo apparecchi ad energia radiante, non rientrano fra le esclusioni sotto i 5 kw. Quindi costituiscono sempre un impianto, qualsiasi sia la loro potenza seppur minima, e perciò necessitano sempre di un libretto (eccetto nelle Regioni es. Lombardia - dove è stato deliberato diversamente). Se in un unità immobiliare la somma delle potenze di questa apparecchiature (non sommate con le caldaie!) supera i 12 kw, allora necessitano anche di controllo periodico di efficienza energetica. q Attenzione: il "Registro dell'apparecchiatura (F-gas)" ed il "libretto di impianto termico (ex DPR 74/2013)" non si sostituiscono uno all'altro, quindi per impianti sopra i 10-12 kw contenenti più di 3 kg di F-gas, entrambi sono necessari. 8 Settembre/Ottobre 2014

1 QUESITI Nel caso di impianto di climatizzazione invernale con caldaia a gas e impianto di climatizzazione estiva realizzato mediante 2 split, quanti libretti occorre compilare? Occorre innanzitutto chiarire che la nota inserita nelle istruzione per la compilazione del libretto recita: "Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto" è da intendersi riferita esclusivamente agli edifici e non alle singole unità immobiliari, per le quali si deve compilare un unico libretto di impianto. Ai fini della suddetta nota nelle unità immobiliari si intendono comprese anche quelle, residenziali o assimilate non inserite in edifici, quali ad esempio villette, in linea a schiera o isolate. In pratica la necessità di avere due libretti di impianto distinti sussiste nei casi in cui la responsabilità di ciascun impianto può essere assunta da soggetti diversi. 2 In caso di un'unità immobiliare con caldaia a biomassa per il riscaldamento e produzione di ACS integrata con un impianto solare termico è considerato un impianto alimentato esclusivamente con fonti rinnovabili? Se sì in tal caso bisogna redigere comunque il libretto di impianto? Nel caso di impianti a biomassa non sono considerati i consumi elettrici degli ausiliari. Pertanto nel caso descritto è comunque necessario redigere il libretto di impianto. Non sono invece richiesti i controlli di efficienza energetica. (Rapporto tipo 1) 3 Cosa è necessario compilare nel caso di una unità immobiliare in cui sono installati più di un radiatore a gas la cui somma delle potenze termiche al focolare è maggiore di 5kW? Per potenze complessive comprese tra 5 e 10 kw si compila solo il libretto di impianto. Per potenze complessive maggiori di 10 kw devono essere effettuati i controlli di efficienza energetica e compilati i relativi rapporti tipo 1, per ciascun apparecchio. La prova di combustione non è prevista per questo tipo di apparecchi. 4 Se utilizzo una pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento, devo compilare il rapporto tipo 2 per entrambi i funzionamenti? Deve essere compilato un unico rapporto tipo 2. Il rapporto deve essere compilato in tutte le sue parti, indicando nell'apposita casella se la prova è stata eseguita in modalità raffrescamento o in modalità riscaldamento. Le note inserite nel libretto e relative alla scheda 11.2 dello stesso, precisano inoltre: "se la prima verifica effettuata a cura dell'installatore è avvenuta con funzionamento in modalità riscaldamento, tutte le verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità riscaldamento; se è avvenuta in modalità raffrescamento, tutte le successive verifiche periodiche dovranno essere effettuate in modalità raffrescamento" Ciò per consentire di avere un valore di efficienza coerente con cui confrontare nel tempo le prestazioni della macchina. 9

5 Quali prove di efficienza occorre eseguire sui gruppi frigo per la climatizzazione estiva? Occorre misurare in opera COP/EER? Con quali tolleranze di prova? Per i gruppi frigo e le pompe di calore non è prevista la misura in opera di COP e/o EER. Infatti, a parte casi particolari, per misurare valori attendibili di COP ed EER occorre condurre i test in laboratori attrezzati. Il Rapporto Tecnico tipo 2 richiede che vengano misurati in opera i seguenti parametri: Surriscaldamento Sottoraffreddamento Temperatura condensazione Temperatura evaporazione Temperatura sorgente ingresso lato esterno Temperatura sorgente uscita lato esterno Temperatura ingresso fluido utenze Temperatura uscita fluido utenze Il comma 9, art. 8 del DPR 16 aprile 2013 N. 74 prevede che: "Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa". Cioè i salti di temperatura non devono scostarsi oltre il 15%. Nel caso in cui in una unità immobiliare è presente un impianto a radiatori con caldaia a gas da 24 kw 6 dovrà essere compilato il rapporto tipo 1 secondo il DPR 74/2013. Se nella stessa unità immobiliare è presente anche l'impianto a pompa di calore (aria-aria) costituito da un dual split, un trial split e un monosplit, si sommano le potenze frigorifere? Qualora si superano i 12 kw frigoriferi dovranno essere redatti n. 6 rapporti tipo 2? In tal caso è richiesto il pagamento del bollino per l'impianto di climatizzazione estiva? Nel caso in esame dovrà essere compilato un rapporto tipo 1 per la caldaia a gas e un rapporto tipo 2 per ciascun circuito dei vari apparecchi per la climatizzazione estiva presenti. In proposito si veda quanto riportato nella nota 1 per la compilazione del Rapporto tipo 2: (1) Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia composto da una singola pagina. Nel caso di multisplit, si ha un solo circuito se è installato un solo compressore, due circuiti se due compressori (che non abbiano tratti di circuito in comune), etc. Nel caso di chillers/pdc idroniche, invece, è corretto parlare di circuiti, che potrebbero avere più compressori Per il bollino: Attenersi alle disposizioni dell'ente preposto ai controlli. In Lombardia non è richiesto contributo per pompe di Calore e condizionatori. 7 Per gli apparecchi a biomassa come ci si deve comportare? Il DM 10.02.2014 per gli impianti termici alimentati esclusivamente con FER - fonti energetiche rinnovabili, di cui al D.Lgs. 28/11, (tra cui rientrano anche quelli a biomassa) prevede SOLO la compilazione del libretto di climatizzazione. Non prevede però la compilazione del rapporto di controllo. (Al momento però, alcuni regolamenti locali vigenti contemplano tali impianti e non li esonerano dal controllo, pertanto anche in questo caso si rimanein attesa di future determinazioni.). q 10 Settembre/Ottobre 2014