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Divisione sicurezza sul lavoro Settore industria e artigianato Suva Fluhmattstr. 1 Postfach 4358 6002 Luzern Telefon 041 419 51 11 Telefax 041 419 58 28 Postkonto 60-700-6 www.suva.ch suva Ceste per il sollevamento di persone Informazioni per le aziende Il sollevamento di persone con il carrello elevatore a forche e la cesta portapersone è un operazione molto rischiosa ed è vietata dall art. 42 dell Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). A partire dal 1 gennaio 2009 l utilizzo delle ceste portapersone con il carrello elevatore a forche è consentito solo se l'utilizzatore ha ottenuto a proprio nome un autorizzazione speciale dalla Suva. Quest'ultima rilascia simili autorizzazioni solo in casi eccezionali, ovvero se i lavori sono di breve durata e se l'utilizzatore soddisfa una serie di determinati requisiti. Le autorizzazioni generiche rilasciate dal fabbricante delle ceste portapersone non sono ammesse in quanto non soddisfano più i requisiti di legge. Il nuovo regolamento tiene conto dell attuale stato della tecnica e delle modifiche di legge introdotte dal 1995. I fondamenti giuridici in questo campo sono la Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, direttiva Macchine) e l Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). Sommario 1. L'improvvisazione è sinonimo di infortu-nio 2. Le piattaforme elevabili sono più sicure delle ceste portapersone 3. Disposizioni generali 4. Autorizzazioni di deroga 5. Misure di sicurezza 6. Requisiti 7. Informazioni AS 407.i 05.2011

1. L'improvvisazione è sinonimo di infortunio Chi deve eseguire dei lavori in altezza e utilizza un carrello elevatore e attrezzi di fortuna come pallet, pallet box o dispositivi improvvisati, corre un elevato pericolo. In queste situazioni, infatti, si verificano regolarmente gravi infortuni, a volte mortali. I datori di lavoro che autorizzano o addirittura impongono pratiche simili infrangono la legge. L articolo 42 dell Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) stabilisce espressamente che le attrezzature di lavoro (ad es. il carrello elevatore a forche) destinate esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzate per il trasporto di persone. Le aziende devono pertanto assicurarsi che per il sollevamento di persone vengano impiegate solo attrezzature di lavoro sicure e destinate espressamente a questo scopo. Può trattarsi di piattaforme elevabili o di ceste portapersone intese come accessori integrati. Ancora meglio sarebbe se invece di attrezzature mobili si facesse uso di istallazioni fisse, ad es. pedane di lavoro. 2. Le piattaforme elevabili sono più sicure delle ceste portapersone In passato in molte aziende le ceste portapersone venivano sollevate con il carrello e- levatore. Per molti anni questa pratica era largamente diffusa e accettata dagli organi di vigilanza per la sicurezza sul lavoro. Oggi, invece, non sono più soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza e tutela della salute imposti dalle normative vigenti (LSPro, direttiva Macchine). I lavoratori sono fortemente esposti al rischio d infortunio, soprattutto ad elevate altezze di sollevamento. Ancor più grave è che spesso non è chiaro quali norme di sicurezza devono essere osservate, in quanto le istruzioni per l uso che il costruttore dovrebbe fornire spesso sono assenti o incomplete. Molto più sicure sono le piattaforme elevabili, per citare un esempio. Esse sono costruite specificatamente per il trasporto di persone e soddisfano pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e salute. Oggi sono disponibili piattaforme elevabili che garantiscono sicurezza alle persone ed efficienza per tutte le altezze di sollevamento e per svariati campi d impiego. Le piattaforme elevabili sono generalmente costruite secondo la norma EN 280 e sono dotate di particolari dispositivi di sicurezza come il limitatore di carico, il tasto di consenso sulla piattaforma stessa, il dispositivo di discesa d emergenza ecc. Un altro vantaggio è che su questo tipo di mezzo può lavorare una sola persona, mentre con il carrello elevatore a forche combinato alla cesta portapersone sono necessarie due persone (una all interno della cesta e una alla guida del carrello). Invece di acquistare una piattaforma elevabile, mezzo assai costoso, oggi è possibile noleggiarla a prezzi accessibili. Il noleggio presuppone in ogni caso che il lavoro sia pianificato da tempo. AS 407.i 05.2011 pagina 2/6

Oggi vari fabbricanti propongono le ceste portapersone come accessori integrati. Questo è vero soprattutto con i carrelli elevatori per corridoi stretti. In questo caso il carrello elevatore a forche e la cesta portapersone formano un insieme solidale e sono dotati di particolari dispositivi di sicurezza (ad es. dispositivo di consenso nella cesta, spinotto di collegamento per la cesta, ecc.). Queste attrezzature sono costruite secondo i requisiti essenziali di sicurezza e salute (vedi LSPro e direttiva Macchine). 3. Disposizioni generali La maggior parte dei costruttori di carrelli elevatori a forche vieta espressamente il sollevamento e il trasporto di persone. Il divieto sussiste anche in caso di applicazione della cesta sul carrello elevatore. Il trasporto di persone con il carrello elevatore a forche e la cesta è consentito solo se l azienda utilizzatrice ha ottenuto un autorizzazione di deroga conformemente all art. 69 dell Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). Dal 1 gennaio 2009 questa disposizione sarà applicata sistematicamente. Non è necessaria un'autorizzazione speciale per le attrezzature che sono state progettate e costruite appositamente per il sollevamento e il trasporto di persone (ad es. piattaforme elevabili). Queste possono essere utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante (manuale d'uso). 4. Autorizzazioni di deroga L'autorizzazione di deroga per il sollevamento di persone con il carrello elevatore a forche e la cesta portapersone viene concessa solo se l'azienda garantisce la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori e se un eventuale rigetto della domanda potrebbe avere conseguenze gravi per l azienda. Il punto 6 del presente documento descrive i requisiti da soddisfare. Se un'azienda intende ottenere un'autorizzazione di deroga, deve compilare un modulo (AS 407/1.i) e inviarlo alla Suva, unitamente ad una serie di documenti. Nel modulo di richiesta il firmatario sottoscrive che l'azienda soddisfa pienamente i requisiti indicati. Tenuto conto della documentazione pervenuta ed eventualmente di un controllo sul posto la Suva si riserva il diritto di accettare o no la richiesta. Il consenso o il rifiuto sono comunicati all'azienda mediante decisione formale. Informazioni: Per ogni luogo di lavoro viene rilasciata una sola autorizzazione di deroga. L'autorizzazione ha una validità massima di 12 mesi. In accordo con l'aipl (Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori) le autorizzazioni per tutte le aziende soggette alla LAINF vengono rilasciate dalla Suva. Per la procedura di ottenimento dell'autorizzazione bisogna calcolare generalmente 4 settimane di tempo. AS 407.i 05.2011 pagina 3/6

5. Misure di sicurezza L'utilizzo delle ceste portapersone è sottoposto alla condizione che ogni intervento sia accuratamente pianificato e sorvegliato. Il fatto di disporre di un sistema di sicurezza correttamente funzionante è la condizione fondamentale per ottenere l'autorizzazione. Il sistema di sicurezza aziendale deve garantire che prima della messa in servizio del mezzo e in caso di modifica sostanziale della procedura di lavoro venga svolta un'individuazione dei pericoli. Per informazioni e suggerimenti sulla realizzazione di un sistema di sicurezza aziendale vedi www.suva.ch/mssl. Doveri del datore di lavoro: il datore di lavoro deve provvedere affinché le norme di sicurezza siano rispettate. Tali norme si evincono in parte dall'autorizzazione di deroga, in parte dall'individuazione dei pericoli. Il carrellista e l'operatore nella cesta devono essere informati e istruiti sulle norme di sicurezza. Le istruzioni sono documentate. Tutti i lavori eseguiti con la cesta portapersone sono documentati in un registro (AS 407/2.i). Norme comportamentali per i carrellisti e il personale ausiliario: i carrellisti e il personale ausiliario sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza imposte dal datore di lavoro (superiore). Eventuali situazioni di pericolo vanno segnalate immediatamente al superiore. Riportiamo alcune delle regole più importanti (elenco non esaustivo): durante l uso della cesta il montante deve essere sempre in posizione verticale e non deve essere mosso; è permesso circolare solo con la cesta abbassata. La cesta può essere tenuta sollevata solo per regolarne la posizione (massima distanza percorribile 0,5 m); prima di sollevare o abbassare la cesta con l operatore a bordo il carrello elevatore deve essere bloccato in modo da escludere qualsiasi movimento involontario. A tale scopo il carrellista deve azionare il freno di stazionamento; il carrellista non deve abbandonare il posto di guida finché l operatore si trova all interno della cesta; la superficie di appoggio nella cesta non deve essere aumentata con oggetti vari, ad esempio, una cassa; durante le operazioni è vietato scendere dalla cesta. I carrelli elevatori con ceste portapersone non devono essere usati in sostituzione delle scale o come ausilio di salita; la zona di lavoro/di pericolo del carrello elevatore a forche deve essere chiaramente delimitata (ad es. con nastri di segnalazione) per evitare l'accesso alle persone non autorizzate; il carrellista e l operatore nella cesta devono essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale (ad es. occhiali e casco di protezione). AS 407.i 05.2011 pagina 4/6

6. Requisiti Dal 1 gennaio 2009 il rilascio dell'autorizzazione di deroga è soggetto ad una serie di requisiti, sotto elencati. Frqeuenza dei lavori Cosa è consentito... Massimo 6 interventi l'anno e per luogo di lavoro Durata massima dei lavori: 2 ore Cosa non è consentito Più di 6 interventi l'anno o lavori di durata superiore a 2 ore Modalità di lavoro Luogo di lavoro Carrelli a forche Lavori di manutenzione (esercizio particolare), ad es. sostituzione di lampadine Lavori ad un'altezza di sollevamento massima di 5 metri, se non comportano ulteriori pericoli Interventi all'interno di un edificio Carrelli elevatori con carico a sbalzo o con montante retrattile aventi i seguenti requisiti: portata nominale min. 1500 kg peso complessivo della cesta portapersone compreso il carico pari al 20% massimo della portata nominale del carrello elevatore a forche (distanza da osservare rispetto al baricentro del carico 500 mm) nel diagramma di carico complessivo mezzi di sospensione del carico indipendenti (due catene) valvole di sicurezza sui cilindri i- draulici in caso di rottura dei tubi documentazione della manutenzione da parte di personale specializzato Lavori in condizioni normali: lavori di costruzione e montaggio sui cantieri (ad es. montaggio di parti di facciate); taglio e potatura alberi lavori di pulizia su edifici e impianti lavori di restauro e ampliamento su edifici e impianti manutenzione di impianti lavori pianificabili e prevedibili da eseguire a intervalli regolari, ad es. operazioni in condizioni normali come lavori di commissionamento o apposizione di cartelli negli spazi di vendita Lavori eseguiti ad altezza superiore a 5 metri (altezza di sollevamento: distanza tra la base del carrello elevatore e la base della cesta portapersone) Lavori all'esterno di edifici Lavori di manutenzione in quota in luoghi dove sarebbe necessaria una pedana e dove un riequipaggiamento è considerato possibile e adeguato Lavori in luoghi con una pendenza del suolo superiore all'1% (distanza tra le ruote/scartamento del carrello elevatore conta il valore più piccolo) Lavori in luoghi posti a meno di 2 metri da un lato non protetto che dà nel vuoto (ad es. rampe di carico, aperture nel pavimento) Lavori all'interno di una zona attraversata da linee elettriche non isolate (distanza dalla zona di pericolo secondo la direttiva Suva 1863.i) Lavori su scaffali o in passaggi stretti (la distanza di sicurezza orizzontale deve essere minimo di 0,5 metri su tutti i lati) Lavori all'interno della zona di pericolo di altre macchine (ad es. se è possibile una collisione con un carroponte o un veicolo) Tutti gli altri tipi di carrelli elevatori: Carrelli per pallet con timone Carrelli elevatori a forche laterali Carrelli elevatori con braccio telescopico Trattori con caricatori frontali Carrelli elevatori per passaggi stretti Carrelli elevatori con carico a sbalzo o con montante retrattile non idonei a portare una cesta: superamento del carico massimo consentito carrelli elevatori a forche con traslatori che non si possono bloccare in maniera sicura inclinazione del montante superiore a 5 gradi carrello elevatore a forche con una catena (fissaggio semplice) carrello elevatore a forche la cui ultima manutenzione ufficiale risale a più di un anno fa AS 407.i 05.2011 pagina 5/6

Cesta portapersone Carrellista Personale ausiliario Oragnizzazione Documentazione Ceste costruite seconde le disposizioni Suva (vedi pubblicazione CE03-3.i) Se sulla cesta portapersone un cartello indica esplicitamente con quale carrello elevatore a forche è consentito sollevare la cesta Carrellisti che hanno conseguito una formazione presso un centro riconosciuto, con esperienza e know-how nell'uso dei carrelli elevatori a forche Persone che sono state istruite correttamente e che sono in grado di comunicare con il carrellista (lingua, comunicazione via radio in caso di elevato rumore) Lavori per i quali sono chiaramente definite le competenze e le responsabilità Lavori documentati in modo chiaro e comprensibile: organizzazione del lavoro/organizzazione della sicurezza regole di sicurezza per l'impiego della cesta portapersone formazione dei carrellisti istruzione del personale ausiliario manutenzione del carrello elevatore a forche e della cesta portapersone Ceste che presentano difetti tecnici, ad es.: bloccaggio difettoso piattaforma rialzata griglia di protezione del carico difettosa staffa di protezione capo difettosa Lavori eseguiti da carrellisti con scarsa o nulla formazione secondo le indicazioni della direttiva ASL Persone che non sono state istruite correttamente e che non sono in grado di comunicare con il carrellista (lingua, rumori di sottofondo) Lavori per i quali non sono chiaramente definite le competenze e le responsabilità Lavori non sufficientemente documentati 7. Informazioni In caso di domande su questo argomento siete pregati di rivolgervi al Settore industria e artigianato: Suva Settore industria e artigianato Casella postale 4358, 6002 Lucerna Telefono: 041 419 55 33 Fax: 041 419 62 48 E-mail: gewerbe.industrie@suva.ch AS 407.i 05.2011 pagina 6/6