CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Documenti analoghi
Comune di Villa di Tirano

Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino. Codice CIG: F8

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO. All. 1 CAPITOLATO TECNICO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO D APPALTO

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

BOZZA DI CONTRATTO. tra

Ufficio Gare, Contratti e Acquisti CAPITOLATO PER IL BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2018

Allegato 1 ART. 1 1/6

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

A l l e g a t o C. C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

Art. 1: Oggetto dell appalto

Art. 1 - OGGETTO DELL INCARICO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Capitolato Speciale di Appalto relativo all affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di San Giustino

DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

a.m.c. s.p.a. azienda per la mobilità della città di - catanzaro

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

COMUNE DI RIMINI Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi ed Economato

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

COMUNE DI ALTOPASCIO

ALLEGATO B CONVENZIONE

CSA SERVIZI DI BROKERAGGIO

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA SOCIETA ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.u.r.l.

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA DI CATANIA

Comune di Bassano del Grappa

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Pag. 1 di 9

COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

COMUNE DI MASSA E COZZILE (PROVINCIA di PISTOIA) SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI MONTIGNOSO

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRMEDIAZIONE ASSICURATIVA

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

LOTTO N. 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1. In particolare l'incarico riguarda:

COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT/RCO

REPUBBLICA ITALIANA. Repertorio: n. I.N.R.C.A. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Consiglio Regionale del Piemonte

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO. - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata indetta una

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

L Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e

D E T E R M I N A Z I O N E

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI - ANNO 2009

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

PESCARA GAS S.P.A. CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER L ATTIVITA DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA AL TRASPORTO DI ALUNNI E STUDENTI DISABILI

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO D APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSE

DISCIPLINARE D INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

COMUNE DI PORPETTO. Provincia di Udine. via Udine, Porpetto C.F P.IVA

BANDO DI GARA. MCA / II - Area Negoziale

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

professionalità, con l'obiettivo di garantire all amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA PROVINCIA DI ENNA

Comune di San Giuliano Milanese Settore Economico Finanziario Servizio Economato

AUTORITA PORTUALE DI MESSINA C. so Vittorio Emanuele II n. 27, Messina (ME)

CAPITOLATO - PARTE AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

COMUNE DI CAGLIARI PUBBLICO INCANTO BANDO DI GARA N 09/2006

CONTRATTO DI FORNITURA TRA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DI BASE PER IL CENTRALINO DEL COMUNE DI CREMONA. Dal al

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Transcript:

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA Art. 1 Oggetto del servizio Oggetto dell affidamento è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria di seguito denominata Università, finalizzato all individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Art. 2 Corrispettivo del servizio L attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell Università, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker e pertanto nulla sarà dovuto dall Università, neppure in via solidale o sussidiaria al Broker per le attività previste nel presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. L importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l Università non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Art. 3 Durata del servizio Il servizio ha durata pari a tre anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. L Università, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare al Broker aggiudicatario- il quale sarà obbligato a darvi corso- di dare inizio al servizio, dopo la notifica dell avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto; da tale data l aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall offerta presentata in sede di gara. Alla naturale scadenza il Broker si impegna ad assicurare il servizio, per un periodo massimo di 180 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e comunque sino alla stipula di un nuovo contratto salvo richiesta di riduzione di tale termine da parte dell Università. Il Broker si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ai fini del trasferimento di competenze corretto e completo, ad eventuale nuovo aggiudicatario. In ogni caso, l incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell ipotesi di Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 1

cancellazione del Broker dalla sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ( di seguito RUI) di cui all art. 109 del D. Lgs. 209/2005 a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all art. 113 del citato decreto. Art. 4 Situazione assicurativa dell Università Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell Università, sono le seguenti: 1) Lotto 1 Rct/Rco- scadenza 30/06/2014- importo premio lordo annuale 32.000,00. 2) Lotto 2 All Risks property- scadenza 30/06/2014- importo premio lordo annuale 36.014,00. 3) Infortuni cumulativa- scadenza 30/06/2014- importo premio lordo annuale 38.120,00. 4) Responsabilità civile patrimoniale- scadenza 30/06/2014- importo premio lordo annuale 15.400,00. 5) Kasko per veicoli dei dipendenti in missione- scadenza 30/06/2014- importo premio lordo annuale 1.169,00. 6) Libro Matricola Parco auto dell Ateneo- scadenza 30/06/2014- importo premio lordo annuale 11.660,00. Si precisa che i premi indicati rappresentano il valore di stima, in quanto gli stessi sono conteggiati in funzione di elementi variabili che comportano conguagli annui. Art. 5 Prestazioni del broker Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva: a) Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, nonché delle esigenze dell Università. b) Consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell Università resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l attività della stessa, nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato. c) Analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso dell Università. d) Attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia, etc.) e) Segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall Università. Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 2

f) Segnalazione tempestiva dell insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l assistenza necessaria all eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere. g) Ogni ulteriore parere, consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell incarico. h) Attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (ad es. elementi concreti che consentano all Università di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio a titolo di base d asta in sede di procedure di scelta del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, etc.). i) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell Università. Art. 6 Pagamento dei premi assicurativi Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. L Università provvede al pagamento del premio all assicuratore per il tramite del Broker; il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell art. 1901 del codice civile. Il Broker contestualmente ai versamenti s impegna a rilasciare all Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Società assicuratrice entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio L Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative. L Università si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell Università, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all Università. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell Università, né può impegnare la medesima se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell Università. Art. 8 Obblighi delle parti Il Broker s impegna al rispetto dei seguenti obblighi, di cui assume la piena responsabilità in caso di inadempienza: 1. esecuzione dell incarico in oggetto secondo i contenuti del presente Capitolato con diligenza e nell esclusivo interesse dell Università; 2. trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi; Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 3

3. obbligo di mettere a disposizione dell Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 4. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all espletamento dell incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all esecuzione dello stesso; 5. collaborare attivamente con il referente dell Università adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della migliore redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi; 6. presentare preliminarmente, all inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi; 7. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l Università né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti; 8. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all assunzione dell incarico di cui al presente Capitolato; 9. osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di privacy. Inoltre il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi dell Università competenti; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari. L Università ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato. Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.; il Broker incaricato dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all art. 1176 del Codice Civile. L Università si impegna ai seguenti obblighi: 1. di assumere le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse; 2. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; 3. inserire in ciascun Capitolato speciale d appalto la provvigione da remunerare al Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione; 4. l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l Università; 5. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri; 6. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate; 7. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell Università. Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 4

Art 9- Polizza assicurativa Alla data di presentazione dell offerta il Broker dovrà aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, con un massimale pari almeno a 1.500.000,00 di cui all art. 110 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In caso di aggiudicazione la validità della suddetta polizza dovrà estendersi all intera durata dell incarico. Art. 10 Referente del broker In sede di presentazione dell offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell organizzazione del servizio. Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell Amministrazione in caso di urgenza. Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Art. 11 Obblighi nei confronti del personale Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Art. 12 Stipulazione del contratto Ai sensi dell art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell' Università. L esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace. L Università, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare al Broker aggiudicatario il quale sarà obbligato a darvi corso - di dare inizio all esecuzione del servizio, sotto riserva di legge, anche prima della stipula del contratto. Sono a totale carico dell impresa aggiudicataria le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell appaltante. All atto del contratto l aggiudicatario deve presentare: 1) Certificato/attestazione di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 del D.Lgs. 209/05 e s.m.i.; Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 5

2) cauzione definitiva nelle forme e secondo le modalità di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per una durata triennale; 3) procura a contrattare di un rappresentante legale (solo se diverso da quello risultante dal certificato della C.C.I.A.A.); 4) polizza assicurativa di RCT di cui all art. 9 del capitolato speciale d appalto. Articolo 13- Disposizioni particolari Il Broker aggiudicatario ha l obbligo di comunicare all Università ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell Università di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il Broker possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell Università stessa. Art. 14 -Fallimento dell appaltatore o morte del titolare Il fallimento dell appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell Università proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l Appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l Università ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero recedere dal contratto. In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In base al combinato disposto degli art. 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Articolo 15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i.. Pertanto, in ottemperanza alla predetta legge, dovrà comunicare all Università gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati suddetti entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 6

Art. 16- Risoluzione del contratto L Università si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell offerta. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi: a) nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite nel presente Capitolato; b) nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento; c) nel caso venga accertata l effettuazione di pagamenti senza l utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall art. 3 dall art. 3 della Legge 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010; d) in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l iscrizione dell aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. In tal caso al Broker aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell inadempimento degli impegni contrattuali. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell appaltatore, il Broker stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l affidamento ad altro soggetto. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review) Articolo 17 Recesso ex art. 1 comma 13 Legge 135/12 Ai sensi dell art. 1 comma 13 della Legge 135/12 l Università, quale amministrazione pubblica che abbia validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 7

Art. 18- Penali In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell esecuzione delle stesse, l Università invierà formale contestazione scritta dell inadempienza a seguito della quale il Broker avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l applicazione della penalità nella misura appresso indicata. La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Capitolato e la successiva integrazione dell importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta. L Università si riserva in ogni caso di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Art. 19- Cauzione definitiva La cauzione definitiva, resa nella misura del 10% del valore stimato dell affidamento, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà permanere per l intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l aggiudicatario a ricostituirne il valore qualora l Università si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte. Art. 20 Cessione del contratto e subappalto E vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei riguardi dell Università. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. E altresì vietato il subappalto. Art. 21- Tutela dei dati personali Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento di gara si informa che: 1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente all'espletamento della procedura medesima; 2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'università in base alla vigente normativa; 3) l eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all?università la possibilità di disporre l aggiudicazione in favore dell interessato; 4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'amministrazione implicato nel procedimento; b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs. 196/2003 medesima, cui si rinvia; 6) titolare della raccolta dei dati è l'università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria Salita Melissari Complesso Torri, cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003. Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 8

Art. 22 Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Reggio Calabria. Art. 23- Norme di rinvio Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed alle disposizioni del codice civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. Art. 24 - Composizione capitolato Il presente capitolato è composto da n. 24 articoli redatti in 9 pagine. Si dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente le prescrizioni contenute nei 24 articoli del presente capitolato, che si intendono tutte singolarmente sottoscritte ed accettate. Il Broker 1) 1)Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante. PA/ Servizio Attività Negoziali Salita Melissari complesso Torri 89124 Reggio Calabria Tel. (0965) 3695362-413 Fax 3695315 9