A cura dell Ufficio Tributi del Comune di Mezzane di Sotto



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Transcript:

A cura dell Ufficio Tributi del Comune di Mezzane di Sotto

Sommario Premessa... 3 L imposta municipale propria (IMU)... 3 Tassa sui servizi indivisibili (TASI)... 6 Dichiarazioni IUC per IMU e TASI... 10 Enti non commerciali... 11 Tassa sui rifiuti (Tari)... 12 Appendice... 13 2

Premessa Con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n, 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e al decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, oggetto della presente GUIDA. L imposta municipale propria (IMU) L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (Manovra Monti), così come modificato dalla Legge n. 44 del 26/4/2012 e dalla Legge di Stabilità 2013, ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale (IMU) che è stata applicata in via sperimentale a decorrere dall'1/1/2012 e fino al 2013 (chiarimenti anche nella Circolare n. 3/DF del 18/5/2012). La Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013 ha poi completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei comuni istituendo a partire dal 1 gennaio 2014 un nuovo tributo l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: l'imposta municipale - IMU a regime, il tributo per i servizi indivisibili -TASI, il tributo sui rifiuti -TARI. L'imposta municipale sostituisce: - l'imposta comunale sugli immobili (ICI) - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati. Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle realtive addizionali nella misura del 50%. Continueranno invece ad essere assoggettati all'imposta sui redditi: - il reddito agrario; - i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca ; - i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986; - i redditi provenienti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). CHI DEVE PAGARE: il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili, il concessionario, nei casi di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. PRESUPPOSTO: il possesso di immobili: aree edificabili, terreni anche non coltivati, e i fabbricati secondo le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92 ad esclusione di quelli non assoggettati all'imu. Dal 2014 L'IMU 3

NON SI APPLICA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE purché non accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (in questo caso, si applica l'imu con una detrazione di 200 e la TASI). Si considera abitazione principale anche: - l'alloggio su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c.; - l'alloggio non locato dell'anziano o disabile in istituto di ricovero. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si ricorda che la detrazione IMU per i figli era prevista dalla legge solo per gli anni 2012 e 2013. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica cioè è ripartita in parti uguali tra i comproprietari ivi dimoranti e residenti. BASE IMPONIBILE: la base imponibile, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, è costituita dal valore dell'immobile determinato nel modo seguente: per i fabbricati iscritti in catasto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D dall'1/1/2013 (nel 2012 molt. 60), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale verranno iscritti, utilizzando il valore contabile secondo l'art. 5 comma 3 del Dlgs. 504/92 e applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, per l'anno 2014 è stato emanato in data 19 febbraio 2014; I terreni agricoli nel Comune di Mezzane sono attualmente esenti dall'imu e dalla TASI. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/92 e pertanto tale valore deve essere determinato attraverso stima di parte. Il Comune può stabilire con propria delibera il valore delle aree. 4

Non sono considerati fabbricabili ma agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, se tali soggetti sono contitolari con altri privi di tale qualifica, per questi ultimi la natura di terreno agricolo permane a condizione che il terreno sia coltivato dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) ristrutturazione urbanistica, della legge n.457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (art.5, comma 6, D.Lgs. 504/92). Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria invece la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori. Ad ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente. RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: la base imponibile è ridotta del 50% per: - i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.L. 22/1/2004 n. 42; - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (è necessario presentare apposita dichiarazione - vedasi modulistica; consultare il Regolamento IUC per le condizioni di inagibilità/inabitabilità); ESENZIONI: Sono esenti - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunità montane,consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali. - I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istat reperibile all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789 (Il Comune di Mezzane non rientra in questo elenco). Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b),c),d),e),f),h), ed i) del decreto legislativo 504/92 ovvero: - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; - i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art.5-bis D.P.R. 601/73); - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984; 5

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (dal 2012) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Si veda in proposito quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 200/2012 per le condizioni che legittimano l'esenzione dall'imu. In caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unità immobiliare nella quale è esercitata l'attività, ha effetto fiscale soltanto a partire dall' 1/1/2013 art. 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione. Per effetto del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124 del 28/10/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono inoltre esenti dall'imu: - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per effetto della Legge n. 147/2013 non si applica dall'anno 2014 l'imu alle seguenti categorie di immobili: - abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del del matrimonio. - unità immobiliari: alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale; - un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;λ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. Le suddette categorie di immobili, per le quali non è dovuta l'imu a partire dall'anno 2014, sono invece assoggettate alla TASI (vedi relativa sezione). Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Il tributo sui servizi indivisibili - TASI è istituito per finanziare i servizi erogati dai Comuni alla propria comunita, quali a titolo di esempio: pubblica sicurezza e vigilanza locale, illuminazione pubblica, anagrafe e 6

servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale, tutela edifici ed aree comunali, trasporto pubblico. CHI DEVE PAGARE: presupposto della TASSA è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo (ad esempio, comodato, locazione etc.) le unità immobiliari che formano il presupposto della TASSA. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Questo significa che il pagamento per l intero effettuato da uno solo degli obbligati libera anche gli altri. In caso di locazione finanziaria, la Tasi e dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto cioè dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore. Nel caso in cui l'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia quest'ultimo (il titolare di diritto reale) che l'occupante si considerano titolari di un' autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo. Il Comune stabilisce con proprio provvedimento la quota a carico del titolare del diritto reale (ad esempio il proprietario) e la quota a carico dell occupante/detentore (ad esempio il locatario). Per l anno 2014: 70% a carico del titolare del diritto reale; 30% a carico dell occupante/detentore. PRESUPPOSTO: sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. Quindi, a titolo esemplificativo, è presupposto per l applicazione della TASI il possesso o la detenzione di: - abitazione principale - compresii A/1, A/8 e A/9 che sono soggetti anche all IMU - e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) come definita ai fini dell'imu. Si considera abitazione principale anche: -l'alloggio su cui è costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c., l'alloggio non locato dell'anziano o disabile in istituto di ricovero. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento dell'abitazione principale si applica per un solo alloggio. - alloggi e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7) delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari; - un unico immobile e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996; - alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 7

- fabbricati e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2,C/6 e C/7), di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. S'intendono i fabbricati accatastati nella categoria che ne indica la ruralità (es: D/10, A/6) oppure i fabbricati che possiedono l'apposita annotazione catastale a seguito dell'attestazione dei requisiti di ruralità; - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. - Aree fabbricabili; - Immobili destinati ad attività produttive. L elenco non è esaustivo di tutte le possibili casistiche. BASE IMPONIBILE: la base imponibile ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e quella prevista per l'applicazione dell'imu ed e pertanto costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU individuati per le categorie catastali dei fabbricati assoggettati alla TASI, nonché se spettanti le eventuali riduzioni per storicità/inagibilità (vedi paragrafo precedente sulla base IMU). VERSAMENTO DI IMU E TASI: L'imposta IMU e la TASI determinati secondo le aliquote e eventuali detrazioni fissate dal Comune con propria deliberazione consiliare sono dovuti per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso; è computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni; Il relativo versamento va effettuato interamente al Comune, ad eccezione dell IMU per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D il cui gettito è di competenza statale. Ai fini IMU, infatti, per tali fabbricati rimane, in base alla Legge di Stabilita 2013, la ripartizione dell'imposta tra quota Stato e quota Comune solo nel caso in cui il Comune stabilisca un'aliquota IMU maggiore di quella statale. Pertanto l'imposta IMU determinata applicando l'aliquota del 7,6 per mille va versata con l'apposito codice tributo (3925) allo Stato, mentre la differenza d'imposta dovuta dalla maggiore aliquota stabilita dal Comune va versata con l'apposito codice (3930) al Comune. Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza semestrale di cui: - la prima entro il 16 giugno a titolo di acconto pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote stabilite dal Comune (nel caso in cui il Comune non abbia deliberato, si versa con le aliquote dell anno precedente); - la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta, (in caso di variazione delle aliquote, deve inoltre essere versato il conguaglio della maggiore imposta). E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno (ATTENZIONE però alla variazione di aliquote in corso d anno). Tale modalità di versamento si applica anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Questi potranno effettuare il pagamento anche dall'estero, cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in territori comunali diversi, secondo le modalità di pagamento già utilizzate per l'ici, cioè il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e il bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale (vedere la sezione pagamenti sul sito) e per la quota Stato direttamente a favore della Banca d'italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il 8

codice IBAN IT02G0100003245348006108000, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle Finanze nel comunicato del 31/5/2012. Si ricorda che ai sensi dell'art.1, comma 728, della Legge n.147/2013 e successive modificazioni, entro la scadenza del 16 giugno 2014 è possibile sanare, senza sanzioni e interessi, l'insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013. Il modello di versamento deve pertanto riportare l'indicazione nel campo ANNO DI RIFERIMENTO 2013. L'imposta dovuta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 o l'apposito bollettino di c/c postale. Il modello F24 puo essere reperito presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali. CODICI DA RIPORTARE PER I PAGAMENTI CODICE COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO: F172 CODICI TRIBUTO IMU 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 3914 TERRENI 3916 AREE FABBRICABILI 3918 ALTRI FABBRICATI 3930 QUOTA COMUNE FABBRICATI USO PRODUTT. CAT. D (nel caso di aliquota >0.76%) 3925 QUOTA STATO FABBRICATI USO PRODUTT. CAT. D CODICI TRIBUTO TASI 3958 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 3959 FABBRICATI RURALI USO STRUMENTALE 3961 ALTRI FABBRICATI CODICI TRIBUTO TARI 3944 TASSA RIFIUTI 3955 (SOLO TARES ANNO 2013) Tributo servizi dovuto allo Stato (solo per l anno 2013) Oltre alla modalità di versamento suindicata è possibile il pagamento dell'imposta IMU e del tributo TASI anche per - compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi, con un credito erariale; - compensazione, previa comunicazione, con un credito IMU ( Imu/Imu); 9

- compensazione, previa comunicazione, con un credito TASI ( Tasi/Tasi) Si precisa che il pagamento in compensazione IMU/TASI è consentito solo previo visto autorizzativo apposto dall'ufficio in sede di presentazione della comunicazione. NOTE ULTERIORI: A decorrere dall'anno d'imposta 2013 il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della Legge n. 68 del 2/5/2014 di conversione del D.L. 16/2014, per i beni immobili sui quali sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) di cui all'art. 69, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 codice del consumo, è effettuato da chi amministra il bene. Per IMU e TASI, il pagamento non è se l imposta annuale IMU e uguale o inferiore a 5 euro. Il pagamento non va effettuato se l imposta annuale TASI e uguale o inferiore a 5 euro. Il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo e considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. L importo totale da versare deve essere arrotondato all unita di euro: per difetto se la frazione e inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Nel modello F24 e nell'apposito bollettino di c/c postale l'arrotondamento all'unita deve essere effettuato per ciascun rigo compilato. Dichiarazioni IUC per IMU e TASI I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Pertanto le dichiarazioni per l'anno 2014 devono essere presentate entro il 30/6/2015. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili. Si precisa che va presentata la dichiarazione per: - le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale; - le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unita pertinenziale che per legge deve essere una per categoria; Ai sensi dell art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, per le successioni aperte dal 25/10/2001, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. Infatti, gli Uffici dell Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente. Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.) nei casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti catastali. Si ricorda che entro il 30/6/2014 devono essere presentate le dichiarazioni per le variazioni intervenute nell' anno 2013. Entro il 30 giugno 2014 deve pertanto essere presentata la dichiarazione delle variazioni che sono intervenute per legge relativamente agli immobili per i quali dal 2013 non era più dovuta l'imu (esempio: 10

cooperative edilizie a proprietà indivisa, beni merce, i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, unico immobile per militare, alloggio ex casa coniugale ). Tali dichiarazioni di cessazione IMU s'intendono d'ufficio, in quanto relative a fabbricati assoggettati al nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili, dichiarazioni di inizio validità TASI e dovranno riportare nel campo Annotazioni la dicitura TASI 2014. Il modello dichiarativo da utilizzare per l'imu e quello approvato ai sensi dell articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termineentro il 30 giugno dell anno successivo. Enti non commerciali DICHIARAZIONE IMU: con la Legge n. 147/2013 Legge di Stabilita 2014 al comma 719 è stabilito che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro il termine del 30/9/2014 previsto dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2014 deve essere presentata la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013. Si ricorda che con la risoluzione n. 1/DF dell'11/1/2013 il Dipartimento delle Finanze fa presente che gli enti non commerciali (anche relativamente agli immobili esenti nel 2012) non dovevano presentare la dichiarazione IMU approvata con D.M. Del 30/10/2012 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, ma secondo apposito modello dichiarativo. Pertanto gli Enti non commerciali dovranno comunque distintamente dichiarare: - gli immobili per i quali è dovuta l'imu, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art.91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unità immobiliare con utilizzazione mista; - gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, nonché gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi. VERSAMENTO DELL IMPOSTA PER GLI ENC: Il versamento è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 ovvero con il Mod. F/24 in tre rate. Le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; la terza ed ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta: entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento (per l anno 2014 - entro il 16/6/2015). Restano comunque valide le modalità di pagamento con compensazione 11

sia con un credito erariale sia con un credito IMU maturato dalla dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dal 1 gennaio 2014. Tassa sui rifiuti (Tari) Dal 1 gennaio 2014 è istituito il tributo comunale sui rifiuti TARI destinato a finanziare la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte è tenuto alla presentazione dell apposita dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune. Il pagamento avviene secondo le scadenze stabilite dal Comune che provvede all invio al contribuente dell avviso di pagamento e dei modelli per effettuare i versamenti. 12

Appendice Alloggio ex casa coniugale. L'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n.16 del 2/3/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/4/2012, prevede ai soli fini dell'imu e quindi anche per la TASI (comma 669 L.147/2013 e successive modificazioni) che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, si intende effettuata in ogni caso a titolo di diritto di abitazione. La risoluzione n. 5/DF del 28/3/2013 (link) precisa che l'espressione in ogni caso deve essere intesa nel senso che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e nel caso in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello della locazione, già regolata da una specifica norma ( Legge 392/1978 art. 6) che prevede direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, che lo utilizza pertanto in base a un titolo giuridico diverso da quello del diritto di abitazione. Fabbricati inagibili La base imponibile e ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un accertato degrado fisico sopravvenuto (es.immobile diroccato, pericolante o fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e l'immobile non deve essere utilizzato. Con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il contribuente deve dichiarare di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità, redatta da un tecnico, con spese a carico del proprietario, o da un tecnico abilitato. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata nell'anno in cui si acquista il diritto all'agevolazione. La dichiarazione deve invece essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione. Non si considera inagibile il fabbricato interessato da lavori in corso d'opera (infra immobili in ristrutturazione). Fabbricati rurali I fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta sia ad uso abitativo che strumentale. Gli alloggi rurali adibiti ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.557/1993 convertito dalla legge n. 133/1994 e successive modificazioni sono assoggettati al tributo TASI. Gli alloggi rurali non adibiti ad abitazione principale sono assoggettati all'imu, applicando l'aliquota relativa alla condizione dell'alloggio. Si ricorda che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni dovevano essere dichiarati nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 e che entro il 30 settembre 2012 doveva essere presentata al catasto l'autocertificazione dei requisiti di ruralità per i fabbricati ad uso abitativo e strumentale; Fabbricati fantasma (art.11, comma 7, del D.L. n.16 del 2/3/2012 art. 2 D.L. 225/2010 convertito nella legge n. 10/2011) E' in pubblicazione dal 2 maggio 2012 l'elenco dei fabbricati non dichiarati in Catasto, ai quali l'agenzia del Territorio ha attribuito una rendita catastale presunta, con effetto fiscale dall'1/1/2007. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, cioè entro il 2 luglio 2012 è possibile presentare per i proprietari ricorso giurisdizionale; entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, cioè entro il 30 agosto 2012, i proprietari devono provvedere all'aggiornamento del classamento catastale mediante la procedura DOCFA di cui al D.M. 701/94. Fabbricati costruiti e destinati alla vendita da impresa costruttrice Si intendono i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati ai sensi dell'art.3, comma1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 direttamente dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, risultanti quindi contabilmente tra i beni merce (Circolare n. 11/DF dell'11/12/2013). Non rientrano i fabbricati acquistati finiti dall'impresa, e quindi non costruiti direttamente, per destinarli alla vendita. Fallimenti (art.9 comma 7, D.Lgs. n. 23/2011 art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore devono: - entro novanta giorni dalla data della nomina, presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione (da intendersi come comunicazione e non dichiarazione) attestante l'avvio della procedura; -entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell'imposta 13

dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale; -nei termini di legge, presentare dichiarazione per attestare la vendita degli immobili compresi nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Anche per gli immobili compresi nell'eredità giacente si applica la disciplina prevista per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa. Immobili in ristrutturazione In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) ristrutturazione urbanistica della legge n.457/78 o lettera f) nel D.P.R. 380/2001 T.U. edilizia, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (art.5, comma 6, D.Lgs. 504/92). Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori. Ad ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente. La variazione della base imponibile costituisce obbligo di presentazione della dichiarazione. Terreni agricoli I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta IMU limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. i terreni agricoli del Comune di Mezzane sono attualmente esenti da IMU ai sensi dell art. 7 lett. h) del d.lgs. 504/1992. I terreni agricoli non sono assoggettati a TASI. 14