CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI.SOLESINO (PD) E LE PARROCCHIE DI SANTA MARIA ASSUNTA E CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL INFANZIA



Documenti analoghi
COMUNE DI SINNAI (PROVINCIA DI CAGLIARI)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGODARZERE E GLI ENTI MORALI PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

L'anno addì.. del mese di, in T R A. La Dr.ssa nata a ( ) il, nella. sua qualità di Dirigente del Comune di Desenzano del Garda

Comune di Città di Castello Convenzione con Scuole dell Infanzia Paritarie per l Anno

COMUNE DI VALMADRERA Provincia di Lecco

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Art. 1 Finalità. Art. 2 Soggetti

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

COMUNE DI ANCONA REGOLAMENTO TEMPO PER LE FAMIGLIE

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A UNIONE RENO GALLIERA. (Provincia di Bologna) - * - CONVENZIONE TRA L UNIONE RENO GALLIERA, I COMUNI DI

Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL INFANZIA ARCOBALENO

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo che riconoscono alla scuola

Convenzione tra il Comune di Casatenovo e le Scuole dell Infanzia Paritarie di Casatenovo

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

Regione del Veneto Deliberazione della Giunta (7^ legislatura)

Il 6 marzo Atto privato - convenzione per la gestione del servizio di. trasporto degli alunni disabili frequentanti gli istituti

DGR. n del

Comune di Montevecchia Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ASILO NIDO DEL COMUNE DI MONTEVECCHIA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI. ( ) E LA PARROCCHIA DI PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL INFANZIA

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona

L.R. 24 dicembre 2004, n. 30. Disciplina delle associazioni di promozione sociale. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

CONVENZIONE PER L ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA D OFFERTA SOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA

***************************************

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MEDICINA E LA SEZIONE PRIMAVERA ANNESSA ALLA SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA DI VILLA FONTANA. L anno..il giorno..del.

Vigilanza bancaria e finanziaria

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Provincia di Treviso Determinazione del Dirigente del settore Servizi ai cittadini

Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della LR 14 aprile 1999, n. 22.

valutata la richiesta di rinnovo di tale protocollo d intesa da parte del Centro Unesco di Torino, prot. n del 20 maggio 2015 ;

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

COMUNE DI GERENZAGO (PROVINCIA DI PAVIA)

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

REGOLAMENTO PER L IMPIEGO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI

Regolamento su iniziative di Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) GIOVANI

REGOLAMENTO GENERALE PER L ASILO NIDO PARTE PRIMA ART. 1)- ISTITUZIONE

PROTOCOLLO D INTESA. tra. MIUR USR Sicilia. Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani

Regolamento per l attuazione del servizio di Mensa Scolastica

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MONZA CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI MONZA. PERIODO: SETTEMBRE 2013 AGOSTO 2016.

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale ( B. U. REGIONE BASILICATA N. 51 bis del 16 novembre 2009)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Riferimenti normativi

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(I)

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 20 dicembre 2011, n. 2883

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Art. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 571 Data: SETTORE : POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI TRIENNALI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE TRA

FONDAZIONE CALABRIA - ROMA - EUROPA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. TITOLO I Norme Generali. Articolo 1-Premessa Generale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO GIOCO EDUCATIVO COMUNALE

COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza

SOMMARIO. Art. 8 Conoscenza dei bisogni e valutazione del gradimento dei servizi

Comune di Morlupo Provincia di Roma REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

Assemblea dei Sindaci dell Ambito. Deliberazione n. 10 del 6 maggio 2013

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 69/ 23 DEL

SCHEMA TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INNOVATIVI. art. 4, comma 2, lettere b) e g) ANNO 2008

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13 DELIBERAZIONE 22 marzo 2010, n. 363

Allegato 1 CRITERI E MODALITA PER IL FINANZIAMENTO DI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE NELL AMBITO DEI PROGETTI DI FUSIONE DI COMUNI.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ACCORDO QUADRO del 7 agosto 2012

D.G.R.n del

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

P R O T O C O L LO D I N T E S A

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

Comune di Gradara Provincia di Pesaro e Urbino. Linee guida per il funzionamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e scolastica

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

COMUNE DI PERUGIA PROTOCOLLO D INTESA TRA. della Regione Umbria ai sensi della L. R. Umbria n. 34 del 10 luglio 1987

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

PROTOCOLLO DI INTESA con l Istituto Comprensivo di Vigodarzere per erogazione fondi anno scolastico 2013/2014

proposta di legge n. 420

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

L Assessorato alla Sanità della regione Marche ed il Coordinamento Regionale del Tribunale per la Tutela dei diritti del Malato CONVENGONO E STIPULANO

LA GIUNTA COMUNALE. Ritenuto opportuno aderire alla predetta richiesta previa adozione del necessario atto formale;

REGOLAMENTO per l EROGAZIONE del SERVIZIO di RISTORAZIONE SCOLASTICA

INPS Gestione Dipendenti Pubblici. ricerca e seleziona, per il loro accreditamento

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Transcript:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI.SOLESINO (PD) E LE PARROCCHIE DI SANTA MARIA ASSUNTA E CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL INFANZIA IL COMUNE DI SOLESINO (PD), codice fiscale..., in persona del Sindaco pro tempore Roberto Beggiato, nato a Solesino il 02 aprile 1959, domiciliato per la carica in via 28 aprile 19, legittimato a stipulare in nome e per conto del Comune ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n.... del..., in seguito per brevità indicato il Comune, da una parte, e le PARROCCHIE di S. Maria Assunta e Cuore Immacolato di Maria, enti gestori delle Scuole d infanzia paritarie con sede in Solesino, via..., in persona del Parroco legale rappresentante don... nato a...il..., e ad Arteselle di Solesino in via..., in persona del Parroco legale rappresentante don..., nato a..., i..., di seguito per brevità indicate come enti gestori o scuole, PREMESSO che: L A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state ivi richiamate: - le norme generali sull istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62); - il ruolo fondamentale delle scuole dell infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell educazione integrale del bambino; - la straordinaria diffusa presenza sull intero territorio regionale delle scuole dell infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali; - le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico. - la funzione sussidiaria della scuola dell infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica; - nella parte dispositiva il citato protocollo d intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l Ente Locale e la Scuola dell Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla

partecipazione dei soggetti portatori di interesse : famiglie, personale e il Comune interessato. RILEVATO che: - le Scuole dell Infanzia SOLESINO centro Elvira Rizzato ed ARTESELLE S. Antonio sono in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Lg. 62/2000 e che, in relazione a ciò, sono tenute ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici; - le suddette Scuole sono aperte a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola; Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Validità delle premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Servizio di Scuola dell Infanzia: finalità e obiettivi. 2.1. Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l infanzia svolti dalle locali Scuole dell Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico. 2.2. Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale delle Scuole dell Infanzia di cui al comma 2.1., si impegna ad erogare alle Scuole un contributo finanziario finalizzato a ridurre l onerosità della retta a carico delle famiglie secondo le modalità previste dal successivo art. 7. Le Scuole: 2.3. si impegnano, in quanto scuole paritarie ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l attività scolastica nella piena osservanza delle norme statali e regionali in vigore; 2.4. dichiarano che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi. 2.5. dichiarano altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicurano la formazione e l aggiornamento permanente; 2.6. si avvalgono di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti. 2.7. favoriscono e assicurano la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente. 2.8. si impegnano a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;

2.9. in funzione del principio di trasparenza assicurano la pubblicità dei propri bilanci annuali e dei principali atti di gestione delle scuole; 2.10. si impegnano affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate. 2.11. Le Scuole si avvalgono e utilizzano attrezzature, servizi e personale propri. Gli immobili sono di proprietà delle Parrocchie. Art. 3 Organizzazione e modalità di funzionamento. 3.1. Le Scuole accolgono i bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo 3.2. Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l iscrizione le Scuole sono tenute a dare priorità ai bambini residenti nel Comune. 3.3. Le Scuole dovranno osservare un calendario scolastico che assicuri il loro funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative. 3.4. Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore. Art. 4 Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali. 4.1. Le Scuole sono tenute a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali devono dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l integrazione scolastica. 4.2. Per l inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all apposito accordo di programma territoriale. In particolare le Scuole, d intesa con le famiglie e con il Comune, promuovono ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell assistenza socio sanitaria. 4.3. L onere dei suddetti servizi fa carico, secondo la normativa in vigore, alle Amministrazioni competenti o sulla base di specifici accordi. 4.4. Le Scuole sono tenute a segnalare ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica ( casi sociali ). 4.5. Il Comune è tenuto, con le modalità previste dal proprio ordinamento, ad assumere i casi sociali con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico

collaborando con le Scuole nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più adatte alla situazione. Art. 5 Altri servizi. 5.1. Le Scuole e l Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, ecc. 5.2. Le iniziative di cui sopra formeranno oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti. 5.3. Il Comune assicura il servizio di trasporto scolastico ai bambini residenti che frequentano le Scuole con le stesse modalità stabilite per il servizio svolto per tutte le altre scuole del territorio. La richiesta del servizio dovrà essere effettuata dai genitori con le modalità stabilite per il servizio svolto per tutte le altre scuole del territorio. 5.4. Le Scuole possono promuovere il servizio di centro estivo nei mesi di luglio e agosto Art. 6 Le rette. 6.1. Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva. 6.2. L ente gestore delle Scuole è autonomo nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini. 6.3. Le rette e le tariffe dei servizi devono essere calcolate sulla base dei dati del bilancio delle scuole e devono tenere conto dell intervento economico del Comune (finalizzato alla diminuzione delle spese familiari), nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati. Art. 7 Contributi del Comune. 7.1. L Amministrazione Comunale sostiene le Scuole con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento delle Scuole stesse come definite nell art. 6 della L.R. 6/2005 (ovvero art. 138 bis della LR. 11/2001) e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie. 7.2. Il contributo comunale onnicomprensivo viene determinato come segue: per l anno 2014. 47.000 per l anno 2015. 50.000 per l'anno 2016. 50.000 Il Comune si riserva di elevare gli importi suddetti ovvero erogare contributi straordinari in relazione a particolari necessità delle Scuole per interventi sulla struttura o per progetti innovativi, compatibilmente con le risorse del bilancio comunale.

7.3. Il Comune si impegna a versare il contributo con le seguenti scadenze: il 50% entro il 31 maggio previa approvazione del bilancio comunale preventivo il 50% entro il novembre dell'anno in corso. 7.4. Dal contributo di cui ai commi precedenti (contributo ordinario) sono esclusi gli interventi economici per l integrazione scolastica dei disabili e per i casi sociali trattati con separati provvedimenti. Art. 8 Documentazione e bilanci. 8. 1. Le Scuole sono tenute a presentare tempestivamente al Comune: a) il bilancio di previsione riferito all anno scolastico; b) una scheda informativa contenente: -il calendario scolastico come stabilito dalle istituzioni competenti; -l elenco dei bambini residenti e non residenti nel Comune e il numero delle sezioni; -il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche; -le modalità di erogazione della refezione scolastica. c) il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore. Art. 9 Partecipazione del Comune. 9.1. Si premette che le Scuole godono della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche). 9.2. Il Comune, sulla base delle sue prerogative, può partecipare alla vita delle scuole in clima di reciproca collaborazione per il migliore e più efficiente svolgimento del servizio educativo. 9.3. Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante delle Scuole relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi all edificio, chiedere di incontrare il comitato di gestione, qualora esistente, per esaminare questioni e argomenti afferenti l applicazione della presente convenzione e/o demandati dalla legge alla competenza del Comune. Art. 10 Durata della convenzione. 10.1. La presente convenzione ha la durata di anni tre a far tempo dal... Essa potrà rinnovarsi solamente per un ulteriore periodo di anni tre, previo accordo fra le parti almeno tre mesi prima della scadenza, da approvarsi poi comunque con delibera consigliare. Art. 11 Spese di contratto. 11.1. La registrazione avverrà solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Dato a..., il... Letto, approvato e sottoscritto 1 -per il Comune di SOLESINO... 2 -per la Parrocchia S.MARIA ASSUNTA 3 -per la Parrocchia CUORE IMMACOLATO DI MARIA...