CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGODARZERE E GLI ENTI MORALI PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E

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1 N. 200 S. 1 del CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGODARZERE E GLI ENTI MORALI PARROCCHIE DI SALETTO, TAVO, TERRAGLIONE E VIGODARZERE PER IL SERVIZIO DI SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA - TRIENNIO L anno duemilaquattrodici (2014), addì 27 (ventisette) del mese di febbraio, in Vigodarzere, nella residenza comunale: TRA il COMUNE DI VIGODARZERE (PD), Via Ca Pisani 74 (c.f ), che interviene nel presente atto a mezzo del sig. Lucio Piva, nato a Padova il , Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell art. 107 del T.U n. 267 e dello Statuto Comunale, esclusivamente in nome e per conto e nell interesse del Comune medesimo, con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del , E - la Parrocchia (ente gestore) San Silvestro di Saletto (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Leonildo Ragazzo, nato a Limena il , il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell Infanzia Sacro Cuore Saletto sita in questo Comune in Via L. Da Vinci 57 (c.f. Parrocchia ), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4905 in data ; - la Parrocchia (ente gestore) San Pietro Apostolo di Tavo (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Franco Morosinotto, nato a Campo San Martino il , il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell Infanzia Sacro Cuore sita in questo Comune in Via Chiesa 18 (c.f.

2 Parrocchia ), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4904 in data ; - la Parrocchia (ente gestore) S. Antonio da Padova di Terraglione (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Bernardo Pegoraro, nato a Zugliano (VI) il , il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell Infanzia Suor Lucia De Gasperi sita in questo Comune in Via Terraglione 19 (c.f. Parrocchia ), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4903 in data ; - la Parrocchia (ente gestore) San Martino di Vigodarzere (PD), che interviene nel presente atto a mezzo del Parroco Don Luigi Bonetto, nato a Cittadella il , il quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola dell Infanzia C. Bettin sita in questo Comune in Via Roma 268 (c.f. Parrocchia ), riconosciuta come scuola paritaria, ai sensi della L n. 62, con D.M. della Pubblica Istruzione n. 488/4902 in data ; con la precisazione che il riferimento alla scuola è da intendersi a ciascuna singola scuola dell infanzia. SI PREMETTE: L A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il un protocollo d intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali. In particolare sono state ivi richiamate:

3 - le norme generali sull istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L n. 53), le norme sulla parità scolastica (L n. 62); - il ruolo fondamentale delle scuole dell infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell educazione integrale del bambino; - la straordinaria diffusa presenza sull intero territorio regionale delle scuole dell infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali; - le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del , art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 23 del , art. 12, che prevede che i contributi possono essere concessi anche dai Comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in Comuni diversi; - la funzione sussidiaria della scuola dell infanzia paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica; - il dovere dei Comuni di promuovere iniziative e misure, nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie, finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale. Nella parte dispositiva, il citato protocollo d intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l Ente Locale e la Scuola dell Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione e da azioni sinergiche, ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti portatori di interesse : famiglie, personale e il Comune interessato. Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite,

4 si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Validità delle premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Servizio di Scuola dell Infanzia: finalità e obiettivi Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno dei servizi per l infanzia svolti dalle locali Scuole dell Infanzia, riconoscendo agli stessi una fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico Gli enti gestori delle Scuole dell Infanzia condividono tali finalità e si impegnano: a) ad operare, in conformità alle disposizioni ministeriali in vigore per le attività educative nelle Scuole dell Infanzia paritarie, secondo il proprio Progetto Educativo e il proprio Piano dell Offerta Formativa. b) ad assicurare: b.1: l ottemperanza verificabile da parte degli enti preposti a tutti gli obblighi vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza nel posto di lavoro, assicurazioni, abbattimento delle barriere architettoniche; b.2: l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature didattiche e ludiche; b.3: la professionalità del personale docente e ausiliario, inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria; b.4: la partecipazione del personale ad iniziative di aggiornamento professionale e di coordinamento pedagogico e didattico; b.5: l avvalersi di servizi amministrativi e gestionali per la regolare gestione delle scuole medesime; b.6: la partecipazione dei genitori e del personale dipendente, nonchè di un delegato del Comune, alla gestione della Scuola; b.7: l adeguata pubblicità dei bilanci e degli atti principali della scuola; b.8: la presenza di un regolamento elaborato dalla scuola, preferibilmente in collaborazione con il comitato di gestione.

5 Art. 3 Precisazioni sui principi dell art. 2 con riferimento al Comune Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale delle Scuole dell Infanzia di cui al comma 2.1., si impegna ad erogare alle Scuole un contributo finanziario finalizzato a ridurre l onerosità della retta a carico delle famiglie secondo quanto di seguito previsto Il Comune partecipa alla gestione delle Scuole secondo le modalità previste dai successivi art. 11. e art. 12. Art. 4 Precisazioni sui principi dell art. 2 con riferimento alle Scuole La Scuola dell Infanzia si avvale e utilizza immobili, mobili, attrezzature, dotazioni, servizi e personale propri La Scuola dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi La Scuola dichiara altresì che sono osservati i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria La Scuola, in particolare, si impegna a costituire e assicurare il funzionamento degli organismi collegiali di partecipazione. 4.5 La Scuola favorisce e assicura la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico o permanente La Scuola assicura la pubblicità del proprio bilancio, in conformità alle regole di pubblicità vigenti per la specifica gestione, e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse. 4.7 La Scuola assicura la pubblicità dei principali atti relativi alla propria attività mediante l affissione all albo scolastico, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

6 4.8. La Scuola assicura la formazione e l aggiornamento permanente del proprio personale con progetti e percorsi interni alla scuola stessa e/o con la partecipazione ai corsi della FISM, e/o di agenzie formative di settore. 4.9 La Scuola si impegna a rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente per il mantenimento della parità scolastica La Scuola si avvale di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti La Scuola si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate. Art. 5 Organizzazione e modalità di funzionamento La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola nel rispetto della normativa in vigore. 5.3 Tenuto conto della connotazione comunitaria della Scuola la stessa accoglie in via prioritaria i bambini delle famiglie appartenenti alla Parrocchia della Scuola medesima, residenti o non nel Comune di Vigodarzere. Qualora le richieste di iscrizione superino la disponibilità dei posti, si procederà all accoglimento delle domande nel rispetto dei seguenti criteri: 1. ai bambini residenti nel Comune di Vigodarzere; 2. tutti gli altri non residenti. 5.4 La Scuola accoglie, qualora ve ne fosse la possibilità, i bambini non residenti nel Comune di Vigodarzere, appartenenti o meno alla Parrocchia. La retta per i non residenti terrà conto che non vengono per questi riconosciuti contributi dal Comune di Vigodarzere.

7 5.5. La Scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole dell infanzia statali secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative regionali Il numero di bambini per sezione non potrà essere superiore al numero stabilito dalle norme in vigore. Art. 6 Rapporto con i servizi del territorio. Bambini disabili. Casi sociali La Scuola è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la piena collaborazione, ai fini del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l integrazione scolastica Per l inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore e all apposito accordo di programma territoriale. In particolare la Scuola, d intesa con la famiglia, con il Comune e gli altri enti preposti, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico, dell assistenza sociosanitaria ed economica. 6.3 La Scuola è tenuta a segnalare tempestivamente ai competenti servizi comunali le situazioni dei bambini e delle famiglie che presentano difficoltà economiche e/o difficoltà di integrazione nella comunità scolastica (nomadi, stranieri ed extra comunitari, ecc.), rilevanti al fine di ottenere un sostegno comunale ( casi sociali ) Il Comune è tenuto, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal proprio ordinamento (regolamento per l assistenza), ad assumere i casi sociali con adeguati interventi di supporto socio-assistenziale ed economico. La Scuola collabora nella individuazione delle strategie e delle soluzioni più consone che il Comune adotterà per i suddetti casi sociali. Art. 7 Altri servizi La Scuola dell Infanzia e l Amministrazione Comunale possono concordare la realizzazione di progetti, di iniziative e di altri servizi non esplicitamente previsti nella

8 presente convenzione, allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o di risposta a particolari bisogni della famiglia: prolungamento dell orario scolastico giornaliero, promozione di iniziative di multiculturalità e di percorsi di formazione genitoriale, centri estivi, ecc Le iniziative di cui sopra potranno formare oggetto di apposite intese in cui saranno precisati gli obblighi e i diritti delle parti La Scuola, d intesa con il Comune, attiverà, qualora ve ne fosse la possibilità, servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, centri d infanzia, sezioni primavera, per rispondere ad esigenze delle famiglie. L organizzazione e lo svolgimento di detti servizi che saranno oggetto di separato accordo dovranno osservare le relative norme di riferimento Il Comune può prendere in considerazione il costo per il servizio di trasporto svolto dalla Scuola, intervenendo anche economicamente al fine di contenere la quota del servizio a carico delle famiglie. Art. 8 Le rette Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile la cui onerosità per le famiglie dovrà essere quanto più contenuta e la cui entità quanto più uniforme fra le quattro scuole dell infanzia. 8.2 L ammontare delle rette mensili sarà oggetto di valutazione annuale da effettuarsi nel mese di maggio antecedente l avvio dell anno scolastico di riferimento, da parte della Commissione Tecnica di cui all art. 12 della presente convenzione. Art. 9 Contributi del Comune L Amministrazione Comunale sostiene le Scuole con il versamento di un contributo secondo le modalità del presente articolo. L erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell art. 6 della L.R. 6/2005 e, quindi, di contenimento delle rette delle famiglie.

9 9.2. L ammontare del contributo ordinario è stabilito come segue: per l esercizio 2014 in Euro ; per l esercizio 2015 in Euro ; per l esercizio 2016 in Euro Il contributo ordinario di cui al precedente comma 9.2 viene suddiviso e attribuito per il servizio della scuola dell infanzia nel modo seguente: - 8%: da suddividere in misura fissa ed uguale fra le quattro scuole; - 92%: da attribuire in proporzione al numero dei bambini residenti regolarmente iscritti e frequentanti Il Comune si impegna a versare il contributo ordinario con le seguenti scadenze: - il 60% entro il 30 aprile dell anno di riferimento; - il 40% entro il 30 novembre dell anno di riferimento, previa verifica della presentazione del consuntivo dell anno precedente Dal contributo di cui al comma 9.2 sono esclusi i contributi per i casi sociali, ai quali il Comune riconosce un aiuto economico con la riduzione o l esonero dal pagamento della retta, che saranno trattati con separati provvedimenti e con specifiche risorse del Bilancio di previsione. Tali casi, circoscritti ai residenti nel Comune di Vigodarzere, dovranno essere autorizzati dal Comune, previa valutazione positiva dell assistente sociale dell ULSS 15. La retta scolastica mensile e ogni altra spesa legata alla frequenza scolastica sarà totalmente a carico del Comune di Vigodarzere che coprirà nella misura del 100% l agevolazione concessa alla famiglia mediante il trasferimento alla scuola dell infanzia di un corrispondente importo Il Comune si impegna concedere, in caso di risorse disponibili in Bilancio, ulteriori contributi alle scuole in aggiunta a quelli previsti al punto 9.2 del presente articolo, prioritariamente finalizzati a coprire maggiori oneri per insegnanti di sostegno e in generale rivolti a contenere per quanto possibile l aumento delle rette a carico delle famiglie.

10 Art. 10 Documentazione e bilanci Ogni Scuola è tenuta a presentare al Comune: a) la scheda informativa all inizio dell anno scolastico, entro il 15 ottobre (dati riferiti al 30/9); b) il Regolamento della Scuola, e/o successive modifiche, all inizio dell anno scolastico, entro il 15 ottobre; c) il bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell anno finanziario (entro il 31 marzo dell anno cui detto bilancio si riferisce); d) il conto consuntivo (o bilancio di esercizio) redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore, entro il 31 luglio dell anno successivo. Art. 11 Partecipazione del Comune alla gestione della Scuola Si premette che le Scuole godono della piena autonomia gestionale assicurata dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sulla autonomia delle istituzioni scolastiche) La partecipazione del Comune alla gestione delle Scuole prevista nel superiore art. 3 è finalizzata a favorire, in clima di reciproca collaborazione, l erogazione del servizio educativo all infanzia di elevata qualità in linea con i principi stabiliti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione La partecipazione comunale si concretizza: a) nell acquisizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo (o bilancio di esercizio); b) nella periodica verifica del mantenimento delle condizioni di efficiente e regolare operatività delle Scuole. Rispetto a quanto sopra l Amministrazione Comunale può chiedere relazioni, visionare documenti, interloquire con il legale rappresentante della scuola e/o con gli organismi interni della scuola stessa, esprimendo valutazioni e suggerimenti Il Sindaco, l assessore competente, o un loro delegato, possono partecipare,

11 previo adeguato preavviso da parte del legale rappresentante della scuola, alle riunioni dell organo di amministrazione o di gestione della scuola stessa e alle riunioni generali dei genitori, quando siano trattati argomenti di gestione che attengano a questioni di interesse del Comune come esposte nella presente convenzione. Sarà onere del legale rappresentante della scuola inoltrare con adeguato preavviso l invito al rappresentante del Comune. Art. 12 Commissione Tecnica È costituita una Commissione Tecnica mista Comune/Enti gestori delle scuole dell infanzia che operano nel territorio comunale così composta: a) per il Comune: - l Assessore competente o suo delegato, che la convoca, la presiede e la coordina; - Il Responsabile del competente servizio comunale o suo delegato; b) per le Scuole dell Infanzia: - i legali rappresentanti delle quattro scuole o loro delegati (in numero non superiore a uno per scuola e possibilmente con delega permanente); - coordinatrici/direttrici delle scuole, i cui nominativi dovranno essere comunicati da ogni singola scuola La Commissione è istituita con decreto del Sindaco; dura in carica per il periodo della convenzione, si riunisce almeno una volta l anno e ha i seguenti compiti: a) cura e verifica costantemente l applicazione della presente convenzione; b) cura l informazione agli utenti dei servizi oggetto della convenzione; c) valuta ed esamina le proposte di altri servizi di cui all art. 7 e propone all Amministrazione Comunale l adozione dei relativi provvedimenti; d) suggerisce e propone progetti, iniziative e servizi mirati al miglioramento della qualità del servizio e alla sua integrazione con i servizi sociali e scolastici del territorio; e) esamina argomenti di gestione della Scuola di interesse del Comune, come

12 esposto nella presente convenzione. f) effettua valutazioni sul servizio svolto da ciascuna scuola. Art. 13 Assicurazione infortuni Le scuole dell infanzia, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro, si obbligano a stipulare a favore degli operatori (ivi compresi eventuali volontari ed obiettori) e dei bambini idonea assicurazione contro i rischi subiti o provocati durante l espletamento delle attività oggetto della convenzione. Art. 14 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di tre anni a partire dal e fino al Essa può essere rinnovata previa adozione di un nuovo provvedimento. Nelle more del rinnovo essa potrà protrarre la sua efficacia per un periodo massimo di 6 mesi. Art. 15 Spese di contratto Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, suddivise in parti uguali, saranno poste a carico dei soggetti contraenti La registrazione avverrà solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante. Letto, approvato e sottoscritto. Vigodarzere, COMUNE DI VIGODARZERE: dott. Lucio Piva Parrocchia San Silvestro di Saletto: Don Leonildo Ragazzo Parrocchia S. Pietro Apostolo di Tavo: Don Franco Morosinotto Parrocchia S. Antonio da Padova di Terraglione: Don Bernardo Pegoraro Parrocchia San Martino di Vigodarzere: Don Luigi Bonetto

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