COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA

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1 COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA Approvato con delibera di Giunta Comunale n 249 del 08/10/2015

2 CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Pag. 1 Articolo 1 Ambito di applicazione Pag. 1 Articolo 2 Definizioni Pag. 1 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Pag. 2 Articolo 3 Aree organizzative omogenee Pag. 2 Articolo 4 Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi Pag. 2 Articolo 5 Unicità del protocollo informatico Pag. 3 Articolo 6 Eliminazione dei protocolli interni Pag. 3 Articolo 7 Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti Pag. 3 CAPO III FORMAZIONE DEI DOCUMENTI Pag. 4 Articolo 8 Forma del documento Pag. 4 Articolo 9 Tipologia dei documenti Pag. 4 Articolo 10 Modalità di trasmissione dei documenti Pag. 5 CAPO IV FASI DI LAVORAZIONE Pag. 5 Articolo 11 Fasi di lavorazione dei documenti ricevuti Pag. 5 Articolo 12 Fasi di lavorazione dei documenti spediti Pag. 5 CAPO V RICEZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 13 Ricezione dei documenti su supporto cartaceo Pag. 6 Articolo 14 Ricezione dei documenti informatici Pag. 6 Articolo 15 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti cartacei Pag. 6 Articolo 16 Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti Pag. 7 informatici Articolo 17 Formazione dei documenti in partenza Pag. 7 CAPO VI REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI Pag. 7 Articolo 18 Documenti soggetti a registrazione di protocollo Pag. 7 Articolo 19 Documenti non soggetti a registrazione di protocollo Pag. 7 Articolo 20 Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo Pag. 8 Articolo 21 Registrazione di protocollo dei documenti informatici Pag. 8 Articolo 21 Annullamento delle registrazioni di protocollo Pag. 9 Articolo 22 Segnatura di protocollo Pag. 9 Articolo 23 Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo Pag. 9 Articolo 24 Segnatura di protocollo dei documenti informatici Pag. 9 Articolo 25 Annullamento e modifica delle registrazioni di protocollo Pag. 10 Articolo 26 Registro giornaliero di protocollo Pag. 10 Articolo 27 Registro di emergenza Pag. 10 Articolo 28 Differimento dei termini di registrazione Pag. 11 Articolo 29 Deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni dirigenziali, Pag. 11 decreti, ordinanze, contratti Articolo 30 a concorsi Pag. 11

3 Articolo 31 Registrazione fatture ed altri documenti contabili ricevuti Pag. 11 Articolo 32 Lettere anonime e documenti non firmati Pag. 12 Articolo 33 Documenti anticipati via fax e, successivamente, su supporto Pag. 12 cartaceo Articolo 34 Documenti di competenza di altre amministrazioni Pag. 12 CAPO VII CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI Pag. 12 Articolo 35 Piano di classificazione o titolario Pag. 12 Articolo 36 Classificazione dei documenti Pag. 13 CAPO VIII ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI Pag. 13 Articolo 37 Il processo di assegnazione dei documenti Pag. 13 Articolo 38 Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto Pag. 13 cartaceo Articolo 39 Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto Pag. 13 informatico Articolo 40 Modifica delle assegnazioni Pag. 13 Articolo 41 Spedizione dei documenti su supporto cartaceo Pag. 14 Articolo 42 Spedizione dei documenti informatici Pag. 14 CAPO IX SCANSIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO Pag. 14 Articolo 43 Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati Pag. 14 Articolo 44 Modalità di svolgimento del processo di scansione Pag. 15 CAPO X FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI Pag. 15 Articolo 45 Identificazione dei fascicoli ed uffici abilitati alla loro formazione Pag. 15 Articolo 46 Processo di formazione dei fascicoli Pag. 15 CAPO XI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI Pag. 16 Articolo 47 Comunicazioni informali tra uffici utente Pag. 16 Articolo 48 Scambio di documenti tra uffici utente Pag. 16 Articolo 49 Comunicazioni ufficiali basate su documenti cartacei Pag. 16 Articolo 50 Comunicazioni ufficiali basate su documenti informatici Pag. 16 CAPO XII ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI Pag. 17 Articolo 51 Pag. 17 Articolo 52 Pag. 17 Articolo 53 Pag. 17 Articolo 54 Consult Pag. 17 Articolo 55 Selezione e eliminazione degli atti inutili Pag. 18 Articolo 56 Archiviazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni Pag. 18 digitali dei documenti cartacei Articolo 57 Conservazione digitale Pag. 18 CAPO XIII ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Pag. 18

4 Articolo 58 Riservatezza delle registrazioni di protocollo Pag. 18 Pag. 18 Articolo 60 Accesso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni Pag. 19 Articolo 61 Piano di sicurezza informatica Pag. 19 CAPO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI Pag. 19 Articolo 62 Norme transitorie Pag. 19 Articolo 63 Disposizione finale Pag. 19 ALLEGATI Allegato n.1 Piano di Classificazione Pag. 20 Allegato n.2 Piano di conservazione Pag. 25 Allegato n.3 Piano di sicurezza Pag. 74

5 CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Manuale della gestione dei documenti informatici, del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è adottato ai sensi, dell'art. 3, lett. d) e dell'art. 5 del che -bis, 41, 57-bis e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del Esso disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali del Comune di Bastia Umbra. Articolo 2 - Definizioni a) per Amministrazione, il Comune di Bastia Umbra; b) per area organizzativa omogenea, un insieme di funzioni e di strutture, individuate gestione della documentazione in modo unitario e coordinato; c) per documento amministrativo, ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini d) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; e) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di o di un insieme di documenti informatici; f) per impronta di un documento informatico, una sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto; g) protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti classificazione adottato; h) apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati ione dei documenti; i) forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso; j) per archivio corrente, la parte di documentazione relativa agli affari ed ai procedimenti in corso di trattazione, o comunque verso i quali sussiste un interesse corrente; k) per archivio di deposito, la parte di documentazione relativa ad affari esauriti, non più occorrenti quindi alla trattazione degli affari in corso, ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico; 1

6 l) per archivio storico, il complesso di documenti relativi ad affari esauriti e destinati, previe operazioni di scarto, alla conservazione permanente per garantirne in forma adeguata la consultazione al pubblico; m) per piano di classificazione, un sistema precostituito di partizioni astratte gerarchicamente ne, al quale deve ricondursi la molteplicità dei documenti prodotti, per consentirne la sedimentazione secondo un ordine logico che rispecchi storicamente lo sviluppo n) ivi ad un procedimento amministrativo o ad un affare; o) p) singoli documenti classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi; q) trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono. r) per supporto di memorizzazione, il mezzo fisico atto a registrare permanentemente modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso; s) registrazione contenente la versione iniziale di una istanza di un documento informatico; t) ganizzativa omogenea che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di gestione informatica dei documenti; u) per testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445; v) per Servizio, il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 3 - Aree organizzative omogenee 1. Ai fini della gestione dei documenti è individuata una sola area organizzativa omogenea denominata: COMUNE DI BASTIA UMBRA, che risulta strutture. A tale area è assegnato il codice identificativo: c_a710. Articolo 4 - Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi 1. protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Esso è funzionalmente individuato nel Settore Affari Generali e fa capo al Responsabile di questa struttura. 2. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Responsabile, la direzione del Servizio è affidata al dipendente che lo sostituisce. 2

7 3. Al Servizio Protocollo, unitamente al Settore Informatico, sono assegnati i compiti di cui 1. ioni del sistema di protocollo informatico, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni; 2. garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente; 3. garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo; 4. conserva le copie dei dati di protocollo e dei documenti archiviati su supporto informatico, in luoghi sicuri e differenti; 5. garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, 6. autorizza le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo; 7. personale autorizzato e degli incaricati. 4. Al Responsabile del Servizio compete inoltre il costante aggiornamento del presente manuale. Articolo 5 - Unicità del protocollo informatico 1. La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica e rigidamente progressiva. Essa si 2. Il numero di protocollo è 57 del testo unico. 3. numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro. Articolo 6 - Eliminazione dei protocolli interni 1. tutti i sistemi di registrazione dei documenti alternativi al protocollo informatico, compresi i protocolli riservati. Articolo 7 - Modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti 1. Il modello organizzativo adottato per la gestione dei documenti è di tipo decentrato e prevede la partecipazione attiva di più soggetti ed uffici utente, ognuno dei quali è abilitato a svolgere soltanto le operazioni di propria competenza. proprio Settore gli uffici e addetti abilitati. 2. Il Responsabile del Settore afferente il Servizio protocollo, congiuntamente al Responsabile del Settore Informatico, valuterà la sussistenza o meno delle condizioni tecnico-organizzative loro unicità e affidabilità. 3

8 CAPO III FORMAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 8 - Forma del documento 1. I documenti si suddividono in: a) analogici b) informatici 2. Per documenti analogici si intendono documenti amministrativi prodotti su supporto non informatico, di strumenti e durevole nel tempo. 3. Per documento informatico, si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, indipendentemente dal tipo di supporto digitale su cui è contenuta. 4. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, soddisfa il requisito della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite dalla A tal fine, si danno le seguenti definizioni: c) per firma elettronica oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione d) per firma elettronica qualificata, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; e) per firma digitale, la firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la documento informatico o di un insieme di documenti informatici. tto che la espone. Articolo 9 - Tipologia dei documenti 1. a) documenti in arrivo b) documenti in partenza c) documenti interni. 2. I documenti in arrivo aventi rilevanza giuridico-probatoria vengono acquisiti dal Comune di Bastia Umbra al fine di dare adempimento alle proprie funzioni. Essi pervengono da parte di registrazione e alla segnatura di protocollo, alla classificazione e allo smistamento ai Settori di competenza. 3. I documenti in partenza aventi rilevanza giuridico-probatoria vengono spediti dal Comune di Bastia Umbra a soggetti giuridici esterni, pubblici o privati, al fine di dare adempimento alle Umbra, sono soggetti alla registrazione e alla segnatura di protocollo. 4

9 4. I documenti interni sono scambiati tra i diversi Umbra. Questi si dividono in: a) documenti di preminente carattere informativo ossia appunti, memorie informali e comunicazioni a carattere informativo per i quali non è prevista la protocollazione; b) documenti di preminente carattere giuridico-probatorio ossia documenti redatti dal personale svolta o documenti dai quali possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi. Questi debbono essere classificati e protocollati. Articolo 10 - Modalità di trasmissione dei documenti 1. per posta; consegnati a mano; per fax; per via telematica (casella di posta elettronica istituzionale e posta elettronica certificata). comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it 2. I documenti trasmessi da chiunque con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 3. I documenti ricevuti per fax, da chiunque inviati, devono ritenersi a tutti gli effetti documenti originali. 4. Qualora venga ricevuto su supporto cartaceo un documento in precedenza trasmesso per fax, gli addetti del servizio di protocollo, accertato che si tratti del medesimo documento, dandone indicazione al Settore di competenza. Diversamente si procederà ad una nuova protocollazione. CAPO IV FASI DI LAVORAZIONE Articolo 11 - Fasi di lavorazione dei documenti ricevuti 1. Le fasi della gestione dei documenti ricevuti da un'area organizzativa omogenea, esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti: ricezione registrazione e segnatura di protocollo classificazione assegnazione e recapito scansione fascicolazione. Articolo 12 - Fasi di lavorazione dei documenti spediti 1. Le fasi della gestione dei documenti spediti da un'area organizzativa omogenea, esattamente nell'ordine in cui devono essere eseguite, sono elencate nei seguenti punti: produzione registrazione e segnatura di protocollo 5

10 classificazione stampa se prevista scansione spedizione. CAPO V RICEZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 13 - Ricezione dei documenti su supporto cartaceo 1. attraverso: a) il servizio postale; b) la consegna diretta agli uffici utente; c) gli apparecchi telefax. 2. I documenti consegnati direttamente agli uffici utente, se sono soggetti a registrazione di giornata, ai più vicini uffici abilitati alla registrazione di protocollo dei documenti in arrivo. 3. I documenti ricevuti con apparecchi telefax, se sono soggetti a registrazione di protocollo, in management), sono trattati come quelli consegnati direttamente agli uffici utente. Con la disponibilità di un sistema di fax management si applicano, invece, le procedure previste per la ricezione dei documenti informatici. Articolo 14 - Ricezione dei documenti informatici 1. one è assicurata tramite una casella di posta elettronica istituzionale riservata a questa funzione. Per l'indirizzo della 2. Il Responsabile del servizio provvede a renderlo 3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire ulteriori PEC assegnate ai Servizi, o a singoli funzionari e/o responsabili di procedimento, quando previsto dalle normative di settore. 4. I documenti informatici che pervengono direttamente agli uffici utente sono da questi valutati, secondo la normativa e, se soggetti a registrazione di protocollo o ad altra forma 5. disposizioni di legge, recanti standard, modalità di trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati. Essa comprende anche i processi di Articolo 15 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione dei documenti cartacei 1. Qualora un documento cartaceo sia consegnato personalmente dal mittente o da altra per 6

11 solo ed esclusivamente per le procedure relative alla presentazione di offerte per gare, e partecipazione a concorsi pubblici. 2. In alternativa, se abilitato, esegue la registrazione di protocollo in arrivo e rilascia la fotocopia del documento con gli estremi della segnatura. Articolo 16 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici 1. Nel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica, la notifica al mittente io di posta elettronica utilizzato 2. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in conformità alle disposizioni di legge, Articolo 17 - Formazione dei documenti in partenza 1. I documenti prodotti, indipendentemente dal supporto, cartaceo, digitale, o altro sul quale sono redatti, devono riportare quando disponibili le seguenti informazioni: logo dell'amministrazione; ufficio che ha prodotto il documento, numero di telefono, eventuale numero di fax; indirizzo dell'amministrazione; indirizzo della casella istituzionale di posta elettronica; data; numero di protocollo; indice di classificazione; numero degli allegati; cumento precedente al quale quello in formazione è riferito; oggetto del documento sigla e firma, autografa o digitale, del responsabile del procedimento ed eventualmente del dirigente responsabile e dell'istruttore; eventuale nome del file del documento. 2. Nei documenti in partenza occorre specificare che in caso di risposta, il destinatario è tenuto a riportare gli estremi del protocollo cui fa riscontro. 3. Ogni documento cartaceo in partenza è redatto almeno in due esemplari, in originale e in minuta, 4. La minuta del documento occorrente per la formazione del fascicolo relativo al procedimento in corso di trattazione, corredato dalla segnatura di protocollo sarà accuratamente conservata nel fascicolo stesso a cura del servizio che lo ha prodotto. CAPO VI REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 18 - Documenti soggetti a registrazione di protocollo 1. I documenti ricevuti, validi ex art. 38 del testo unico, quelli spediti e quelli prodotti dagli uffici utente, ad eccezione di quelli indicati al successivo articolo, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo. Articolo 19 - Documenti non soggetti a registrazione di protocollo 1. Sono esclusi dalla registrazione di protocollo generale i seguenti documenti: - le gazzette ufficiali; 7

12 - i bollettini ufficiali e notiziari della pubblica amministrazione; - le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni; - i materiali statistici; - i giornali; - i periodici; - le riviste; - i libri; - i materiali pubblicitari; - gli inviti a manifestazioni; - documenti di interesse effimero (partecipazioni, condoglianze, ringraziamenti, auguri, richieste di appuntamento, ecc.); - atti interni che non costituiscono fasi obbligatorie e imprescindibili dei procedimenti amministrativi; - corrispondenza interna esclusa quella che in modo diretto o indiretto ha contenuto probatorio e comunque attiene alla gestione dei procedimenti amministrativi; - estratti conto bancario e postali; - report (o registro) delle presenze; - congedi ordinari, straordinari del personale dipendente; - cambio banca comunicazioni; - avvisi di pagamento, comunicazioni di bonifici bancari; - bandi e manifesti; - denunce di infortunio non riferite al personale dipendente - tutti i documenti non sottoscritti. 2. Sono altresì esclusi dalla registrazione di protocollo i documenti già soggetti a registrazione prevista. 3. Sono inoltre esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti non validi ex art. 38 del testo unico. Articolo 20 - Registrazione di protocollo dei documenti su supporto cartaceo 1. nza possibilità per 3, del testo unico. 2. Essa contiene dati obbligatori e dati accessori, di cui ai successivi punti 3. e I dati obbligatori sono: a) numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, destinatario o destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 4. Sono accessori gli elementi che assicurano una migliore utilizzazione dei documenti sotto il profilo giuridico, gestionale ed archivistico. Essi sono: f) data di arrivo; g) luogo di provenienza, o di destinazione, del documento; h) numero degli allegati; 8

13 i) descrizione sintetica degli allegati; j) estremi del provvedimento di differimento dei termini di registrazione; k) mezzo di ricezione o, in alternativa, mezzo di spedizione; l) ufficio utente di competenza; m) copie per conoscenza; n) tipo di documento. Articolo 21 - Registrazione di protocollo dei documenti informatici 1. informatici in partenza, questa verifica è estesa alla validità amministrativa della firma. 2. Per i documenti informatici è prevista la registrazione delle stesse informazioni indicate per onta del documento informatico, registrata in forma non modificabile. 3. La registrazione di protocollo dei documenti informatici ricevuti per posta elettronica è effettuata in modo da far corrispondere ad ogni messaggio una registrazione, la quale si può riferire sia al corpo del messaggio e sia ad uno o più file ad esso allegati. 4. per tutti i file allegati al messaggio di posta elettronica ricevuto. Articolo 22 - Segnatura di protocollo 1. di registrazione di protocollo. Articolo 23 - Segnatura di protocollo dei documenti su supporto cartaceo 1. La segnatura di protocollo di un documento su supporto cartaceo è realizzata attraverso le seguenti informazioni: a) COMUNE DI BASTIA UMBRA; b) ione; c) d) data e numero di protocollo del documento; e) ora della registrazione di protocollo; f) tipo di documento (arrivo o partenza) g) indice di classificazione. Articolo 24 - Segnatura di protocollo dei documenti informatici 1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa omogenea sono associati al documento stesso e contenuti, nel messaggio, in un age (XML), compatibile con un fi le XML Schema e/o DTD (Document Type Defi nition), definito e aggiornato periodicamente 2. Le informazioni minime incluse nella segnatura sono quelle elencate negli articoli 9 e 21 del DPCM 3 dicembre Nel caso di documenti informatici in uscita da una pubblica amministrazione, si possono specificare opzionalmente anche le seguenti informazioni: a) persona o ufficio destinatario 9

14 b) identificazione degli allegati c) informazioni sul procedimento e sul trattamento. 4. La struttura ed i contenuti del file contenente la segnatura di protocollo di un documento informatico sono conformi alle disposizioni tecniche previste dalle norme in vigore. Articolo 25 - Annullamento e modifica delle registrazioni di protocollo 1. Le registrazioni di protocollo possono essere annullate, con una specifica funzione del sistema di gestione informatica dei documenti. 2. Le registrazioni annullate rimangono memorizzate nella base di dati e sono evidenziate dal sistema con un simbolo o una dicitura dicembre 2013, e precisamente: a) fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in b) delle altre informazioni un solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi risultare errato; c) le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le 4. L'annullamento della registrazione al protocollo generale deve essere richiesto con specifica nota, adeguatamente motivata, da inviare al responsabile di cui all'art.4, comma 1 del presente manuale. Articolo 26 - Registro giornaliero di protocollo 1. Il sistema di registrazione deve consentire la produzione del registro giornaliero di one di 2. Il registro giornaliero di protocollo è trasmesso entro la giornata successiva al sistema di consentite dal sistema di gestione software del protocollo informatico. Articolo 27 - Registro di emergenza 1. Il Responsabile del Servizio autorizza lo svolgimento, anche manuale, delle operazioni di registrazione di protocollo su registri di emergenza ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare il sistema. 2. In condizioni di emergenza si applicano le modalità di registrazione e di recupero dei dati a) il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. b) Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. 10

15 c) ra informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il Responsabile del Servizio può settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. d) Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. e) La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di f) Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. Articolo 28 - Differimento dei termini di registrazione 1. Le registrazioni di protocollo dei documenti ricevuti sono effettuate in giornata e comunque non oltre le quarantotto ore dal ricevimento degli atti. 2. Eccezionalmente, il Responsabile del Servizio può autorizzare la registrazione in tempi successivi, fissando comunque un limite di tempo e conferendo valore, nel caso di Articolo 29 - Deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze, contratti 1. Le deliberazioni di Giunta e Consiglio, le determinazioni dirigenziali, i decreti, le ordinanze e di norma non vanno registrati al protocollo. Articolo Le o registrate al protocollo in busta chiusa. Gli estremi di protocollo sono riportati sulla busta medesima. 2. Le offerte pervenute competenza. 3. concorso, riportare gli estremi di protocollo su tutti i documenti in esse contenuti. Articolo 31 - Registrazione fatture ed al 1. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e della Legge 244/2007, art.1, esclusivamente in formato 2. trazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche 11

16 consente al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica. Articolo 32 - Lettere anonime e documenti non firmati 1. Le lettere anonime non sono registrate al protocollo, ma semplicemente inoltrate, se contengono informazioni o dati di interesse conseguenza individuano le procedure da sviluppare. 2. I documenti ricevuti non firmati, per i quali è invece prescritta la sottoscrizione, sono inoltrati agli uffici utente di competenza con una lettera di accompagnamento del ricezione. Articolo 33 - Documenti anticipati via fax e, successivamente, su supporto cartaceo 1. I documenti ricevuti via fax sono registrati al protocollo. 2. originali, ad essi saranno attribuiti lo stesso numero e la stessa data di protocollo assegnati ai relativi fax. 3. sistema di gestione informatica dei documenti. Articolo 34 - Documenti di competenza di altre amministrazioni 1. Qualora pervenga all persona fisica o giuridica, lo stesso viene trasmesso a chi di competenza, se individuabile, altrimenti viene restituito al mittente. 2. Nel caso in cui un documento della fattispecie sopra indicata venga erroneamente registrato al protocollo, questi verrà spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente, con una lettera di trasmissione opportunamente protocollata. CAPO VII CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 35 - Piano di classificazione o titolario 1. n Servizio ed è assicurato quando se ne presenta la necessità, osservando quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 3. Dopo ogni modifica del titolario di classificazione, il Responsabile del Servizio provvede ad cumenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche. Articolo 36 - Classificazione dei documenti 1. Tutti i documenti registrati nel sistema di protocollo informatico, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, devono essere classificati in base al titolario riportato 12

17 CAPO VIII ASSEGNAZIONE, RECAPITO E PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI Articolo 37 - Il processo di assegnazione dei documenti azione che individua il Settore di competenza o lo specifico servizio cui compete la trattazione del relativo affare o procedimento amministrativo. 2. La corrispondenza è di norma inviata ai Responsabili di Settore, ai politici di riferimento e agli altri organi burocratici ai quali la stessa è indirizzata. Nel caso in cui, uno stesso istruttoria della relativa pratica deve essere effettuata dal soggetto che riceve il documento in originale; fra i diversi interessati può essere comunque concordata una diversa soluzione. Articolo 38 - Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto cartaceo 1. eo, anche se acquisiti in segnatura di protocollo ed assegnazione, sono fatti pervenire in originale agli uffici utente di competenza. 2. Il ritiro giornaliero della post protocollo tutti i giorni lavorativi alle ore Gli uffici utente di competenza, al momento della ricezione dei documenti cartacei, con 4. relativo fascicolo informatico, sia si tratti di originale digitale, sia si tratti di scansione di documento cartaceo. Articolo 39 - Recapito e presa in carico dei documenti ricevuti su supporto informatico 1. o informatico, sono trasmessi agli uffici utente di competenza attraverso la rete interna memorizzazione su supporti informatici in modo non modificabile ed assegnazione. 2. automatico e la data di ingresso dei documenti negli uffici utente di competenza coincide con la data di assegnazione degli stessi. Articolo 40 - Modifica delle assegnazioni 1. ato. 2. Il sistema di gestione informatica dei documenti tiene traccia di tutti questi passaggi, 3. Nel caso in cui un documento assegnato erroneamente ad una unità operativa afferisca in relativo cambio di assegnazione è attribuita al dirigente del settore medesimo o a persona da questi incaricata. 13

18 Articolo 41 - Spedizione dei documenti su supporto cartaceo 1. protocollazione della posta in partenza. 2. Il trattamento della posta cartacea in partenza è effettuato con le seguenti modalità: il documento prodotto dal servizio almeno in duplice copia e firmato viene recapitato all'unità di registrazione la quale provvede alla sua protocollazione e classificazione; l'unità di registrazione, nel caso di invio anche ad uffici comunali, provvede a collegare la rappresentazione digitale del documento ai relativi dati di protocollo; p utile al risparmio sulle spese postali, è necessario atte protocollo. 3. oltre le ore 8.30 di ogni giorno lavorativo. 4. Eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal Responsabile del Servizio che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse da quella standard descritta. Articolo 42 - Spedizione dei documenti informatici 1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo standard in uso secondo le normative vigenti. 2. Il documento informatico è prodotto nell'ambito dell'ufficio di competenza, convertito in formato standard XML o PDF e sottoscritto con firma digitale da tutti coloro che hanno la responsabilità del provvedimento finale. Le modalità di composizione e scambio dei messaggi, il formato della codifica, le misure di sicurezza, sono conformi alle normative vigenti in materia. 3. I documenti informatici sono trasmessi all'indirizzo elettronico dichiarato dai destinatari, ovvero abilitato alla ricezione della posta per via telematica. 4. L'operazione di spedizione di un documento informatico, che si avvale di un servizio di posta elettronica certificata, è eseguita dopo che sono state completate le operazioni di verifica della validità amministrativa della firma, di registrazione di protocollo e di segnatura. 5. Gli uffici che effettuano la spedizione dei documenti informatici curano anche l'archiviazione delle ricevute e dei messaggi elettronici di ritorno. CAPO IX SCANSIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO Articolo 43 - Documenti soggetti a scansione ed uffici abilitati 1. I documenti ricevuti su supporto cartaceo, di formato inferiore od uguale operazioni di registrazione e segnatura protocollo, sono acquisiti in formato immagine con 2. esplicitamente richiesto dagli uffici utente di competenza, avvalendosi eventualmente dei servizi di una società esterna specializzata. 3. Sono esclusi dalla scansione i seguenti documenti: - documenti esclusi dalla registrazione di protocollo; - ipazione a concorsi, in busta chiusa; 14

19 - documentazione rilegata, allegati di progetto e documenti vari, per i quali si acquisirà solo la lettera accompagnatoria. Articolo 44 - Modalità di svolgimento del processo di scansione 1. Il processo di scansione si articola nelle seguenti fasi: acquisizione delle immagini in modo tale che ad ogni documento, anche composto da più pagine, corrisponda un unico file in un formato standard abilitato alla conservazione; verifica della leggibilità delle immagini acquisite e della loro esatta corrispondenza con gli originali cartacei; collegamento delle immagini alle rispettive registrazioni di protocollo, in modo non modificabile; memorizzazione delle immagini, in modo non modificabile. CAPO X FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 45 - Identificazione dei fascicoli ed uffici abilitati alla loro formazione 1. Tutti i documenti registrati nel sistema informatico e classificati, indipendentemente dal supporto sul quale sono formati, devono essere riuniti in fascicoli. 2. La formaz consente di registrare nel sistema informatico le seguenti informazioni: indice di classificazione; numero del fascicolo; oggetto del fascicolo; data di apertura; area organizzativa omogenea ed ufficio utente produttore. 3. La fascicolazione è a cura del responsabile del procedimento. Articolo 46 - Processo di formazione dei fascicoli 1. fascicolazione: a) nuova pratica; b) cedimento in corso: - seleziona il relativo fascicolo; - collega la registrazione di protocollo del documento al fascicolo selezionato. CAPO XI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI Articolo 47 - Comunicazioni informali tra uffici utente 1. Per comunicazione informale tra uffici utente si intende uno scambio di informazioni che non 2. Questo genere di comunicazioni sono ricevute e trasmesse per posta elettronica e non interessano il sistema di protocollo informatico. 15

20 Articolo 48 - Scambio di documenti tra uffici utente 1. della quale si vuole 2. protocollo informatico, applicando la logica procedurale descritta nei seguenti due articoli. Articolo 49 - Comunicazioni ufficiali basate su documenti cartacei 1. a) produce la lettera di trasmissione riportandovi, oltre al testo della comunicazione, anche gli estremi identificativi del fascicolo nel quale essa si colloca; b) c) effettua con il sistema informatico le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione; d) utente destinatario la lettera di trasmissione con la documentazione allegata in fotocopia. 2. a) 3. secondo le modalità previste dal sistema di gestione software in uso. 4. comunicazione. Articolo 50 - Comunicazioni ufficiali basate su documenti informatici 1. mittente: a) produce la lettera di trasmissione in un formato standard valido ai fini della conservazione su supporto informatico riportandovi, oltre al testo della comunicazione, anche gli estremi identificativi del fascicolo nel quale essa si colloca; b) allega alla lettera di trasmissione uno o più documenti informatici archiviati, o un intero fascicolo; c) effettua con il sistema informatico le operazioni di registrazione di protocollo, segnatura di protocollo, classificazione e fascicolazione; d) trasmette il tutt 2. a) riceve e visualizza la lettera di trasmissione con gli eventuali documenti allegati; 3. Il sistema di gestione informatica dei documenti: a) b) e trasmissione. CAPO XII ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI Articolo 51 - Tenuta e conservazione dei fascicoli dell'archivio corrente 1. I fascicoli cartacei dell'archivio corrente sono conservati negli uffici delle aree amministrative di 16

21 competenza e formati a cura del Responsabile di Settore. Articolo 52 - Versamento dei fascicoli cartacei nell'archivio di deposito 1. All'inizio di ogni anno, i Responsabili di Settore individuano i fascicoli relativi ad affari o procedimenti conclusi, o comunque non più necessari allo svolgimento delle attività correnti. 2. I fascicoli, così individuati, sono trasmessi all'archivio di deposito unitamente al repertorio dei fascicoli. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie hanno nell'archivio corrente. Articolo 53 - Consultazione dei fascicoli nell'archivio di deposito 1. stesso, annota l'affidamento temporaneo di un fascicolo già versato, a personale di Settore/Servizio autorizzato che ne faccia richiesta. La consultazione deve avvenire per il tempo - da - area ed ufficio di appartenenza; - nome e firma del richiedente; - ora di rientro; - indicazione di presa sola visione e oggetto della visione; - indicazioni precise sulla pratica prelevata; - data di restituzione della stessa; - eventuali comunicazioni sullo stato di conservazione del documento riconsegnato. In rispondenza a particolari esigenze di spazio per la conservazione della documentazione, è possibile ricorrere al servizio di Outsourcing archivistico, ovvero al processo di esternalizzazione settore. delle strutture e degli impianti a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di conservazione del materiale archivistico. Art Consultazione dei fascicoli nell'archivio storico 1. ottoposta a tutela della Soprintendenza Archivistica per. Art Selezione e eliminazione degli atti inutili 1. Lo scarto o eliminazione degli atti inuti ingombro nei locali adibiti a deposito. Tale operazione è molto importante e difficile pertanto le attività di selezione devono essere effettuate da personale con buone conoscenze archivistiche. 2. Il Comune di Bastia Umbra si avvale periodicamente della collaborazione di Archivisti atore archivistico deve attenersi nella cernita dei documenti da eliminare. 17

22 Articolo 56 - Archiviazione dei documenti informatici e delle rappresentazioni digitali dei documenti cartacei 1. I documenti informatici sono archiviati su supporti ottici di memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo. 2. Le rappresentazioni digitali dei documenti cartacei, acquisite con l'ausilio di scanner, sono memorizzate nel sistema, in modo non modificabile, dopo le operazioni di registrazione e segnatura di protocollo e al termine del processo di scansione. 3. La loro archiviazione è curata automaticamente dal sistema che gestisce il software del protocollo informatico. Articolo 57 - Conservazione digitale 1. La conservazione dei documenti archiviati in formato digitale avviene con le tecnologie e le procedure previste dalle normative vigenti. 2. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione ed organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva. CAPO XIII ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Articolo 58 - Riservatezza delle registrazioni di protocollo 1. La riservatezza delle registrazioni di protocollo e dei documenti informatici è garantita dal sistema attraverso l'uso di profili utente e password. 2. L'operatore che effettua la registrazione di protocollo di un documento inserisce preventivamente il livello di riservatezza ritenuto necessario, se diverso da quello standard applicato automaticamente dal sistema. 3. In modo analogo, l'ufficio che effettua l'operazione di apertura di un nuovo fascicolo ne fissa anche il livello di riservatezza. 4. Al minimo, sono da considerarsi riservati i documenti: legati a vicende di persone o a fatti privati particolari; dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'azione amministrativa. Articolo 59 - Accesso da parte di utenti esterni all'amministrazione 1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di utenti esterni è realizzato mediante l'impiego di sistemi di riconoscimento ed autenticazione stabiliti dall'amministrazione. 2.Agli utenti riconosciuti ed abilitati per via telematica sono rese disponibili tutte le informazioni necessarie e sufficienti all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Articolo 60 - Accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni 1. L'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte di altre pubbliche amministrazioni, è realizzato applicando le norme ed i criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 2. In questi casi, sono rese disponibili le seguenti informazioni: - il numero e la data di protocollo, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario; - il numero e la data di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso il numero e data di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito. 18

23 Articolo 61 - Piano di sicurezza informatica 1. Il piano per la sicurezza informatica è predisposto in relazione e ad integrazione del Piano generale della sicurezza del Sistema Informatico Comunale, nonchè del Piano di Contiuità Operativa e Disaster Recovery sviluppato dal Responsabile dei sistemi sicurezza dei dati personali ed il Responsabile del Protocollo nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente. 2. Esso è sottoposto a verifica ed aggiornamento periodico. 3. E' particolarmente importante includere nel piano di sicurezza informatica le misure atte a garantire la corretta gestione e la conservazione delle copie di sicurezza dell'archivio informatico e del registro di protocollo. CAPO XIV Norme transitorie e finali Articolo 62 - Norme transitorie 1. Le operazioni di formazione, ricezione, trasmissione, gestione, conservazione e archiviazione dei documenti informatici presuppongono la disponibilità di una piattaforma tecnologica di firma digitale a norma di legge, di un servizio di posta elettronica certificata e, in generale, di un impianto informatico adeguato. Pertanto le relative disposizioni contenute in articoli del presente manuale entrano in vigore dopo l'adozione di appositi provvedimenti congiunti da parte del Responsabile del servizio di protocollo informatico e del Responsabile del servizio dei sistemi informativi. Articolo 63 - Disposizione finale 1. Il presente manuale nel suo articolato ha valore di regolamento organizzativo. 2. Le relative modifiche e integrazioni, acquisizione di nuove tecnologie o esigenze organizzative gli interessati. 19

24 ALLEGATO 1 Comune di Bastia Umbra Piano di Classificazione 1

25 Titolo I. Amministrazione generale 1. Legislazione e circolari esplicative 2. Denominazione, territorio e confini, toponomastica, circoscrizioni di decentramento 3. Statuto 4. Regolamenti 5. Stemma, gonfalone, sigillo 6. Archivio generale 7. Sistema informativo e statistica 8. Informazioni e relazioni con il pubblico 9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi 10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale 11. Controlli interni ed esterni 12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna 13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti 14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali, gemellaggi ad Associazioni 16. Area e città metropolitana 17. Associazionismo e partecipazione 18. Sistema Informatico comunale Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 1. Sindaco 2. Vice-sindaco 3. Consiglio 4. Presidente del Consiglio 5. Conferenza dei capigruppo, Commissioni del Consiglio 6. Gruppi consiliari 7. Giunta 8. Commissario prefettizio e straordinario 9. Segretario e Vice-segretario 10. Direttore generale e dirigenza 11. Revisori dei conti 12. Difensore civico 13. Commissario ad acta 14. Organi di controllo interni 15. Organi consultivi (commissione elettorale comunale) Titolo III. Risorse umane 1. Concorsi, selezioni, colloqui 2. Assunzioni e cessazioni 3. Comandi e distacchi; mobilità 2

26 4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni 5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro 6. Retribuzioni e compensi 7. Trattamenti fiscale, contributivo e assicurativo 8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 9. Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo 10. Indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto,quiescenza 11. Servizio al personale su richiesta 12. Orario di lavoro, presenze e assenze 13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari 14. Formazione e aggiornamento professionale 15. Collaboratori esterni Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali 1. Bilancio preventivo e Piano Esecutivo di Gestione 2. Gestione del Bilancio e del PEG (con eventuali variazioni) 3. Gestione delle entrate: Accertamento, riscossione, versamento 4. Gestione della spesa: Impegno. Liquidazione, ordinazione e pagamento 5. Partecipazioni finanziarie 6. Rendiconto della gestione;. Adempimenti e verifiche contabili 7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi 8. Beni immobili 9. Beni mobili 10 Economato 11. Oggetti smarriti e recuperati 12. Tesoreria 13 Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate 14. Pubblicità e pubbliche affissioni Titolo V. Affari legali 1. Contenzioso 2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni 3. Pareri e consulenze Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio 1. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti 2. Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale 3. Edilizia privata 4. Edilizia pubblica 5. Opere pubbliche 6. Catasto 7. Viabilità 8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi 9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo 3

27 10. Protezione civile ed emergenze Titolo VII. Servizi alla persona 1. Diritto allo studio e servizi 2. Asili nido e scuola materna 3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività 4. Orientamento professionale; educazione degli adulti; mediazione culturale 5. Istituti culturali (Musei, biblioteche, teatri, scuola comunale di musica, etc) 6. Attività ed eventi culturali 7. Attività ed eventi sportivi 8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale 9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio 10. Informazione, consulenza ed educazione civica 11. Tutela e curatela di incapaci 12. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici 13. Attività ricreativa e di socializzazione 14. Politiche per la casa 15. Politiche per il sociale Titolo VIII. Attività economiche 1. Agricoltura e pesca 2. Artigianato 3. Industria 4. Commercio 5. Fiere e mercati 6. Esercizi turistici e strutture ricettive 7. Promozione e servizi 8. Sviluppo Economico Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica 1. Prevenzione ed educazione stradale 2. Polizia stradale 3. Informative 4. Sicurezza e ordine pubblico Titolo X. Tutela della salute 1. Salute e igiene pubblica 2. Trattamento Sanitario Obbligatorio 3. Farmacie 4. Zooprofilassi veterinaria 5. Randagismo animale e ricoveri Titolo XI. Servizi demografici 4

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