LEASING BENI STRUMENTALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEASING BENI STRUMENTALI"

Transcript

1 $c1$ Milano Via Senigallia n.18/2 C:\SAGNEW \FORM\LOGO\ 1 JMINESCOMPESTMPA.png TESTOLOGOMIL_BN.png Jmilano2.png Milano Assicurazioni S.p.A. firma_milano.png JMARCH.bmp C:\SAGNEW \FORM\LOGO\MINESCOMPESTMPA.JPG C:\SAGNEW \FORM\LOGO\BM ILANOP2.BMP 15 C:\SAGNEW \FORM\LOGO\TESTOLOGOMILANO_BN_150.BMP JPIEDINO_MILANO.png 33 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE LEASING BENI STRUMENTALI RISCHI TECNOLOGICI Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n.18/ Milano -

2 Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n.18/ Milano -

3 _footers[jpiepag_con1] $c1$ M ilano Via Senigallia n.18/2 C:\SAGNEW \FORM\LOGO\ 1 JMINESCOMPESTMPA.png TESTOLOGOMIL_BN.png Jmilano2.png Milano Assicurazioni S.p.A. firma_milano.png JMARCH.bmp C:\SAGNEW \FORM\LOGO\MINESCOMPESTMPA.JPG FIRMA_milanodir.png NOTA INFORMATIVA Prodotto LEASING BENI STRUMENTALI (ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n. 030). Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): via Senigallia, 18/2; tel. (+39) Sito Internet: milass@milass.it La società è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l Isvap al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati a ) In base all ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell Impresa è pari ad , con capitale sociale pari ad e totale delle riserve patrimoniali pari ad L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 165,9%. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO Nella presente nota e nella Polizza si intende per: - Assicurato / Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione - Assicurazione: il contratto di assicurazione - Beni Strumentali / Cose: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio Pag. 1 di 6

4 - Conduttore: il locatario delle cose assicurate - Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione - Franchigia: l importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell Assicurato - Indennizzo / Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro - Polizza: il documento che prova l'assicurazione - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società - Scoperto: la percentuale dell importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell Assicurato - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa - Società: l'impresa assicuratrice. Il contratto viene offerto senza tacito rinnovo. L Assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Leasing per qualsiasi motivo, ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza. AVVERTENZA: se l Assicurazione è stipulata - ai sensi dell art del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all 1% per ogni annualità, a partire da due anni. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all art. 10 Durata poliennale e frazionamento del Premio, delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato all assicurazione di beni strumentali, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, oggetto di un contratto di locazione finanziaria concesso da un Locatore ad un Conduttore. La copertura Danni alle Cose è offerta nelle due seguenti forme: - Rischi Nominati : con cui la Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste in Polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, azione meccanica del fulmine, caduta di aeromobili, tromba d aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina ai Beni strumentali descritti nella scheda di Polizza; - All Risks : con cui la Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste in Polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da Sinistri ai Beni strumentali descritti nella scheda di Polizza da un evento accidentale non espressamente escluso; ad estensione della copertura rilasciata nella forma All Risks è possibile assicurare i Guasti meccanici ed elettrici. E inoltre offerta la possibilità di inserire su richiesta le garanzie aggiuntive Fenomeno Elettrico, Eventi Socio-politici e Terremoto e la condizione aggiuntiva di Vincolo. Il contratto prevede inoltre la copertura di Responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà dei Beni strumentali assicurati. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di Pag. 2 di 6

5 maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle norme che regolano l'assicurazione. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale dell importo liquidabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo/Risarcimento; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle norme che regolano l Assicurazione e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza. Esempio di Franchigia: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, indennizzo corrisposto: Euro 300. Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20%, indennizzo corrisposto: Euro 400. Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, indennizzo corrisposto: Euro 300. Esempio di limite massimo di Indennizzo/Risarcimento pari a Euro 6.000, danno indennizzabile pari a Euro 8.000, Indennizzo corrisposto: Euro Se al momento del Sinistro la somma assicurata copre solo una parte dell importo che doveva essere assicurato (assicurazione parziale), si applica la regola proporzionale di cui all art del codice civile; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 19 Somme assicurate Assicurazione parziale delle Norme che regolano l assicurazione Danni alle Cose. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all Indennizzo o una sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell art del codice civile. E altresì possibile comunicare l avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 4 Aggravamento del rischio, e 5 Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l assicurazione in generale. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione del rischio una variazione delle caratteristiche del Bene assicurato, rispetto a quelle dichiarate nella scheda di Polizza, che comporti una maggiore o minore pericolosità dello stesso. Ad esempio costituisce aggravamento del rischio se si dichiara che il Bene viene utilizzato in un industria grafica mentre poi viene utilizzato in un industria del legno. Pag. 3 di 6

6 6. Premi La periodicità del pagamento del premio è annuale. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l intermediario. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del: 2 % semestrale 2,5 % quadrimestrale 3 % trimestrale. AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto, l intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. 7. Rivalse AVVERTENZA: relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall art del codice civile. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: in caso di Sinistro la Società può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini previsti dall art. 6 Recesso in caso di Sinistro, delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto con il preavviso previsto dall art del codice civile. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. L Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all Indennizzo / Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto Ai sensi dell art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 / 2005, il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia. E facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi comunque i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Pag. 4 di 6

7 11. Regime fiscale Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata nella scheda di Polizza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve darne immediata notizia alla Società o all intermediario e deve al più presto inviare alla Società o all intermediario, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Per gli aspetti di maggior dettaglio sull intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dagli artt Obblighi in caso di Sinistro, 16 - Esagerazione dolosa del danno, 17 - Limite massimo di Indennizzo, 18 - Limitazione dell Indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni, 20 - Procedure per la valutazione del danno, 21 - Mandato dei periti, 22 - Determinazione dell ammontare del danno, 23 - Pagamento dell Indennizzo, delle Norme che regolano l Assicurazione Danni a Cose, e dagli artt Obblighi in caso di Sinistro e 38 - Gestione delle controversie Spese legali, delle Norme che regolano l Assicurazione Responsabilità civile verso terzi. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Società: Milano Assicurazioni S.p.A. Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: via Lorenzo il Magnifico, Firenze Fax: (+39) reclami@milass.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet Pag. 5 di 6

8 30 chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto. Milano Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): Pag. 6 di 6

9 Mod Ed headers[jintest_cond]_footers[jpiepag_cond] $c1$ Bollo_milano.png LA_LOGO_GRUPPO_RETRO_150.png JMINESCOMPESTMPA.png TESTOLOGOMIL_BN.png 1 C:\SAGNEW\FORM\LOGO\ C:\SAGNEW\FORM\LOGO\MINESCOMPESTMPA.JPG C:\SAGNEW\FORM\LOGO\Logo_Gruppo_Retro_150.bmp Mod Ed POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI "LEASING SINGOLA" SOMMARIO Definizioni 1 Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia 3 Modifiche dell'assicurazione 4 Aggravamento del rischio 5 Diminuzione del rischio 6 Recesso in caso di sinistro 7 Cessazione dell'assicurazione 8 Oneri fiscali 9 Fòro competente 10 Durata poliennale e frazionamento del Premio 11 Rinvio alle norme di legge 2 Norme che regolano l'assicurazione Danni alle Cose Norme comuni 12 Oggetto dell'assicurazione 13 Esclusioni 14 Conservazione delle cose assicurate 15 Obblighi in caso di Sinistro 16 Esagerazione dolosa del danno 17 Limite massimo d'indennizzo 18 Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni 19 Somme assicurate - Assicurazione parziale 20 Procedure per la valutazione del danno 21 Mandato dei periti 22 Determinazione dell'ammontare del danno 23 Pagamento dell'indennizzo 24 Rinuncia al diritto di surrogazione 25 Ispezione delle cose assicurate 26 Titolarità dei diritti previsti in Polizza Norme che regolano la copertura 'Rischi Nominati' 27 Rischi assicurati Norme che regolano la copertura 'All Risks' 28 Rischi assicurati 29 Esclusioni Estensione di garanzia per la copertura 'All Risks' (valida solo se espressamente richiamata nella scheda di Polizza) I) Guasti meccanici ed elettrici 3 Condizioni speciali sempre operanti 30 Danni da furto 31 Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici 32 Alluvione - Inondazione - Allagamento Pag. 1 di 14

10 Mod Ed Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza) A) Fenomeno elettrico B) Eventi socio-politici C) Terremoto 5 Norme comuni alla garanzia 'Fenomeno elettrico' e all'estensione 'Guasti meccanici ed elettrici' 33 Esclusioni 34 Fenomeni elettrici di origine esterna 6 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi 35 Oggetto dell'assicurazione 36 Delimitazione dell'assicurazione 37 Obblighi in caso di Sinistro 38 Gestione delle controversie - Spese legali 7 Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo Pag. 2 di 14

11 Mod Ed Definizioni Nel testo che segue si intende per: Assicurato / Locatore Assicurazione Beni Strumentali / Cose Conduttore Contraente Franchigia Indennizzo / Risarcimento Polizza Premio Scoperto Sinistro Società Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. I beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio. Il locatario delle cose assicurate. Il soggetto che stipula l assicurazione. L'importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell'assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni Sinistro rimane a carico dell'assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa Assicuratrice. Pag. 3 di 14

12 Mod Ed Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i Premi o le rate di Premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art C.C.. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso 6 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 7 Cessazione dell'assicurazione L assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente, o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in Polizza. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 9 Foro competente Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l Agenzia alla quale è assegnata la Polizza 10 Durata poliennale e frazionamento del Premio Se l Assicurazione è stipulata - ai sensi dell art del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all 1% per ogni annualità, a partire da due anni. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di sessanta giorni. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del : 2% semestrale 2,5% quadrimestrale 3% trimestrale. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è espressamente regolato valgono le norme di legge. Pag. 4 di 14

13 Mod Ed Norme che regolano l'assicurazione Danni alle Cose Norme comuni 12 Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza i danni alle cose assicurate, date in locazione dal Locatore al Conduttore, determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie pattuite entro i limiti massimi di Indennizzo ed i massimali indicati nella scheda di Polizza. 13 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; b) dovuti a dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato o delle persone preposte dal Contraente all attività indicata nella scheda di Polizza; c) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione eseguiti sul luogo d installazione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di Polizza; e) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi ad eccezione del furto e della rapina, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi; f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche; g) causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Fornitore, Venditore o Locatore delle cose assicurate; i) di natura elettrica, elettronica o meccanica; l) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili ad altre parti delle Cose assicurate; m) ai conduttori elettrici esterni alle Cose assicurate; n) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle Cose assicurate. o) verificatisi in conseguenza di campi di energia limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia; p) indiretti da qualsiasi causa originati; q) cagionati, anche a terzi, dalle Cose assicurate, non rispondenti a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 della legge n. 626/ Conservazione delle Cose assicurate Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse. 15 Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro il Contraente e/o l Assicurato devono: a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art CC.); b) darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.); c) in caso di furto o rapina o di Sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce e i residui del Sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità; e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di Pag. 5 di 14

14 Mod Ed quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a). L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.) La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l avviso di cui al punto b); lo stato delle Cose non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall Assicurato, non avvenisse entro 5 giorni dall avviso di cui al punto b), il Contraente e l Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. 16 Esagerazione dolosa del danno Se il Contraente o l Assicurato esagerano dolosamente l ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilitano il progresso di questo, l Assicurato perde il diritto all Indennizzo. 17 Limite massimo di Indennizzo Salvo il caso previsto dall art del C.C. per ciascuna Cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare, per uno o più Sinistri, somma maggiore di quella rispettivamente assicurata. 18 Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni Se al momento del Sinistro esistono altra od altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. 19 Somme assicurate - Assicurazione parziale La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Se la somma assicurata risulta inferiore al costo di rimpiazzo al momento del Sinistro, resta a carico dell Assicurato la parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti di listino entro un massimo del 20% (venti per cento) della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l eccedenza del predetto 20% come previsto dall'art del C.C.. Il Contraente o in sua vece l Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo delle cose assicurate. 20 Procedure per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e l altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. 21 Mandato dei periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; c) verificare se il Contraente e l Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all Art. 14; d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all Art.19; e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di Polizza. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti Pag. 6 di 14

15 Mod Ed nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 22 Determinazione dell'ammontare del danno L ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti: a) Nel caso di danno riparabile: 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del Sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all Art.19; 2) stimando l importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del Sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata; 3)stimando il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell Indennizzo si detrae dall importo stimato come in a) 2) quello stimato come in a) 3). b) Nel caso di danno non riparabile: 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del Sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all Art.19; 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 3) stimando il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui. Per il calcolo dell Indennizzo si detrae dall importo stimato come in b) 2) quello stimato come in b) 3). Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2). Dall Indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e/o scoperti e relativi minimi previsti in Polizza. Sono escluse dall Indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie o tentativi di riparazione, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal Sinistro. 23 Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività delle garanzie, determinato il danno, ricevuta la necessaria documentazione e concordato l'indennizzo, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del Sinistro, il pagamento è fatto trascorso l anzidetto termine di 30 giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 13 comma b) e 15. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell Assicurato, con l annotazione dei vincoli dai quali sono gravate. Le spese di quietanza sono a carico dell Assicurato. 24 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall art C.C. 25 Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. 26 Titolarità dei diritti previsti in Polizza Le azioni, le ragioni e i diritti previsti in Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all accertamento e alla liquidazione del danno. L accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d impugnativa. L Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell Assicurato, con l intervento del Contraente all atto del pagamento. Pag. 7 di 14

16 Mod Ed Norme che regolano la copertura 'Rischi Nominati' 27 Rischi assicurati La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste in Polizza, ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, azione meccanica del fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina alle cose descritte in Polizza. Norme che regolano la copertura 'All Risks' 28 Rischi assicurati La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste in Polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da Sinistri alle cose descritte in Polizza da un evento accidentale non espressamente escluso. 29 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonchè di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; b) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore. Estensione di garanzia per la copertura 'All Risks' (Valida se espressamente richiamata nella scheda di Polizza) I) Guasti meccanici ed elettrici A deroga dell art.13 comma i) la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate causati da guasti meccanici, elettrici ed elettronici, ferme restando le altre esclusioni. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo". Pag. 8 di 14

17 Mod Ed Condizioni speciali sempre operanti 30 Danni da furto Relativamente ai danni da furto, l Indennizzo avverrà previa detrazione a titolo di Scoperto di un ammontare pari al 25% dell importo liquidabile a termini di Polizza. 31 Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici Limitatamente ai sistemi elettronici per elaborazione dati, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato o dal Contraente. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; - aggiornamento tecnologico dell impianto; - danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell impianto assicurato, verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne. 32 Alluvione - Inondazione. Allagamento La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da inondazione, alluvione ed allagamento. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni materiali e diretti alle cose assicurate poste al di sotto del piano stradale. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 7 "Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo". Pag. 9 di 14

18 Mod Ed Garanzie aggiuntive (Valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza) A) Fenomeno elettrico A parziale deroga di quanto previsto all art. 13 comma i) la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ed elettronico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa, somma superiore a quanto previsto nella scheda di Polizza. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo 7 "Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo". B) Eventi socio-politici A parziale deroga dell art. 13 comma e) la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell art. 13 comma e) sopra menzionato. La Società e l Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio al netto delle imposte relativamente al periodo di rischio non corso. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo 7 "Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo". C) Terremoto A parziale deroga dell art. 13 comma f) la Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Resta convenuto, ai fini della presente di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, con l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo 7 "Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo". Si precisa che ogni Sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di Premio al netto delle imposte relativamente al periodo di rischio non corso. Pag. 10 di 14

19 Mod Ed Norme comuni alla Garanzia aggiuntiva 'Fenomeno elettrico' e all'estensione di garanzia 'Guasti meccanici ed elettrici' 33 Esclusioni La Società non risponde dei danni dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. 34 Fenomeni elettrici di origine esterna I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica, e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che: l impianto elettrico e l impianto di messa a terra siano a norma di legge; tutte le condutture metalliche dei servizi e dell impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all impianto di messa a terra; le apparecchiature elettroniche siano difese con i dispositivi di protezione, realizzati ed installati a regola d arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni. Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati è applicato lo Scoperto pari al 15 % con il minimo di 500,00. Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione predetti, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l applicazione dello Scoperto pari al 25 % con il minimo di 500,00. Pag. 11 di 14

20 Mod Ed Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi 35 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in Polizza. 36 Delimitazione dell assicurazione Non sono considerati terzi: 1) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi; 2) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per il Contraente o siano con esso in rapporto di dipendenza, anche occasionale, o di collaborazione a vario titolo. L assicurazione non comprende: a) i danni cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell uso delle cose assicurate; b) i danni alle altre cose date in locazione dall Assicurato; c) i danni da furto; d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l assicurazione; e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; f) i danni da inquinamento in genere; g) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. 37 Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro l Assicurato deve: a) darne avviso, preceduto da telegramma o telefax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del Sinistro; b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto. 38 Gestione delle controversie - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha l interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest ultima durante lo svolgimento di tale processo; nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale. Pag. 12 di 14

21 Mod Ed Franchigie - Scoperti e minimi - Limiti di Indennizzo Danni alle Cose Si veda quanto espressamente disciplinato nella scheda di Polizza Guasti meccanici ed elettrici Scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 salvo quanto espressamente disciplinato Alluvione - inondazione - allagamento Scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 e Limite di Indennizzo pari al 70% della somma assicurata. Per le cose assicurate la cui base è posta ad una altezza inferiore a cm 15 viene applicato uno Scoperto del 15% con il minimo di 1.000,00 e Limite di Indennizzo pari al 50% della somma assicurata per Sinistro ed annualità assicurativa. Fenomeno elettrico Scoperto del 10% del danno con il minimo di 500,00 salvo quanto espressamente disciplinato Eventi socio-politici Scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.000,00 e Limite di Indennizzo pari al 70% della somma assicurata Terremoto Franchigia pari al 2% della somma assicurata e Limite di Indennizzo pari al 70% della somma assicurata Responsabilità Civile verso Terzi Franchigia di 500,00 per solo danni a cose Pag. 13 di 14

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI

POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI POLIZZA APIARI FURTO E ATTI VANDALICI PREMESSA SASA si obbliga, nei termini ed alle condizioni di questo contratto, verso il pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme assicurate, a risarcire

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

GENERALI SEI IN UFFICIO

GENERALI SEI IN UFFICIO GENERALI SEI IN UFFICIO Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'ufficio Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizione di assicurazione

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo contenente

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo contenente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA DEL VETTORE STRADALE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE POLIZZA RESPONSABILITÀ VETTORIALE Il presente Fascicolo

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più edizione 12/2011 Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più La presente Nota

Dettagli

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE RISARCITORIA In riferimento all art.1669 Codice Civile Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente : a) Nota Informativa,

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO Mutuoliguria Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Fascicolo Informativo (Ed. 08/2013) Il presente Fascicolo Informativo contenente a)

Dettagli

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010 Ecoenergy Bari, 15 settembre 2010 1 AXA MPS Ecoenergy per la protezione dell investimento nel fotovoltaico ai vantaggi di carattere ambientale, fiscale ed economico ottenibili da un investimento in un

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI Ecos Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'ASSISTENZA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'ASSISTENZA Assistance Omnia CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'ASSISTENZA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota informativa, comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione; deve essere consegnato

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO

CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO CAPITOLATO DI POLIZZA KASKO Nel testo che segue, si deve intendere per: DEFINIZIONI ASSICURATO ASSICURAZIONE BROKER CONTRAENTE ASSICURATI INDENNIZZO INDENNITÀ LIMITE DI INDENNIZZO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Dettagli

LEASING BENI STRUMENTALI

LEASING BENI STRUMENTALI $c1$ 40128 Bologna (Italia) Via Stalingrado, 45 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 34 unipol_div_sai.png piedino_solo_datisoc_gruppo.png JDIVSAI_FIRMA.png LOGO_FONDSAI_DIVIS_SAI_150J.bmp UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA

COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo

Polizza Incendio a Copertura di Mutuo MutuoLiguria Polizza Incendio a Copertura di Mutuo DEFINIZIONI Nel testo si intende: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esplosione: Fabbricato: Incendio: Indennizzo: IVASS o ISVAP: Scoppio: Sinistro:

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO A COPERTURA DEL MUTUO Mutuoliguria Il presente Fascicolo Informativo contenente a Nota Informativa b Condizioni di assicurazione c Informativa Home Insurance deve essere

Dettagli

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

RC INQUINAMENTO DEFINIZIONI. Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE 13 RC INQUINAMENTO Le norme di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa su moduli della Compagnia assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza,

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Premessa : ogni fornitura comprende esclusivamente la merce e i servizi indicati nel relativo ordine d acquisto, nel preventivo e/o nella lettera di conferma d ordine accettati

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati,associati di A.N.U.S.C.A., di quanto questi sia tenuti

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA. GARANZIA DI QUALITÀ Mod. RPO-GDQ

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RIMPIAZZO E POSA IN OPERA. GARANZIA DI QUALITÀ Mod. RPO-GDQ (impermeabilizzazioni, pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, vetri) RISCHI TECNOLOGICI Edizione 01.07.2013 Pagina 1 di 11 Pagina lasciata intenzionalmente bianca Edizione 01.07.2013 Pagina 2 di 11

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PRODOTTO GLOBALE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Liguria Green Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LEASING

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LEASING POLIZZA DI ASSICURAZIONE LEASING Definizioni: Assicurato/Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Beni strumentali: quei beni,

Dettagli

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Infortuni Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Infortuni Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SETTORE AVVOCATURA SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E ASSICURAZIONI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA R.C.A. E INFORTUNIO DEL CONDUCENTE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono:

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

Responsabili & Tranquilli

Responsabili & Tranquilli Responsabili & Tranquilli La polizza Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Prodotto Attivi & Protetti SASA Polizza Infortuni per le persone Mod. 1918/C

Prodotto Attivi & Protetti SASA Polizza Infortuni per le persone Mod. 1918/C - - 20161 Milano Via Senigallia n.18/2 C:\SIGMA\FORM\LOGO\ 22 JMILANODIVSASA.png TestataMilanosasadatisoc.png JFIRMANOI_39.bmp JTESTOLOGOMILANO_BN_150.bmp Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Sasa www.milass.it

Dettagli

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Viaggiare. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Viaggiare Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE LEGAL SERVICE OMNIA. FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO - www.fondiaria-sai.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE LEGAL SERVICE OMNIA. FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO - www.fondiaria-sai. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE LEGAL SERVICE OMNIA FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO - www.fondiaria-sai.it FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli