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1 Indice Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo: in generale requisiti di onorabilità situazioni impeditive titolo di studio prova valutativa iscrizione di diritto contributo annuo di vigilanza Cancellazione dall'albo e successiva reiscrizione Commissioni regionali e provinciali Albo unico nazionale dei promotori finanziari Attività dei promotori finanziari In generale Regole di comportamento Conservazione della documentazione Incompatibilità: promotore e consulenza promotore ed assunzione di cariche presso società altre incompatibilità

2 Promotori finanziari: Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo In generale (art. 31, d. lgs. n. 58/1998) iscrizione e concreto esercizio dell`attivita` Un promotore finanziario può rimanere iscritto al relativo albo anche nel caso in cui non sia legato ad alcun soggetto abilitato. risp. ques. n /2001 Vai agli atti semplificazione della procedura di iscrizione all`albo La Commissione ha chiarito alcuni aspetti connessi al coordinamento della disciplina delle certificazioni amministrative, introdotta dal regolamento (d.p.r. n. 403/1998) di attuazione della legge n. 127/1997, con la normativa Consob riguardante la documentazione da produrre con l'istanza di iscrizione all'albo dei promotori finanziari. com. n /1999 Vai agli atti 2

3 Promotori finanziari: Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo Requisiti di onorabilita` (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 1, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) preclusioni all`accesso all`albo: natura Le preclusioni all'accesso all'albo dei promotori finanziari, disposte dall'art. 1, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, devono essere qualificate come effetti penali della sentenza di condanna e non come pena accessoria. com. n /2000 Vai agli atti preclusioni all`accesso all`albo: rilevanza della sospensione condizionale della pena Ai soggetti condannati con concessione del beneficio della sospensione condizionale ad una pena detentiva superiore alla soglia di rilevanza fissata dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 non può essere negato in via automatica l'accesso o la permanenza nell'albo dei promotori finanziari, essendo invece necessaria una valutazione di natura discrezionale da svolgersi caso per caso in considerazione della effettiva incidenza del reato sull'attitudine del soggetto all'espletamento dell'attività di promotore finanziario. com. n /2003 Vai agli atti preclusioni all`accesso all`albo: irrilevanza dell`estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa L'estinzione del reato per decorso del tempo (art. 167 c.p.) nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa non elimina gli effetti penali della condanna, ivi compresa l'eventuale preclusione com. n /2000 e n /2003 3

4 all'accesso all'albo dei promotori finanziari (disposta sulla base di valutazioni discrezionali da effettuarsi caso per caso, come chiarito nella comunicazione n /2003), che sono destinati a venir meno solo con la pronuncia di una sentenza di riabilitazione. risp. ques. n /2000 Vai agli atti preclusioni all`accesso all`albo: rilevanza dell`estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti L'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.) comporta l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, ivi compresa la preclusione all'accesso all'albo dei promotori finanziari; in tali ipotesi l'accoglimento della domanda di iscrizione all'albo non è subordinato alla pronuncia di una sentenza di riabilitazione. com. n /2000 risp. ques. n /2000 Vai agli atti delitti contenuti nelle leggi speciali I delitti di "Produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 73 d.p.r. n. 309/1990) rientrano nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Sono, infatti, ritenuti delitti preclusivi l'iscrizione all'albo non solamente quelli di cui al libro II della c.p., corrispondenti alle categorie contenute nella citata previsione regolamentare, ma anche tutti quelli contenuti nelle leggi speciali che offendono i medesimi beni giuridici, secondo il criterio dell'oggetto dell'offesa. risp. ques. n /1999 e n /2003 Vai agli atti imprenditore individuale dichiarato fallito L'iscrizione all'albo dell'imprenditore individuale dichiarato fallito e del socio illimitatamente responsabile al quale si è esteso il fallimento della società, presuppone che sia intervenuta la loro riabilitazione, ossia che siano decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento ed essi abbiano dato prove effettive e costanti di buona condotta. risp. ques. n /2001 Vai agli atti 4

5 Promotori finanziari: Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo Situazioni impeditive (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 2, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) esponenti aziendali di imprese sottoposte a: fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate Il divieto, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 (divieto di iscrizione all'albo dei promotori finanziari per coloro che hanno svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate) decorre dall'adozione del provvedimento con cui viene dichiarato il fallimento ovvero del decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa da parte dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa. risp. ques. n /2000 Vai agli atti esponenti aziendali di imprese sottoposte a: concordato preventivo Il concordato preventivo, pur presentando affinità di struttura e di effetti con il fallimento e con le altre procedure concorsuali, non può essere considerato quale procedura equiparata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Pertanto, agli esponenti aziendali di un'impresa in concordato preventivo non si applica il divieto di iscrizione all'albo dei promotori finanziari previsto dalla norma stessa. risp. ques. n /2000 Vai agli atti 5

6 Promotori finanziari: Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo Titolo di studio (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 3, comma 1, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) mancanza di titolo di studio idoneo Il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 rappresenta un requisito inderogabile per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari; conseguentemente l'esperienza professionale di cui all'art. 4 del citato regolamento ministeriale (nel caso di specie essere stato agente di cambio) esonera coloro che la hanno acquisita dal superamento della prova valutativa, altrimenti necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, ma non elimina l'obbligo, per gli stessi, di possedere il titolo di studio richiesto. risp. ques. n /2002 Vai agli atti diploma di durata quadriennale e titoli rilasciati dalle accademie delle belle arti Il diploma quadriennale non completato dall'anno integrativo, ma dal conseguimento del titolo accademico della scuola delle belle arti, non può considerarsi titolo di studio idoneo al fine dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, né il diploma rilasciato a seguito di corso quadriennale, né il titolo accademico della scuola delle belle arti sono idonei a soddisfare la previsione normativa. In particolare, i titoli rilasciati dalle accademie delle belle arti, in base alla normativa vigente, non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore, trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati conferiti. risp. ques. n /1999 Vai agli atti 6

7 diplomi rilasciati dai conservatori di musica I diplomi rilasciati dai conservatori di musica non possono considerarsi equivalenti ai diplomi di istruzione secondaria superiore, il cui possesso è richiesto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, trattandosi di titoli di studio autonomi di cultura specializzata, valevoli solo per le attività per le quali sono stati conferiti. risp. ques. n /2001 Vai agli atti valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: attribuzione alla Consob E' attribuita inderogabilmente alla Consob la valutazione relativa alla equipollenza dei titoli di studio esteri rispetto al grado di istruzione richiesto ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari: la documentazione in possesso delle commissioni regionali e provinciali, concernente il titolo di studio conseguito all'estero da parte di un soggetto che intende ottenere l'iscrizione all'albo, deve essere trasmessa alla Consob per la valutazione in argomento. risp. ques. n /2000 Vai agli atti valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: documentazione necessaria La Consob, per formulare alle commissioni regionali e provinciali di volta in volta richiedenti un giudizio di equipollenza dei titoli di studio esteri ex art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, richiede che venga prodotta la seguente documentazione: a) originale del diploma conseguito; b) traduzione ufficiale del titolo; c) un atto di legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, ovvero l'apposizione del timbro "Apostille" previsto dalla Convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961; d) una "dichiarazione di valore in loco" a cura della rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio, dalla quale risultino la natura giuridica e il livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, l'indirizzo formativo e la completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo degli anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento. Nell'eventualità che il soggetto richiedente sia iscritto presso un'università italiana, la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione costituisce elemento decisivo al fine del rilascio di un giudizio positivo di equipollenza da parte della Consob. risp. ques. nn / / / /2001 Vai agli atti Qualora i titoli di studio esteri siano stati conseguiti al termine di un periodo scolastico di undici anni, è richiesto, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari. 7

8 valutazione di equipollenza dei titoli di studio esteri: diploma di laurea Il titolo di studio estero considerato ai fini della valutazione di equipollenza può consistere anche in un diploma di laurea, in quanto il diploma di scuola secondaria superiore rappresenta la soglia minima di istruzione richiesta. risp. ques. n /2000 Vai agli atti 8

9 Promotori finanziari: Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo Prova valutativa (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 3, comma 2, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) natura della prova valutativa La prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, prevista dall'art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, costituisce a tutti gli effetti un esame di Stato, di cui presenta le caratteristiche. risp. ques. n /1998 Vai agli atti composizione della commissione esaminatrice La composizione della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari coincide con la composizione della commissione regionale e/o provinciale per l'albo dei promotori finanziari (art. 9, comma 1, lett. c), del regolamento n /1997). Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari, anche quando presiedono, in qualità di commissioni esaminatrici, allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo, sono validamente costituite quando siano presenti tutti e tre i membri effettivi, eventualmente sostituiti, in caso di impedimento di taluno di questi, dai rispettivi membri supplenti. risp. ques. nn / /1997 Vai agli atti necessita` di sostenere la prova scritta e la prova orale nell`ambito della stessa sessione di esame 9

10 Nel caso in cui il candidato aspirante promotore finanziario abbia sostenuto e superato la prova scritta, dovrà sostenere la prova orale nell'ambito della stessa sessione di esame. risp. ques. n /2000 Vai agli atti reiscrizione senza prova valutativa Qualora il promotore chieda di essere cancellato dall'albo, lo stesso può essere nuovamente iscritto su propria domanda, senza dover sostenere un'ulteriore prova valutativa. risp. ques. n /2001 Vai agli atti 10

11 Promotori finanziari: Disciplina dell'albo Iscrizione all'albo Iscrizione di diritto (art. 31, comma 5, d. lgs. n. 58/1998 e art. 4, regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998) interpretazione tassativa dell`art. 4 La ratio della disciplina dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari ed anche il tenore letterale della stessa inducono a considerare l'esenzione dalla prova valutativa riservata esclusivamente alle specifiche figure professionali elencate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 e non anche a quelle estere corrispondenti, né tantomeno ai soggetti in possesso del mero titolo abilitativo all'esercizio di una delle professioni stesse. Ne discende, pertanto, che le specifiche figure professionali elencate nel citato regolamento ministeriale non sono suscettibili di interpretazione estensiva e analogica. (Vedi anche le massime "amministratore delegato di una sim", "presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim" ed "esperienza professionale maturata presso sgr: validità"). risp. ques. nn / / / / /2001 Vai agli atti titolo abilitativo all`attivita` di "conseiller financier" Non è esentato dal superamento della prova valutativa prevista dall'art. 3 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, colui che ha conseguito il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di "conseiller financier", non rientrando in nessuna delle figure professionali elencate nell'art. 4 del citato regolamento ministeriale. risp. ques. n /2001 Vai agli atti agenti assicurativi 11

12 L'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa non è consentito agli agenti assicurativi, non essendo tale categoria ricompresa nel novero di "coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale" avendo svolto una delle attività individuate nell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. nn. 3540/ /2000 Vai agli atti negoziatori abilitati ai sensi dell`art. 7, comma 2, legge n. 1/1991 La previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 si riferisce esclusivamente ai negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 e non può quindi essere estesa ad altre figure di negoziatore. risp. ques. n /1999 Vai agli atti negoziatori individuati dalla Borsa Italiana spa I soggetti negoziatori presi in considerazione dalla Borsa Italiana spa (e cioè i negoziatori forniti di una "adeguata qualificazione professionale" individuati dal consiglio di amministrazione della Borsa Italiana spa con provvedimento del 25 ottobre 1999, "ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori ai mercati gestiti dalla Borsa Italiana spa") non sono esonerati dalla prova valutativa. risp. ques. n /2002 Vai agli atti esperienza professionale maturata presso banche e sim La professionalità rilevante, ai sensi dell'art. 4, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari si deve ritenere collegata allo svolgimento di una (o più) delle attività inerenti ai servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998, e non anche ai servizi accessori, per un periodo di tempo che, seppure non continuativo, sia stato pari, complessivamente, ad almeno tre anni. E' irrilevante, ai fini dell'iscrizione all'albo con esonero dalla prova valutativa, l'esperienza professionale maturata in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 1/1991. com. nn / /2001 risp. ques. n /2003 Vai agli atti funzionario addetto al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca L'espressione "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" è intesa in senso ampio, includendo non solo gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 415/1996 (ora art. 1 d.lgs. n. 58/1998), com. n /1998 risp. ques. n. 12

13 bensì anche "gli altri prodotti finanziari della banca ad essi assimilabili". Per l'individuazione del concetto di prodotti finanziari occorre fare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998, che definisce tali "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"; ne consegue che possono ricomprendersi nella definizione i prodotti finanziari "di raccolta" e non anche quelli "di erogazione" / /2003 Vai agli atti L'attività di "commercializzazione di prodotti finanziari della banca" non va intesa in senso restrittivo e riferita soltanto alla commercializzazione svolta presso la rete operativa (filiali). Perché ricorra, infatti, la qualifica di funzionario addetto al settore della commercializzazione, è necessario e sufficiente che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nell'ambito dell'attività di commercializzazione, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa, altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari. responsabile commerciale L'attività svolta presso una filiale di banca dal responsabile commerciale, inteso come figura ricoprente un ruolo di vertice nel settore della commercializzazione dei prodotti finanziari, con poteri decisionali e responsabilità superiori rispetto ai singoli funzionari addetti al medesimo settore, rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. n /2003 Vai agli atti quadro direttivo di 1 livello e vice responsabile di filiale Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo di 1 livello" (a norma del CCNL Abi dell'11 luglio 1999) e di "vice responsabile di filiale". Infatti la qualifica di quadro direttivo di 1 livello non è equiparabile a quella di funzionario e la qualifica di vice responsabile di un'unità operativa non configura l'ipotesi di preposizione alla responsabilità di un'unità operativa, prevista dall'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. nn / /2004 Vai agli atti quadro direttivo di 2 livello Non è in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari l'istante che abbia prestato la propria attività lavorativa presso una banca in qualità di "quadro direttivo di 2 livello", in quanto, ai sensi del CCNL Abi dell'11 luglio 1999, nella suddetta categoria sono stati collocati i soggetti appartenenti alla risp. ques. n /2002 Vai agli atti 13

14 precedente categoria dei "Quadri Super". La qualifica di quadro direttivo di 2 livello non è pertanto equiparabile a quella di funzionario. assenza della qualifica di funzionario del soggetto istante L'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa di chi non abbia rivestito la qualifica di funzionario, presuppone l'acquisizione di un'esperienza professionale conseguente all'effettivo svolgimento di mansioni implicanti responsabilità decisionali in uno dei settori di attività concernenti la prestazione dei servizi di investimento, come individuati dal d.lgs. n. 58/1998, in qualità di preposto a (o di responsabile di) una dipendenza o altra unità operativa ed è strettamente correlata all'assunzione di tali posizioni. L'abituale presentazione alla clientela in qualità di funzionario non costituisce requisito sufficiente per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, per la quale si richiede, ai sensi dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che l'interessato, in assenza dell'inquadramento con la qualifica contrattuale di funzionario, sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, ovvero responsabile della stessa. com. n /2001 risp. ques. nn / / / / / /2001 Vai agli atti sostituto del responsabile di unita` operativa, reggente, vice reggente La qualità di "sostituto" del responsabile di un'unità operativa, ovvero di reggente o vice reggente dell'unità stessa non è sufficiente a far acquistare la specifica esperienza professionale richiesta dal comma 1, dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, ai fini dell'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. risp. ques. n /2001 Vai agli atti concetto di unita` operativa L'espressione "unità operativa" può essere interpretata in senso ampio, sia da un punto di vista funzionale che territoriale, vale a dire come comprensiva delle varie articolazioni organizzative nelle quali sono suddivise le banche e le imprese di investimento. Solo queste ultime, tenuto conto della propria articolazione organizzativa ufficiale, sono in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa, che sia stato addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/1998, e che abbia svolto mansioni effettivamente implicanti assunzione di responsabilità decisionali. com. n /1998 risp. ques. nn / / / / /2002 Vai agli atti 14

15 Non è necessario che l'unità operativa o la dipendenza a cui l'istante sia preposto o di cui sia responsabile siano destinate esclusivamente allo svolgimento di servizi di investimento. amministratore delegato di una sim L'esercizio della carica di amministratore delegato di una sim per un periodo superiore a tre anni costituisce presupposto idoneo per ottenere l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, pur non rientrando tale figura tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti i requisiti previsti dal citato articolo rappresentano condizioni minime in presenza delle quali l'esperienza professionale maturata da un soggetto esonera lo stesso dalla prova valutativa altrimenti necessaria per l'iscrizione all'albo. risp. ques. n /2001 Vai agli atti presidente o membro del consiglio di amministrazione di sim La qualifica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di una sim, pur non rientrando tra quelle indicate espressamente dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, non preclude l'iscrizione "di diritto" all'albo dei promotori finanziari, in presenza degli altri requisiti richiesti, sempre che i soggetti che rivestono tali qualifiche siano (o siano stati) titolari di deleghe operative concernenti la prestazione di servizi di investimento. risp. ques. n /2003 Vai agli atti responsabile del controllo interno Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, che consente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che abbiano acquisito una specifica esperienza professionale avendo svolto l'attività di "responsabile del controllo interno" presso una banca, la figura del "responsabile del controllo interno" non deve essere ricondotta ad una o ad entrambe le qualifiche precedentemente richiamate dalla norma (personale preposto e funzionario di banca), ma va considerata autonomamente e va riferita ad un soggetto che sia a capo di un'unità operativa svolgente funzioni di controllo interno. com. n /1999 risp. ques. nn / /2002 Vai agli atti La figura di "responsabile del controllo interno", richiamata dall'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, non coincide con il titolare di una filiale o con il responsabile del controllo interno di un'unità operativa, bensì con il responsabile dell'intera funzione di controllo interno della banca, previsto dall'art. 57 del regolamento intermediari per lo svolgimento di funzioni di controllo 15

16 interno sia presso le banche autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento sia presso le sim. esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento comunitarie E' ammissibile, ai fini dell'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, anche l'esperienza professionale maturata presso banche o imprese di investimento comunitarie, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nel loro Paese di origine. L'esperienza professionale maturata deve riferirsi ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, nonché ai servizi di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al decreto medesimo e autorizzati nello Stato comunitario di origine. In tal caso la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società, attestante l'esperienza professionale maturata, dovrà specificare che l'attività richiesta è stata svolta con una qualifica o posizione equivalente a quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Le "dichiarazioni autentiche" che, ai sensi del comma 3, dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, devono essere rilasciate dalle società comunitarie, devono indicare, in premessa, gli estremi dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento rilasciata al soggetto dichiarante dall'autorità del Paese di origine (elementi di identificazione del provvedimento, indicazione dell'autorità che lo ha adottato e relativo periodo di validità) e la specificazione dei servizi autorizzati. Le commissioni regionali e provinciali dovranno verificare, nel caso in cui il soggetto che richiede l'iscrizione all'albo dei promotori sia stato addetto ad un servizio di investimento, che nello stesso periodo l'intermediario dichiarante fosse autorizzato alla prestazione del medesimo servizio. com. nn / /2000 risp. ques. n /1998 Vai agli atti esperienza professionale maturata presso banche ed imprese di investimento extracomunitarie L'esperienza professionale maturata presso una banca o un'impresa di investimento extracomunitaria assume rilevo ai fini dell'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e d), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 solo nel caso in cui l'attività sia stata svolta, per il periodo prescritto, presso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento in Italia ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 58/1998, con o senza stabilimento di succursali. com. n /2000 Vai agli atti 16

17 esperienza professionale maturata presso sgr: validita` L'art. 4, comma 1, del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998 che consente l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, con esonero dalla prova valutativa, tra gli altri, a coloro che hanno acquisito una specifica esperienza professionale nel settore dei servizi di investimento presso "banche o imprese di investimento" può essere interpretato nel senso di ritenervi inclusi anche gli addetti al servizio di gestione individuale di portafogli di investimento presso sgr; ciò in quanto il predetto servizio di investimento rientra tra quelli nei quali la prescritta esperienza professionale può essere maturata e l'esperienza stessa sarebbe acquisita presso imprese che, pur essendo di tipo differente da "banche o imprese di investimento", operano nello stesso settore. risp. ques. nn / /2000 Vai agli atti esperienza professionale maturata presso sgr: "responsabile amministrativo" dei fondi comuni di investimento Un funzionario di una sgr che svolga da oltre un triennio la funzione di direttore amministrativo e, nell'ambito di detta funzione, sia "responsabile amministrativo dei Fondi" non può essere iscritto nell'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. La funzione di "responsabile amministrativo" non vale a qualificare il funzionario della sgr come "addetto" ad uno dei servizi di investimento previsti dal d.lgs. n. 58/1998. Perché una simile qualifica ricorra è necessario, infatti, che il funzionario abbia assunto responsabilità dirette nella prestazione del servizio, così acquisendo l'esperienza professionale che giustifica l'esonero dalla prova valutativa altrimenti occorrente per l'iscrizione all'albo. risp. ques. n /2000 Vai agli atti esperienza professionale maturata presso sgr: addetti al servizio di gestione collettiva Non sono legittimati all'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari gli addetti al servizio di gestione collettiva del risparmio presso sgr, in quanto tale settore non rientra tra i servizi di investimento di cui all'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. n /2000 Vai agli atti esperienza professionale maturata presso Poste Italiane spa Rientrano tra i soggetti legittimati all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa anche gli addetti, presso Poste Italiane spa, ai servizi di investimento di cui all'art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 144/2001, rientrando tale fattispecie nella previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. Infatti, in presenza risp. ques. n /2002 Vai agli atti 17

18 dell'espressa equiparazione operata dal d.p.r. n. 144/2001 di Poste Italiane spa alle banche nazionali, la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del citato regolamento ministeriale che attribuisce rilevanza all'attività svolta da alcune categorie di dipendenti di banca che abbiano maturato una specifica esperienza professionale nella prestazione di servizi di investimento appare direttamente applicabile alle medesime categorie di dipendenti di Poste Italiane spa che abbiano maturato analoghe esperienze per un periodo di tempo pari ad almeno tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.p.r. n. 144/2001. esperienza acquisita presso societa` commissionarie di borsa L'aver ricoperto la carica di direttore generale ovvero le mansioni di gestore patrimoniale di una commissionaria di borsa (per un periodo di tempo non inferiore a tre anni) non rientra tra le attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari. L'interpretazione estensiva del regolamento n. 472/1998, sulla base del criterio dell'attività esercitata piuttosto che su quello della tipologia del soggetto per conto del quale l'attività viene svolta, può consentirsi, valutati i singoli casi concreti, solo per le attività di intermediazione mobiliare disciplinate dalla legge n. 1/1991 (e dalla normativa successiva) ed esercitate da banche ed imprese di investimento o da soggetti a queste assimilabili, ma non anche per le attività esercitate precedentemente da soggetti che non avevano i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 1/1991 per ottenere l'iscrizione all'albo sim. risp. ques. nn / /2001 Vai agli atti dichiarazione prevista dall`art. 18 ter della legge n. 1/1991 La dichiarazione prevista dall'art. 18 ter della legge n. 1/1991 avente lo scopo di permettere ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1991, esercitavano le attività di cui all'art. 1, comma 1, della menzionata legge, di continuare ad esercitarle fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore non consente l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari, per ottenere la quale occorre aver acquisito una specifica esperienza professionale nello svolgimento delle attività previste dall'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998. risp. ques. n /2000 Vai agli atti dichiarazione attestante l`esperienza professionale acquisita: soggetti legittimati a rilasciarla L'esperienza professionale necessaria per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari deve risultare dalla dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del regolamento Ministro dell'economia e delle finanze com. n /1999 risp. ques. n. 18

19 n. 472/1998, che la società è tenuta a rilasciare all'interessato. Solo la società, infatti, tenuto conto della propria articolazione organizzativa, è in grado di certificare che un proprio dipendente sia stato preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa o che comunque sia stato responsabile della stessa e che sia stato effettivamente addetto ad uno dei servizi di investimento di cui al d.lgs. n. 58/ /2000 Vai agli atti La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, potrà essere resa, oltre che dal rappresentante legale dell'istituto, anche da soggetti che, provvisti di firma sociale ai sensi dello statuto, siano preposti alla gestione e amministrazione del personale. dichiarazione attestante l`esperienza professionale acquisita: natura e contenuto La dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento deve indicare, in modo specifico, le mansioni del soggetto istante, individuate in relazione alle attività previste dal regolamento Ministro dell'economia e delle finanze n. 472/1998, e le funzioni dello stesso in rapporto alla struttura organizzativa della banca o della società presso la quale il richiedente l'iscrizione svolge o abbia svolto l'attività. Il rilascio della dichiarazione è finalizzato ad attestare il possesso, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari; per cui ove tali requisiti di professionalità non sussistano non può ravvisarsi in capo alla banca o all'impresa d'investimento uno specifico obbligo di rilasciare tale dichiarazione. In nessun caso, comunque, alla banca e all'impresa di investimento è rimessa una valutazione sostanziale circa la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti di professionalità necessari per l'iscrizione di diritto all'albo, essendo la dichiarazione autentica una mera dichiarazione di scienza diretta al semplice accertamento di fatti oggettivi (vale a dire ad attestare l'unità organizzativa alla quale il richiedente l'iscrizione all'albo è stato preposto o della quale è stato responsabile, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento). com. nn / /2001 risp. ques. nn / /2001 Vai agli atti L'obbligo da parte delle banche e imprese di investimento di rilasciare ai propri dipendenti la dichiarazione attestante i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari sussiste anche nel caso in cui gli stessi non abbiano alcun interesse attuale all'iscrizione stessa, non potendo svolgere, in quanto dipendenti di banca, l'attività di promotore finanziario per altri intermediari. 19

20 Nella dichiarazione attestante l'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento non dovrà essere fatta menzione né dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per destituzione, né dell'esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del richiedente nell'esercizio delle mansioni allo stesso affidate, essendo la dichiarazione di cui trattasi finalizzata al solo accertamento dei requisiti professionali per l'accesso all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa. Il soggetto presso il quale il richiedente ha svolto la propria attività è quindi tenuto a rilasciare la dichiarazione autentica qualora l'aspirante promotore possegga i requisiti di professionalità richiesti dal citato regolamento ministeriale, indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, data la non incidenza di questi ultimi sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo con esonero dalla prova valutativa. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale acquisita: suo rilascio L'attestazione dell'esperienza professionale acquisita presso banche o imprese di investimento, abilitante all'iscrizione all'albo dei promotori finanziari con esonero dalla prova valutativa, può anche risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968 e all'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata nelle forme di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dovrà essere sottoscritta dall'aspirante promotore finanziario in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente l'iscrizione all'albo. La possibilità da parte di una banca di invitare i propri dipendenti che abbiano chiesto alla banca stessa l'attestazione dei requisiti di professionalità di provvedervi mediante autocertificazione attiene ad una valutazione di opportunità rimessa alla banca interessata che, come tale, esula dalle competenze della Consob. com. nn / /2001 risp. ques. nn / /2001 Vai agli atti dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all`esperienza professionale acquisita: controlli sulla dichiarazione sostitutiva Nel caso in cui l'attestazione relativa ai requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori finanziari risulti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le commissioni regionali, alle quali compete la verifica del possesso, da parte del richiedente, dei com. n /1999 Vai agli atti 20

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