FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) Impianti fotovoltaici ed eolici. a cura del geom. Antonio Gnecchi

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1 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) Impianti fotovoltaici ed eolici. a cura del geom. Antonio Gnecchi Per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l allegato I, punto 12, del D.Lgs. 192/05 modificato dal D.Lgs. 311/06 rende obbligatorio, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, l'utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate per la produzione di energia termica ed elettrica. Le modalità applicative di tali obblighi, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti verranno definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1. Pur rinviando, come sopra accennato, ad appositi decreti attuativi, già fornisce delle indicazioni prevedendo, nel caso di edifici di nuova costruzione o nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, che l'impianto di produzione di energia termica sia progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Per l energia elettrica, invece, non indica quantità minime da produrre da fonte rinnovabile, ma ne fissa la tecnologia, individuando i pannelli fotovoltaici quale unico sistema da adottare. Tale prescrizione vale per gli edifici, pubblici e privati, nuovi ed esistenti (se di superficie utile superiore a 1000 mq.) nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro e nel caso di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria. In data 27 febbraio 2007 è entrato in vigore il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 con il quale sono state aggiornate le tariffe del conto energia ed in un ottica di semplificazione finalizzata ad agevolare ed incrementare la realizzazione di impianti fotovoltaici sono state riscritte le modalità autorizzative di tali impianti. Infatti l articolo 5, comma 7, del D.M. citato stabilisce che ai sensi dell articolo 12, comma 5, del D. Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale e regionale vigente in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all articolo 12, comma 4, del D. Lgs n. 387/03 ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l acquisizione di un provvedimento autorizzativo comunque denominato, l acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico ex art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/03. omissis. Infine, il comma 8, dello stesso articolo stabilisce che gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o totalmente integrati, così come definiti dallo stesso D.M. e relativi allegati tecnici, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kw sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al dpr 12 aprile 1996 e successive modificazioni sempreché non ubicati in aree protette. 1. Riferimenti normativi. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione delle direttive 2001/77/CE relative alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità (G.U- n. 25 del 31 gennaio 2004, - S.O. n. 17). Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (BURL 16 dicembre 2003, n. 51, S.O. n. 1) recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche L articolo 28, comma 1, lettera e-bis ha conferito alle Province la competenza al rilascio dell autorizzazione unica di cui all articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, ad esclusione degli impianti autorizzati dalla regione. L articolo 29, comma 1, lettera b) e i-bis) nel quale è stabilito che spetta alla regione: uniformare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale, l adozione di linee guida per l esercizio delle funzioni di cui all articolo 28, comma 1, lettera e-bis, finalizzate a semplificare ed armonizzare sul territorio regionale le procedure amministrative di autorizzazione all installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 (G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, n. S.O. n. 158, ripubblicato sulla G.U. del 15 ottobre 2005, S.O. n. 165) recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia) 1

2 Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (G.U. del 1 febbraio 2007, n. 26, S.O. n. 26) recante Disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n. 192/2005 relativo al rendimento energetico in edilizia. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) Con l articolo 1, comma 350, è stato aggiunto all articolo 4 del dpr n. 380 del 2001, il comma 1-bis in tema di Regolamenti Edilizi Comunali: 1-bis Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da generare una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ogni unità abitativa Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007) recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007) recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato L articolo 2, comma 158, modifica l articolo 12, comma 5, del D. Lgs. n. 387 del 2003 DGRL 25 novembre 2009, n. 8/10622 BURL 1 dicembre 2009, n. 48, 1 S.S. Linee guida per l autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valorizzazione ambientale degli stessi impianti. Circolare n. 2 del 25 marzo 2010 del Direttore Generale per lo Sviluppo sostenibile della regione Lombardia Chiarimenti in merito alla DGR 25 novembre 2009, n Decreto Milleproroghe, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 (G.U. 26 febbraio 2010, n. 48, SO n. 39), relativo ai principali argomenti che interessato in particolare l edilizia e gli enti locali 2.0 Obbligo installazione pannelli fotovoltaici. L obbligo di realizzare un impianto fotovoltaico di 1 Kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica, e di 5 Kw per i fabbricati industriali di estensione maggiore di mq. 100, non si riferisce direttamente ai cittadini, ma ai comuni, i quali dovrebbero adeguare i loro Regolamenti Edilizi. A tal fine, i comuni hanno tempo fino al 31 dicembre 2010, come risulta nella conversione in legge del decreto milleproroghe (legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-octies). La norma che imponeva l obbligo del fotovoltaico è stato l articolo 1, comma 350 della legge , n. 296 (Finanziaria 2007), con la quale è stato aggiunto all articolo 4 (Regolamenti edilizi comunali) del dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il seguente comma: 1-bis Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere, prevista l installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione non inferiore a 0,2 Kw per ogni unità abitativa. Successivamente, con l articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007, l articolo 1-bis integrativo dell articolo 4 del dpr n. 380 del 2001, è stato sostituito dal seguente: 1-bis A decorrere dal 1 gennaio 2009 nel Regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 mq., la produzione energetica minima è di 5 kw. Con l articolo 8, comma 4-bis, del decreto 30 dicembre 2009, n. 194, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26, è stato prorogato all 1 gennaio 2011 il termine previsto dal dpr 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, già prorogato dall art. 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008). 2.1 Quanto di seguito indicato discende dall articolo di legge suindicato e sembra configurare una sua corretta applicazione. 1. i destinatari dell obbligo di cui sopra sono i Comuni e non direttamente il costruttore di un nuovo edificio 2

3 2. i Comuni devono adeguare il loro Regolamento Edilizio, in modo che per ottenere il permesso di costruire (o Dia sostitutiva) bisogna prevedere nel progetto l installazione di pannelli fotovoltaici nella misura suindicata. 3. finché il Comune non cambia il Regolamento Edilizio e rilascia permessi di costruire senza l obbligo di installare pannelli fotovoltaici, il costruttore non ha alcun obbligo di installare i pannelli stessi. Nota: In tal caso è inadempiente il Comune, non il costruttore dell edificio. 4. l obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione che contengono unità abitative (unità immobiliari destinate all abitazione). Nota: L obbligo riguarda non solo gli edifici civile, ma tutti gli edifici che contengono unità abitative. 5. un edificio industriale o terziario con almeno una unità abitativa, ad esempio per il custode, è soggetto all obbligo in questione. Nota: Sembra una esagerazione, ma questa è scritto nella legge. 6. i pannelli fotovoltaici devono avere una potenza nominale di almeno 200 W per ogni unità abitativa compresa nell edificio di nuova costruzione. Nota: In un edificio di civile abitazione sono soggette all obbligo in questione solo le unità immobiliari adibite ad abitazione e non quelle destinate ad altri usi (negozi, depositi, laboratori, etc.) 7. l obbligo in questione è assolto in un condominio, che ha n unità abitative, se vengono installati pannelli fotovoltaici che alimentano i servizi condominiali per una potenza di n x 0,2 KW. 8. nulla cambia se tale potenza è installata da un singolo condomino, il quale si impegni ad assicurare questo obbligo per conto degli altri n-1 condomini. 9. l impianto fotovoltaico non deve essere necessariamente collegato in rete, può essere in isola. Tra l altro, la potenza minima per collegarsi in rete è di 0,75 KW. 10. possono accedere alle tariffe incentivanti solo gli impianti di potenza minima di 1 KW che entrano in esercizio prima del 31 dicembre 2010, come disposto dal DM 13 febbraio 2007, articolo 4, comma 2 e articolo 6, comma 2. Nota: Nella costruzione di una villetta conviene prevedere un impianto con potenza di almeno 1 KW collegato alla rete per lo scambio di energia sul posto. Nota: alcuni aspetti suindicati meriterebbero, forse, di essere chiariti dai Comuni in occasione della modifica del proprio Regolamento Edilizio, per favorire l applicazione della legge ed evitare inutili controversie. 3.0 Fonti rinnovabili energia. Dopo che il decreto legislativo n. 387 del 2003 ha posto le basi per dare attuazione alle direttive europee in materia di promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e che la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ha disciplinato, tra l altro, la materia di gestione di energia, la regione Lombardia ha emanato le Linee Guida per l autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), in particolare per impianti fotovoltaici ed eolici. Nello stesso provvedimento sono contenute anche le linee guida per la valutazione ambientale degli stessi impianti. DGR 25 novembre 2009 n. 8/10622 (BURL 1 dicembre 2009, n S.S.) La deliberazione della Giunta Regionale approva il documento Linee guida di cui sopra, da atto che le stesse costituiscono nella parte generale, la base comune alle procedure per le autorizzazioni di tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia da FER e, nella parte specifica, le procedure per le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici ed eolici ed il documento Linee guida per le valutazioni ambientali di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile impianti fotovoltaici ed eolici. Sostanzialmente, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, si distinguono: 1- quelli con potenza non superiore a 20 kw che sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al dpr 12 aprile 2006, ai sensi dell articolo 5, comma 8, del D.M. 19 febbraio 2007: non necessitano di autorizzazione di competenza della Provincia ubicazione non seguono la procedura di cui all articolo 12, comma 4, D. Lgs. n. 387/2003, di competenza della Provincia sono assentiti con Dia, anche in zone agricole 3

4 2- quelli con potenza superiore a 20 kw ai sensi del dpr 12 aprile 2006 (Allegato B, punto 2, lettera c), sono soggetti alla verifica ambientale. necessitano di autorizzazione di competenza della Provincia ubicazione devono seguire la procedura di cui all articolo 12, comma 4, D.Lgs. n. 387 del 2003, di competenza della Provincia sono assentiti mediante permesso di costruire, ovvero Dia sostitutiva, anche in zone agricole Innanzi tutto c è da precisare che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sono soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Provincia delegata dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, che costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico. Al rilascio dell autorizzazione unica partecipano tutte le amministrazioni interessate, seguendo un procedimento svolto nel rispetto dei principi della legge n. 241 del Il rilascio dell autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l impianto in conformità al progetto approvato e contiene l obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente la dismissione dell impianto e le misure di recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 180 (centottanta) giorni. Il provvedimento di Autorizzazione Unica di cui all articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 costituisce titolo a costruire e ad esercire l impianto in conformità al progetto approvato, esso riunifica pertanto in un unico procedimento l acquisizione di tutti gli atti di autorizzazione, valutazione, pareri, assensi espressi o di silenzio-assenso comunque denominati sia in campo ambientale sia nei campi dell edilizia, dell urbanistica, delle attività produttive, degli espropri, etc. previsti dalle singole norme di settore, che devono essere pertanto resi dalle singole autorità preposte nell ambito del procedimento di Autorizzazione Unica. Come sopra si diceva le Linee guida sono emanate ai sensi dell articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2002, n. 26, al fine di unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, quali gli impianti eolici, solari fotovoltaici, a biomassa, a gas di discarica, a gas residuali dai processi di depurazione e biogas. In attesa dell approvazione delle Linee guida nazionali previste dall articolo 12, comma 10, del D. Lgs. n. 387 del 2003 per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell Autorizzazione Unica nel territorio regionale si applicano le Linee guida di cui alla DGR n. 25 novembre 2009 n. 8/ La regione avrà facoltà di procedere all indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Fintantoché non si sia proceduto all individuazione delle predette aree non idonee, nessuna area o sito del territorio regionale è da considerarsi aprioristicamente non idonea per l istallazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 387/2003. Le modalità procedimentali e i criteri tecnici delle linee guida si applicano anche alle opere connesse ed alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio dei medesimi impianti. Ai fini delle linee guida per opere connesse si intendono i servizi ausiliari e le infrastrutture di collegamento dell impianto alle reti elettriche. 3.1 Ambito di applicazione. Fatto salvo quanto previsto per gli interventi soggetti a Dia e quelli ammessi con semplice comunicazione, la costruzione e l esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile nonché le relative opere ed infrastrutture connesse degli impianti sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Unica. 3.2 Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività. Non è necessario l avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e sono soggetti alla disciplina di Denuncia di Inizio Attività di cui all articolo 22 e 23 del dpr 380/2001 gli impianti di potenza inferiore alla soglia indicata nella seguente Tabella 1: Tabella 1 4

5 Fonte Eolica Solare fotovoltaico Biomasse Gas di discarica, gas residuali dai processi di depurazione e biogas Soglie 60 kw 20 kw 200 kw 250 kw Ai sensi dell articolo 12, comma 5, del D. Lgs. 387/2003 con decreto interministeriale potranno essere stabilite maggiori soglie di capacità di generazione rispetto a quelle indicate nella tabella. Per capacità di generazione dell impianto si intende la potenza attiva nominale dell impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l impianto. Nel caso in cui per la realizzazione dell impianto rientrante tra le tipologie e le soglie di cui alla tabella occorra acquisire altri atti di autorizzazione, valutazione, pareri, assensi espressi o di silenzio assenso comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla Dia, salvo che il comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. A questo proposito si richiama la Circolare n. 2 del Direttore Generale della Regione del 25 marzo 2010 di chiarimento alle Linee Guida di cui alla DGR n. 8/10622 sugli interventi soggetti a Dia, quali gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza installati su edifici di qualsiasi natura che non rispettano contemporaneamente tutte le condizioni indicate nel comma 3 dell articolo 11 del d. lgs. 387/2003 (non aderenti o integrati ai tetti esistenti, con una inclinazione e orientamento diverso da quello della falda esistente, con modifica della sagoma dell edificio, eccedenti la superficie delle falde del tetto), secondo la quale gli impianti fotovoltaici con le suddette caratteristiche sono quelli: integrati (cioè sostituenti il materiale del tetto, divenienti parte integrante della copertura piana o inclinata o parte integrante della facciata) che modifichino la sagoma dell edificio o che eccedano la superficie delle falde del tetto; parzialmente integrati aderenti in modo complanare ai tetti, alle coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici senza che si abbia la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie d appoggio, con modifica della sagoma dell edificio e/o eccedenti la superficie delle falde del tetto. Sono quindi compresi in questa categoria gli impianti parzialmente integrati che prevedano strutture di sostegno; moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie con modifica e/o eccedenti la sagoma della superficie d appoggio. Rientrano nella applicazione della Dia gli impianti compresi nella precedente Tabella 1, che siano realizzati unicamente in siti su cui è posto il vincolo dell articolo 136, primo comma, lettere b) e c), decreto legislativo n. 42 del 2004 (ville, giardini, parchi centri storici). Precisa che la realizzazione di tali impianti, da realizzarsi in siti su cui sia posto un vincolo paesaggistico diverso da quelli citato dall art. 11. del D. Lgs. 115/2008 (ad es. l area a vincolo ex art. 142 del D. Lgs 42/2004, oppure vincoli ai sensi della legge 431/85 legge Galasso) sono interventi in regime di installazione libera e pertanto è sufficiente una comunicazione al comune. La norma infatti (D. Lgs 115/2008) prevede che è sufficiente una comunicazione preventiva al comune, in quanto il legislatore ha disciplinato in modo puntuale e dettagliato il vincolo paesaggistico che comporta la necessità di un procedimento amministrativo (seppur abbreviato quale la Dia). 3.3 Interventi in regime di installazione libera non soggetti a Dia. Sono assimilati ad interventi di manutenzione ordinaria per la realizzazione dei quali è sufficiente una comunicazione preventiva al comune, e per i quali non vi è la necessità di acquisire preventivamente alcun atto di autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o silenzio assenso comunque denominato da rilasciarsi qualsivoglia amministrazione pubblica per la loro installazione, gli interventi di cui all articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 20 maggio 2008, n. 115, ovvero: a) l installazione di impianti eolici costituiti da singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro b) l installazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) nei limiti previsti dalla norma citata e cioè: 1. aderenti o integrati ai tetti esistenti 2. con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente 3. senza modificare la sagoma dell edificio 4. non eccedenti la superficie delle falde del tetto. La sola comunicazione preventiva non è invece sufficiente nei casi di cui all articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 192/2005 secondo la quale sono escluse dall ambito di applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: 5

6 c) gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici. Precisamente l articolo 136, comma 1, lett. b) e c), D. Lgs. 42/2004 individua come immobili ed aree di notevole interesse pubblico : b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Pertanto nei casi di cui sopra per l installazione degli impianti di cui al precedente punto 3.3, lettere a) e b) viene prevista procedura amministrativa della Denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del dpr n. 380 del 2001 ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti della tabella si dovrà procedere all avvio del procedimento di Autorizzazione Unica. Anche per gli interventi in regime di installazione libera prevista dall articolo 11, D. Lgs. n. 115/2008, la Circolare n. 2 del Direttore Generale della Regione del 25 marzo 2010 precisa le tipologie di impianti ammessi, quali: - gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza installati su edifici di qualsiasi natura che rispettano contemporaneamente tutte le condizioni indicate nel comma 3 dell art. 11 del D Lgs. 387/2003 ( aderenti o integrati ai tetti esistenti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente, senza modificare la sagoma dell edificio, non eccedenti la superficie delle falde del tetto). Pertanto gli impianti fotovoltaici con le suddette caratteristiche sono: integrati (cioè sostituenti il materiale del tetto, divenienti parte integrante della copertura piana o inclinata o parte integrante della facciata) senza che modifichino la sagoma dell edificio e non eccedenti la superficie delle falde del tetto; parzialmente integrati aderenti in modo complanare ai tetti, alle coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici senza che si abbia la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie d appoggio, senza che modifichino la sagoma dell edificio e non eccedenti la superficie delle falde del tetto. Non sono quindi compresi in questa categoria gli impianti parzialmente integrati che prevedano strutture di sostegno; moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie d appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono la superficie d appoggio stessa. 4.0 Procedimento di Autorizzazione Unica. Il procedimento di Autorizzazione Unica si articola nelle seguenti fasi: Presentazione della domanda. Per la costruzione e l esercizio di un impianto di potenza superiore alla soglia indicata nella Tabella il proponente l intervento deve presentare una apposita domanda che da avvio all iter procedurale per il rilascio dell Autorizzazione Unica. La domanda deve essere corredata dalla documentazione tecnica illustrante il progetto definitivo dell impianto, delle opere ad esso connesse, delle infrastrutture indispensabili all esercizio dell impianto medesimo (opere edilizie, connessione alla rete elettrica, etc.), della sua dismissione e delle opere per il ripristino dei luoghi successivi alla sua dismissione. Il proponente deve comunque dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l impianto. La documentazione minima del progetto da allegare all istanza è contenuta al punto 5 della DGR 8/10662 del 25 novembre 2009 Avvio del procedimento e verifiche preliminari. L Amministrazione competente, responsabile del procedimento, ricevuta l istanza valuta la completezza della documentazione progettuale presentata e, entro 15 giorni, comunica al richiedente l avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 7 della legge 241 del 1990 e s.m.i. La predetta comunicazione riporta l indicazione delle eventuali integrazioni documentali da fornire e comunica che il mancato riscontro, ovvero la mancata trasmissione delle integrazioni nei termini ivi previsti, comporterà l improcedibilità dell istanza per carenza documentale. Trascorso il predetto termine senza che l amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato. Le eventuali integrazioni devono pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato adempimento, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all accoglimento della domanda e mette in atto le condizioni di cui all articolo 10-bis della legge 241 del 1990 (preavviso di diniego). 6

7 Apertura della Conferenza dei servizi. Entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza, se ritenuta procedibile, l amministrazione provinciale convoca la Conferenza dei Servizi per il procedimento di rilascio dell Autorizzazione Unica che è indetta e condotta ai sensi della legge 241 del Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda sia conforme alle indicazione delle Linee guida, il responsabile del procedimento indice la Conferenza nei termini di cui all articolo 12 del D. Lgs, 387/2003 (30 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione) e convoca le amministrazioni competenti al rilascio dell autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominati previste dalla vigente normativa, trasmettendo ad ognuna di queste copia del progetto delle opere. Svolgimento della Conferenza dei Servizi e acquisizione dei pareri. Alla Conferenza dei Servizi partecipa, senza diritto di voto, il gestore della rete elettrica cui si prevede di connettere l impianto. Nel corso della Conferenza i soggetti partecipanti aventi titolo a rilasciare l autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato, possono richiedere al richiedente la presentazione di integrazioni progettuali rispetto alla documentazione allegata alla domanda, una sola volta ed entro 90 giorni dall avvio del procedimento. A tal fine si assegna al richiedente un congruo termine per la predisposizione degli elaborati progettuali e delle valutazioni integrative richieste in sede di Conferenza. Questa si aggiornerà entro 30 giorni dal ricevimento delle integrazioni richieste, con una riconvocazione a cura del responsabile del procedimento. Un amministrazione regolarmente convocata, che non presenzi alla conferenza, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne dato lettura. In caso di mancata ricezione delle integrazioni richieste in sede di conferenza nei termini indicati, il responsabile del procedimento determina la chiusura delle procedura comunicando ai soggetti partecipanti e al soggetto interessato, ai sensi dell art, 10-bis della legge 241 del 1990, il rigetto della domanda. Conclusione della Conferenza, rilascio autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto. La Conferenza conclude i propri lavori entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. L Autorizzazione Unica che consente la costruzione e l esercizio dell impianto è rilasciata con un provvedimento adottato dal responsabile del procedimento. Il provvedimento di Autorizzazione Unica ovvero di diniego ai sensi dell articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 387 del 2003 deve essere trasmesso al richiedente/proponente l intervento e agli enti interessati che hanno partecipato al procedimento unico nel rispetto della legge 241 del Coordinamento tra il procedimento di autorizzazione unica e altri procedimenti. Ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006 Norme in materia ambientale, per alcuni impianti è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità alla VIA, mentre per altri si applica perché assoggettati alle norme dianzi citate. Alcune tipologie di impianti necessitano del rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) N.B. si veda a tale riguardo il punto 4.5 delle Linee guida. Un procedimento coordinato particolare di cui all articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 può riguardare le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, l Autorizzazione Unica costituisce ove occorre variante urbanistica. In forza del comma 7 del medesimo articolo gli impianti di cui all articolo 3, comma 1, lettere b) e c) ovvero sia gli impianti FER programmabili che non programmabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici Ne consegue che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni legislative suindicate, che sono direttamente applicabili, e di quanto già detto al precedente punto 3.0, la non conformità urbanistica dei terreni interessati alla realizzazione dell impianto FER rispetto alla proposta progettuale presentata non costituisce e non può costituire motivo ostativo alla realizzazione dell impianto. D altra parte il permesso di costruire in deroga alle previsioni urbanistiche, ovvero l adeguamento dello strumento urbanistico ha effetti limitatamente alla costruzione ed esercizio dell impianto autorizzato ai sensi dell articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003. Per quanto riguarda il contributo di costruzione il comune dovrà tenere conto dell articolo 17, comma 3, lettera e), del dpr 380/2001, secondo il quale la realizzazione degli impianti FER è esonerato dal pagamento sia degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione. 7

8 La Circolare n. 2 del Direttore Generale della Regione del 25 marzo 2010 precisa che la DGR del 25 novembre 2009 contiene un refuso in ordine alla esatta applicazione dell articolo 17, terzo comma, del dpr n. 380/2001, intendendosi correttamente inteso che il comune, per la realizzazione degli impianti FER non sono dovuti né il costo di costruzione né gli oneri di urbanizzazione. Durata dell autorizzazione. L Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza. Coordina e riunifica in un unico procedimento amministrativo tutte le autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o di silenzio assenso comunque denominati, sia in campo ambientale sia in campo dell edilizia, dell urbanistica, delle attività produttive, degli espropri, ect., necessari per la realizzazione e l esercizio di un determinato impianto. Restano pertanto valide le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall esercente titolare dell impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative. Contenuti minimi dell istanza documentazione da allegare. Come già detto in precedenza, alla domanda di Autorizzazione Unica, il proponente deve allegare il progetto definitivo dell impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell impianto e del ripristino dei luoghi in caso di dismissione. Per progetto definitivo si deve far riferimento, per quanto applicabile, alla definizione di cui all art. 93 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) e del Capo II del dpr 554/99 (Regolamento di attuazione). Gli elaborati minimi costituenti la documentazione progettuale da allegare alla domanda sono quelli elencati al punto 5.1 delle Linee Guida. La documentazione progettuale deve essere prodotta sia in formato cartaceo sia in formato elettronico non modificabile e su supporto riproducibile. Alla prima riunione della Conferenza dei servizi, gli enti partecipanti possono richiedere, dandone, adeguate motivazioni, ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine dell espressione del rispettivo parere. La Circolare n. 2 del Direttore Generale della Regione del 25 marzo 2010 precisa un altro errore contenuto nella DGR del 25 novembre 2009 relativo all elencazione della documentazione, richiamando il testo corretto e pubblicato sul BURL SO del 21 dicembre 2009, n. 51, e precisa un aspetto relativo al versamento della garanzia fideiussoria di cui all articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 387/2003 in ordine alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto che dismette l impianto. La delibera prevede, tra i contenuti minimni dell stanza, l impegno alla dismissione dell impianto e non la prestazione di garanzia. È evidente che questa deve essere prestata prima del rilascio dell autorizzazione, ovvero prima dell inizio dei lavori di costruzione dell impianto. Il calcolo dell importo della fideiussione spetta al progettista che deve predisporre la stima dei costi di dismissione. La fideiussione sarà almeno di pari importo. Enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Unica, con titolarità decisionale. Nell ambito del procedimento di Autorizzazione Unica si effettua una ricognizione delle competenze poste in capo alle diverse amministrazioni interessate: - COMUNE: con competenza in merito all urbanistica ed edilizia (LR 12/05); aspetti igienico-sanitari; aspetti ambientali generici (es. acustica); salute e sicurezza dei cittadini; Piano utilizzazione agronomica (PUA) e Programma operativo aziendale(poa), - PROVINCIA: con competenza in merito all aria (D. Lgs 152/2006); AIA (D. Lgs 59/2005); rifiuti (D: Lgs 152/2006); captazione acque (RD 1775/1933); scarichi in corpo idrico superficiale (D. Lgs 152/2006); strade ex statali (escluse ANAS); strade provinciali; linee elettriche (LR 52/1982); trasformazione del bosco (LR 31/2008, art. 43); per il vincolo idrogeologico e le trasformazione del suolo (LR 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, LR 12/2005). Inoltre, in relazione alla particolare ubicazione dell impianto e all esistenza di vincoli specifici, sono interessati: 1. Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, nel caso l intervento interessi siti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs n. 42/ Soprintendenza archeologica nel caso l intervento interessi siti soggetti a vincolo archeologico o architettonico ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/ Ente gestore aree naturali protette, parchi regionali e riserve naturali, nel caso l intervento interessi tali aree (L. 394/1991 e LR 86/1983), comporti il rilascio delle autorizzazioni per trasformazione del 8

9 bosco (LR 31/2008, art. 43) e per il vincolo idrogeologico e la trasformazione del suolo (LR 31/2008, art. 44) 4. Ente gestore del SIC/ZPS nel caso l intervento possa avere incidenza su siti appartenenti alla rete natura (dpr 357/1997) 5. Comunità Montana, trasformazione del bosco (LR 31/2007, art. 43); per il vincolo idrogeologico e la trasformazione del suolo (LR 31/2008, art. 44) 6. Autorità ambito territoriale ottimale per lo scarico in fognatura pubblica 7. Vigili del fuoco per gli adempimenti connessi alla prevenzione incendi (D. Lgs. 139/2006) Coordinamento dell Autorizzazione Unica con l autorizzazione paesaggistica di cui all articolo 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) Ai sensi dell art. 80 della legge regionale n. 12 del 2005 il rilascio dell autorizzazione paesaggistica per gli impianti oggetto dell Autorizzazione Unica nelle aree assoggettate a vincolo ai sensi degli articoli 142 aree tutelate per legge: territori costieri, fiumi torrenti, corsi d acqua pubblici, montagne, i territori coperti da boschi, le zone umide, etc.), 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 143, comma 1, lettera d) (immobili ed aree, di notevole interesse pubblico) del decreto legislativo n. 42 del 2004, è di competenza dell amministrazione provinciale. Pertanto, affinché il procedimento di acquisizione dell autorizzazione paesaggistica sia coordinato con quello dell Autorizzazione Unica, entrambi in capo all amministrazione provinciale dalle differenti normative di settore, si riassume quanto segue: a) la domanda di Autorizzazione Unica deve essere comprensiva della domanda di autorizzazione paesaggistica. A tal fine la documentazione progettuale allegata all istanza di Autorizzazione Unica deve essere corredata da una relazione paesaggistica firmata da professionista abilitato redatta sulla base di criteri di cui alla DGR n del 15 giugno 2006, b) per tali casi la verifica preliminare riferita all Autorizzazione Unica è effettuata anche ai fini dell autorizzazione paesaggistica. L eventuale richiesta di integrazione della documentazione ai fini della procedura dell istanza è pertanto comprensiva delle eventuali integrazioni per la componente paesaggistica. La comunicazione di avvio del procedimento dell Autorizzazione Unica è da intendersi valida anche agli effetti della domanda di autorizzazione paesaggistica. c) la convocazione della Conferenza di servizi del procedimento di Autorizzazione Unica, da effettuarsi nei termini già sopra esposti, è inviata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Coordinamento dell Autorizzazione Unica con le competenze delle ASL e dell ARPA. L ASL ha competenza in materia di igiene e salute dei cittadini, è titolare della vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L ARPA esercita attività di controllo e supporto tecnico-scientifico e di controllo in materia ambientale e gli enti locali, nell ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell ARPA acquisendone il parere. Poiché i pareri tecnici espressi da ASL/ARPA sono di supporto all espressione del giudizio da parte degli enti locali, gli stessi potranno essere invitati alla Conferenza di servizi e parteciparvi senza diritto di voto. Il rilascio delle autorizzazioni e quindi la titolarità a partecipare alla base decisionale della Conferenza di servizi sono di competenza delle amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, etc.). Allacciamenti alla rete di distribuzione e rete trasmissione. Le competenze per l allacciamento alla rete di distribuzione/trasmissione sono del gestore locale di rete di distribuzione nel caso di impianti che immettono l energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione ovvero di Terna Spa nel caso di impianti allacciati alla rete di trasmissione nazionale (media-alta tensione). La richiesta di allacciamento alla rete è documento da produrre da parte del richiedente all atto della domanda di autorizzazione. La risposta da parte del gestore di rete viene acquisita preliminarmente o nel corso dell iter autorizzativo. Nel caso il progetto dell impianto comprenda anche la realizzazione, modifica o spostamento, di un tratto di linea elettrica fino a volt, la Provincia è, ai sensi dell articolo 28, comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2003, anche l autorità competente al rilascio della necessaria autorizzazione secondo le procedure della legge 52/1982. In tal caso la procedura di cui alla LR 52/82 è condotta dalla Provincia nell ambito del procedimento di Autorizzazione Unica. 9

10 L autorizzazione alla realizzazione, modifica o spostamento della linea elettrica fino a volt costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica nel quale sono disciplinati anche gli obblighi, le indennità e le modalità di collaudo. Nel caso di reti con tensione superiore a volt o appartenenti alla rete di trasmissione nazionale (RTN) gestita da Terna Spa l autorizzazione è rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico ai sensi della legge 239 del Nelle more della risposta da parte del gestore di rete e nel rispetto dei tempi previsti dal D. Lgs. 387 del 2003, l Autorizzazione Unica potrà comunque essere rilasciata all impianto con configurazione ad isola. Elenco dei vincoli potenziali. Per un corretto inquadramento urbanistico e territoriale dell impianto oggetto di domanda di Autorizzazione Unica occorre conoscere e individuare eventuali vincoli esistenti sull area dell insediamento. Si elencano le principali disposizioni vincolistiche potenzialmente interferenti con il procedimento di Autorizzazione Unica: 1) vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, art. 44 della LR 31/2008 2) aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione del bosco) di cui all art. 43 della LR 31/2008 3) zona compresa in area di parco regionale, in monumenti naturali e in parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) di cui alla LR 86/1983 4) zona compresa in aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 (parchi e riserve nazionali, parchi e riserve naturali) 5) zona vincolata ai sensi degli articoli 2, 9, 10 e 11 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (beni culturali) 6) zona vincolata ai sensi degli articolo 134, 136 e 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (beni paesaggistici) 7) in aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpr 357/1997, e successive modifiche (SIC e ZPS) 8) zona compresa all interno delle fasce di rispetto dei cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee ferroviarie, infrastrutture lineari energetiche anche interrate (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, etc.), aeroporti (tutela assoluta e limitazione delle altezze), strade servitù e vincoli militari (legge 898/1976) 9) aree comprese nelle zone di rispetto di cui all articolo 94 del D. Lgs 152/2006 e s. m.i. (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) 10) aree individuate nel Piano stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, approvato con DPCM del 24 maggio 2001 e eventuali integrazioni riportate nella cartografia del PTCP. In particolare: a) in aree individuate nelle fasce A, B e C b) in aree individuate tra le aree in dissesto c) in aree individuate tra le zone a rischio idrogeologico molto elevato d) vincolo di inedificabilità di cui alla legge 102/1990 e DRG 13 marzo 1998, n (legge Valtellina) e) zona ricadente in classe di fattibilità 4 dallo studio geologico comunale. 5.0 Tipologie di impianti. Il decreto 19 febbrai 2008 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conservazione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell articolo 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, individua e definisce tre tipologie impiantistiche (articolo 2): a) impianto non integrato b) impianto parzialmente integrato c) impianto con integrazione architettonica. a) Impianti fotovoltaici non integrati. L impianto fotovoltaico non integrato è costituito da moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per le tipologie: impianti parzialmente integrati e impianti integrati (art. 2, comma 1, lettera b1 del DM 19 febbraio 2007) b) Impianti fotovoltaici parzialmente integrati. 10

11 L impianto fotovoltaico parzialmente integrato è costituito da moduli posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma 1, lettera b2 DM 19 febbraio 2007) Ai fini della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, le Linee guida considerano, tra gli impianti con integrazione parziale, anche la tipologia aderente, così come indicato all articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 115 del Questa tipologia comprende gli impianti installati sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici medesimi per l installazione dei quali, coma sopra detto, al di fuori degli ambiti di vincolo di cui all articolo 136, comma 1, lettera b) e c), del D. Lgs. 42 del 2004, è sufficiente una comunicazione preventiva al comune. I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la medesima inclinazione della superficie che li accoglie senza tuttavia sostituire il materiale originario di copertura. È necessario inoltre che lo spessore del modulo e della struttura di supporto che emergerà dalla superficie esistente siano ridotti al minimo. La superficie complessiva dell impianto non deve eccedere in qualunque punto quella delle falde di copertura preesistenti. Più in dettaglio il DM 19 febbraio 2007 distingue a sua volta tre tipologie di impianto fotovoltaico parzialmente integrato : 1. moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra (parapetto) perimetrale, la quota massima, riferita all asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all altezza minima della stessa balaustra, 2. moduli fotovoltaici installati sui tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d appoggio stesse, 3. moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, o pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d appoggio stesse. 5.1 Impianti fotovoltaici integrati. L impianto fotovoltaico integrato è un impianto nel quale moduli sostituiscono il materiale da costruzione convenzionale dell involucro dell edificio diventando essi stessi parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata (art. 2, comma 1, lettera b3 del DM 19 febbraio 2007). Questo significa che, dal punto di vista funzionale, l integrazione del sistema deve garantire comunque i requisiti di performance energetica dell involucro edilizio (resistenza termica dell involucro durante il periodo invernale, assenza di trasferimento del carico termico verso l interno dell edificio durante il periodo estivo, garanzia di tenuta all acqua dell involucro edilizio). Il decreto ministeriale prevede specificatamente per l integrazione totale le seguenti tipologie: 1. sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita 2. pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto 3. porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l illuminamento naturale di uno o più vani interni 4. barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici 5. elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituta da moduli fotovoltaici 6. frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto 7. balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura 8. finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse 9. persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane 6.0 Allegati alla DGR n. 8/10622 del 25 novembre Allegati alla deliberazione ci sono: - fac simile della richiesta di autorizzazione; gli allegati all istanza sono elencati al punto 5.1 della stessa deliberazione 11

12 - l elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico - procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale, contenenti, oltre alla documentazione progettuale, le valutazioni in ordine a: atmosfera impatto acustico campi elettrici e magnetici degli elettrodotti connessi agli impianti fotovoltaici uso del suolo agricolo flora, fauna ed ecosistemi paesaggio altri impatti 7.0 Modifica all articolo 6, dpr 6 giugno 2001, n. 380 in ordine alle attività edilizie libere. Una novità che riguarda i pannelli fotovoltaici è contenuta nell articolo 5 del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 22 maggio Tra le attività edilizie libere di cui all articolo 6 del dpr 6 giugno 2001, n. 380, al comma 2, lettera d), ci sono anche i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone A (centri storici) di cui al D.M. n del Mentre nel testo del precedente articolo 5 del DL n. 40/2010 gli interventi che si potevano eseguire senza alcun titolo abilitativo erano comunque soggetti alle più restrittive disposizioni regionali, di fatto l installazione di pannelli fotovoltaici non erano ammessi dal citato articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 perchè non ne contemplava la fattispecie. La modifica introdotta con la conversione in legge del decreto opera direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non si adeguano di principi medesimi (art. 2, comma 3, del dpr n. 380/01) e consente di superare, per i nuovi interventi ammessi ad attività edilizia libera (per altro pochi) le più restrittive disposizioni di cui all articolo 33, comma 2, delle legge regionale n. 12 del 2005, sin tanto che la Regione Lombardia non avrà adeguato la propria legislazione ai principi fondamentali della legislazione statale. Con la modifica introdotta dal testo di conversione in legge, sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitario, di quelle relative all efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del Sulla scorta di tale modifica, la regione afferma che il novellato art. 6 pare introdurre una disciplina uniforme dell attività libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale, in forza della lettera a) del comma 6 del medesimo art. 6, comma che alle lettere b) e c) attribuisce alle regioni poteri in certo senso restrittivi in ordine agli adempimenti prescritti per gli interventi indicati al comma 2 dello stesso articolo 6. Per giustificare questa lettura del nuovo articolo 6, il comunicato regionale del 31 marzo qualifica con evidente prudenza le relative disposizioni come non..«di dettaglio» e, quindi, implicitamente, contenenti principi fondamentali della legislazione statale. Gli interventi di cui al secondo comma dell articolo 6, del dpr n. 380/2001 (tra i quali appunto i pannelli fotovoltaici, al di fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione), possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale. In realtà, si tratta non tanto di una semplificazione e di una unificazione disciplinare dell attività edilizia libera, quanto della costituzione di un nuovo modello intermedio tra l attività edilizia libera vera e propria e quella a controllo ridotto secondo quanto stabilito dai commi terzo e quarto e con la sanzione di cui al comma settimo dell articolo 6. Quadro sinottico. Di seguito si riportano gli schemi procedurali che presentano il tipo di permesso/autorizzazione occorrente per realizzare e installare gli impianti fotovolaici e il ruolo amministrativo degli enti territoriali regione, provincia e comune, così come risultano disciplinati prima delle modifiche dell art. 6, dpr 380/01, introdotte dalla legge n. 73 del

13 Codifica impianto Ftv I 1 Ftv I 2 Impianto integrato installato sul tetto di edifici esistenti senza modificarne la sagoma (DM 19/2/2997, art. 1, co. 1, lett. b3; D. Lgs. 30/5/2008, n. 115, art. 11) Impianto integrato installato sui tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda o aderente alla superficie degli edifici medesimi e i cui componenti modificano la sagoma degli edifici medesimi (moduli che sporgono rispetto alla falda di copertura o con superficie complessiva dell impianto superiore a quella dell intero tetto o della superficie laterale dell edificio). (non ricompreso nella categoria di cui al DM 19/2/2007, art. 2, co. 1, lett. b3) TABELLA Tipologia impianto Procedura autorizzativa Competenza amministrativa Nessuna. È attività libera, non Comune: riceve serve nessuna autorizzazione, unicamente la è sufficiente una comunicazione da comunicazione preventiva al parte del comune proponente Denuncia di Inizio Attività Comune: (DIA), è considerata responsabile manutenzione straordinaria. procedimento di Autorizzazione paesaggistica, Dia, alla Dia il se in area vincolata ex D. Lgs. proponente allega 42/2004 le altre Ftv PI 1 Impianto parzialmente integrato aderente al tetto e che rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all art. 11 del D. Lgs. 115/2008. (DM 19/2/2007, art. 2, co 1, lett. b2; D. Lgs. 30/5/2008, art. 11) Ftv PI 2 Ftv NI 1 Ftv NI 2 Impianto parzialmente integrato che non rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di cui all art. 11 del D. Lgs. 115/2008. (DM 19/2/2007, art. 2, co. 1, lett. b2) Impianto non integrato ubicato al suolo < 20 kw (DM 19/2/2007, art. 2, co. 1, lett. b1) Impianto non integrato ubicato al suolo > 20 kw (DM 19/2/2007, art. 2, co. 1, lett. b1) Nessuna. È attività libera, non serve nessuna autorizzazione, è sufficiente una comunicazione preventiva al comune Denuncia di Inizio Attività (DIA), è considerata manutenzione straordinaria. Autorizzazione paesaggistica, se in area vincolata ex D. Lgs. 42/2004 Denuncia di Inizio Attività (Dia) per impianti Autorizzazione Unica per impianti Verifica/VIA se eccedente 1 MW in area naturale protetta o 0,5 MW in area naturale protetta autorizzazioni necessarie. Comune: riceve unicamente la comunicazione da parte del proponente Comune: responsabile procedimento di Dia; Regione: responsabile procedimento di verifica di Via e Via Comune: responsabile procedimento di Dia e permesso di costruire Provincia: responsabile procedimento di autorizzazione unica Regione: responsabile procedimento di verifica di Via e Via 13

14 L esecuzione di alcuni di questi interventi sono considerati alla stessa stregua di quelli di attività edilizia libera, con l unico obbligo della sola comunicazione preventiva al comune. Dopo un confronto con gli uffici competenti della regione Lombardia per chiarire anche la loro posizione in ordine a quanto avevamo trattato nella riunione UNITEL del 2 luglio 2010, ho formulato il 24 giugno un quesito al dr.roberto Canobio il quale, con E mail del 16 luglio ha risposto come di seguito riportato: 1) gli impianti identificati nella Tabella 2 delle Linee guida regionali con la sigla FTV I2 sono impianti installati su tetti a falda di edifici con integrazione architettonica che non rispettano contemporaneamente le caratteristiche indicate dall art. 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008. Ciò equivale a dire che sono impianti integrati nei tetti di edifici esistenti, cioè con sostituzione dei materiali di copertura, ma modificano la sagoma dell edificio o eccedono la superficie del tetto. Tali impianti FTV I2 necessiterebbero di Dia, in quanto non rispondenti alle caratteristiche richieste dall art. 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008, ma l intervenuta legge n. 73 del 2010, estende la comunicazione preventiva (anche per via telematica) agli impianti fotovoltaici (genericamente indicati) a servizio degli edifici. Nota: la locuzione installazione di pannelli solari fotovoltaici a sevizio degli edifici, di cui all articolo 6, comma 2, lettera d), del dpr 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. È da notare che il D. Lgs. 115/2008, non pone una soglia limite di potenza o di superficie (in realtà il limite è dettato dalla estensione della falda del tetto), mentre dalla dizione a servizio degli edifici data dalla legge 73/2010 si desume che la legge pone una soglia di potenza che è 20 KW. In caso di vincolo di cui al D. Lgs 42/2004 alla comunicazione si sostituisce la Dia con dotazione dell autorizzazione paesaggistica. 2) Gli impianti identificati nella Tabella 2 delle Linee guida regionali con sigla FTV PI2 sono impianti installati su tetti a falda di edifici con parziale integrazione architettonica che rispettano contemporaneamente le caratteristiche indicate dall art. 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008. Ciò equivale a dire che sono impianti aderenti ai tetti di edifici esistenti, cioè senza sostituzione dei materiali di copertura e con modifica della sagoma dell edificio o eccedenti la superficie del tetto. Tali impianti FTV PI2 necessiterebbero di Dia, in quanto non rispondenti alle caratteristiche richieste dall art. 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008, ma l intervenuta legge n. 73 del 2010, di conversione del DL n. 40/2010 che riscrive l articolo 6 del dpr 380/2001, estende la comunicazione preventiva (anche per via telematica) agli impianti fotovoltaici (generalmente indicati) a servizio degli edifici. Anche per questi, in caso di vincolo di cui al D. Lgs. n. 42/2004 alla comunicazione si sostituisce la Dia con dotazione dell autorizzazione paesaggistica. 3) Gli impianti identificati nella Tabella 2 delle Linee guida regionali con sigla FTV NI1 sono impianti non integrati con moduli ubicati al suolo, di cui all articolo 2, comma 1, lettera b1) del DM 19 febbraio Tali impianti necessitano di Dia, in quanto con potenza inferiore o uguale alla soglia limite di potenza di 20 KW introdotta dalla Tabella A dell articolo 12 del D. Lgs. 387/2003. È da notare che la legge n. 73/2010 non semplifica per questa tipologia la procedura autorizzativa. 4) La risposta al punto 4) si desume dagli elementi indicati nelle risposte precedenti a) fatti salvi i vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, l articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008 non pone un limite di potenza, ma pone un limite di superficie (l estensione della falda del tetto). A ciò si sovrappone la legge 73 del 2010 che pone un limite di potenza (scambio sul posto). Pertanto gli impianti integrati e con parziale integrazione architettonica che rispettano le caratteristiche dell articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 115/2008 possono essere realizzati su edifici esistenti con semplice comunicazione preventiva anche sopra la soglia di 20 KW; inoltre gli altri impianti, per esempio quelli parzialmente integrati con diversa inclinazione e/o orientamento della falda, possono essere realizzati su edifici esistenti con semplice comunicazione preventiva fino al limite di 20 KW. b) fatti salvi i vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, gli impianti non integrati installati sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture di qualsiasi funzione e destinazione, definiti ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera b1) del DM 19 febbraio 2007, sono realizzati con Dia. Ritengo di condividere tale orientamento che risulta utile per poter diffondere ai tecnici comunali le procedure legislative intervenute, e che verranno messe a disposizione anche dell ANCI di Brescia, del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Costruttori della provincia di Brescia. 14

15 Proseguendo nella illustrazione della DGR del 25 novembre 2009, nell Allegato 2 della DGR n. 8/10622 del 25 novembre troviamo le procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale per gli impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile (eolico e fotovoltaico). Relativamente agli impianti fotovoltaici, il documento fornisce indirizzi per la redazione degli studi preliminari ambientali e degli studi di impatto ambientale da allegare alle istanze di verifica di assoggettabilità e di VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. In primo luogo indica i contenuti della documentazione progettuale, che deve comprendere in particolare: - la descrizione della localizzazione dell impianto e la conformità ai piani territoriali/urbanistici/paesaggistici esistenti - relazione tecnica che descriva adeguatamente le componenti impiantistiche con univocità di caratteristiche tecniche e qualità dei materiali, - cronoprogramma per fasi - elaborati grafici - ipotesi/progetto preliminare di recupero ambientale dell area a fine dell impianto. Valutazioni ambientali. Atmosfera: i possibili impatti sulla componente atmosfera sono legati essenzialmente alla fase di cantiere, risultando spesso di ampiezza e durata limitate. A questo proposito si precisa che la stima degli impianti sulla componente atmosfera, e quindi sulla qualità dell aria, durante la fase di esercizio non può che essere positiva in quanto si tratta di energia prodotta senza utilizzo diretto di combustibili. Impatto acustico: gli impianti più significativi sono attribuibili alla fase cantieristica, che richiede la individualità della viabilità, la valutazione del traffico indotto e delle relative emissioni acustiche. Per ciò che riguarda invece la fase di esercizio le uniche fonti di emissione possono essere nelle apparecchiature all interno delle cabine di trasformazione, di scarso rilievo. Campi elettrici e magnetici degli elettrodotti connessi agli impianti fotovoltaici. La condizione che necessariamente dovrà essere garantita, pena la incompatibilità del progetto, è il rispetto per il campo elettrico e magnetico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti dal DPCM 8 luglio Atra condizione che dovrà essere garantita è quella relativa alle fasce di rispetto degli elettrodotti, per la cui definizione si dovrà fare riferimento alla metodologia di calcolo definita dal decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La documentazione relativa all impatto da campi elettrici e magnetici degli elettrodotti (opere connesse o elettrodotti le cui condizioni di esercizio fossero modificate per effetto della realizzazione dell impianto) dovrà essere finalizzata alla valutazione dell esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici ed alla verifica in via revisionale del rispetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e obiettivi di qualità e della conformità alle disposizioni relative ai vincoli determinati dalla fascia di rispetto. Con il termine elettrodotti si intende quanto definito dalla legge 36/2001. Uso del suolo agricolo. Negli ambiti destinati all attività agricola di interesse strategico (ai sensi del comma 4 dell art. 15 della legge regionale n. 12 del 2005) sarà da evitare il collocamento di impianti fotovoltaici a terra: in particolare, si considerano di elevata potenziale criticità gli ambiti di valore agricolo alto e moderato, ad eccezione che per gli impianti di limitata estensione se destinati: a garantire il fabbisogno energetico delle imprese agricole al pompaggio acque destinate all irrigazione al funzionamento degli impianti del Consorzi di bonifica a garantire l elettrificazione di alpeggi, malghe e attività agricole non convenientemente collegabili alla rete elettrica, etc. purché debitamente mitigati rispetto ai percorsi di fruizione e accessibilità pubblica. Vedere a tale riguardo le Linee guida di valutazione degli impianti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale, approvato con DGR n. 8/3838 del 20 dicembre Flora, faune ed ecosistemi. Per i pannelli fotovolatici non sono da segnalare particolari impatti sulla componente naturalistica, ad eccezione dell eventuale sottrazione di habitat che, ove necessario, dovrà essere oggetto di opportune compensazioni. 15

16 In ogni caso appare fondamentale il confronto con gli Enti gestori delle aree protette per valutare correttamente gli impatti sugli aspetti naturalistici dei parchi. Paesaggio. Gli impianti fotovoltaici richiedono sotto il profilo paesaggistico valutazioni e verifiche differenti a seconda che si tratti di impianti parzialmente integrati o non integrati, tra questi ultimi bisogna considerare sia quelli posizionati a terra che quelli collocati su strutture delicate. Gli impianti parzialmente integrati si devono necessariamente confrontare sia con i manufatti sui quali si collocano sia con il contesto nel quale detti manufatti si collocano. Le caratteristiche dei materiali e cromatiche dei pannelli rappresentano poi un aspetto di particolare attenzione paesaggistica in quanto nella maggior parte dei casi introducono una discontinuità di significativa rilevanza nelle connotazioni del contesto in cui vengono collocati. Particolarmente impattante è comunque la copertura parziale o totale dei tetti a falda con pannelli ed elementi non coerenti con le caratteristiche, morfologiche, materiche e cromatiche dei singoli manufatti architettonici e del nucleo/tessuto insediativo di riferimento. Questa criticità paesaggistica risulta ancora più evidente nel caso di nuclei e insediamenti collocati in territori collinari o montani dove è prevalente e determinante la percezione dall alto. Proprio per questo, in molti casi, in centri, nuclei e insediamenti storici e tradizionali sono preferibili collocazioni a terra in aree non affacciate su spazi o percorsi pubblici. Meno problematico è invece l inserimento di pannelli e impianti fotovoltaici su edifici più recenti e sul tetto di edifici a copertura piana, soprattutto se le pannellature interessano l intero sviluppo del tetto e l edificio si colloca in contesti urbanizzati caratterizzati da manufatti edilizi di grande dimensione ed architettonicamente essenziali, come nel caso di aree industriali, commerciali, poli logistici, stazioni, attrezzature tecniche, centri sportivi, etc. Sono compatibili anche nelle fasce delle infrastrutture della mobilità, sulle pensiline, sulle scarpate e barriere fonoassorbenti. Completamente differente è invece il caso di impianti a terra, soprattutto se di grande estensione e collocati in mezzo alla campagna. L incidenza visiva, legata all alterazione del luogo in termini cromatici e di materiali, si correla spesso a quella sistematica e simbolica determinata dal modificarsi del sistema di relazioni, dei rapporti dimensionali e simbolici tra le diverse componenti del paesaggio, dalla frammentazione, o viceversa l accorpamento, delle tessiture territoriali proprie del paesaggio rurale, dall interferenza con le reti di connettività ambientale e quelle dei percorsi storici e di fruizione paesaggistica. Per quanto evidenziato è innanzi tutto fondamentale che già in fase di scelte localizzative e progettazione preliminare vengano verificate attentamente le condizioni di contesto, con attenta lettura delle indicazioni contenute nella pianificazione paesaggistica regionale, provinciale o di parco e in quella comunale al fine di evitare collocazioni ad elevato rischio di impatto paesaggistico negativo, sia in riferimento alla rilevante e percepibile alterazione del paesaggio, sia in riferimento ai rischi di compromissione temporanea o permanente dei sistemi di relazione tra le diverse componenti del paesaggio. Problematica e assai delicata appare però anche l interferenza con aree di elevato valore naturalistico o panoramico, come anche la collocazione in scenari paesaggistici connotati da elevati gradi di sensibilità, come quelli dei laghi, dei versanti collinari e montani connotati da particolari coperture vegetali o da specifiche conformazioni naturali e antropiche, o di alcuni paesaggi agrari storico-tradizionali della pianura. L estensione della superficie interessata, la continuità o discontinuità nella successione dei pannelli devono essere attentamente commisurati con le relazioni simboliche, dei sistemi e dimensionali proprie del contesto. Vanno in tal senso considerati anche incidenza e potenziali impatti delle eventuali opere di servizio quali, ad esempio, recinzioni e sistemi di illuminazione, cabine o altre strutture tecniche, viabilità interna e di accesso. L interferenza con gli aspetti percettivi, simbolici e dei sistemi seguirà poi il percorso dettato dalle Linee guida per l esame paesistico dei progetti (DGR 11045/2002) nel caso di aree non soggette a tutela di legge come beni paesaggistici e quello per la richiesta di autorizzazione paesaggistica nel caso opposto (DGR 2121/2006). In riferimento ai beni paesaggistici è bene precisare che le considerazioni sulle condizioni di contesto e la criticità/compatibilità degli interventi dovranno essere attentamente sviluppate anche con specifico riferimento alle motivazioni di tutela e alla natura del bene, nel caso di ambiti oggetto di tutela quali beni paesaggistici ai sensi del comma 1, dell articolo 136, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. tale valutazione può anche portare all assoluta esclusione di manufatti di tal genere. 16

17 Alla luce di quanto indicato nella pianificazione paesaggistica regionale, si considerano come ambiti di elevata potenziale criticità, e pertanto penalizzati per l inserimento di impianti fotovoltaici: le aree e i beni di cui all articolo 136 del D. Lgs n. 42/2004, gli scenari lacuali dei 6 grandi laghi individuati nelle tavole della sezione Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del PTR gli ambiti adiacenti a percorsi panoramici e o ai navigli/canali storici individuati nelle tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del PPR (fascia di rispetto dei tracciati di almeno 200 metri) in un raggio di 1 Km intorno al belvedere come individuati nelle tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del PPR sulle falde delle coperture di edifici inclusi in centri, nuclei e insediamenti di antica formazione o di manufatti di consolidato significato simbolico, segnalati dal PTPR/PPR o dal PTCP contesti agricoli di specifico valore di identità, quali i terrazzamenti della Valtellina e della Valchiavenna ambiti di rispetto dei fontanili e degli elementi connotativi della pianura irrigua e dei contesti fluviali (rete verde) individuati dal PTCP. Questi contesti risultano infatti particolarmente delicati e sensibili e pertanto in generale non in grado di sopportare l introduzione di manufatti per caratteristiche di materiali e tipologia tendenzialmente estranei e spesso fuori scala rispetto ai caratteri connotativi e ai valori percettivi e di identità, di notorietà, che li contraddistinguono e ne garantiscono la base fondamentale per il rilancio turistico e lo sviluppo economico nel futuro. Allegati. Schemi degli impianti fotovoltaici Figura 1: non integrato, con installazione a terra Figura 2: parzialmente integrato Figura 3: con integrazione architettonica parziale 17

18 Fig. 3: Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica parziale 18

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